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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 118/21 RG, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”;
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 17 Novembre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 6 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Settembre 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta P_ P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Lucia Petrucci ( ), con la quale è C.F._1
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Roberto Cappelli ( ), C.F._2
Antonio Auricchio ( ) ed Augusta Ciminelli C.F._3
( , con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi C.F._4 di PEC:
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1 Email_3
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Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 6 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. Altresì l'appellante insiste P_ nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in ordine alla corretta interpretazione della normativa comunitaria, tenuto conto del riferimento diretto
(all'interno dei contratti) alla disciplina del diritto inglese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 9 Dicembre 2019, la società esponeva P_ di effettuare, sin dal 1991, attività di manutenzione di aeromobili di costruttori americani ed europei, presso lo stabilimento sito in Napoli Capodichino.
, in virtù di un contratto stipulato nel Novembre 2009 ed ancora vigente, si occupava P_ in via esclusiva della manutenzione dei velivoli riconducibili ad ed alle sue CP_3
controllate (specificamente velivoli Airbus A319/A320/A321).
In tale contesto si era occupata della manutenzione dei cinque aeromobili, locati ad P_
, contrassegnati dalle seguenti marche di registrazione: EI-IMO, EI-IKG, EI-IKL, EI- CP_3
IMC, EI-IML.
I servizi di manutenzione avevano riguardato dei controlli calendarizzati, secondo un programma elaborato dal costruttore, proposto dall'operatore ed approvato dall'
[...]
Controparte_4
applicava le direttive emesse dall'EASA (European Aviation Safety Agency), ed CP_4 aveva giurisdizione sui succitati velivoli, rientranti nell'esercizio della compagnia CP_3
(ovviamente, era necessario assicurare che gli interventi manutentivi fossero conformi alla normativa europea).
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 Maggio 2017, era CP_3
stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2 Successivamente il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare, con la sentenza dell'11
Maggio 2017, aveva dichiarato l'insolvenza di . CP_3
Al momento della declaratoria di insolvenza, aveva già ottenuto da CP_3 P_
l'esecuzione di svariati interventi manutentivi, inerenti ai succitati velivoli.
I lavori erano stati svolti, come confermato dalla certificazione di “Rilascio in Servizio” (in atti).
indicava ed allegava al ricorso n. 13 fatture, per un importo complessivo pari ad euro P_
839.186,16.
Tutte le fatture erano state trasmesse ad , senza che quest'ultima avesse giammai CP_3 sollevato alcuna contestazione.
Improvvisamente nel Maggio 2017 erano intervenute dapprima l'ammissione all'amministrazione straordinaria, e poi la declaratoria di insolvenza.
Quindi si era trovata nell'impossibilità di eseguire l'azione di ritenzione dei velivoli, P_ né tanto meno qualsivoglia azione di recupero degli importi fatturati.
Le attività manutentive svolte da erano state necessarie per fare sì che le operazioni P_
di volo potessero continuare in piena sicurezza.
I lavori di avevano consentito di conservare il valore locativo dei velivoli;
P_
l'utilizzatrice (che risultava essere ancora ) aveva continuato ad avvalersi degli CP_3 aeromobili per i propri voli commerciali;
il tutto, con evidente beneficio anche per il “SS”, cioè il locatore (nella specie “ ), che aveva potuto Controparte_2 incamerare i canoni locativi mensili.
A causa dell'improvviso svolgere degli eventi, non aveva potuto intentare l'azione di P_
ritenzione dei velivoli.
Ciò premesso, la ricorrente evidenziava i vantaggi, che si erano determinati per il P_
(vale a dire per la succitata società locatrice). Pt_1
Infatti quest'ultima aveva nella sua disponibilità velivoli con maggiore valore di mercato, perfettamente abilitati a continuare ad effettuare voli commerciali, ed al riparo da difetti meccanici. 3 Così proseguiva la ricorrente :…non ha alcuna azione contro l'insolvente P_ CP_3
(neppure per chiedere il sequestro od il fermo degli aeromobili, finchè almeno sono utilizzati per il volo commerciale dalla Procedura di Amministrazione Straordinaria) tranne la mera istanza di ammissione al passivo della stessa, ad oggi nemmeno ancora esaminata dalla
Procedura a causa delle decine di migliaia di istanze che le sono pervenute……non avendo pertanto alcuna altra azione a disposizione per vedersi ristorata e soddisfatta delle P_ sue giustificate e comprovate pretese, non resta alla stessa, in virtù degli artt. 2041e 2042 cc., che procedere con azione di arricchimento senza causa…..
In punto di diritto, osservava come, ai sensi dell'art. 61 L. n. 218/95, l'azione di P_ arricchimento senza causa fosse sottoposta alla Legge dello Stato, in cui si era verificato il fatto, dal quale derivava l'obbligazione.
Ebbene, i lavori di manutenzione si erano svolti presso l'officina di Napoli Capodichino.
Così proseguiva :…gli aeromobili di titolarità del continuano ad essere P_ Pt_1 esercìti dalla compagnia , con base in Italia, da dove proviene altresì il corrispettivo CP_3 dei canoni di locazione, dei quali il non avrebbe beneficiato, qualora non Pt_1 CP_3
avesse potuto ottenere – in virtù dei lavori effettuati da – le necessarie autorizzazioni P_ per il volo….resta indubbio che il – dalla situazione sopra ricordata – senza alcuna Pt_1
giusta causa né corrispettivo, si sia arricchito a danno di , potendo contare su P_ aeromobili pienamente efficienti, riparati, protetti da ogni immediata obsolescenza, abili ad operare voli commerciali….Il SS pertanto è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 cc., nei limiti del suo arricchimento, ad indennizzare della correlativa diminuzione patrimoniale…. P_
Non era sostenibile che il fosse un inconsapevole beneficiario dei lavori svolti da Pt_1
; invero gli interventi manutentivi non gli erano ignoti, pena la perdita di P_ aeronavigabilità e la messa a terra forzata dei velivoli, ancorchè concessi in affitto ad . CP_3
Per tali lavori il riceveva ogni mese da il canone di locazione…..Senza Pt_1 CP_3
l'intervento manutentivo di sugli aeromobili di titolarità del quest'ultimo non P_ Pt_1
avrebbe ricevuto l'ingente vantaggio economico del quale stiamo trattando…..E' da sottolinearsi che si ammette dalla giurisprudenza che la parte adempiente, allorchè il rimedio contrattuale fosse inutile per l'insolvenza della controparte – come in questo caso – CP_3
possa esercitare l'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti del terzo, il
4 che si sia arricchito a causa ed in conseguenza della prestazione (cd. sussidiarietà in Pt_1
concreto); questo, esattamente come nella corrente fattispecie, derivante dalla situazione di insolvenza di . Resta in sintesi perseguibile il terzo proprietario/locatore, pur in CP_3
assenza (almeno prima facie, essendo veramente impensabile che il SS fosse all'oscuro degli interventi di manutenzione programmata e di revisione calendarizzata da svolgersi sui suoi aeromobili) di un suo consenso scritto all'effettuazione dei lavori sui detti aeromobili….
Sulla base di queste premesse, così concludeva: P_
Accertarsi l'effettivo beneficio ed arricchimento senza causa ottenuto da CP_2 [...]
(società di diritto irlandese), in virtù dei lavori di manutenzione Controparte_2 effettuati sui cinque velivoli Airbus contrassegnati dalle seguenti marche di registrazione: EI-
IMO, EI-IKG, EI-IKL, EI-IMC, EI-IML;
Per l'effetto, condannarsi la convenuta ad indennizzare per Controparte_2 P_
l'importo di euro 839.186,16, equivalente al costo complessivo dei lavori di manutenzione e conseguente valore acquisito dagli aeromobili di;
Controparte_2
In subordine, condannarsi la convenuta ad indennizzare , fino a concorrenza del valore P_
come determinato dall'adìto Tribunale di Napoli;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la resistente , giusta comparsa Controparte_2
depositata il 5 Ottobre 2020.
(in sigla APC 12) deduceva di essere una società Controparte_2 di diritto irlandese, avente sede in Dublino, la cui attività consisteva nella concessione in leasing di aeromobili.
In tale contesto, APC 12 aveva sottoscritto con cinque contratti di leasing, aventi ad CP_3
oggetto altrettanti velivoli Airbus. Si trattava di quattro contratti sottoscritti il 27 Ottobre
2010, e di un contratto sottoscritto il 12 Luglio 2011.
L'originaria durata dei contratti di leasing, a mezzo di accordi modificativi del Marzo 2016, era stata estesa sino al 31 Dicembre 2022.
5 Ai sensi dell'art. 8 dei contratti di leasing, l'utilizzatrice era responsabile per CP_3
l'esecuzione, a proprie spese, di tutte le opere di manutenzione da effettuarsi sugli aeromobili.
In data 19 Novembre 2009 ed avevano sottoscritto un contratto, avente ad CP_3 P_
oggetto la fornitura di servizi di manutenzione di diversi modelli di aeromobili.
A seguito della declaratoria di insolvenza di , , in data 11 Dicembre 2017, CP_3 P_
aveva presentato domanda di ammissione al passivo per complessivi euro 4.485.015,90.
L'ammissione al passivo comprendeva anche i crediti per euro 839.186,16, di cui alle fatture azionate con il ricorso ex art. 702 bis cpc del 9 Dicembre 2019.
Con successivo provvedimento dell'8 Novembre 2019 il Giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria aveva ammesso al passivo per complessivi euro P_
2.703.655,45, in chirografo.
Ebbene, gli euro 839.186,16, portati dalle fatture oggetto del ricorso ex art. 702 bis cpc, erano stati integralmente ammessi al passivo della procedura.
La domanda proposta da era inammissibile, mancando tutti i presupposti previsti dagli P_ artt. 2041 e 2042 cc..
Mancava innanzi tutto la sussidiarietà, considerato che si era insinuata, per il P_ medesimo credito, nel passivo di . Ed anzi, vi era prova che avesse ottenuto il CP_3 P_
riconoscimento del proprio credito, nel contesto della procedura concorsuale, inerente ad
. CP_3
La convenuta così proseguiva:…la circostanza che la parte a ciò tenuta provveda o CP_2 meno al pagamento del dovuto, o possa onorare il proprio debito, resta del tutto irrilevante ai fini della c.d. azione di ingiustificato arricchimento, che non è, all'evidenza, un'azione a garanzia del creditore per l'ipotesi di insolvenza del suo debitore contrattuale….
Da qui la ritenuta inammissibilità e/o improcedibilità dell'esperita azione di ingiustificato arricchimento.
In ogni caso, nel merito, a tutto voler concedere alla tesi di , aveva P_ Controparte_2
conseguito un vantaggio, senza però arrecare alcun danno diretto alla medesima . P_
6 Sussisteva comunque una giusta causa del preteso arricchimento, giacchè esso derivava dagli obblighi assunti da nei confronti di , a seguito della stipula del contratto di CP_3 P_ fornitura del servizio di manutenzione.
L'arricchimento (ove provato) era assistito da una giusta causa, e cioè dal rapporto contrattuale di leasing tra ed;
al contempo il preteso Controparte_2 CP_3
depauperamento era dovuto al rapporto contrattuale di manutenzione tra ed CP_3 P_
(rapporto rispetto al quale la concedente era estranea). CP_2
Per giunta, alla data di costituzione in giudizio non aveva la disponibilità Controparte_2
degli aeromobili, dato che i contratti di leasing erano ancora in vigore.
insisteva nella seguente tesi: l'eventuale arricchimento giammai CP_2 Controparte_2
poteva ritenersi ingiustificato, al pari del nocumento patito dalla ricorrente;
al P_ contrario, era ben giustificato, alla luce del contratto di leasing tra ed CP_3 CP_2
Contestualmente, mancava il requisito del depauperamento in capo alla ricorrente . P_
Infatti, il credito portato dalle fatture era già stato ammesso al passivo di . CP_3
La resistente così proseguiva nel suo argomentare:….gli spostamenti patrimoniali che possano dunque essere conseguenza delle prestazioni eseguite dalla ricorrente ( ) in P_ favore di devono considerarsi pertanto pienamente giustificati, alla luce del disposto CP_3
dei contratti di leasing in essere tra le parti, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la domanda della ricorrente dovrà essere rigettata. A ciò si aggiunga che nessuna
“ingiustizia” nello spostamento patrimoniale può essere altresì rinvenuta nel presunto impoverimento di , il quale, oltre che inesistente alla luce dell'ammissione al passivo P_
del credito portato dalle fatture, è altresì pienamente giustificato alla luce del contratto di fornitura in essere tra ed TI….. CP_3
In definitiva la resistente chiedeva di dichiararsi inammissibile (o Controparte_2
comunque rigettarsi) la domanda attorea;
nonché condannarsi la ricorrente al P_ risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata il 17 Novembre 2020, non comunicata (ed invece notificata ad ad P_ iniziativa di in data 22 Dicembre 2020). CP_2
7 Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda attorea, difettando il requisito della sussidiarietà.
Così ha argomentato il Giudice Monocratico:…E' incontestato, oltre che ad essere ampiamente documentato, che la società ricorrente aveva astrattamente a disposizione un'azione alternativa da far valere nei confronti della sua controparte contrattuale, che è stata concretamente esperita attraverso la domanda di ammissione allo stato passivo, a cui
è seguita, tra l'altro, la relativa ammissione da parte del Giudice Delegato. Né può in alcun modo avere rilievo la circostanza che vi sia il rischio, del resto solo paventato dalla ricorrente ma non ancora realizzatosi concretamente (stante la pendenza della relativa procedura)…, che la suddetta azione resti infruttuosa in quanto…., per uniforme orientamento della giurisprudenza, la valutazione della sussidiarietà prescinde dall'esito in concreto del rimedio previsto. Tale circostanza rende pertanto il ricorso proposto inammissibile….
Il primo giudicante ha anche osservato come manchi il rapporto di immediatezza tra il presunto arricchimento di e l'impoverimento lamentato da . CP_2 P_
Vale a dire, si è addivenuti al preteso arricchimento di non già a titolo gratuito, bensì CP_2
in conseguenza di un atto a titolo oneroso (nella specie, il contratto di leasing tra la concedente e l'utilizzatrice ). Controparte_2 CP_3
Invero, siamo dinanzi ad una declaratoria di inammissibilità, nella sostanza assimilabile ad una pronuncia di rigetto (dato che il G.M. ha illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento).
Il Tribunale ha anche accolto la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc (per temerarietà della lite), proposta dalla società convenuta. I danni ex art. 96 cpc sono stati equitativamente determinati, nella misura di euro 750,00.
In definitiva il G.M., a mezzo dell'ordinanza definitoria del primo grado:
Ha dichiarato la domanda attorea inammissibile;
Ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore di , a titolo di P_ Controparte_2
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, della somma di euro 750,00;
8 Infine ha condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro P_
7.458,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , con citazione notificata il 7 Gennaio P_
2021 nei confronti di . Controparte_2
Innanzitutto si duole del fatto che il Tribunale abbia esaminato la proposta azione di P_
ingiustificato arricchimento, esclusivamente in base al diritto italiano.
Cont In particolare, così argomenta la appellante:…il Giudice di prime cure, erroneamente, non ha operato la suddivisione, da una parte, degli interventi di manutenzione e riparazione degli aeromobili ai fini meramente meccanici, per permettere ad di poter operare i CP_3 voli nella sua attività commerciale, e dall'altra dell'attività di svolta per la revisione, P_
ispezione, verifica documentale ed analisi degli interventi necessari ad assicurare, dal punto di vista tecnico e legale, l'aeronavigabilità degli aeromobili, avente come fine precipuo quello di mantenere le funzionalità degli aeromobili sicure e coerenti con le normative cogenti ed inderogabili del settore aeronautico, europee ed irlandesi, il tutto a vantaggio proprio di;
in difetto, quest'ultima avrebbe potuto trovarsi esposta a Controparte_2
sanzioni da parte dell'Autorità Aeronautica irlandese, oltre a correre il rischio che fosse ordinata la messa a terra degli aeromobili, a seguito della revoca o ritenuta non conformità delle relative certificazioni con dette norme….Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare all'azione di arricchimento senza causa promossa da , non il diritto interno P_
italiano, ma la Legge applicabile, tenuto conto degli elementi e contorni internazionali della fattispecie, ossia il Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Luglio 2007 sulla Legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali (“Roma II”)
e, nello specifico, l'art. 10 sull'arricchimento senza causa…..
L'impugnante evidenzia come la fattispecie concreta rientri nel paragrafo 3 del succitato art. 10, e che il Paese nel quale si è prodotto l'arricchimento senza causa debba individuarsi nell'RL, dove il controllo sull'aeronavigabilità sarebbe stato effettuato dalla competente autorità aeronautica locale, posto che , proprietaria degli aeromobili, è una Controparte_2 società avente sede legale in RL.
9 Aggiunge l'appellante: laddove sorgano dubbi sull'interpretazione del paragrafo 3 dell'art. 10 del succitato Regolamento UE, è d'uopo rivolgere il quesito alla CGUE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
Da qui la richiesta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, di rimessione alla CGUE, dell'interpretazione della normativa, di cui al Regolamento n. 864/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Luglio 2007…..si richiede di rimettere la questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, sul punto dell'interpretazione della normativa comunitaria, laddove, all'art. 10 paragrafo 3 del Regolamento n. 864/07del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla Legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali, prevede “ Quando la Legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la Legge del Paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto”, al fine di individuare la Legge applicabile al caso de quo. E ciò per individuare esattamente il luogo ove si è prodotto l'arricchimento senza causa, dal momento che parte appellata ha potuto usufruire in RL, e dunque presso la sede legale
e principale dei suoi affari ed interessi, nonché Stato di immatricolazione e registrazione degli aeromobili, dei benefìci prodotti dal rilascio dei certificati di aeronavigabilità sui cinque aeromobili di sua proprietà….
Dunque, ad avviso dell'impugnante , il Tribunale avrebbe dovuto controllare se i P_
requisiti dell'azione di arricchimento senza causa previsti dalla normativa irlandese, fossero gli stessi del Diritto Italiano, oppure differenti e, nel secondo caso, in cosa consistessero le eventuali differenze (decidendo in base ai requisiti applicabili).
Cont Ciò premesso, la appellante ha osservato come l'RL sia un Paese di Common Law, con un diritto basato sui precedenti decisi dalle Corti di Common Law, in particolare inglesi.
Di conseguenza parte appellante ha citato la sentenza della Corte Suprema inglese del 4
Novembre 2015, nel caso “Bank of Cyprus v. Menelaou”.
ritiene tale pronuncia di indubbio interesse, in ordine ai requisiti dell'azione di unjust P_ enrichment nel regime di Common Law.
In particolare, in tale regime i presupposti legittimanti l'azione di ingiustificato arricchimento risultano meno stringenti, rispetto al diritto italiano. Nella specie, l'eventuale accoglimento è sganciato dalla sussidiarietà, nonché dalla gratuità del vantaggio ottenuto dalla controparte
10 non contrattuale….in Common Law, il fatto che esista un'azione che permetta di intentare di recuperare quando dovuto dal debitore contrattuale (mentre pure si persegue l'azione di arricchimento contro il terzo che si sia così avvantaggiato senza causa), altro non fa che fornire ulteriore giustizia di rimedi in tale fattispecie, poiché il terzo avvantaggiato nell'attuale controversia ( ) potrebbe poi surrogarsi nei diritti del creditore Controparte_2
( ) nei riguardi del debitore contrattuale ( )…. P_ CP_3
Così prosegue nel suo argomentare: il fatto che si sia insinuata nel passivo di P_ P_
, neutralizza la possibile difesa di (difesa consistente nella doglianza di essere CP_3 CP_2
stata convenuta da , senza lasciarle l'eventualità di una surroga contro ). P_ CP_3
Infatti – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Controparte_5
potrebbe subentrare ad nell'istanza di ammissione al passivo di . P_ CP_3
Ecco quindi che sono soddisfatti i requisiti posti dalla Common Law per il valido esercizio dell'azione di arricchimento senza causa.
In ordine al quantum debeatur TI ha argomentato quanto segue:….qualora il Giudice di primo grado…avesse continuato nella disamina del caso, applicando correttamente il
Regolamento n. 864/07 come dovuto, la questione della valutazione di quanto spettante ad
per il vantaggio acquisito da avrebbe dovuto trovare risposta applicando la P_ CP_2
Common Law, e quindi in base al valore di mercato del vantaggio ottenuto da Aircraft……
Ad avviso di , ha errato il Tribunale nel disconoscere ed omettere l'applicazione del P_
Regolamento Comunitario n. 864/07 dell'11.7.2007, inerente alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento che prevale su qualsivoglia differente norma di diritto interno).
In ogni caso, ha ottenuto in via diretta dei benefìci dall'attività di revisione Controparte_2
svolta da (benefìci che nulla hanno a che fare con l'attività di volo di ). P_ CP_3
In assenza della prestazione di , avrebbe dovuto provvedere da sé a richiedere P_ CP_2
le certificazioni, per confermare l'aeronavigabilità dei velivoli, anche presso l'Autorità aeronautica irlandese.
Sulla base di tali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: P_
11 In accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata ordinanza, dichiararsi ammissibile la domanda proposta in primo grado, in virtù del Regolamento n. 864/07 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell'11.7.2007;
Rimettersi la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE dinanzi alla CGUE, in ordine all'interpretazione della normativa comunitaria, laddove, all'art. 10 par. 3 del Regolamento
n. 864/07, sulla Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, prevede: Quando la
Legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la Legge del Paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto…;
Accertarsi la gratuità del rapporto contrattuale tra ed , non essendoci CP_3 Controparte_2 alcuna controprestazione da parte di quest'ultima, in relazione alla manutenzione dei velivoli di cui Aircraft è proprietaria, oggetto degli interventi manutentivi;
In ogni caso, revocarsi la condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale a carico di essa;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. P_
Giusta comparsa depositata il 22 Giugno 2021, si è costituita l'appellata
[...]
, concludendo nei seguenti termini: Controparte_2
Rigettarsi l'appello, con la conseguente conferma dell'impugnata ordinanza (ed altresì condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria, anche nel P_
presente grado); il tutto, con vittoria delle spese del presente grado.
L'appellata, nella comparsa di costituzione, innanzitutto ha esaminato il motivo di gravame, con cui invoca l'applicazione del Regolamento comunitario “Roma II”, e quindi P_
l'adozione del diritto inglese (che trova applicazione nella Repubblica di RL), anzichè quello italiano.
Ad avviso dell'appellata, siamo dinanzi ad una domanda nuova in appello (e quindi inammissibile), rispetto alla domanda ex art. 2041 cc. proposta in primo grado.
Così argomenta l'appellata …l'art. 14 par. 1 del regolamento “Roma II”, intitolato CP_2
“Libertà di scelta”, prevede, per quanto di interesse, che le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una Legge di loro scelta: a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno…la scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie, e non pregiudica i diritti dei 12 terzi…Il Regolamento Roma II, dunque, dopo avere individuato i criteri di collegamento per le obbligazioni extracontrattuali, dispone all'art. 14 che le parti possono convenire, anche implicitamente, di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una Legge di loro scelta.
Ebbene, nel caso di specie è evidente che le parti concordemente hanno applicato al preteso avverso diritto la Legge italiana. Ed invero è stata la stessa ad adìre il Tribunale di P_
Napoli, svolgendo le proprie domande e le proprie difese alla luce del solo diritto italiano, qualificando la propria azione quale azione di arricchimento ex art. 2041 cc., e senza mai sollevare la benchè minima menzione della possibilità che alla fattispecie si applicasse il diritto irlandese. Anche , convenuta in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_2
Napoli per quanto avente sede all'estero, ha “accettato” di sottoporre l'avversa pretesa all'applicazione del diritto italiano, replicando alla specifica azione ex adverso invocata. La scelta di applicare il diritto italiano, che emerge lapalissianamente da tutti gli scritti del primo grado di entrambe le parti, manifesta dunque, in maniera inequivoca, la loro volontà di sottoporre la controversia al diritto italiano…
Dunque, ad avviso della società appellata le parti hanno già manifestato, in primo grado, la electio juris, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Roma II, in favore del diritto italiano;
ergo, non vi è spazio per l'applicazione del diritto irlandese.
contesta l'applicazione del diritto irlandese, anche alla luce dell'art. 10, Controparte_2 paragrafo 3 del Regolamento Roma II…1.Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito, si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la Legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la Legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la Legge di tale paese.
3. Quando la Legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la Legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto….
13 Dunque, l'appellante ha trascurato che il criterio di collegamento disposto dal terzo P_
paragrafo trovi applicazione, soltanto laddove non possano applicarsi le disposizioni di cui ai primi due paragrafi.
In modo strumentale, ha direttamente invocato l'applicazione del terzo paragrafo P_ dell'art. 10 del Regolamento, senza allegare per quale ragione i primi due paragrafi non dovrebbero trovare applicazione.
Per giunta l'attività di in favore di (di cui avrebbe indirettamente beneficiato P_ CP_3
) è stata effettuata sulla base del contratto di fornitura del servizio di Controparte_2
manutenzione, stipulato tra ed . CP_3 P_
Trattasi di contratto sottoposto alla Legge italiana.
L'appellata insiste anche nell'inammissibilità (per violazione del divieto dello jus novorum in appello) del motivo, inerente all'invocata applicazione del diritto irlandese.
In ogni caso, deduce l'infondatezza del gravame, anche considerata la non Controparte_2 pertinenza (con la fattispecie concreta) dei precedenti della Corte Suprema inglese, indicati da nell'atto di impugnazione. P_
In punto di diritto, l'appellata ha ancora osservato come non vi sia stato alcun impoverimento patito da . Infatti, il suo credito nei confronti di è stato già ammesso al passivo P_ CP_3
della procedura di amministrazione straordinaria;
pertanto, non può dolersi di alcuna P_ diminuzione patrimoniale;
né l'azione di ingiustificato arricchimento integra una sorta di
“garanzia” per l'insolvenza dell'obbligato.
Per giunta i contratti di leasing, intercorsi tra ed (aventi ad oggetto CP_3 Controparte_2
i cinque velivoli oggetto dell'attività di manutenzione di ), dovevano considerarsi atti P_
a titolo oneroso, e non gratuito.
Si ribadisce, dunque, come l'appellata insista per la richiesta di rigetto dell'appello, CP_2
nonché per la condanna (anche nel presente grado), a carico di , al risarcimento dei P_ danni ex art. 96 cpc.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 6 Maggio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate
14 le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza definitoria del primo grado (nella parte in cui non è stata accolta la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dalla ricorrente , odierna P_ appellante) merita di essere confermata.
Nel ricorso introduttivo del primo grado, si è diffusa sulle ragioni per cui dovesse P_
trovare accoglimento la sua domanda di ingiustificato arricchimento, sotto i canoni interpretativi della Legge Italiana. In particolare, si faceva riferimento all'art. 61 della Legge
n. 218/95 (Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato), e quindi alla necessaria applicazione della Legge dello Stato, in cui è verificato il fatto, dal quale sia derivata l'obbligazione.
In punto di fatto, nel ricorso di primo grado aveva evidenziato come l'attività di P_
manutenzione fosse stata eseguita presso la sua officina di Napoli-Capodichino; pertanto l'illecito arricchimento (conseguito dalla locatrice ) si era verificato in Italia. Controparte_2
Del resto, la manutenzione aveva riguardato velivoli impiegati dall'utilizzatrice in CP_3
Amministrazione Straordinaria.
La resistente nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato la necessità di CP_2
applicare la Legge Italiana. Nel merito, aveva appunto illustrato la sua posizione, circa l'insussistenza (nel caso di specie) dei presupposti previsti dall'art. 2041 cc..
In particolare, ha osservato come gli euro 839.186,16, portati dalle fatture Controparte_2
indicate da parte ricorrente, siano stati integralmente ammessi al passivo della procedura di
Amministrazione Straordinaria di . Per giunta l'arricchimento conseguito da CP_3
(ove effettivamente verificatosi) era giustificato, derivando da un contratto Controparte_2 oneroso, quale il contratto di fornitura del servizio di manutenzione, stipulato tra ed CP_3
. P_
Pedissequamente il G.M. di Napoli, nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc definitoria del primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 cc., valorizzando la circostanza
15 dell'esistenza di un'azione alternativa, a disposizione di (come confermato P_
dall'insinuazione nel passivo di , insinuazione operata dall'odierna appellante). CP_3
Altresì il Tribunale ha sottolineato la circostanza per cui l'arricchimento traesse fondamento e giustificazione da un contratto a titolo oneroso.
In sede di appello – pur reiterando la domanda di riconoscimento dell'indennizzo P_
per ingiustificato arricchimento – ha modificato in maniera rilevante la sua prospettazione.
Infatti invoca, nel presente grado, l'applicazione del diritto vigente nella Repubblica P_ di RL (ed invero, in regime di Common Law, in RL trovano applicazione i princìpi giuridici, enucleati dalle Corti Superiori inglesi). Ecco, quindi, che invoca P_
l'accoglimento della domanda di primo grado – previa verifica della ricorrenza dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento, come fissati nel Common Law inglese.
Cont Al contempo, la appellante nulla ha replicato, rispetto alle argomentazioni del G.M. di
Napoli, con le quali si è ritenuta non meritevole di accoglimento la domanda di ingiustificato arricchimento, interpretata secondo i canoni ed i presupposti della Legge Italiana.
In tale contesto, si registra un'ulteriore novità (rispetto al primo grado) della prospettazione difensiva di , e cioè la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia P_ dell'Unione Europea, ai fini dell'interpretazione della normativa comunitaria (la questione è quella della Legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali).
Nell'atto di gravame, sostiene che l'ingiustificato arricchimento si sarebbe prodotto P_
non già in Italia, bensì in RL;
e questo perché nella Repubblica di Controparte_2
RL ha usufruito dei benefìci, derivati dal rilascio dei certificati di “aeronavigabilità” sui cinque velivoli, di proprietà della medesima locatrice . Controparte_2
La diversa prospettazione (tra primo e secondo grado), circa il luogo in cui si sarebbe verificato l'arricchimento, integra indubbiamente una inammissibile modifica della causa petendi, violativa del divieto dello jus novorum in appello.
Più in generale, in primo grado ha convenuto in giudizio (terza P_ Controparte_2
estranea rispetto ai contratti di fornitura del servizio di manutenzione), pretendendo da quest'ultima ciò che avrebbe dovuto erogarle , in base ai suddetti contratti, CP_3
conclusi tra ed . CP_3 P_
16 Ciò premesso, il Collegio condivide quanto osservato dall'odierna appellata, e cioè che le parti, in primo grado, hanno concordemente operato la electio juris in favore della Legge
Italiana; il tutto, proprio in coerenza con il dettato dell'art. 14 del Regolamento dell'Unione
Europea “Roma II” (Regolamento più volte invocato da nel presente grado). P_
Di conseguenza, non vi è spazio per l'applicazione della Legge della Repubblica di RL.
A giusta ragione, parte appellata ha anche osservato come abbia riportato l'art. 10 del P_
Regolamento “Roma II” in maniera incompleta.
Infatti, ha fatto riferimento al solo terzo paragrafo dell'art. 10, secondo il quale – P_
allorquando la Legge applicabile non sia determinabile in base ai paragrafi 1 e 2 – trova applicazione la Legge del Paese in cui si è prodotto l'arricchimento.
Orbene, il paragrafo 3 è residuale rispetto al dettato dei paragrafi primo e secondo.
Ai sensi del primo paragrafo, laddove l'obbligazione extra-contrattuale di arricchimento senza causa si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, trova applicazione la Legge che disciplina la suddetta relazione.
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio il collegamento con il contratto di fornitura dei servizi di manutenzione tra ed – contratto al quale pacificamente CP_3 P_ si applica la Legge Italiana.
Peraltro non ha neanche allegato le ragioni per le quali non troverebbero applicazione P_
i primi due paragrafi dell'art. 10.
Dunque, nella fattispecie concreta la necessità di applicare la Legge Italiana (e non già quella della Repubblica di RL) è evidente ed inequivoca;
né tale scelta è in alcun modo confliggente con le norme dell'Unione Europea.
Tale conclusione è conducente, anche rispetto alla richiesta (parimenti avanzata da P_ soltanto nel presente grado) di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (ai fini della corretta interpretazione dell'art. 10 paragrafo 3 del Regolamento n.
864/07 dell'11 Luglio 2007, sulla Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali).
17 Nel caso di specie l'adozione della Legge Italiana deriva dall'applicazione del succitato paragrafo primo dell'art. 10 del Regolamento dell'Unione Europea, disposizione che non si presta ad equivoci.
Di conseguenza non vi è alcuna necessità di chiedere alla CGUE un'interpretazione pregiudiziale ed un intervento chiarificatore, proprio perché non si versa nell'ipotesi di norma nazionale contraria al diritto dell'Unione (cfr. Cass. civ., sez. Lav., ord. n. 36776/22).
Né, in ogni caso, il Giudice nazionale che non sia di ultima istanza è obbligato ad accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia, avanzata dalla parte.
In tale contesto, i Supremi Giudici hanno più volte evidenziato come, tra Giudice nazionale e
CGUE, si instauri un rapporto non già di alternatività, bensì di complementarietà, per cui anche il primo si fa interprete del diritto dell'Unione, così da rivestire un ruolo di “Giudice comune europeo” (cfr. Cass., Sezioni Unite civili, n. 8800/24). Vale a dire, il Giudice nazionale, pur vincolato dal decisum interpretativo della CGUE, rimane comunque l'esclusivo titolare della tutela in concreto dei diritti coinvolti nel giudizio.
Con ulteriore motivo di gravame, ha altresì sostenuto la gratuità dei contratti di leasing P_
degli aeromobili, conclusi tra ed in amministrazione straordinaria. Controparte_2 CP_3
Neanche tale motivo può trovare accoglimento, trattandosi di contratti a titolo oneroso
(essendo previsto il versamento di un canone di locazione).
Cont In punto di diritto – ad ulteriore smentita della prospettazione della appellante – il
Collegio ritiene di dover aderire all'insegnamento espresso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 1708/21, inerente ai presupposti per l'azione di “arricchimento indiretto”, cioè esperita nei confronti del terzo (appunto, è “terzo”, rispetto al rapporto tra ed Controparte_2 P_
). CP_3
Ebbene, l'azione ex art. 2041 cc. è esperibile nei confronti del terzo, a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante, ed a condizione che il soggetto obbligato nei confronti del depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo. Peraltro, l'insolvenza deve intendersi come mancato adempimento, e non nel senso tecnico di cui alla L.F..
18 Vale a dire, la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisce insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione nei confronti del fallito, attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare.
In definitiva, l'insolvenza non significa in modo automatico che il creditore sia privato di qualsiasi altra azione, e che quindi sia legittimato tout court ad aggredire il terzo con l'azione ex art. 2041 cc..
Pertanto, si ribadisce come l'ordinanza definitoria del primo grado debba essere confermata, in punto di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 cc. (si è già sopra osservato come la pronuncia di inammissibilità della domanda attorea, emessa dal Tribunale, debba in sostanza essere interpretata come una pronuncia di rigetto).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul subordinato motivo di gravame, inerente alla condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale.
Infatti censura la pronuncia di prime cure, anche con riferimento alla patita P_
condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Cont Appunto la impugnante lamenta che il Tribunale, oltre ad averla condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di , la abbia anche condannata Controparte_2
al pagamento della somma di ulteriori euro 750,00, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Il motivo è fondato.
Come precisato dal testo dell'art. 96 cpc, ai fini della condanna per lite temeraria, si richiede che la parte soccombente abbia agìto o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
in tale ipotesi il Giudice, su istanza dell'altra parte, condanna il soccombente (oltre che al pagamento delle spese del giudizio) anche al risarcimento dei danni, che liquida in sentenza.
La disposizione in oggetto sanziona il comportamento illecito della parte (poi risultata soccombente), che abbia dato luogo ad una lite temeraria.
La temerarietà è ravvisabile nel dolo o nella colpa grave. In particolare ciò si verifica quando la parte abbia egualmente proposto la domanda, pur consapevole dell'infondatezza della domanda medesima e/o dell'eccezione.
19 L'art. 96 cpc configura un illecito, fonte di responsabilità risarcitoria.
Orbene, il Collegio non ravvisa alcuna mala fede e/o colpa grave, nella condotta processuale Cont tenuta dalla appellante.
Invero, deve tenersi conto della complessità della materia e delle questioni proposte, in relazione all'entità delle somme in gioco.
Né può trascurarsi la condizione soggettiva di , quale fornitrice del servizio di P_ manutenzione dei velivoli, in favore di , avuto riguardo al timore di perdita dei CP_3 pagamenti. Appunto si è trovata nella condizione di dover continuare, ex contractu, a P_
prestare l'opera di manutenzione, pur nella concreta prospettiva di non essere pagata per lungo tempo.
Ergo, non si ravvisano profili di temerarietà nella condotta processuale dell'odierna appellante.
Ovviamente, trattasi di considerazioni che confliggono con la richiesta dell'appellata
[...]
, di irrogare la sanzione ex art. 96 cpc, a carico di , Controparte_2 P_
anche con riferimento al presente grado.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, deve essere revocata la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore della resistente , ed a carico della Controparte_2 ricorrente . P_
Al contempo – come già osservato – l'ordinanza ex art. 702 bis cpc definitoria del primo grado deve essere confermata, in punto di rigetto della domanda attorea, di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 cc. (vale a dire, l'appello va rigettato nel resto).
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame, è d'uopo statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
20 Invero, gli esiti definitivi del giudizio vedono la soccombenza di non esclusiva, P_
bensì soltanto prevalente, alla luce del definitivo rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, che pure era stata avanzata dalla resistente . Controparte_2
Quindi le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza dell'odierna appellante;
di conseguenza, esse vengono poste a P_
carico di quest'ultima, in misura della metà. Al contempo, si provvede alla compensazione delle spese medesime, quanto alla residua metà (appunto, trattasi di soccombenza soltanto parziale, considerato il mancato accoglimento dell'istanza risarcitoria per la pretesa temerarietà dell'iniziativa giudiziaria di ). P_
I compensi professionali vanno determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa (per entrambi i gradi) è dato dalla sommatoria dell'importo dell'invocato indennizzo ex art. 2041 cc. (pari ad euro 839.186,16) e degli euro 750,00, che erano stati liquidati dal Tribunale, a titolo di danni ex art. 96 cpc (in totale euro 839.936,16); pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1 milione.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al primo grado, si ritiene congruo, quale compenso “base”, l'importo di euro 7.458,00, che era stato liquidato dal Tribunale.
Ovviamente, all'esito del necessario dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà, si addiviene ad euro 3.729,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al presente grado, “a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà, si ritiene equo e congruo attestarsi, nell'ambito dello scaglione di riferimento, sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Dunque, al netto della compensazione in misura della metà, a titolo di compensi professionali si liquidano (in favore dell'appellata ) i seguenti importi: Controparte_2
euro 3.729,00 per il primo grado;
euro 9.808,25 per il presente grado.
21 Con riferimento al presente grado si è tenuto conto del compenso inerente non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche di quello relativo alla fase istruttoria. Infatti il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale il D.M.
n. 55/14 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Con specifico riferimento al giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n.
29857/23).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di P_
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli (emessa nel procedimento n.
34880/19 RG), pubblicata il 17 Novembre 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza definitoria del primo grado, revoca la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore della resistente ed a carico della Controparte_2 ricorrente;
P_
B) Rigetta l'appello nel resto;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del doppio grado in favore di P_
– metà che liquida, quanto al primo grado, in euro Controparte_2
3.729,00 (tremilasettecentoventinove/00) per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 9.808,25 (novemilaottocentootto/25) per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
22
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 118/21 RG, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”;
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 17 Novembre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 6 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Settembre 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta P_ P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Lucia Petrucci ( ), con la quale è C.F._1
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Roberto Cappelli ( ), C.F._2
Antonio Auricchio ( ) ed Augusta Ciminelli C.F._3
( , con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi C.F._4 di PEC:
Email_2
1 Email_3
Email_4
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 6 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. Altresì l'appellante insiste P_ nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in ordine alla corretta interpretazione della normativa comunitaria, tenuto conto del riferimento diretto
(all'interno dei contratti) alla disciplina del diritto inglese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 9 Dicembre 2019, la società esponeva P_ di effettuare, sin dal 1991, attività di manutenzione di aeromobili di costruttori americani ed europei, presso lo stabilimento sito in Napoli Capodichino.
, in virtù di un contratto stipulato nel Novembre 2009 ed ancora vigente, si occupava P_ in via esclusiva della manutenzione dei velivoli riconducibili ad ed alle sue CP_3
controllate (specificamente velivoli Airbus A319/A320/A321).
In tale contesto si era occupata della manutenzione dei cinque aeromobili, locati ad P_
, contrassegnati dalle seguenti marche di registrazione: EI-IMO, EI-IKG, EI-IKL, EI- CP_3
IMC, EI-IML.
I servizi di manutenzione avevano riguardato dei controlli calendarizzati, secondo un programma elaborato dal costruttore, proposto dall'operatore ed approvato dall'
[...]
Controparte_4
applicava le direttive emesse dall'EASA (European Aviation Safety Agency), ed CP_4 aveva giurisdizione sui succitati velivoli, rientranti nell'esercizio della compagnia CP_3
(ovviamente, era necessario assicurare che gli interventi manutentivi fossero conformi alla normativa europea).
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 Maggio 2017, era CP_3
stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2 Successivamente il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare, con la sentenza dell'11
Maggio 2017, aveva dichiarato l'insolvenza di . CP_3
Al momento della declaratoria di insolvenza, aveva già ottenuto da CP_3 P_
l'esecuzione di svariati interventi manutentivi, inerenti ai succitati velivoli.
I lavori erano stati svolti, come confermato dalla certificazione di “Rilascio in Servizio” (in atti).
indicava ed allegava al ricorso n. 13 fatture, per un importo complessivo pari ad euro P_
839.186,16.
Tutte le fatture erano state trasmesse ad , senza che quest'ultima avesse giammai CP_3 sollevato alcuna contestazione.
Improvvisamente nel Maggio 2017 erano intervenute dapprima l'ammissione all'amministrazione straordinaria, e poi la declaratoria di insolvenza.
Quindi si era trovata nell'impossibilità di eseguire l'azione di ritenzione dei velivoli, P_ né tanto meno qualsivoglia azione di recupero degli importi fatturati.
Le attività manutentive svolte da erano state necessarie per fare sì che le operazioni P_
di volo potessero continuare in piena sicurezza.
I lavori di avevano consentito di conservare il valore locativo dei velivoli;
P_
l'utilizzatrice (che risultava essere ancora ) aveva continuato ad avvalersi degli CP_3 aeromobili per i propri voli commerciali;
il tutto, con evidente beneficio anche per il “SS”, cioè il locatore (nella specie “ ), che aveva potuto Controparte_2 incamerare i canoni locativi mensili.
A causa dell'improvviso svolgere degli eventi, non aveva potuto intentare l'azione di P_
ritenzione dei velivoli.
Ciò premesso, la ricorrente evidenziava i vantaggi, che si erano determinati per il P_
(vale a dire per la succitata società locatrice). Pt_1
Infatti quest'ultima aveva nella sua disponibilità velivoli con maggiore valore di mercato, perfettamente abilitati a continuare ad effettuare voli commerciali, ed al riparo da difetti meccanici. 3 Così proseguiva la ricorrente :…non ha alcuna azione contro l'insolvente P_ CP_3
(neppure per chiedere il sequestro od il fermo degli aeromobili, finchè almeno sono utilizzati per il volo commerciale dalla Procedura di Amministrazione Straordinaria) tranne la mera istanza di ammissione al passivo della stessa, ad oggi nemmeno ancora esaminata dalla
Procedura a causa delle decine di migliaia di istanze che le sono pervenute……non avendo pertanto alcuna altra azione a disposizione per vedersi ristorata e soddisfatta delle P_ sue giustificate e comprovate pretese, non resta alla stessa, in virtù degli artt. 2041e 2042 cc., che procedere con azione di arricchimento senza causa…..
In punto di diritto, osservava come, ai sensi dell'art. 61 L. n. 218/95, l'azione di P_ arricchimento senza causa fosse sottoposta alla Legge dello Stato, in cui si era verificato il fatto, dal quale derivava l'obbligazione.
Ebbene, i lavori di manutenzione si erano svolti presso l'officina di Napoli Capodichino.
Così proseguiva :…gli aeromobili di titolarità del continuano ad essere P_ Pt_1 esercìti dalla compagnia , con base in Italia, da dove proviene altresì il corrispettivo CP_3 dei canoni di locazione, dei quali il non avrebbe beneficiato, qualora non Pt_1 CP_3
avesse potuto ottenere – in virtù dei lavori effettuati da – le necessarie autorizzazioni P_ per il volo….resta indubbio che il – dalla situazione sopra ricordata – senza alcuna Pt_1
giusta causa né corrispettivo, si sia arricchito a danno di , potendo contare su P_ aeromobili pienamente efficienti, riparati, protetti da ogni immediata obsolescenza, abili ad operare voli commerciali….Il SS pertanto è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 cc., nei limiti del suo arricchimento, ad indennizzare della correlativa diminuzione patrimoniale…. P_
Non era sostenibile che il fosse un inconsapevole beneficiario dei lavori svolti da Pt_1
; invero gli interventi manutentivi non gli erano ignoti, pena la perdita di P_ aeronavigabilità e la messa a terra forzata dei velivoli, ancorchè concessi in affitto ad . CP_3
Per tali lavori il riceveva ogni mese da il canone di locazione…..Senza Pt_1 CP_3
l'intervento manutentivo di sugli aeromobili di titolarità del quest'ultimo non P_ Pt_1
avrebbe ricevuto l'ingente vantaggio economico del quale stiamo trattando…..E' da sottolinearsi che si ammette dalla giurisprudenza che la parte adempiente, allorchè il rimedio contrattuale fosse inutile per l'insolvenza della controparte – come in questo caso – CP_3
possa esercitare l'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti del terzo, il
4 che si sia arricchito a causa ed in conseguenza della prestazione (cd. sussidiarietà in Pt_1
concreto); questo, esattamente come nella corrente fattispecie, derivante dalla situazione di insolvenza di . Resta in sintesi perseguibile il terzo proprietario/locatore, pur in CP_3
assenza (almeno prima facie, essendo veramente impensabile che il SS fosse all'oscuro degli interventi di manutenzione programmata e di revisione calendarizzata da svolgersi sui suoi aeromobili) di un suo consenso scritto all'effettuazione dei lavori sui detti aeromobili….
Sulla base di queste premesse, così concludeva: P_
Accertarsi l'effettivo beneficio ed arricchimento senza causa ottenuto da CP_2 [...]
(società di diritto irlandese), in virtù dei lavori di manutenzione Controparte_2 effettuati sui cinque velivoli Airbus contrassegnati dalle seguenti marche di registrazione: EI-
IMO, EI-IKG, EI-IKL, EI-IMC, EI-IML;
Per l'effetto, condannarsi la convenuta ad indennizzare per Controparte_2 P_
l'importo di euro 839.186,16, equivalente al costo complessivo dei lavori di manutenzione e conseguente valore acquisito dagli aeromobili di;
Controparte_2
In subordine, condannarsi la convenuta ad indennizzare , fino a concorrenza del valore P_
come determinato dall'adìto Tribunale di Napoli;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la resistente , giusta comparsa Controparte_2
depositata il 5 Ottobre 2020.
(in sigla APC 12) deduceva di essere una società Controparte_2 di diritto irlandese, avente sede in Dublino, la cui attività consisteva nella concessione in leasing di aeromobili.
In tale contesto, APC 12 aveva sottoscritto con cinque contratti di leasing, aventi ad CP_3
oggetto altrettanti velivoli Airbus. Si trattava di quattro contratti sottoscritti il 27 Ottobre
2010, e di un contratto sottoscritto il 12 Luglio 2011.
L'originaria durata dei contratti di leasing, a mezzo di accordi modificativi del Marzo 2016, era stata estesa sino al 31 Dicembre 2022.
5 Ai sensi dell'art. 8 dei contratti di leasing, l'utilizzatrice era responsabile per CP_3
l'esecuzione, a proprie spese, di tutte le opere di manutenzione da effettuarsi sugli aeromobili.
In data 19 Novembre 2009 ed avevano sottoscritto un contratto, avente ad CP_3 P_
oggetto la fornitura di servizi di manutenzione di diversi modelli di aeromobili.
A seguito della declaratoria di insolvenza di , , in data 11 Dicembre 2017, CP_3 P_
aveva presentato domanda di ammissione al passivo per complessivi euro 4.485.015,90.
L'ammissione al passivo comprendeva anche i crediti per euro 839.186,16, di cui alle fatture azionate con il ricorso ex art. 702 bis cpc del 9 Dicembre 2019.
Con successivo provvedimento dell'8 Novembre 2019 il Giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria aveva ammesso al passivo per complessivi euro P_
2.703.655,45, in chirografo.
Ebbene, gli euro 839.186,16, portati dalle fatture oggetto del ricorso ex art. 702 bis cpc, erano stati integralmente ammessi al passivo della procedura.
La domanda proposta da era inammissibile, mancando tutti i presupposti previsti dagli P_ artt. 2041 e 2042 cc..
Mancava innanzi tutto la sussidiarietà, considerato che si era insinuata, per il P_ medesimo credito, nel passivo di . Ed anzi, vi era prova che avesse ottenuto il CP_3 P_
riconoscimento del proprio credito, nel contesto della procedura concorsuale, inerente ad
. CP_3
La convenuta così proseguiva:…la circostanza che la parte a ciò tenuta provveda o CP_2 meno al pagamento del dovuto, o possa onorare il proprio debito, resta del tutto irrilevante ai fini della c.d. azione di ingiustificato arricchimento, che non è, all'evidenza, un'azione a garanzia del creditore per l'ipotesi di insolvenza del suo debitore contrattuale….
Da qui la ritenuta inammissibilità e/o improcedibilità dell'esperita azione di ingiustificato arricchimento.
In ogni caso, nel merito, a tutto voler concedere alla tesi di , aveva P_ Controparte_2
conseguito un vantaggio, senza però arrecare alcun danno diretto alla medesima . P_
6 Sussisteva comunque una giusta causa del preteso arricchimento, giacchè esso derivava dagli obblighi assunti da nei confronti di , a seguito della stipula del contratto di CP_3 P_ fornitura del servizio di manutenzione.
L'arricchimento (ove provato) era assistito da una giusta causa, e cioè dal rapporto contrattuale di leasing tra ed;
al contempo il preteso Controparte_2 CP_3
depauperamento era dovuto al rapporto contrattuale di manutenzione tra ed CP_3 P_
(rapporto rispetto al quale la concedente era estranea). CP_2
Per giunta, alla data di costituzione in giudizio non aveva la disponibilità Controparte_2
degli aeromobili, dato che i contratti di leasing erano ancora in vigore.
insisteva nella seguente tesi: l'eventuale arricchimento giammai CP_2 Controparte_2
poteva ritenersi ingiustificato, al pari del nocumento patito dalla ricorrente;
al P_ contrario, era ben giustificato, alla luce del contratto di leasing tra ed CP_3 CP_2
Contestualmente, mancava il requisito del depauperamento in capo alla ricorrente . P_
Infatti, il credito portato dalle fatture era già stato ammesso al passivo di . CP_3
La resistente così proseguiva nel suo argomentare:….gli spostamenti patrimoniali che possano dunque essere conseguenza delle prestazioni eseguite dalla ricorrente ( ) in P_ favore di devono considerarsi pertanto pienamente giustificati, alla luce del disposto CP_3
dei contratti di leasing in essere tra le parti, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la domanda della ricorrente dovrà essere rigettata. A ciò si aggiunga che nessuna
“ingiustizia” nello spostamento patrimoniale può essere altresì rinvenuta nel presunto impoverimento di , il quale, oltre che inesistente alla luce dell'ammissione al passivo P_
del credito portato dalle fatture, è altresì pienamente giustificato alla luce del contratto di fornitura in essere tra ed TI….. CP_3
In definitiva la resistente chiedeva di dichiararsi inammissibile (o Controparte_2
comunque rigettarsi) la domanda attorea;
nonché condannarsi la ricorrente al P_ risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata il 17 Novembre 2020, non comunicata (ed invece notificata ad ad P_ iniziativa di in data 22 Dicembre 2020). CP_2
7 Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda attorea, difettando il requisito della sussidiarietà.
Così ha argomentato il Giudice Monocratico:…E' incontestato, oltre che ad essere ampiamente documentato, che la società ricorrente aveva astrattamente a disposizione un'azione alternativa da far valere nei confronti della sua controparte contrattuale, che è stata concretamente esperita attraverso la domanda di ammissione allo stato passivo, a cui
è seguita, tra l'altro, la relativa ammissione da parte del Giudice Delegato. Né può in alcun modo avere rilievo la circostanza che vi sia il rischio, del resto solo paventato dalla ricorrente ma non ancora realizzatosi concretamente (stante la pendenza della relativa procedura)…, che la suddetta azione resti infruttuosa in quanto…., per uniforme orientamento della giurisprudenza, la valutazione della sussidiarietà prescinde dall'esito in concreto del rimedio previsto. Tale circostanza rende pertanto il ricorso proposto inammissibile….
Il primo giudicante ha anche osservato come manchi il rapporto di immediatezza tra il presunto arricchimento di e l'impoverimento lamentato da . CP_2 P_
Vale a dire, si è addivenuti al preteso arricchimento di non già a titolo gratuito, bensì CP_2
in conseguenza di un atto a titolo oneroso (nella specie, il contratto di leasing tra la concedente e l'utilizzatrice ). Controparte_2 CP_3
Invero, siamo dinanzi ad una declaratoria di inammissibilità, nella sostanza assimilabile ad una pronuncia di rigetto (dato che il G.M. ha illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento).
Il Tribunale ha anche accolto la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc (per temerarietà della lite), proposta dalla società convenuta. I danni ex art. 96 cpc sono stati equitativamente determinati, nella misura di euro 750,00.
In definitiva il G.M., a mezzo dell'ordinanza definitoria del primo grado:
Ha dichiarato la domanda attorea inammissibile;
Ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore di , a titolo di P_ Controparte_2
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, della somma di euro 750,00;
8 Infine ha condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro P_
7.458,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , con citazione notificata il 7 Gennaio P_
2021 nei confronti di . Controparte_2
Innanzitutto si duole del fatto che il Tribunale abbia esaminato la proposta azione di P_
ingiustificato arricchimento, esclusivamente in base al diritto italiano.
Cont In particolare, così argomenta la appellante:…il Giudice di prime cure, erroneamente, non ha operato la suddivisione, da una parte, degli interventi di manutenzione e riparazione degli aeromobili ai fini meramente meccanici, per permettere ad di poter operare i CP_3 voli nella sua attività commerciale, e dall'altra dell'attività di svolta per la revisione, P_
ispezione, verifica documentale ed analisi degli interventi necessari ad assicurare, dal punto di vista tecnico e legale, l'aeronavigabilità degli aeromobili, avente come fine precipuo quello di mantenere le funzionalità degli aeromobili sicure e coerenti con le normative cogenti ed inderogabili del settore aeronautico, europee ed irlandesi, il tutto a vantaggio proprio di;
in difetto, quest'ultima avrebbe potuto trovarsi esposta a Controparte_2
sanzioni da parte dell'Autorità Aeronautica irlandese, oltre a correre il rischio che fosse ordinata la messa a terra degli aeromobili, a seguito della revoca o ritenuta non conformità delle relative certificazioni con dette norme….Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare all'azione di arricchimento senza causa promossa da , non il diritto interno P_
italiano, ma la Legge applicabile, tenuto conto degli elementi e contorni internazionali della fattispecie, ossia il Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Luglio 2007 sulla Legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali (“Roma II”)
e, nello specifico, l'art. 10 sull'arricchimento senza causa…..
L'impugnante evidenzia come la fattispecie concreta rientri nel paragrafo 3 del succitato art. 10, e che il Paese nel quale si è prodotto l'arricchimento senza causa debba individuarsi nell'RL, dove il controllo sull'aeronavigabilità sarebbe stato effettuato dalla competente autorità aeronautica locale, posto che , proprietaria degli aeromobili, è una Controparte_2 società avente sede legale in RL.
9 Aggiunge l'appellante: laddove sorgano dubbi sull'interpretazione del paragrafo 3 dell'art. 10 del succitato Regolamento UE, è d'uopo rivolgere il quesito alla CGUE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
Da qui la richiesta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, di rimessione alla CGUE, dell'interpretazione della normativa, di cui al Regolamento n. 864/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Luglio 2007…..si richiede di rimettere la questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, sul punto dell'interpretazione della normativa comunitaria, laddove, all'art. 10 paragrafo 3 del Regolamento n. 864/07del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla Legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali, prevede “ Quando la Legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la Legge del Paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto”, al fine di individuare la Legge applicabile al caso de quo. E ciò per individuare esattamente il luogo ove si è prodotto l'arricchimento senza causa, dal momento che parte appellata ha potuto usufruire in RL, e dunque presso la sede legale
e principale dei suoi affari ed interessi, nonché Stato di immatricolazione e registrazione degli aeromobili, dei benefìci prodotti dal rilascio dei certificati di aeronavigabilità sui cinque aeromobili di sua proprietà….
Dunque, ad avviso dell'impugnante , il Tribunale avrebbe dovuto controllare se i P_
requisiti dell'azione di arricchimento senza causa previsti dalla normativa irlandese, fossero gli stessi del Diritto Italiano, oppure differenti e, nel secondo caso, in cosa consistessero le eventuali differenze (decidendo in base ai requisiti applicabili).
Cont Ciò premesso, la appellante ha osservato come l'RL sia un Paese di Common Law, con un diritto basato sui precedenti decisi dalle Corti di Common Law, in particolare inglesi.
Di conseguenza parte appellante ha citato la sentenza della Corte Suprema inglese del 4
Novembre 2015, nel caso “Bank of Cyprus v. Menelaou”.
ritiene tale pronuncia di indubbio interesse, in ordine ai requisiti dell'azione di unjust P_ enrichment nel regime di Common Law.
In particolare, in tale regime i presupposti legittimanti l'azione di ingiustificato arricchimento risultano meno stringenti, rispetto al diritto italiano. Nella specie, l'eventuale accoglimento è sganciato dalla sussidiarietà, nonché dalla gratuità del vantaggio ottenuto dalla controparte
10 non contrattuale….in Common Law, il fatto che esista un'azione che permetta di intentare di recuperare quando dovuto dal debitore contrattuale (mentre pure si persegue l'azione di arricchimento contro il terzo che si sia così avvantaggiato senza causa), altro non fa che fornire ulteriore giustizia di rimedi in tale fattispecie, poiché il terzo avvantaggiato nell'attuale controversia ( ) potrebbe poi surrogarsi nei diritti del creditore Controparte_2
( ) nei riguardi del debitore contrattuale ( )…. P_ CP_3
Così prosegue nel suo argomentare: il fatto che si sia insinuata nel passivo di P_ P_
, neutralizza la possibile difesa di (difesa consistente nella doglianza di essere CP_3 CP_2
stata convenuta da , senza lasciarle l'eventualità di una surroga contro ). P_ CP_3
Infatti – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Controparte_5
potrebbe subentrare ad nell'istanza di ammissione al passivo di . P_ CP_3
Ecco quindi che sono soddisfatti i requisiti posti dalla Common Law per il valido esercizio dell'azione di arricchimento senza causa.
In ordine al quantum debeatur TI ha argomentato quanto segue:….qualora il Giudice di primo grado…avesse continuato nella disamina del caso, applicando correttamente il
Regolamento n. 864/07 come dovuto, la questione della valutazione di quanto spettante ad
per il vantaggio acquisito da avrebbe dovuto trovare risposta applicando la P_ CP_2
Common Law, e quindi in base al valore di mercato del vantaggio ottenuto da Aircraft……
Ad avviso di , ha errato il Tribunale nel disconoscere ed omettere l'applicazione del P_
Regolamento Comunitario n. 864/07 dell'11.7.2007, inerente alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento che prevale su qualsivoglia differente norma di diritto interno).
In ogni caso, ha ottenuto in via diretta dei benefìci dall'attività di revisione Controparte_2
svolta da (benefìci che nulla hanno a che fare con l'attività di volo di ). P_ CP_3
In assenza della prestazione di , avrebbe dovuto provvedere da sé a richiedere P_ CP_2
le certificazioni, per confermare l'aeronavigabilità dei velivoli, anche presso l'Autorità aeronautica irlandese.
Sulla base di tali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: P_
11 In accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata ordinanza, dichiararsi ammissibile la domanda proposta in primo grado, in virtù del Regolamento n. 864/07 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell'11.7.2007;
Rimettersi la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE dinanzi alla CGUE, in ordine all'interpretazione della normativa comunitaria, laddove, all'art. 10 par. 3 del Regolamento
n. 864/07, sulla Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, prevede: Quando la
Legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la Legge del Paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto…;
Accertarsi la gratuità del rapporto contrattuale tra ed , non essendoci CP_3 Controparte_2 alcuna controprestazione da parte di quest'ultima, in relazione alla manutenzione dei velivoli di cui Aircraft è proprietaria, oggetto degli interventi manutentivi;
In ogni caso, revocarsi la condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale a carico di essa;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. P_
Giusta comparsa depositata il 22 Giugno 2021, si è costituita l'appellata
[...]
, concludendo nei seguenti termini: Controparte_2
Rigettarsi l'appello, con la conseguente conferma dell'impugnata ordinanza (ed altresì condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria, anche nel P_
presente grado); il tutto, con vittoria delle spese del presente grado.
L'appellata, nella comparsa di costituzione, innanzitutto ha esaminato il motivo di gravame, con cui invoca l'applicazione del Regolamento comunitario “Roma II”, e quindi P_
l'adozione del diritto inglese (che trova applicazione nella Repubblica di RL), anzichè quello italiano.
Ad avviso dell'appellata, siamo dinanzi ad una domanda nuova in appello (e quindi inammissibile), rispetto alla domanda ex art. 2041 cc. proposta in primo grado.
Così argomenta l'appellata …l'art. 14 par. 1 del regolamento “Roma II”, intitolato CP_2
“Libertà di scelta”, prevede, per quanto di interesse, che le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una Legge di loro scelta: a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno…la scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie, e non pregiudica i diritti dei 12 terzi…Il Regolamento Roma II, dunque, dopo avere individuato i criteri di collegamento per le obbligazioni extracontrattuali, dispone all'art. 14 che le parti possono convenire, anche implicitamente, di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una Legge di loro scelta.
Ebbene, nel caso di specie è evidente che le parti concordemente hanno applicato al preteso avverso diritto la Legge italiana. Ed invero è stata la stessa ad adìre il Tribunale di P_
Napoli, svolgendo le proprie domande e le proprie difese alla luce del solo diritto italiano, qualificando la propria azione quale azione di arricchimento ex art. 2041 cc., e senza mai sollevare la benchè minima menzione della possibilità che alla fattispecie si applicasse il diritto irlandese. Anche , convenuta in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_2
Napoli per quanto avente sede all'estero, ha “accettato” di sottoporre l'avversa pretesa all'applicazione del diritto italiano, replicando alla specifica azione ex adverso invocata. La scelta di applicare il diritto italiano, che emerge lapalissianamente da tutti gli scritti del primo grado di entrambe le parti, manifesta dunque, in maniera inequivoca, la loro volontà di sottoporre la controversia al diritto italiano…
Dunque, ad avviso della società appellata le parti hanno già manifestato, in primo grado, la electio juris, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Roma II, in favore del diritto italiano;
ergo, non vi è spazio per l'applicazione del diritto irlandese.
contesta l'applicazione del diritto irlandese, anche alla luce dell'art. 10, Controparte_2 paragrafo 3 del Regolamento Roma II…1.Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito, si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la Legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la Legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la Legge di tale paese.
3. Quando la Legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la Legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto….
13 Dunque, l'appellante ha trascurato che il criterio di collegamento disposto dal terzo P_
paragrafo trovi applicazione, soltanto laddove non possano applicarsi le disposizioni di cui ai primi due paragrafi.
In modo strumentale, ha direttamente invocato l'applicazione del terzo paragrafo P_ dell'art. 10 del Regolamento, senza allegare per quale ragione i primi due paragrafi non dovrebbero trovare applicazione.
Per giunta l'attività di in favore di (di cui avrebbe indirettamente beneficiato P_ CP_3
) è stata effettuata sulla base del contratto di fornitura del servizio di Controparte_2
manutenzione, stipulato tra ed . CP_3 P_
Trattasi di contratto sottoposto alla Legge italiana.
L'appellata insiste anche nell'inammissibilità (per violazione del divieto dello jus novorum in appello) del motivo, inerente all'invocata applicazione del diritto irlandese.
In ogni caso, deduce l'infondatezza del gravame, anche considerata la non Controparte_2 pertinenza (con la fattispecie concreta) dei precedenti della Corte Suprema inglese, indicati da nell'atto di impugnazione. P_
In punto di diritto, l'appellata ha ancora osservato come non vi sia stato alcun impoverimento patito da . Infatti, il suo credito nei confronti di è stato già ammesso al passivo P_ CP_3
della procedura di amministrazione straordinaria;
pertanto, non può dolersi di alcuna P_ diminuzione patrimoniale;
né l'azione di ingiustificato arricchimento integra una sorta di
“garanzia” per l'insolvenza dell'obbligato.
Per giunta i contratti di leasing, intercorsi tra ed (aventi ad oggetto CP_3 Controparte_2
i cinque velivoli oggetto dell'attività di manutenzione di ), dovevano considerarsi atti P_
a titolo oneroso, e non gratuito.
Si ribadisce, dunque, come l'appellata insista per la richiesta di rigetto dell'appello, CP_2
nonché per la condanna (anche nel presente grado), a carico di , al risarcimento dei P_ danni ex art. 96 cpc.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 6 Maggio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate
14 le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza definitoria del primo grado (nella parte in cui non è stata accolta la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dalla ricorrente , odierna P_ appellante) merita di essere confermata.
Nel ricorso introduttivo del primo grado, si è diffusa sulle ragioni per cui dovesse P_
trovare accoglimento la sua domanda di ingiustificato arricchimento, sotto i canoni interpretativi della Legge Italiana. In particolare, si faceva riferimento all'art. 61 della Legge
n. 218/95 (Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato), e quindi alla necessaria applicazione della Legge dello Stato, in cui è verificato il fatto, dal quale sia derivata l'obbligazione.
In punto di fatto, nel ricorso di primo grado aveva evidenziato come l'attività di P_
manutenzione fosse stata eseguita presso la sua officina di Napoli-Capodichino; pertanto l'illecito arricchimento (conseguito dalla locatrice ) si era verificato in Italia. Controparte_2
Del resto, la manutenzione aveva riguardato velivoli impiegati dall'utilizzatrice in CP_3
Amministrazione Straordinaria.
La resistente nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato la necessità di CP_2
applicare la Legge Italiana. Nel merito, aveva appunto illustrato la sua posizione, circa l'insussistenza (nel caso di specie) dei presupposti previsti dall'art. 2041 cc..
In particolare, ha osservato come gli euro 839.186,16, portati dalle fatture Controparte_2
indicate da parte ricorrente, siano stati integralmente ammessi al passivo della procedura di
Amministrazione Straordinaria di . Per giunta l'arricchimento conseguito da CP_3
(ove effettivamente verificatosi) era giustificato, derivando da un contratto Controparte_2 oneroso, quale il contratto di fornitura del servizio di manutenzione, stipulato tra ed CP_3
. P_
Pedissequamente il G.M. di Napoli, nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc definitoria del primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 cc., valorizzando la circostanza
15 dell'esistenza di un'azione alternativa, a disposizione di (come confermato P_
dall'insinuazione nel passivo di , insinuazione operata dall'odierna appellante). CP_3
Altresì il Tribunale ha sottolineato la circostanza per cui l'arricchimento traesse fondamento e giustificazione da un contratto a titolo oneroso.
In sede di appello – pur reiterando la domanda di riconoscimento dell'indennizzo P_
per ingiustificato arricchimento – ha modificato in maniera rilevante la sua prospettazione.
Infatti invoca, nel presente grado, l'applicazione del diritto vigente nella Repubblica P_ di RL (ed invero, in regime di Common Law, in RL trovano applicazione i princìpi giuridici, enucleati dalle Corti Superiori inglesi). Ecco, quindi, che invoca P_
l'accoglimento della domanda di primo grado – previa verifica della ricorrenza dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento, come fissati nel Common Law inglese.
Cont Al contempo, la appellante nulla ha replicato, rispetto alle argomentazioni del G.M. di
Napoli, con le quali si è ritenuta non meritevole di accoglimento la domanda di ingiustificato arricchimento, interpretata secondo i canoni ed i presupposti della Legge Italiana.
In tale contesto, si registra un'ulteriore novità (rispetto al primo grado) della prospettazione difensiva di , e cioè la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia P_ dell'Unione Europea, ai fini dell'interpretazione della normativa comunitaria (la questione è quella della Legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali).
Nell'atto di gravame, sostiene che l'ingiustificato arricchimento si sarebbe prodotto P_
non già in Italia, bensì in RL;
e questo perché nella Repubblica di Controparte_2
RL ha usufruito dei benefìci, derivati dal rilascio dei certificati di “aeronavigabilità” sui cinque velivoli, di proprietà della medesima locatrice . Controparte_2
La diversa prospettazione (tra primo e secondo grado), circa il luogo in cui si sarebbe verificato l'arricchimento, integra indubbiamente una inammissibile modifica della causa petendi, violativa del divieto dello jus novorum in appello.
Più in generale, in primo grado ha convenuto in giudizio (terza P_ Controparte_2
estranea rispetto ai contratti di fornitura del servizio di manutenzione), pretendendo da quest'ultima ciò che avrebbe dovuto erogarle , in base ai suddetti contratti, CP_3
conclusi tra ed . CP_3 P_
16 Ciò premesso, il Collegio condivide quanto osservato dall'odierna appellata, e cioè che le parti, in primo grado, hanno concordemente operato la electio juris in favore della Legge
Italiana; il tutto, proprio in coerenza con il dettato dell'art. 14 del Regolamento dell'Unione
Europea “Roma II” (Regolamento più volte invocato da nel presente grado). P_
Di conseguenza, non vi è spazio per l'applicazione della Legge della Repubblica di RL.
A giusta ragione, parte appellata ha anche osservato come abbia riportato l'art. 10 del P_
Regolamento “Roma II” in maniera incompleta.
Infatti, ha fatto riferimento al solo terzo paragrafo dell'art. 10, secondo il quale – P_
allorquando la Legge applicabile non sia determinabile in base ai paragrafi 1 e 2 – trova applicazione la Legge del Paese in cui si è prodotto l'arricchimento.
Orbene, il paragrafo 3 è residuale rispetto al dettato dei paragrafi primo e secondo.
Ai sensi del primo paragrafo, laddove l'obbligazione extra-contrattuale di arricchimento senza causa si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, trova applicazione la Legge che disciplina la suddetta relazione.
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio il collegamento con il contratto di fornitura dei servizi di manutenzione tra ed – contratto al quale pacificamente CP_3 P_ si applica la Legge Italiana.
Peraltro non ha neanche allegato le ragioni per le quali non troverebbero applicazione P_
i primi due paragrafi dell'art. 10.
Dunque, nella fattispecie concreta la necessità di applicare la Legge Italiana (e non già quella della Repubblica di RL) è evidente ed inequivoca;
né tale scelta è in alcun modo confliggente con le norme dell'Unione Europea.
Tale conclusione è conducente, anche rispetto alla richiesta (parimenti avanzata da P_ soltanto nel presente grado) di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (ai fini della corretta interpretazione dell'art. 10 paragrafo 3 del Regolamento n.
864/07 dell'11 Luglio 2007, sulla Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali).
17 Nel caso di specie l'adozione della Legge Italiana deriva dall'applicazione del succitato paragrafo primo dell'art. 10 del Regolamento dell'Unione Europea, disposizione che non si presta ad equivoci.
Di conseguenza non vi è alcuna necessità di chiedere alla CGUE un'interpretazione pregiudiziale ed un intervento chiarificatore, proprio perché non si versa nell'ipotesi di norma nazionale contraria al diritto dell'Unione (cfr. Cass. civ., sez. Lav., ord. n. 36776/22).
Né, in ogni caso, il Giudice nazionale che non sia di ultima istanza è obbligato ad accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia, avanzata dalla parte.
In tale contesto, i Supremi Giudici hanno più volte evidenziato come, tra Giudice nazionale e
CGUE, si instauri un rapporto non già di alternatività, bensì di complementarietà, per cui anche il primo si fa interprete del diritto dell'Unione, così da rivestire un ruolo di “Giudice comune europeo” (cfr. Cass., Sezioni Unite civili, n. 8800/24). Vale a dire, il Giudice nazionale, pur vincolato dal decisum interpretativo della CGUE, rimane comunque l'esclusivo titolare della tutela in concreto dei diritti coinvolti nel giudizio.
Con ulteriore motivo di gravame, ha altresì sostenuto la gratuità dei contratti di leasing P_
degli aeromobili, conclusi tra ed in amministrazione straordinaria. Controparte_2 CP_3
Neanche tale motivo può trovare accoglimento, trattandosi di contratti a titolo oneroso
(essendo previsto il versamento di un canone di locazione).
Cont In punto di diritto – ad ulteriore smentita della prospettazione della appellante – il
Collegio ritiene di dover aderire all'insegnamento espresso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 1708/21, inerente ai presupposti per l'azione di “arricchimento indiretto”, cioè esperita nei confronti del terzo (appunto, è “terzo”, rispetto al rapporto tra ed Controparte_2 P_
). CP_3
Ebbene, l'azione ex art. 2041 cc. è esperibile nei confronti del terzo, a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante, ed a condizione che il soggetto obbligato nei confronti del depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo. Peraltro, l'insolvenza deve intendersi come mancato adempimento, e non nel senso tecnico di cui alla L.F..
18 Vale a dire, la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisce insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione nei confronti del fallito, attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare.
In definitiva, l'insolvenza non significa in modo automatico che il creditore sia privato di qualsiasi altra azione, e che quindi sia legittimato tout court ad aggredire il terzo con l'azione ex art. 2041 cc..
Pertanto, si ribadisce come l'ordinanza definitoria del primo grado debba essere confermata, in punto di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 cc. (si è già sopra osservato come la pronuncia di inammissibilità della domanda attorea, emessa dal Tribunale, debba in sostanza essere interpretata come una pronuncia di rigetto).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul subordinato motivo di gravame, inerente alla condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale.
Infatti censura la pronuncia di prime cure, anche con riferimento alla patita P_
condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Cont Appunto la impugnante lamenta che il Tribunale, oltre ad averla condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di , la abbia anche condannata Controparte_2
al pagamento della somma di ulteriori euro 750,00, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Il motivo è fondato.
Come precisato dal testo dell'art. 96 cpc, ai fini della condanna per lite temeraria, si richiede che la parte soccombente abbia agìto o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
in tale ipotesi il Giudice, su istanza dell'altra parte, condanna il soccombente (oltre che al pagamento delle spese del giudizio) anche al risarcimento dei danni, che liquida in sentenza.
La disposizione in oggetto sanziona il comportamento illecito della parte (poi risultata soccombente), che abbia dato luogo ad una lite temeraria.
La temerarietà è ravvisabile nel dolo o nella colpa grave. In particolare ciò si verifica quando la parte abbia egualmente proposto la domanda, pur consapevole dell'infondatezza della domanda medesima e/o dell'eccezione.
19 L'art. 96 cpc configura un illecito, fonte di responsabilità risarcitoria.
Orbene, il Collegio non ravvisa alcuna mala fede e/o colpa grave, nella condotta processuale Cont tenuta dalla appellante.
Invero, deve tenersi conto della complessità della materia e delle questioni proposte, in relazione all'entità delle somme in gioco.
Né può trascurarsi la condizione soggettiva di , quale fornitrice del servizio di P_ manutenzione dei velivoli, in favore di , avuto riguardo al timore di perdita dei CP_3 pagamenti. Appunto si è trovata nella condizione di dover continuare, ex contractu, a P_
prestare l'opera di manutenzione, pur nella concreta prospettiva di non essere pagata per lungo tempo.
Ergo, non si ravvisano profili di temerarietà nella condotta processuale dell'odierna appellante.
Ovviamente, trattasi di considerazioni che confliggono con la richiesta dell'appellata
[...]
, di irrogare la sanzione ex art. 96 cpc, a carico di , Controparte_2 P_
anche con riferimento al presente grado.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, deve essere revocata la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore della resistente , ed a carico della Controparte_2 ricorrente . P_
Al contempo – come già osservato – l'ordinanza ex art. 702 bis cpc definitoria del primo grado deve essere confermata, in punto di rigetto della domanda attorea, di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 cc. (vale a dire, l'appello va rigettato nel resto).
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame, è d'uopo statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
20 Invero, gli esiti definitivi del giudizio vedono la soccombenza di non esclusiva, P_
bensì soltanto prevalente, alla luce del definitivo rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, che pure era stata avanzata dalla resistente . Controparte_2
Quindi le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza dell'odierna appellante;
di conseguenza, esse vengono poste a P_
carico di quest'ultima, in misura della metà. Al contempo, si provvede alla compensazione delle spese medesime, quanto alla residua metà (appunto, trattasi di soccombenza soltanto parziale, considerato il mancato accoglimento dell'istanza risarcitoria per la pretesa temerarietà dell'iniziativa giudiziaria di ). P_
I compensi professionali vanno determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa (per entrambi i gradi) è dato dalla sommatoria dell'importo dell'invocato indennizzo ex art. 2041 cc. (pari ad euro 839.186,16) e degli euro 750,00, che erano stati liquidati dal Tribunale, a titolo di danni ex art. 96 cpc (in totale euro 839.936,16); pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1 milione.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al primo grado, si ritiene congruo, quale compenso “base”, l'importo di euro 7.458,00, che era stato liquidato dal Tribunale.
Ovviamente, all'esito del necessario dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà, si addiviene ad euro 3.729,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al presente grado, “a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà, si ritiene equo e congruo attestarsi, nell'ambito dello scaglione di riferimento, sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Dunque, al netto della compensazione in misura della metà, a titolo di compensi professionali si liquidano (in favore dell'appellata ) i seguenti importi: Controparte_2
euro 3.729,00 per il primo grado;
euro 9.808,25 per il presente grado.
21 Con riferimento al presente grado si è tenuto conto del compenso inerente non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche di quello relativo alla fase istruttoria. Infatti il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale il D.M.
n. 55/14 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Con specifico riferimento al giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n.
29857/23).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di P_
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Napoli (emessa nel procedimento n.
34880/19 RG), pubblicata il 17 Novembre 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza definitoria del primo grado, revoca la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore della resistente ed a carico della Controparte_2 ricorrente;
P_
B) Rigetta l'appello nel resto;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del doppio grado in favore di P_
– metà che liquida, quanto al primo grado, in euro Controparte_2
3.729,00 (tremilasettecentoventinove/00) per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 9.808,25 (novemilaottocentootto/25) per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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