Art. 1. 1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.