Art. 2.
La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541 , spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 .
La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541 , spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 .