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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2143/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SS
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2025
Da
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Claudia Selis, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Soro, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 20.06.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...]
SS (SS), C.F. e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. ; C.F._2
2) affidare la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella Per_1 residenza della stessa in Usini Piazza Martiri n.3;
3) la casa in passato adibita a residenza coniugale sita in Usini (SS) via Madre Teresa di Calcutta
n. 11, di esclusiva proprietà del , rimane nella piena ed esclusiva disponibilità del Controparte_1 mentre la trasferirà anche formalmente la propria residenza presso l'immobile CP_1 Pt_1 sito in Usini Piazza Martiri n.3 unitamente alla minore figlia;
4) riguardo le modalità di frequentazione tra padre e minore figlia, vista l'età della ragazza (15 anni e 7 mesi), si ritiene che ciò potrà avvenire liberamente (compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici, ludici della minore), senza la necessità di predeterminare giorni ed orari;
in ogni caso, dovrà essere garantito al genitore non collocatario la possibilità di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
Durante le festività natalizie e pasquali dovrà essere garantito il principio dell'alternanza tra i genitori, i quali di comune accordo decideranno con chi dei due trascorrerà le festività, Per_1 previo accordo con la minore e compatibilmente con gli impegni della stessa.
Quest'anno (2025) Pasqua e Pasquetta la minore li ha trascorsi con la mamma.
A titolo di contributo per il mantenimento della minore figlia il sig. verserà, alla sig.ra CP_1
, entro il 5 del mese di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 mensili Pt_1 oltre ISTAT come per legge, riconoscendo alla suddetta il diritto a percepire per intero l'assegno unico universale attualmente pari a € 193,67; fintanto che non interverrà la relativa variazione, il sig. verserà alla sig.ra la somma che allo stesso verrà erogata dall'Inps a titolo CP_1 Pt_1 di assegno unico universale;
si precisa che il ha di già versato alla le somme dallo CP_1 Pt_1 stesso percepite a titolo di assegno unico universale. Il sig. si impegna annualmente a CP_1 fornire tutta la documentazione necessaria per consentire alla sig.ra di presentare e/o Pt_1 rinnovare la relativa domanda.
5) le spese straordinarie, come di seguito specificate, saranno a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
dichiarano di aver così regolato tutte le reciproche obbligazioni e si dichiarano entrambi soddisfatti, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altro esonerandosi reciprocamente dalla produzione di ulteriore documentazione patrimoniale, avendo anche provveduto in precedenza alla divisione degli arredi e delle suppellettili della casa coniugale.
Dichiarano altresì che non risultano pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande con esse connesse”.
All'udienza del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione, la causa veniva rimessa in decisione avanti al
Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Usini (SS) in data 10.06.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Usini (SS) – anno 2006 n. 4, P. II), dalla cui unione è nata (03.09.2009). Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Usini in data 10.06.2006 (trascritto presso gli atti dello stato civile del Comune di Usini anno 2006 al n. 4 parte II).
2. omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso In Sassari nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SS
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2025
Da
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Claudia Selis, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Soro, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 20.06.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...]
SS (SS), C.F. e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. ; C.F._2
2) affidare la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella Per_1 residenza della stessa in Usini Piazza Martiri n.3;
3) la casa in passato adibita a residenza coniugale sita in Usini (SS) via Madre Teresa di Calcutta
n. 11, di esclusiva proprietà del , rimane nella piena ed esclusiva disponibilità del Controparte_1 mentre la trasferirà anche formalmente la propria residenza presso l'immobile CP_1 Pt_1 sito in Usini Piazza Martiri n.3 unitamente alla minore figlia;
4) riguardo le modalità di frequentazione tra padre e minore figlia, vista l'età della ragazza (15 anni e 7 mesi), si ritiene che ciò potrà avvenire liberamente (compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici, ludici della minore), senza la necessità di predeterminare giorni ed orari;
in ogni caso, dovrà essere garantito al genitore non collocatario la possibilità di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
Durante le festività natalizie e pasquali dovrà essere garantito il principio dell'alternanza tra i genitori, i quali di comune accordo decideranno con chi dei due trascorrerà le festività, Per_1 previo accordo con la minore e compatibilmente con gli impegni della stessa.
Quest'anno (2025) Pasqua e Pasquetta la minore li ha trascorsi con la mamma.
A titolo di contributo per il mantenimento della minore figlia il sig. verserà, alla sig.ra CP_1
, entro il 5 del mese di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 mensili Pt_1 oltre ISTAT come per legge, riconoscendo alla suddetta il diritto a percepire per intero l'assegno unico universale attualmente pari a € 193,67; fintanto che non interverrà la relativa variazione, il sig. verserà alla sig.ra la somma che allo stesso verrà erogata dall'Inps a titolo CP_1 Pt_1 di assegno unico universale;
si precisa che il ha di già versato alla le somme dallo CP_1 Pt_1 stesso percepite a titolo di assegno unico universale. Il sig. si impegna annualmente a CP_1 fornire tutta la documentazione necessaria per consentire alla sig.ra di presentare e/o Pt_1 rinnovare la relativa domanda.
5) le spese straordinarie, come di seguito specificate, saranno a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
dichiarano di aver così regolato tutte le reciproche obbligazioni e si dichiarano entrambi soddisfatti, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altro esonerandosi reciprocamente dalla produzione di ulteriore documentazione patrimoniale, avendo anche provveduto in precedenza alla divisione degli arredi e delle suppellettili della casa coniugale.
Dichiarano altresì che non risultano pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande con esse connesse”.
All'udienza del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione, la causa veniva rimessa in decisione avanti al
Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Usini (SS) in data 10.06.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Usini (SS) – anno 2006 n. 4, P. II), dalla cui unione è nata (03.09.2009). Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Usini in data 10.06.2006 (trascritto presso gli atti dello stato civile del Comune di Usini anno 2006 al n. 4 parte II).
2. omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso In Sassari nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti