Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), il disposto dell'art. 35, comma quarto, della stessa legge, che prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ., impone di ritenere che è rispettato il principio della proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, qualora l'opposizione sia stata proposta davanti a giudice del lavoro dichiaratosi territorialmente incompetente e sia proseguito con la tempestiva riassunzione davanti al nuovo giudice, atteso che le conseguenze derivanti dalla proposizione del ricorso dinanzi a giudice del lavoro territorialmente incompetente non possono essere che quelle previste dagli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ. che rimandano alle norme sul processo del lavoro di cui agli artt. 409 e seguenti cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14556 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSABDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 6337/2000) proposto da:
Comune di Fermo, in persona del Sindaco pro-temnore legale rappresentante prof. Ettore Fedeli, e del Dirigente AA.GG. Dott. Francesco Michelangeli, rispettivamente autorizzati con delibera della G.M. n. 94 del 24.2.2000 e da Determ. Dirigenziale n. 63 del 7.3.00, RG 313/00;
avv. FA Emiliani ed avv. Francesco De MI, residenti in Fermo;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Brignocchi e presso lo studio dell'avv. in Roma alla via Sabotino n. 46 elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrenti principali -
contro
Istituto Nazionale della Sociale (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disguitamente, degli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo,
- controricorrente -
nonché
sul ricorso (8517/2000) proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra, - ricorrente incidentale -
contro
Comune di Fermo, Emiliani avv. Francesco, De MI avv. Francesco, rappresentati e difesi ed elettivamente domiciliati come sopra,
- controricorrenti -
nonché
Comune di Fermo, avv. FA Emiliani ed avv. Francesco De MI, rappresentati e difesi ed elettivamente domiciliati come sopra, - controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra - intimato e ricorrente incidentale -
per il annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 4 - 18 giugno 1999, n. 296/99, R.G. 1350/95 L.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 14 giugno 2002;
udito l'avv. Claudio Brignocchi per i ricorrenti principali;
udito l'avv. Antonino Sgroi per il ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ordinanze ingiunzione n. 2997, 2998 e 2999 del 24.12.1993 notificate in data 27.12.1993 l'INPS irrogava rispettivamente a TR AU, Emiliani FA e De MI Francesco, quali responsabili diretti, nonché al Comune di Fermo, quale obbligato solidale, sanzione amministrativa pecuniaria per l'omesso versamento di contributi previdenziali.
Con ricorsi depositati in data 24.1.1993 presso la Pretura di Fermo tutti i sanzionati proponevano opposizione avverso le suddette ordinanze deducendone l'illegittimità per essere state emesse in base all'errato presupposto secondo cui lavoratori appartenenti alla Cooperativa Anziani e Pensionati del Fermano avrebbero intrattenuto rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Fermo. Si costituiva l'INPS eccependo in via pregiudiziale sia la nullità della notifica dei ricorsi e dei decreti di comparizione perché eseguiti presso la sede provinciale e non nazionale dell'Istituto, sia l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 4 l. 689/81 e 442 c.p.c. la competenza spettava al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente convenuto, sia, per conseguenza, anche le inammissibilità dei ricorsi perché tardivamente proposti;
nel merito contestava le opposizioni e ne chiedeva il rigetto.
Il Pretore di Fermo disponeva la riunione dei procedimenti ed accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'INPS, fissando alle parti termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Pretore di Ascoli Piceno.
Con ricorso in data 21.3.1994 gli opponenti riassumevano la causa innanzi e tale giudice.
Si costituiva l'INPS riproponendo tutte le eccezioni (tranne, ovviamente, quella di incompetenza territoriale) e contestazioni sollevate innanzi al Pretore di Fermo.
Con sentenza n. 39/95 il Pretore adito accoglieva le opposizioni ed annullava le ordinanze ingiunzioni, argomentando che "la questione oggetto di giudizio è da ritenersi superata dal disposto normativo dell'art. 13 legge 23.12.1992 n. 498" da interpretare nel senso secondo cui i comuni non erano più soggetti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza per i rapporti di natura subordinata intrattenuti de facto con lavoratori esterni all'ente.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'INPS in data 27.9.1995 dolendosi sia del mancato esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado sia dell'erroneità dell'interpretazione data dal pretore all'art. 13 l. 498/92, peraltro ormai abrogato dall'art. 74 D.Lgs.
3.2.1993 n. 39, come modificato dall'art. 38 D.Lgs. 23.12.1993 n. 546.
Si costituivano gli appellati e resistevano all'impugnazione. Con sentenza in data 4 - 18 giugno 1999 il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava inammissibili le opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dall'INPS.
Osservava il Tribunale che l'INPS proponeva impugnazione avverso la decisione di prime cure, sostenendo e riproponendo in via preliminare una serie di eccezioni riguardanti: a) la nullità della notifica del ricorso in opposizione siccome effettuata non presso la Sede nazionale dell'Istituto, ma presso la sua sede provinciale di Ascoli Piceno;
b) la inammissibilità delle opposizioni proposte siccome tardive, essendo state presentate dinanzi al Pretore di Fermo in luogo del Pretore di Ascoli Piceno e, quindi, dinanzi a Giudice territorialmente incompetente, con l'effetto di rendere definitivamente tardivo il ricorso in riassunzione proposto davanti al Pretore di Ascoli Piceno in quanto l'originaria opposizione presentata dinanzi al Giudice territorialmente incompetente non avrebbe avuto l'effetto di sospendere il decorso del termine perentorio di 30 g. decorrenti dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
che l'INPS inoltre contestava nel merito la decisione assunta dal 1^ giudice e, in particolare, l'interpretazione offerta dallo stesso dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992 in forza della quale era stata emessa la sentenza impugnata.
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la prima delle eccezioni in rito sollevate dall'INPS e di cui alla lettera sub a) che precede, sostenendo che l'eventuale nullità della notificazione sarebbe stata comunque sanata dall'avvenuta rituale costituzione dell'INPS ai sensi dell'art. 156 c.p.c., mentre accoglieva la seconda delle eccezioni processuali, descritta sub lettera b), aderendo alla tesi dell'INPS secondo la quale l'opposizione originariamente proposta nel termine dei 30 g. dalla notifica del provvedimento ingiuntivo dinanzi al Pretore territorialmente incompetente, avrebbe definitivamente consumato il potere di opposizione, di tal che il successivo atto di riassunzione del procedimento effettuato dinanzi al Giudice competente sarebbe oramai intervenuto oltre il termine di legge. Più in particolare il Tribunale di Ascoli Piceno riteneva che la norma di cui all'art. 22 legge 689 del 1981 che regola le modalità e i termini di proposizione dell'opposizione sia assolutamente chiara nel prevedere come nel termine di 30 g. dalla notifica dell'atto sanzionatorio il ricorso in opposizione debba essere proposto dinanzi "al giudice competente" e che non sussista alcuna norma che consenta di ritenere sospeso o interrotto il termine di impugnativa ove l'opposizione sia presentata al contrario dinanzi al giudice incompetente.
La specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze- ingiunzioni irrogative di sanzioni per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 359 4^ Comma legge 689 del 1981, che rimanda al rito speciale di cui agli artt. 444 ss.
c.p.c.), sempre ad avviso del Tribunale, non consentirebbe una piana e pedissequa applicazione dell'art. 428 c.p.c. riguardante il rito del lavoro, ma obbligherebbe ad armonizzare lo stesso con la specialità del rito in esame, così che se pur si finisce per condividere la tesi della continuità tra il procedimento originariamente proposto e quello successivamente riassunto, tuttavia il Tribunale riteneva che non fosse possibile attribuire effetti sananti dell'atto di riassunzione tempestivo rispetto all'atto originario di opposizione intempestivo, così che il processo riassunto derivava tutte le proprie invalidità e preclusioni verificatesi nella precedente fase. Concludeva quindi il Tribunale di Ascoli Piceno, richiamando peraltro un proprio precedente in materia, affermando che l'opposizione proposta a giudice incompetente non sospende, ne' interrompe il termine per proporre l'opposizione al cui agli artt. 22 e 35 della legge 689 del 1981. In forza di tale interpretazione il Tribunale accoglieva l'impugnazione dell'INPS e dichiarava preliminarmente inammissibili, per tardività, le opposizioni proposte avverso le ordinanze- ingiunzioni irrogative delle sanzioni amministrative, omettendo quindi di pronunciarsi nel merito sulla fondatezza delle stesse e sulla decisione di prime cure che aveva invece accolto le opposizioni.
Avverso detta sentenza. con atto notificato il 24 marzo 2000, il Comune di Fermo e gli avv. FA Emiliani e Francesco De MI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
Con atto notificato il 15 aprile 2000 l'INPS ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale. A detto ricorso incidentale hanno resistito concontroricorso notificato il 15 maggio 2000 le parti intimate.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione di legge. art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 442, 428 e 50 c.p.c. e degli artt. 359 4^ comma e 22 della legge n. 689 del 1981. I ricorrenti deducono che correttamente il Tribunale ha ritenuto che nel caso dell'opposizione proposta contro la ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni connesse al mancato o parziale versamento di contributi e premi in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, il rito ordinario di cui agli artt. 22 ss. della legge 689 del 1981 viene ad integrarsi con il rito del lavoro e delle controversie in materia di previdenza obbligatoria, ma da tale premessa non sono derivate corrette applicazioni delle normative di riferimento.
In realtà la norma che regola il caso particolare in esame e che riguarda le ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 359 2^ comma legge 689 del 1981 è quella di cui al 4^ comma stesso articolo, il quale stabilisce solamente che: "Avverso la ordinanza-ingiunzione essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al Pretore in funzione di Giudice del Lavoro".
Il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è del tutto diverso, in rito, nel caso in cui si svolga nella sua interezza secondo le norme di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, ovvero secondo il combinato disposto degli artt. 35, 4^ comma stessa legge e 442 c.p.c. Nel secondo caso - che è quello qui rilevante - il giudice competente territorialmente non viene individuato in forza dell'art. 22 legge 689/81, bensì sulla base delle norme ordinarie di cui al 3^ comma dell'art. 444 c.p.c. Competente a conoscere dell'opposizione proposta dai correnti non è il Pretore del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, quanto il Pretore del Lavoro in cui ha sede l'Istituto Previdenziale.
L'art. 35, 4^ comma l. 689/81 impone soltanto di proporre opposizione nel termine di 30 g. dinanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro.
È sufficiente presentare opposizione dinanzi al Pretore del lavoro nel termine di 30 g., indipendentemente dalla verifica se lo stesso sia o meno territorialmente competente.
Le conseguenze e le implicazioni che ineriscono alla eventuale proposizione della opposizione dinanzi al Pretore del lavoro territorialmente incompetente non possono essere che quelle di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., che rimandano alle norme generali sul processo del lavoro di cui agli artt. 409 ss. c.p.c.
In definitiva, una volta proposta opposizione nel termine di legge dinanzi a un Pretore in funzione di giudice del lavoro, è stato assolto all'onere di tempestiva e puntuale opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione e la incompetenza territoriale dello stesso deve essere risolta non più a seguito di quanto previsto dagli artt. 22 ss. della legge 689 del 1981, quanto in ossequio al rito speciale del lavoro applicabile al caso di specie di cui agli artt. 409 ss. c.p.c.
E tali norme regolano l'effetto dell'incompetenza per territorio in forza dell'art. 428 c.p.c. L'art. 428 c.p.c. prevede che. in caso di incompetenza del giudice adito (intesa nelle sue varie forme e, quindi, anche per quella territoriale seppur di natura inderogabile come quella di specie), questi, a fronte di una eccezione ritualmente e tempestivamente posta o della rilevabilità d'ufficio sollevata, debba "rimettere la causa dinanzi al Pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine non superiore a 30 g. per la riassunzione con rito speciale". Gli effetti della rimessione al giudice indicato come competente e della riassunzione non possono che essere quelli di cui all'art. 50 c.p.c., ed il processo prosegue davanti al nuovo giudice indicato.
Con il ricorso incidentale l'INPS, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., 13 l. n. 498/92 così come sostituito dall'art. 6 bis l. n. 67/93 di conv. con modif. d.l. n. 9/93; vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Il ricorrente incidentale deduce che il giudice di prime cure ha ritenuto di poter accogliere le domande formulate dagli originari ricorrenti, facendo pedissequa applicazione dell'art. 13 l. n. 498/92 nell'interpretazione rigettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115/94. Nel controricorso al ricorso incidentale i ricorrenti principali fanno riferimento all'art. 31, comma 36 della legge n. 448 del 23.12.98, che dispone che "I Comuni, le Provincie non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano la assunzione di lavoratori, le assunzioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti relativi a prestazioni lavorative stipulate nelle forme del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite al 31.12.1997".
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima, sentenza (art. 335 c.p.c.). Ed è fondato il ricorso principale.
La norma che regola il caso particolare è quella di cui al 4^ comma dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale "Avverso
la ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al Pretore in funzione di Giudice del lavoro".
Ora l'art. 35, 4^ comma citato impone soltanto di proporre opposizione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (ex art. 22) dinanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro. Condizione di ammissibilità dell'opposizione è pertanto quella dell'opposizione stessa davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, ma non anche innanzi al pretore del lavoro territorialmente competente. Il richiamo nel 4^ comma dell'art. 35 agli artt. 442 ss. c.p.c. consente, da una parte di individuare il pretore del lavoro competente in quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente (art. 444, 3^ comma c.p.c.) e dall'altro il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 409 ss. c.p.c. sulle controversie individuali di lavoro. E tali norme regolano l'effetto dell'incompetenza per territorio in forza dell'art. 428 c.p.c. E l'art. 428 cit. prevede che, in caso di incompetenza del giudice adito (per territorio, Cass. 25 gennaio 1990 n. 441 ed altre), il medesimo, a fronte di una eccezione ritualmente e tempestivamente posta, debba rimettere la causa dinanzi al Pretore del lavoro, indicato come competente, fissando un termine non superiore a 30 g. per la riassunzione con rito speciale.
A seguito della riassunzione innanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. il processo "prosegue" davanti al nuovo giudice. Resta pertanto rispettato il principio della proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 35, 4^ comma entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. È invece inammissibile il ricorso incidentale dell'INPS, che ha proposto impugnazione non avverso statuizioni della sentenza di appello, che non ha pronunziato sulle questioni oggetto di impugnazione incidentale, bensì avverso statuizioni della sentenza di primo grado.
È del pari inammissibile il richiamo fatto dai ricorrenti principali all'applicabilità dell'art. 31, comma 36 della legge n. 448 del 23.12.1998. (richiamo fatto nel controricorso al ricorso incidentale), in quanto la nuova regolamentazione può trovare piena applicazione solo quando essa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 13 gennaio 1995 n. 398), il che non è nella specie, e pertanto la questione andava proposta tra i motivi di ricorso.
In definitiva, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice - indicato in dispositivo - che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza, impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002