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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G 16270/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25/6/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. STEFANO GALOFARO per delega dell'avv.
FRANCESCO MOCCI;
Per la parte appellata è comparso l'avv. DAVIDE DILETTOSO per delega dell'avv.
GAETANO GIULIANO BERTONE;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 16270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO MOCCI per procura in atti appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GAETANO GIULIANO BERTONE per procura in atti appellato
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 13.12.2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 205/2021, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Acireale, depositata il 19.05.2021, con la quale era stata condannata alla restituzione, in favore pagina 2 di 14 di della somma di € 1.977,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in Controparte_1 conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 162476, ex 542386, del 20.04.2015.
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti Parte_1 motivi: 1) erronea applicazione della sentenza CGUE, emessa in data 11.09.2019 sul caso
Lexitor, in quanto, a suo dire, le direttive europee avevano efficacia diretta solo tra i privati, mentre l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultava in contrasto con la novella dell'art. 125 sexies TUB, operata dalla legge 23.7.2021 n. 106, e non aveva efficacia retroattiva;
2) errata qualificazione dei costi di intermediazione, di parte delle commissioni della mandataria e dei costi assicurativi, interamente sostenuti dalla banca e rientranti tra i costi up front, non rimborsabili;
3) validità della clausola relativa agli effetti dell'estinzione anticipata, con esclusione della asserita vessatorietà; 4) erroneità del metodo applicato per il calcolo delle somme da rimborsare “pro rata temporis”; 5) applicabilità del tasso legale di cui all'art. 1284, c. 1,
c.c., esclusa la rivalutazione monetaria.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con il rigetto delle domande formulate dal e la condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto già incassato CP_1 quale sorte capitale, pari ad € 2.006,91, e di quanto ricevuto dal difensore, anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a titolo di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando l'appello. Controparte_1
Riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, in particolare, l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte di Giustizia UE emessa in data 11.09.2019, caso con conseguente rimborsabilità sia degli oneri recurring che di quelli up front, la CP_2 quantificazione del rimborso secondo il criterio “pro rata temporis”, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125sexies T.U.B. nella formulazione attuale.
All'udienza del 12.4.2022, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.11.2022.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
pagina 3 di 14 All'udienza del 25.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.6.2025, dovendo procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle numerose cause più anziane della presente.
Infine, all'udienza del 25.6.2025 la causa viene decisa.
******
L'appello è infondato per i motivi di seguito illustrati.
Dagli atti di causa emerge che ha estinto anticipatamente, il 30.6.2019, il Controparte_1 contratto di prestito personale (“cessione del quinto”) n. 162476, ex 542386, del 20.04.2015 e ha poi agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità “della clausola n. 11 contenuta nel contratto n. 162476, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo”, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.977,75 (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 205/21 del 19.05.2021, ha accolto le domande.
Ciò posto, occorre innanzitutto ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della pagina 4 di 14 delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la
Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che
“la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli
pagina 5 di 14 non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v)
pagina 6 di 14 altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_3
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
pagina 7 di 14 Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Una tale conclusione risulta solo apparentemente contrastare con la sentenza CP_2 quanto essa è stata resa con riguardo al credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di CP_2
“tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank
Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il pagina 8 di 14 finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Secondo la ricostruzione della Corte
Costituzionale, la limitazione ivi inserita era in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Il legislatore ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
pagina 9 di 14 Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, in cui (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)”.
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il pagina 10 di 14 rimborso sia delle spese di istruzione, sia le commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi quale remunerazione per l'attività svolta.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies co. III T.U.B.
(non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza, 04.01.2023, n.
20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n.
6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che pagina 11 di 14 abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza emessa in data 01.06.2024 nel procedimento R.G. 15641/2021).
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, inclusi i costi di intermediazione. Si condivide sul punto quanto statuito dal Giudice di prime cure con riguardo alla rimborsabilità delle spese richieste dal siano esse di natura up CP_1 front e/o recurring, rigettando sul punto il relativo motivo di appello.
Non merita accoglimento neppure il motivo di appello concernente l'erroneità del criterio di calcolo applicato del “pro rata temporis”.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.), deriva o da un'espressa condizione contrattuale, ovvero in mancanza di qualsiasi determinazione in merito.
Va premesso che né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza Lexitor e nemmeno la conseguente sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale sia il criterio pagina 12 di 14 di conteggio da applicare in caso di rimborso dei costi conseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le commissioni per oneri di intermediazione (voce a. del contratto) e per provvigione dell'intermediario (voce c. del contratto), esse andranno calcolate secondo il criterio del pro rata temporis, in quanto previsto dall'art. 11 del contratto, che rinvia all'art. 4 delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, allegate al contratto.
Pertanto, l'appello proposto da va rigettato, con conferma della Parte_1 sentenza n.205/2021 emessa dal Giudice di pace di Acireale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'appellante va condannata al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione e € 500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 1.600,00, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
16270/2021 R.G, vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (appellante) e (appellato), disattesa ogni diversa Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 205/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
pagina 13 di 14 - Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali che liquida in € 1.600,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Giuliano
Bertone;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Catania il 25/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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