Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 774 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Sig. , rappresentato/a/e/i e difeso/a/e/i dall'Avv. PANETTA NADIA, Parte_1 presso il cui studio in Asti () P.zza Medici 4 è elettivamente domiciliato per delega in calce.
ricorrente
CONTRO
, in persona del Procuratore legale rappresentante pro-tempore dott. Controparte_1 [...]
rappresentata/o/e/i e difesa/o/e/i dall' Avv.to CORNAGLIA SERENA MARIA, presso il CP_2 cui studio in Alessandria Via Trotti 72 è/sono elettivamente domiciliati per delega in calce resistente
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO:
Per il ricorrente
In via principale: accertato e dichiarato che i danni subiti dall'immobile di proprietà del sig.
sito in Asti, Viale Partigiani n. 28, risultano indennizzabili secondo i termini di cui Parte_1 alla polizza ” n. 501162478, condannare la resistente Controparte_3 CP_1
, P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano,
[...] P.IVA_1
Piazza tre Torri n. 3, a corrispondere al ricorrente la somma pari ad euro 9.785/00 oltre Iva di legge,
o nella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre al rimborso delle spese di mediazione obbligatoria pari ad euro 602,80, delle spese di consulenza tecnica di parte pari ad euro 1.464/00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Nadia Panetta.
Per il convenuto
In via principale: respingere la domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque prescritta, per tutti i motivi di cui in atto, mandando assolta la da ogni CP_1 ulteriore pretesa. In via subordinata: salvo gravame, contenere l'onere risarcitorio in capo alla conchiudente entro i limiti del giusto e del provato e delle condizioni di polizza n. 501162478 e relative C.G.A. prodotte
Depositato ricorso introduttivo in data 12/04/2024, il ricorrente evocava in giudizio avanti al
Tribunale di Asti la soc. assicurativa , in persona del rappresentante pro-tempore, perchè CP_1 ivi venisse riconosciuta l'operatività delle sottoscritte garanzie assicurative e per l'effetto la società medesima venisse condannata, a titolo di indennizzo, al pagamento in suo favore della somma di €. 9.785/00 oltre Iva di legge, o di diversa somma accertanda in corso di causa, oltre al rimborso delle spese di mediazione obbligatoria pari ad euro 602,80, delle spese di consulenza tecnica di parte pari ad euro 1.464/00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dal fatto all'effettivo soddisfo
La soc. ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva con CP_1 comparsa di costituzione e risposta, contestando l'avversaria domanda e chiedendone il rigetto o in subordine contenere l'onere risarcitorio in diversa misura.
Dato atto alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. dell'esperito tentativo di mediazione con esito negativo e ritenuta la causa esaurientemente istruita, si veniva per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza successiva.
All'esito degli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c. e visto il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c., il G.O.P. tratteneva la causa a sentenza ora all'esame del giudicante.
Preliminarmente, si chiarisce che il deposito della presente pronuncia oltre gli indicati termini ex art. 281 sexies c.p.c. trova ragione nei diversi impegni dello scrivente presso l'Amministrazione di provenienza.
Tutto ciò premesso, in fatto
Il ricorrente in atti lamenta che a seguito di un grave evento atmosferico (forti raffiche di vento), intervenuto in data 27 Novembre 2021, alcune tegole sul tetto del proprio immobile si sono spostate o rotte, nonché ulteriori conseguenze sarebbero state la rottura di una gronda e di un pluviale di scarico delle acque piovane,
Tenuto conto delle denunce in atti e della stessa depositata perizia di parte, il ricorrente segnala gli ulteriori e conseguenti danni alla facciata esterna del palazzo e al vano scala interno dello stesso, conseguenze dell'acqua piovana non più regolamentata dalla gronda e dal pluviale di scarico danneggiati.
In diritto In considerazione del contratto assicurativo in essere a copertura dei danni all'immobile de quo ed in particolare in forza di specifiche coperture assicurative, tra queste la soluzione “eventi atmosferici”, il ricorrente rivendica il proprio diritto al risarcimento dei subiti danni e ciò a copertura delle spese necessarie al ripristino sia del tetto e sia del vano scala danneggiati.
Dal momento che la soc. assicurativa controparte nega il proprio dovere di corrispondere il richiesto indennizzo, nonché la stessa misura delle richieste somme, è compito dello scrivente verificare se ricorra o meno la condizione della inadempienza contrattuale, così come lamentata dal ricorrente, e se ricorrano le condizioni di legge in forza del combinato disposto ex artt. 1453 e 1455
c.c. per riconoscere al ricorrente il richiesto indennizzo assicurativo.
Quanto agli incombenti probatori e richiamato sul punto l'art. 1218 c.c., secondo l'ormai costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa" (Cass. SS.UU. n. 30.10.2001 n.
13533).
In tema di garanzie assicurative, poi, la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di assicurazione contro i danni, "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro"; mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass.
09.11.2023 n. 31251; Cass. 21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242). Più recentemente e più chiaramente, la giurisprudenza di legittimità ha insistito nell'affermazione che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha l'onere di dimostrare che: Parte_2
a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Occorre, inoltre, tener conto che nella prassi commerciale è poi possibile assistere all'inserimento nella polizza assicurativa di una serie di clausole, che delimitano l'indennizzo soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo dei quali è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio.
Questa distinzione ha conseguenze ineludibili sul piano del riparto dell'onere della prova: l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra o fra i rischi esclusi o fra quelli “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzo, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Tutto ciò premesso, venendo al merito della vicenda si procede ad esporre le seguenti osservazioni.
Non vi è alcun dubbio, per quanto anche circostanza pacifica e documentale, che il ricorrente abbia stipulato con la compagnia assicurativa la polizza “Casatua” nr. CP_1
501162478 (doc . 1 in atti di parte ricorrente) e avente ad oggetto tra le altre la garanzia sui danni materiali e diretti al fabbricato di proprietà del ricorrente,
In relazione al ramo danni è, altresì, compresa all'art.
2.2.3. delle C.G.A. (doc. 4, pag. 4 di
19 in atti di parte resistente) la copertura assicurativa “soluzione premium”, ovvero un'ulteriore garanzia, che include anche quella per i danni prodotti da “eventi atmosferici”, ovvero danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo, uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate
o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, compresi i danni all'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici”.
Detta copertura non comprende, alla luce della lettura del testo contrattuale ex art.
3.1.1. delle C.G.A. (doc. 4 pag. 9 di 19 in atti di parte resistente), i rischi di danni a muri ed impianti di abitazioni che hanno una descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle indicazioni contenute nella polizza medesima.
Perché sussista, quindi, il diritto all'indennizzo, costituisce incombente del ricorrente fornire prova: 1 – di una danno materiale al fabbricato;
2 – della ricorrenza di uno degli eventi atmosferici indicati in polizza (uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'arai, vento o cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine pioggia, neve) in rapporto causa-effetto con i predetti danni;
3 - di danni anche interni al fabbricato in rapporto causa-effetto con rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi, di cui al punto 2.
Viceversa, costituisce incombente di controparte, a fondamento della propria eccezione di non indennizzo, provare che ricorrano quegli eventi e/o fatti, in presenza dei quali l'evento dannoso non ha copertura assicurativa, in quanto rientra tra i rischi non compresi nella polizza assicurativa corrente.
Chiarito che il ricorrente non ha assolto in alcun modo al proprio incombente probatorio, si osserva, infatti, che i lamentati danni, dedotti in atti del ricorrente, vengono ricondotti ad un generico evento meteorologico, caratterizzato da temporali e forti raffiche di vento, di cui però non viene fornita prova alcuna sul piano spazio-temporale.
Sebbene non sia ignota allo scrivente la posizione della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. 3524/2023) sulla possibilità per il giudice di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale di parte e ciò alla luce del principio del libero convincimento ex ar.t 116 c.p.c., tuttavia si ritiene opportuno far notare che quella in atti di parte ricorrente si limita a riferire la correlazione causale tra i danni al tetto e le infiltrazioni di acqua nel vano scala da un lato e il forte vento ed il temporale dall'altro, senza fornire ragionevole documentazione, anche fotografica, sulle esposte condizioni meteorologiche del 27.11.2021.
Lo stesso estratto sulle condizioni del tempo nella predetta data (doc. 3 in atti di parte ricorrente) fornisce informazioni su vento, pioggia e neve in data 27 Novembre 2021, senza dare indicazioni nemmeno generiche sull'area interessata da questi fenomeni naturali. Anzi il simbolo del “sole” sulla colonna a dx dell'estratto nelle città di Torino e Genova e, quindi, su un'area notevolmente estesa del territorio, ove è compresa anche la provincia di Asti, lascia ragionevolmente dedurre che nella dedotta data la città di Asti non sia stata interessata dai lamentati fenomeni di temporale e vento.
Le stesse foto, allegate alla prodotta perizia, non riproducono le circostanze della rottura e dello spostamento delle tegole, e la semplice riproduzione fotografica delle infiltrazioni di acqua sotto il tetto non può ritenersi ragionevolmente sufficiente a presumere ex art. 2728 c.c. che il lamentato danno possa ricondursi in modo grave preciso e concordante ai dedotti, ma non provati, eventi atmosferici.
Anche sulla stessa dedotta circostanza del pluviale rotto a seguito del forte vento, così come riportato in atti, non vi è riproduzione fotografica adeguata a ritenere assolto l'incombente probatorio, che grava su parte ricorrente. Alla stessa conclusione si perviene anche tenuto conto della stessa perizia del 24.12.2021, prodotta dalla società assicurativa ed elaborata in seguito all'intervento del competente perito assicurativo nei giorni successivi alla trasmessa denuncia del ricorrente del 07.12.2021. In questo elaborato peritale si riferisce che non è stata rilevata alcuna rottura di grondaia e non è stata prodotta dal ricorrente alcuna documentazione fotografica relativa alla denunciata rottura.
Ulteriormente si reputa opportuno segnalare la stessa condotta tenuta dal ricorrente, il quale, dopo aver in primis denunciato il subito sinistro all'immobile in forza della rottura di una grondaia (doc. 2 in atti di parte resistente), successivamente e a fronte delle riserve contenute nella depositata perizia della società assicurativa lo stesso trasmette un ulteriore integrazione alla propria denuncia
(doc. 3 in atti di parte resistente del 24.12.2021).
In questa successiva integrazione del 24.12.2021 (doc. 3 in atti di parte resistente), che fa seguito alla iniziale denuncia del 07.12.2021, il ricorrente ribadisce i danni alla facciata esterna, individuandone le aree interessate, così come quelli al vano scala del palazzo in forza di eventi atmosferici, quali le “bombe d'acqua”, e ipotizzando per tali danni la copertura assicurativa, fornita da una presunta garanzia in presenza di danni da “acqua condotta”, unitamente a quella già richiesta e riconducibile agli “eventi atmosferici”.
Ancora più tardi, con comunicazione del 30.09.2022 (doc. 5 in atti di parte resistente), il ricorrente segnala che i già denunciati eventi atmosferici del 27.11.2021 hanno prodotto anche un ulteriore danno, ovvero si sono rotte e spostate alcune coperture del tetto del proprio immobile, e conseguentemente l'acqua piovana, subentrando all'interno del palazzo, ha provocato danni alle relative pareti.
Premesso che tutta la documentazione a firma del ricorrente non risulta disconosciuta e tenuto conto delle riserve espresse dalla Società Assicurativa circa l'operatività delle richieste garanzie, emerge il reiterato tentativo ad opera del ricorrente di ricondurre a presunti eventi atmosferici, tra quelli indicati nella vigente polizza, i diversi danni alla grondaia, alla facciata, alle pareti del vano scala e al tetto del proprio palazzo. Tuttavia, lo stesso non riesce ad assolvere al proprio incombente probatorio né quanto ai lamentati eventi atmosferici, di cui non viene fornita prova alcuna sul piano spazio-temporale, e né per quanto concerne i danni alla grondaia e alle tegole del tetto. Conseguentemente non sarebbe in alcun modo ragionevole credere che gli ulteriori danni alla facciata e al vano scala interno del palazzo possano ricondursi a presunti fenomeni di tracimazione di acqua piovana connessi causalmente ai denunciati eventi atmosferici.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si giunge alla conclusione che le ragioni, addotte dal ricorrente a fondamento del proprio diritto di indennizzo, non sono fondate, in quanto generiche e non sufficienti ad inquadrare il denunciato sinistro tra i rischi inclusi, ovvero tra quelli riconducibili agli eventi atmosferici oggetto della garanzia assicurativa. In definitiva la domanda di parte ricorrente deve ritenersi respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, depositato in data 12/04/2024, dal
– ricorrente – con il quale veniva convenuta in giudizio , nella Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, – resistente - , contrariis reiectis, così provvede:
ACCERTA
la non sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per accogliere la domanda di parte ricorrente. Per l'effetto,
RIGETTA
la domanda di parte ricorrente.
infine,
DISPONE
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna del Sig. a Parte_1 corrispondere a controparte le spese di lite nella misura di €. 5.077/00 (cinquemilasettantasette/00), oltre spese non imponibili, rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, lì 29/12/2024 il G.O.
Salvatore Sorgi