CASS
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/09/2025, n. 30023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30023 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE LD AC Sent. n. sez. 195 CC – 31/01/2025 R.G.N. 38229/2024 - Relatore - SENTENZA sul ricorso di NT RA, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 23/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UB RÌ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Carmela Perone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a RA NT per i reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame non aveva risposto alle istanze difensive che puntavano a evidenziare, per escludere o quanto meno per ridimensionare le esigenze cautelari, lo stato di incensuratezza, l’attività lavorativa svolta prima e dopo i fatti, la mancanza di attualità della misura rispetto alle condotte in contestazione dall’agosto 2019 al settembre 2020, la circoscritta durata dei reati fine, dal dicembre 2019 al 9 marzo 2020. Contesta il giudizio di attualità e concretezza del pericolo perché non vi erano riscontri all’abitualità - la condotta contestata era stata circoscritta a un limitato periodo – e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di MA AP, che aveva riferito fatti appresi da contatti con l’esterno a mezzo dei cellulari introdotti in carcere. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30023 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L’unico motivo di ricorso per cassazione è focalizzato sulle esigenze cautelari, in assenza del requisito di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, tale requisito non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le più recenti, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01). Tuttavia, secondo l’orientamento minoritario più rigoroso, non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 – 01). E, in ogni caso, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce di un'esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato, sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02). Ai fini del superamento della presunzione, con specifico riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., possono rilevare le concrete modalità del fatto e la sua risalenza (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza perché, incontestata la partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti e al compimento dei reati fine, ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dalla gestione fino al 2022 della piazza di spaccio in Caivano, per conto del clan camorristico Gallo-Angelino, gestione caratterizzata da un elevato livello di professionalità, tant’era vero che impartiva gli ordini per telefono, ciò che gli consentiva di continuare a svolgere un’attività lecita. Era emerso dalle indagini, e in particolare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che aveva gestito la piazza di spaccio anche prima dell’affermazione del clan Gallo-Angelino, quando il territorio era controllato dal clan Sautto-Ciccarelli; che aveva numerosi collaboratori per cui poteva gestire il tutto a telefono continuando a lavorare;
che era solito movimentare ingenti somme di denaro;
che con i proventi dello spaccio si era arricchito. Il Tribunale ha quindi motivatamente escluso la rilevanza del cosiddetto tempo silente, perché, anche nella prospettiva dell’orientamento più rigoroso, ha valorizzato il radicamento sul territorio e la notevole capacità di flessibilità e di adattamento del ricorrente che aveva dimostrato di sapersi riorganizzare con il clan emergente e di continuare a svolgere attività lecita. Sebbene almeno due collaboratori, CA e CC, abbiano riferito che aveva continuato a gestire la piazza di spaccio fino agli inizi del 2022, le contestazioni dei reati risalgono al 2019-2020. Tuttavia, anche rispetto alla data più risalente della contestazione, la motivazione dell’ordinanza impugnata resiste pienamente alle censure 3 perché i Giudici della cautela hanno ben evidenziato la non estemporaneità della condotta illecita, ma il sistema di vita nel quale era inserito (Sez. 1, n. 37829 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 – 01), ciò che giustifica la prognosi di recidivanza nonostante il tempo trascorso (si veda in particolare pag. 14 dell’ordinanza ove sono specificate anche le ragioni del mantenimento della custodia cautelare in carcere, considerato il ruolo svolto e le modalità della condotta). Il ricorrente non ha offerto alcun elemento per disarticolare il ragionamento dei Giudici sulle esigenze cautelari, e si è limitato a contestare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AP, omettendo di confrontarsi sia con le dichiarazioni degli altri collaboratori, RA CA, RO Masi, EN Iuorio, RO Lobascio, ON CC e IC ER che avevano indicato PP a’ rana, questo il suo appellativo, come il gestore e responsabile di una piazza di spaccio a Caivano, sia con le intercettazioni riportate in ordinanza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UB RÌ LD AC
udita la relazione svolta dal consigliere UB RÌ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Carmela Perone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a RA NT per i reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame non aveva risposto alle istanze difensive che puntavano a evidenziare, per escludere o quanto meno per ridimensionare le esigenze cautelari, lo stato di incensuratezza, l’attività lavorativa svolta prima e dopo i fatti, la mancanza di attualità della misura rispetto alle condotte in contestazione dall’agosto 2019 al settembre 2020, la circoscritta durata dei reati fine, dal dicembre 2019 al 9 marzo 2020. Contesta il giudizio di attualità e concretezza del pericolo perché non vi erano riscontri all’abitualità - la condotta contestata era stata circoscritta a un limitato periodo – e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di MA AP, che aveva riferito fatti appresi da contatti con l’esterno a mezzo dei cellulari introdotti in carcere. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30023 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L’unico motivo di ricorso per cassazione è focalizzato sulle esigenze cautelari, in assenza del requisito di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, tale requisito non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le più recenti, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01). Tuttavia, secondo l’orientamento minoritario più rigoroso, non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 – 01). E, in ogni caso, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce di un'esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato, sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02). Ai fini del superamento della presunzione, con specifico riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., possono rilevare le concrete modalità del fatto e la sua risalenza (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza perché, incontestata la partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti e al compimento dei reati fine, ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dalla gestione fino al 2022 della piazza di spaccio in Caivano, per conto del clan camorristico Gallo-Angelino, gestione caratterizzata da un elevato livello di professionalità, tant’era vero che impartiva gli ordini per telefono, ciò che gli consentiva di continuare a svolgere un’attività lecita. Era emerso dalle indagini, e in particolare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che aveva gestito la piazza di spaccio anche prima dell’affermazione del clan Gallo-Angelino, quando il territorio era controllato dal clan Sautto-Ciccarelli; che aveva numerosi collaboratori per cui poteva gestire il tutto a telefono continuando a lavorare;
che era solito movimentare ingenti somme di denaro;
che con i proventi dello spaccio si era arricchito. Il Tribunale ha quindi motivatamente escluso la rilevanza del cosiddetto tempo silente, perché, anche nella prospettiva dell’orientamento più rigoroso, ha valorizzato il radicamento sul territorio e la notevole capacità di flessibilità e di adattamento del ricorrente che aveva dimostrato di sapersi riorganizzare con il clan emergente e di continuare a svolgere attività lecita. Sebbene almeno due collaboratori, CA e CC, abbiano riferito che aveva continuato a gestire la piazza di spaccio fino agli inizi del 2022, le contestazioni dei reati risalgono al 2019-2020. Tuttavia, anche rispetto alla data più risalente della contestazione, la motivazione dell’ordinanza impugnata resiste pienamente alle censure 3 perché i Giudici della cautela hanno ben evidenziato la non estemporaneità della condotta illecita, ma il sistema di vita nel quale era inserito (Sez. 1, n. 37829 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 – 01), ciò che giustifica la prognosi di recidivanza nonostante il tempo trascorso (si veda in particolare pag. 14 dell’ordinanza ove sono specificate anche le ragioni del mantenimento della custodia cautelare in carcere, considerato il ruolo svolto e le modalità della condotta). Il ricorrente non ha offerto alcun elemento per disarticolare il ragionamento dei Giudici sulle esigenze cautelari, e si è limitato a contestare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AP, omettendo di confrontarsi sia con le dichiarazioni degli altri collaboratori, RA CA, RO Masi, EN Iuorio, RO Lobascio, ON CC e IC ER che avevano indicato PP a’ rana, questo il suo appellativo, come il gestore e responsabile di una piazza di spaccio a Caivano, sia con le intercettazioni riportate in ordinanza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UB RÌ LD AC