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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4.3.2025 nella causa iscritta al n. 5916/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza in capo allo stesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 l. 118/71 nonché ai fini dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari dalla data della domanda amministrativa, a fronte del mancato riconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di atp (rgn. 410/2023) non veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti richiesti;
di aver quindi in data 10.10.2023 contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
Il ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 9.11.2023, ha chiesto che sia riconosciuta la sussistenza dei suddetti requisiti fin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto lo stesso non contiene le indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nonché la decadenza ex art. 42 co. 3 d.l.
269/03.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna. Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso, proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 10.10.2023
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 d.L. n. 269/2003. Dai documenti prodotti dal ricorrente, infatti, risulta che quest'ultimo è stato sottoposto a visita in data 23.9.2022, ed ha depositato il ricorso ai sensi dell'art. 445 bis in data
27.1.2023, quindi nel termine semestrale previsto dalla norma.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai fini dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, l'art. 11, co. 2, l. nr. 638/83 prevede che
“sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi”, ossia un grado di menomazione in misura pari o superiore al 67%.
Ai fini del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità, l'art. 13 l. 118/71 richiede, oltre al requisito anagrafico ed a quello dell'incollocazione al lavoro, l'accertamento di “una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento”.
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo escludono la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle pretese oggi avanzate. Il CTU, infatti, riscontrando un quadro patologico di modesta rilevanza (“Insufficienza mentale di grado lieve, piede piatto bilaterale, lieve rotoscoliosi destro convessa a livello lombare con riduzione dei movimenti di circa 1/4”) ha evidenziato che le infermità riscontrate anche se globalmente considerate non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da attingere le soglie percentuali richieste dalla normativa invocata, sussistendo un grado di invalidità del 62%.
Il CTU, per giungere a tale conclusione, ha correttamente tenuto conto del quadro patologico del ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Le doglianze avanzate, che ben potevano essere fatte in sede di perizia dal consulente di parte, si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale, atteso che non risultano pervenute alla ctu note critiche.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate.
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione confermando quanto già espresso nella relazione.
Quanto alla documentazione medica sopravvenuta, la stessa non è accompagnata da compiuta allegazione dell'incidenza determinante, in termini percentuali, al fine del riconoscimento dei requisiti richiesti, e tale difetto di allegazione preclude finanche l'esame della documentazione stessa, che in ogni caso proviene da professionista privato e non evidenzia nuove patologie o aggravamenti significativi rispetto a quanto già esaminato dal CTU.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
La mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte è esente dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5916/2023 r.g.:
Respinge la domanda;
dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese
Tivoli, 4/3/2025 Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4.3.2025 nella causa iscritta al n. 5916/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza in capo allo stesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 l. 118/71 nonché ai fini dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari dalla data della domanda amministrativa, a fronte del mancato riconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di atp (rgn. 410/2023) non veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti richiesti;
di aver quindi in data 10.10.2023 contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
Il ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 9.11.2023, ha chiesto che sia riconosciuta la sussistenza dei suddetti requisiti fin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto lo stesso non contiene le indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nonché la decadenza ex art. 42 co. 3 d.l.
269/03.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna. Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso, proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 10.10.2023
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 d.L. n. 269/2003. Dai documenti prodotti dal ricorrente, infatti, risulta che quest'ultimo è stato sottoposto a visita in data 23.9.2022, ed ha depositato il ricorso ai sensi dell'art. 445 bis in data
27.1.2023, quindi nel termine semestrale previsto dalla norma.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai fini dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, l'art. 11, co. 2, l. nr. 638/83 prevede che
“sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi”, ossia un grado di menomazione in misura pari o superiore al 67%.
Ai fini del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità, l'art. 13 l. 118/71 richiede, oltre al requisito anagrafico ed a quello dell'incollocazione al lavoro, l'accertamento di “una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento”.
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo escludono la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle pretese oggi avanzate. Il CTU, infatti, riscontrando un quadro patologico di modesta rilevanza (“Insufficienza mentale di grado lieve, piede piatto bilaterale, lieve rotoscoliosi destro convessa a livello lombare con riduzione dei movimenti di circa 1/4”) ha evidenziato che le infermità riscontrate anche se globalmente considerate non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da attingere le soglie percentuali richieste dalla normativa invocata, sussistendo un grado di invalidità del 62%.
Il CTU, per giungere a tale conclusione, ha correttamente tenuto conto del quadro patologico del ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Le doglianze avanzate, che ben potevano essere fatte in sede di perizia dal consulente di parte, si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale, atteso che non risultano pervenute alla ctu note critiche.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate.
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione confermando quanto già espresso nella relazione.
Quanto alla documentazione medica sopravvenuta, la stessa non è accompagnata da compiuta allegazione dell'incidenza determinante, in termini percentuali, al fine del riconoscimento dei requisiti richiesti, e tale difetto di allegazione preclude finanche l'esame della documentazione stessa, che in ogni caso proviene da professionista privato e non evidenzia nuove patologie o aggravamenti significativi rispetto a quanto già esaminato dal CTU.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
La mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte è esente dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5916/2023 r.g.:
Respinge la domanda;
dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese
Tivoli, 4/3/2025 Il Giudice
Sibilla Ottoni