CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO IA PIA, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2023 depositato il 25/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210120627581 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045322569 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210168876890 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220041266927 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato quattro cartelle di pagamento relative a bollo auto per gli anni di imposta 2016/2017/2018/2019 notificate il 30.6.2022 e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi ivi meglio dedotti ( omessa notifica avviso di accertamento-decadenza-prescrizione).
Non si costituiva ADER.
All'odierna udienza la causa era spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che, quanto all'annualità 2016, le dedotte eccezioni non sono state contestate da argomenti di segno contrario, posto che ADER non si è costituita e ritenuto che è maturata la decadenza, il ricorso va accolto limitatamente al detto periodo di imposta.
Nel resto, con riferimento alle cartelle relative a bollo auto per l'a.i. 2017, 2018 e 2019, avuto riguardo all'applicazione della disciplina emergenziale (per effetto della quale occorre tenere conto del periodo di sospensione Covid: 8/3/2020 - 31/8/2021 oltre che di una proroga di 24 mesi per i carichi affidati nel periodo
8.3.2020/31.12.2021, cirocstanza, questa, sussistente per gli anni di i. 2017 e 2018), il ricorso va respinto.
Tenuto conto del parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'annualità 2016 e annulla la cartella n. 29320210120627581.
Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Catania, 8 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AR PI SO AL RI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO IA PIA, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2023 depositato il 25/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210120627581 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045322569 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210168876890 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220041266927 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato quattro cartelle di pagamento relative a bollo auto per gli anni di imposta 2016/2017/2018/2019 notificate il 30.6.2022 e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi ivi meglio dedotti ( omessa notifica avviso di accertamento-decadenza-prescrizione).
Non si costituiva ADER.
All'odierna udienza la causa era spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che, quanto all'annualità 2016, le dedotte eccezioni non sono state contestate da argomenti di segno contrario, posto che ADER non si è costituita e ritenuto che è maturata la decadenza, il ricorso va accolto limitatamente al detto periodo di imposta.
Nel resto, con riferimento alle cartelle relative a bollo auto per l'a.i. 2017, 2018 e 2019, avuto riguardo all'applicazione della disciplina emergenziale (per effetto della quale occorre tenere conto del periodo di sospensione Covid: 8/3/2020 - 31/8/2021 oltre che di una proroga di 24 mesi per i carichi affidati nel periodo
8.3.2020/31.12.2021, cirocstanza, questa, sussistente per gli anni di i. 2017 e 2018), il ricorso va respinto.
Tenuto conto del parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'annualità 2016 e annulla la cartella n. 29320210120627581.
Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Catania, 8 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AR PI SO AL RI