CASS
Sentenza 10 novembre 2020
Sentenza 10 novembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2020, n. 31456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31456 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dial Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che conclude per l'inammissibilità; udito il difensore Avv. ROMEO FULVIO Che conclude per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31456 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 27/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. IC FA, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per,cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del !l'esame di Roma ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Tivoli che ha applicato al ricorrente la misura degli arresti 'domiciliari in ordine al delitto di tentata rapina impropria e lesioni'aggravate. 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria, che il giudice del merito aveva tratto dalle sole affermazioni della p.o., a fronte, invece, di un dichiarato difensivo che riconduceva l'evento ad uno scherzo, per come comprovato dal fatto che la bottiglia di sambuca posta dal ricorrente sotto il maglione (attillato) era ben visibile alla p.o. e, dunqué, inconciliabile con un intento furtivo;
il Tribunale del riesame aveva omesso di confrontarsi con tale argomento, limitandosi a ritenere non dirimente la circostanza. Inoltre, illogica, omesSa e contraddittoria era la motivazione nella parte in cui si era eSclusa la credibilità del fratello del ricorrente, il quale, invece;
ne aveva avvalorato la versione, Sul rilievo - non corrispondente alla realtà - che lo stesso non fosse stato presente all'evolversi dell'intero fatto. Infine, non si era scrutinata ll'attendibilità della p.o., da escludersi in ragione delle non veritiere circostanze riferite (in particolare che la bottiglia fosse stata celata sotto un giubbotto e non una maglia attillata), sulla scorta del certificato medico rilasciato, incompatibile cori le lesioni che avrebbero dovuto essere rilevate sulla persona offesa in ragione delle modalità accadimentali del fatto (questi sarebbe stato colpito sul capo con uha bottiglia) e, infine, con quanto asseverato da altro teste che aveva riferito del carattere violento ed irascibile della p.o., tale da confermare la versione difensiva secondo cui questi voleVa aggredire il ricorrente. Né poteva assumere valore indiziario la "pretesa" fuga alla quale si sarebbe dato l'imputato, in quanto si trattava di un allontanamento dovuto alla necessità di curarsi per le lesioni subite. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari é,. in particolare, al rischio di recidiva a fronte del quale era stata v applicata !a misura "sproporzionata" degli arresti domiciliari, che il Tribunale del riesame aveva illogicamente fondato su un precedente specifico del tutto datato (riSalente a 23 anni or sono), nonché ad un carico pendente non ancdra "definito, omettendo, invece, di apprezzare positivamente lo svolgimento di attività lavorativa stabile da parte dell'indagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ,ricorso è inammissibile: t 2.1. Preliminarmente occorre ' precisare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di c,olpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la cqngruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano I' lapprezzamento delle risultanze probatorie (ex muitis vedi Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460). Si tratta di una notazione importante pbiché il ricorrente attraverso la denunzia del vizio di motivazione, in realtà, finisce per i introdurre in questa sede un'alternativa di merito, sollecitandb Ja Corte di legittimità ad una rilettura degli elementi fattuali della vicenda del tutto preclusa in questa sede. Così precisato l'ambito del presente giudizio, non affatto manifestamente I illogici si rivelano gli argomenti s viluppati in motivazione dal giudice dél riesarne a fondamento della conferma della gravità indiziaria. Invero, la circostanza della dedotta visibilità della bottiglia - esclusa dall'offeso - non scardina la ricostruzione accusatoria, in quanto muove da un presupposto - quale quello di un intento ioci causa - che, invece, mal si concilia con lo sviluppo degli eventi e con l'assenza di conoscenza e consuetudine tra il ricorrente e la p.o. Invero, se tale fosse stato l'animus che avrebbe spinto il ricorrente alla sottraziòne, non si spiega 'per quale ragione questi, alla presenza dei militari, abbia minacciato' reiteratamente e gravemente la p.o. e si sia dato alla fuga, condotta direttamente percepita dai verbalizzanti ed asseverata allo stato quale dato di merito. Parimenti è a dirsi con riguardo alla lamentata rmancanza di 'segni esteriori confermativi della sferrata bottigliata ai danni defi p.o., ove la stessa censura incorre in genericità omettendo di precisare se tale oggetto si sia infranto o meno sul capo (e dove) dell'offeso, elemento fattuale che invece pare escluso da quanto asseverato dai giudici di merito. In' tale contesto, non affatto illogico si rileva l'aver 'escluso l'attendibilÚ del, teste della difesa in ragione di un suo mancato intervento alla lite,ovwero per avere soprasseduto alla chiamàta' delle forze dell'ordine» condotte che ben avrebbero potuto esigersi ed aspettarsi da chi, come si sostiehe, abbia poi 3 Il Presidente enico Gallo "assistito" a tutta la scena. Né affatto risblutiva appare in questa sede la censura sulla mancata pregnadza di quanto sostenuto ad adiuvandum dal teste Lupi sulla irascibilità della p.o., non solo non' incidente sulla diretta ricostruzione del fatto come operata dai giUdici di 'merito ed osservato dall'ordinanza impugnata, ma pur sempre "scatenata" da un fatto illecito altrui. 2.2. Manifestamente infondato è il 'motivo dedotto sulle esigenze cautelari. La scelta della misura è infatti sotenuta da adeguata motivazione essendosi fatto principalmente riferimento alle gravi modalità della condotta per quanto allo stato contestato, risultando certamente 'grave ed espressione di recidiva l'agire di chi, al furto di un oggetto di modesto Iralore, accompagni poi una reazione violenta - una volta vistosi scoperto - con reiterate gravi minacce profferite all'indirizzo, della p.o. alla presenza delle forze dell'ordine. Ciò rende congruo il giudizio di disvalore in punto di attualità della pericolosità sociale e, dunque, dell'idoneità della misura applicata ed altresì non decisivo il precedente penale datato 'annoverato dal Tribunale, anche alla luce del precedente giudiziario ammesso dal ricorrente, comunque valutabile in sede cautelare. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. p'en. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa 'delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e,condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ,somma di euro 2.000,00 in favore' della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/10/2020 Il consigliere estensore AN ir\ .io
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che conclude per l'inammissibilità; udito il difensore Avv. ROMEO FULVIO Che conclude per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31456 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 27/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. IC FA, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per,cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del !l'esame di Roma ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Tivoli che ha applicato al ricorrente la misura degli arresti 'domiciliari in ordine al delitto di tentata rapina impropria e lesioni'aggravate. 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria, che il giudice del merito aveva tratto dalle sole affermazioni della p.o., a fronte, invece, di un dichiarato difensivo che riconduceva l'evento ad uno scherzo, per come comprovato dal fatto che la bottiglia di sambuca posta dal ricorrente sotto il maglione (attillato) era ben visibile alla p.o. e, dunqué, inconciliabile con un intento furtivo;
il Tribunale del riesame aveva omesso di confrontarsi con tale argomento, limitandosi a ritenere non dirimente la circostanza. Inoltre, illogica, omesSa e contraddittoria era la motivazione nella parte in cui si era eSclusa la credibilità del fratello del ricorrente, il quale, invece;
ne aveva avvalorato la versione, Sul rilievo - non corrispondente alla realtà - che lo stesso non fosse stato presente all'evolversi dell'intero fatto. Infine, non si era scrutinata ll'attendibilità della p.o., da escludersi in ragione delle non veritiere circostanze riferite (in particolare che la bottiglia fosse stata celata sotto un giubbotto e non una maglia attillata), sulla scorta del certificato medico rilasciato, incompatibile cori le lesioni che avrebbero dovuto essere rilevate sulla persona offesa in ragione delle modalità accadimentali del fatto (questi sarebbe stato colpito sul capo con uha bottiglia) e, infine, con quanto asseverato da altro teste che aveva riferito del carattere violento ed irascibile della p.o., tale da confermare la versione difensiva secondo cui questi voleVa aggredire il ricorrente. Né poteva assumere valore indiziario la "pretesa" fuga alla quale si sarebbe dato l'imputato, in quanto si trattava di un allontanamento dovuto alla necessità di curarsi per le lesioni subite. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari é,. in particolare, al rischio di recidiva a fronte del quale era stata v applicata !a misura "sproporzionata" degli arresti domiciliari, che il Tribunale del riesame aveva illogicamente fondato su un precedente specifico del tutto datato (riSalente a 23 anni or sono), nonché ad un carico pendente non ancdra "definito, omettendo, invece, di apprezzare positivamente lo svolgimento di attività lavorativa stabile da parte dell'indagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ,ricorso è inammissibile: t 2.1. Preliminarmente occorre ' precisare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di c,olpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la cqngruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano I' lapprezzamento delle risultanze probatorie (ex muitis vedi Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460). Si tratta di una notazione importante pbiché il ricorrente attraverso la denunzia del vizio di motivazione, in realtà, finisce per i introdurre in questa sede un'alternativa di merito, sollecitandb Ja Corte di legittimità ad una rilettura degli elementi fattuali della vicenda del tutto preclusa in questa sede. Così precisato l'ambito del presente giudizio, non affatto manifestamente I illogici si rivelano gli argomenti s viluppati in motivazione dal giudice dél riesarne a fondamento della conferma della gravità indiziaria. Invero, la circostanza della dedotta visibilità della bottiglia - esclusa dall'offeso - non scardina la ricostruzione accusatoria, in quanto muove da un presupposto - quale quello di un intento ioci causa - che, invece, mal si concilia con lo sviluppo degli eventi e con l'assenza di conoscenza e consuetudine tra il ricorrente e la p.o. Invero, se tale fosse stato l'animus che avrebbe spinto il ricorrente alla sottraziòne, non si spiega 'per quale ragione questi, alla presenza dei militari, abbia minacciato' reiteratamente e gravemente la p.o. e si sia dato alla fuga, condotta direttamente percepita dai verbalizzanti ed asseverata allo stato quale dato di merito. Parimenti è a dirsi con riguardo alla lamentata rmancanza di 'segni esteriori confermativi della sferrata bottigliata ai danni defi p.o., ove la stessa censura incorre in genericità omettendo di precisare se tale oggetto si sia infranto o meno sul capo (e dove) dell'offeso, elemento fattuale che invece pare escluso da quanto asseverato dai giudici di merito. In' tale contesto, non affatto illogico si rileva l'aver 'escluso l'attendibilÚ del, teste della difesa in ragione di un suo mancato intervento alla lite,ovwero per avere soprasseduto alla chiamàta' delle forze dell'ordine» condotte che ben avrebbero potuto esigersi ed aspettarsi da chi, come si sostiehe, abbia poi 3 Il Presidente enico Gallo "assistito" a tutta la scena. Né affatto risblutiva appare in questa sede la censura sulla mancata pregnadza di quanto sostenuto ad adiuvandum dal teste Lupi sulla irascibilità della p.o., non solo non' incidente sulla diretta ricostruzione del fatto come operata dai giUdici di 'merito ed osservato dall'ordinanza impugnata, ma pur sempre "scatenata" da un fatto illecito altrui. 2.2. Manifestamente infondato è il 'motivo dedotto sulle esigenze cautelari. La scelta della misura è infatti sotenuta da adeguata motivazione essendosi fatto principalmente riferimento alle gravi modalità della condotta per quanto allo stato contestato, risultando certamente 'grave ed espressione di recidiva l'agire di chi, al furto di un oggetto di modesto Iralore, accompagni poi una reazione violenta - una volta vistosi scoperto - con reiterate gravi minacce profferite all'indirizzo, della p.o. alla presenza delle forze dell'ordine. Ciò rende congruo il giudizio di disvalore in punto di attualità della pericolosità sociale e, dunque, dell'idoneità della misura applicata ed altresì non decisivo il precedente penale datato 'annoverato dal Tribunale, anche alla luce del precedente giudiziario ammesso dal ricorrente, comunque valutabile in sede cautelare. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. p'en. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa 'delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e,condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ,somma di euro 2.000,00 in favore' della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/10/2020 Il consigliere estensore AN ir\ .io