TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2962/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2962/2024 introdotto da
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. RIELLO CHIARA, giusta delega agli atti, C.F._1
Seite 1 von 7 contro
1) , nato a [...], il [...], codice fiscale: CP_1
, contumace; C.F._2
2) , nata a [...], il [...], codice fiscale: Controparte_2
contumace; C.F._3
3) nato a [...], il [...], codice fiscale: Controparte_3
, con l'avv. CASARI MIRCO, giusta delega agli atti, C.F._4
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto:
AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ (artt. 244 ss. c.c.)
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente : Parte_1
“- accertare e dichiarare ex art. 244 c.c. che non è il padre di Controparte_4
e conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Parte_1
Comune di AP di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Seite 2 von 7 - permettere alla ricorrente di mantenere il proprio cognome in Parte_1
applicazione dell'art.95, comma 3 del D.P.R. n. 396 del 2000.
spese di lite compensate”;
precisate alla parte resistente Controparte_3
“- accertare e dichiarare ex art. 244 c.c. che non è il padre di Controparte_4
e conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Parte_1
Comune di AP di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
permettere
alla ricorrente di mantenere il proprio cognome in applicazione Parte_1
dell'art.95, comma 3 del D.P.R. n. 396 del 2000”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La sig.ra , nata a [...] il [...], ha convenuto i Parte_1
resistenti innanzi a questo Tribunale e ha dedotto di essere nata durante il matrimonio tra
, nata a [...] il [...], e Parte_2 CP_4
, nato a [...] il [...] - entrambi già deceduti, la sig.ra
[...]
il 05/10/2023 e il sig. il 16/10/1978 - , precisando tuttavia che Pt_2 Pt_1
Seite 3 von 7 il sig. non sarebbe il proprio padre biologico, essendo ella Controparte_4
stata concepita da un rapporto tra la propria madre e il sig. . Nel Controparte_3
rispetto del litisconsorzio necessario previsto dagli artt. 247 e 276 c.c. tutte le parti necessarie in relazione alla presente controversia - ossia i due fratelli della ricorrente,
e , nonché il sig. , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
indicato quale presunto padre biologico - sono state regolarmente convocate nel giudizio. I fratelli della ricorrente non si sono costituiti, rimanendo contumaci. Tuttavia,
hanno rilasciato dichiarazioni scritte con cui hanno manifestato il proprio assenso alla revoca del riconoscimento di paternità del defunto (doc. n. 6 Controparte_4
e n. 7 di parte ricorrente).
2. Va precisato che, con il ricorso in esame, la ricorrente ha originariamente proposto due domande, tra loro connesse da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ossia,
in primo luogo, il disconoscimento della paternità del sig. , e, Controparte_4
in via subordinata, la dichiarazione giudiziale di paternità in favore del sig.
[...]
. Tenuto conto della giurisprudenza della Cass. civ., Sez. Unite, CP_3
22/03/2023, n. 826, e, pertanto, dell'impossibilità di proporre le due domande in un unico processo, ha rinunciato, come anche il resistente sig. , alla Controparte_3
dichiarazione giudiziale di paternità, limitando le proprie conclusioni, nell'ambito del presente giudizio, al disconoscimento della paternità, riservandosi di proporre la domanda di riconoscimento con separato processo, una volta che sia passata in giudicato la presente sentenza.
Seite 4 von 7 3. La ricorrente ha prodotto una consulenza genetica redatta dal prof. dott. Per_1
in data 11/02/2025 (doc. n.
9 - con allegato raffronto Marker DNA: doc. n. 10),
[...]
nell'ambito della quale sono stati analizzati specifici marcatori (alleli) del patrimonio genetico (DNA), trasmessi dai genitori alla figlia. La perizia, caratterizzata da motivazione logica, coerente e scientificamente fondata, perviene alla conclusione secondo cui la paternità biologica del sig. nei confronti della Controparte_4
sig.ra deve ritenersi esclusa, in quanto la stessa risulta essere Parte_1
figlia biologica, con probabilità del 99,999999 %, del sig. . Controparte_3
4. Ne consegue che, alla luce della documentazione presente in atti, la domanda giudiziale volta al disconoscimento della paternità risulta fondata, in quanto il sig.
è stato escluso quale padre biologico della sig.ra Controparte_4 Parte_1
, come accertato mediante l'esame genetico (test del DNA).
[...]
5. In merito alle conseguenze del presente provvedimento sul cognome portato dalla ricorrente, si prende atto che la stessa ha chiesto di “mantenere il proprio cognome
attuale in ragione del fatto che esso è diventato un segno distintivo della sua identità:
ella è infatti stata sempre conosciuta e stimata, sia negli ambienti sociali, sia
nell'ambito lavorativo, ove ella svolge il ruolo di professoressa, con il proprio nome e
cognome attuale” (ricorso, p. 4). Tale richiesta merita accoglimento, in quanto rispetta la valenza costituzionale del diritto al nome, quale espressione della personalità
dell'individuo, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 3
Seite 5 von 7 febbraio 1994, n. 13. Inoltre, si tiene conto di quanto disposto dall'art. 95, comma 3,
D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
6. Ai sensi dell'art. 49, lett. o) del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, si dispone che l'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di AP (NA) provveda ad annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita di riferimento.
7. La competenza spetta al Tribunale di Bolzano in quanto il resistente sig.
[...]
, risulta residente nel circondario del Tribunale adito. CP_3
8. Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti,
non potendosi considerare alcuna di esse soccombente, tenuto conto della complessiva valutazione della fattispecie e del carattere necessario del procedimento proposto.
PQM
Il Tribunale di Bolzano, con decisione definitiva, respinte tutte le ulteriori domande,
eccezioni ed istanze, così provvede:
1. Accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], Controparte_4
non è il padre di , nata a [...] il [...]. Parte_1
2. Autorizza la ricorrente a mantenere il cognome Parte_1
“ ”, anche dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in ragione Pt_1
della sua valenza identitaria e personale.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (NA) di annotare la presente sentenza, una volta divenuta definitiva, sull'atto di nascita della ricorrente
Seite 6 von 7 . Parte_1
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 13/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
Seite 7 von 7