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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 927 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 927 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. TRIPPITELLI MARIA LUISA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VALORI SARA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/05/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.06.2004, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), il figlio maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente ausufficiente e, in data 27.06.2016, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di Per_2 vederla e tenerla con sé in base al piano genitoriale che qui appresso si dettaglia;
- il signor potrà vedere e tenere con sé la bambina quando lo vorrà, e comunque almeno Parte_1
a fine settimana alterni dall'uscita di scuola, il venerdì, sino al lunedì mattina, quando la raccompagnerà a scuola;
nei mesi estivi la riaccompagnerà a casa della madre entro la mattinata del lunedì; almeno due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_2 anche accompagnandola presso la scuola di danza che la bambina frequenta, o altre attività sportive e ricreative che si presentassero;
il padre terrà con sé la bambina, alternativamente con la madre, nei giorni di Natale e Pasqua, ed almeno tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, potendo anche condurla in vacanza all'estero; nel giorno del compleanno di sarà cura dei genitori festeggiare sempre insieme la Per_2 ricorrenza, unitamente al figlio maggiorenne;
Per_1 nessuna statuizione, ovviamente, per il maggiorenne Persona_3
3) il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 Pt_2 la somma di Euro 400,00= (Euro 200,00= per ciascuno dei figli), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il c.d. Parte_1 protocollo del Tribunale di Bologna;
5) A titolo di contributo al mantenimento della signora , che non esercita alcuna attività Parte_2 lavorativa, il signor si impegna a cedere, con idoneo e separato atto notarile, alla moglie Parte_1 la piena proprietà dell'immobile adibito a casa familiare sita in Rimini alla Via Galeata, 11, e precisamente un appartamento al piano secondo, di catastali vani 7 (sette) ed un garage al piano terra, il tutto riferito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Rimini al Fg. 61, particella 281 sub. 6, piano secondo, zona 3, cat A/3, classe 4, vani 7, rendita catastale Euro 444,67; particella 281 sub. 1, piano terra, zona 3, cat. c/6, classe 4, mq. 14, rendita catastale 86,04. L'immobile, come da visure che si allegano, è di piena proprietà del signor , libero da pegni e/o ipoteche. Parte_1
6) la signor dichiara di accettare la cessione dell'immobile in suo favore per le ragioni di Parte_2 cui al punto 5), Tale pattuizione tra i coniugi, che s'impegnano ad effettuare l'atto notarile immediatamente a seguito del deposito della sentenza di omologazione, con relative spese a carico suddivise al 50% tra i coniugi, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 96 Parte I Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 927 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. TRIPPITELLI MARIA LUISA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VALORI SARA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/05/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.06.2004, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), il figlio maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente ausufficiente e, in data 27.06.2016, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di Per_2 vederla e tenerla con sé in base al piano genitoriale che qui appresso si dettaglia;
- il signor potrà vedere e tenere con sé la bambina quando lo vorrà, e comunque almeno Parte_1
a fine settimana alterni dall'uscita di scuola, il venerdì, sino al lunedì mattina, quando la raccompagnerà a scuola;
nei mesi estivi la riaccompagnerà a casa della madre entro la mattinata del lunedì; almeno due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_2 anche accompagnandola presso la scuola di danza che la bambina frequenta, o altre attività sportive e ricreative che si presentassero;
il padre terrà con sé la bambina, alternativamente con la madre, nei giorni di Natale e Pasqua, ed almeno tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, potendo anche condurla in vacanza all'estero; nel giorno del compleanno di sarà cura dei genitori festeggiare sempre insieme la Per_2 ricorrenza, unitamente al figlio maggiorenne;
Per_1 nessuna statuizione, ovviamente, per il maggiorenne Persona_3
3) il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 Pt_2 la somma di Euro 400,00= (Euro 200,00= per ciascuno dei figli), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il c.d. Parte_1 protocollo del Tribunale di Bologna;
5) A titolo di contributo al mantenimento della signora , che non esercita alcuna attività Parte_2 lavorativa, il signor si impegna a cedere, con idoneo e separato atto notarile, alla moglie Parte_1 la piena proprietà dell'immobile adibito a casa familiare sita in Rimini alla Via Galeata, 11, e precisamente un appartamento al piano secondo, di catastali vani 7 (sette) ed un garage al piano terra, il tutto riferito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Rimini al Fg. 61, particella 281 sub. 6, piano secondo, zona 3, cat A/3, classe 4, vani 7, rendita catastale Euro 444,67; particella 281 sub. 1, piano terra, zona 3, cat. c/6, classe 4, mq. 14, rendita catastale 86,04. L'immobile, come da visure che si allegano, è di piena proprietà del signor , libero da pegni e/o ipoteche. Parte_1
6) la signor dichiara di accettare la cessione dell'immobile in suo favore per le ragioni di Parte_2 cui al punto 5), Tale pattuizione tra i coniugi, che s'impegnano ad effettuare l'atto notarile immediatamente a seguito del deposito della sentenza di omologazione, con relative spese a carico suddivise al 50% tra i coniugi, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 96 Parte I Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi