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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/08/2024, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
N. 7378/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cogoleto (GE), via Rati 61, presso lo studio degli avv.ti Paolo
Bruzzone e Riccardo Fretta, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Genova (GE), c.so Podestà 8/5, presso lo studio dell'avv. Riccardo
Bernardini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti,
Convenuta
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del 11.6.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 26.8.2023.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.7.2023 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di cui al decreto n. 7148/2016 reso dal Tribunale di Genova il 11.11.2016 (come già parzialmente modificato con decreto n. 6013/2018 del predetto Tribunale del 23.10.2018), con cui era stato disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle figlie minori e , nate, rispettivamente Per_1 Persona_2
il 30.12.2008 e il 4.3.2012, dalla relazione sentimentale intrattenuta con;
Controparte_1
l'attore ha segnatamente domandato una limitata modifica dei tempi e delle modalità di frequentazione con le figlie, nonché la riduzione del contributo al mantenimento ordinario delle medesime posto a suo carico in forza dei menzionati provvedimenti;
con comparsa di risposta del 13.11.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, contestando le domande attoree e chiedendo che fosse precisato che il padre potesse frequentare le figlie minori solo previo loro gradimento, e che fosse riconosciuto il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico per le figlie;
all'udienza del 11.6.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, e hanno conseguentemente richiesto il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate;
***
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire integralmente recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione del decreto n. 7148/2016 del Tribunale di Genova del
11.11.2016 (come già parzialmente modificato con decreto n. 6013/2018 del predetto
Tribunale del 23.10.2018),
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti le minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a parziale modifica delle condizioni recepite con i precedenti decreti di questo Tribunale del
11.11.2016 e 23.10.2018,
il padre potrà frequentare la figlia a weekend alternati dal venerdì pomeriggio Persona_2
(ore 18 o 18.30) fino alla domenica sera (ore 21.30-22.00 nel periodo scolastico;
ore 23.00-
23.30 nel periodo di fermo scolastico estivo);
le parti danno altresì atto che i rapporti tra il padre e la figlia sono in fase di graduale, Per_1
seppur lenta ripresa;
la madre è d'accordo a che riprenda a frequentare il padre, nel Per_1
rispetto della volontà della medesima;
le parti concordano che il padre potrà allora frequentare la figlia liberamente, auspicabilmente per i medesimi periodi in cui il padre Per_1
terrà con sé , sempre però compatibilmente con la volontà di;
Persona_2 Per_1
quanto alle festività natalizie, la madre trascorrerà la giornata del 24 dicembre, nonché quella del 25 dicembre fino a dopo pranzo (indicativamente ore 15.30-16.00) con le figlie;
il padre potrà invece recarsi a prendere con sé , e compatibilmente alla volontà di , Persona_2 Per_1
anche quest'ultima dal 25 dicembre dopo pranzo per tenerle con sé fino al 26 dicembre sera;
le giornate del 31 dicembre-1 gennaio saranno trascorse dai genitori con le figlie ad anni alterni;
il prossimo Capodanno (31 dicembre 2024- 1 gennaio 2025) le figlie staranno con il papà;
per le principali festività varrà parimenti il criterio dell'alternanza;
per le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con le figlie, periodi da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'estate 2024 le parti concordano che il padre potrà trascorrere con le figlie il periodo dal 9 agosto al 18 agosto, oltre a un'ulteriore settimana la cui calendarizzazione verrà concordata con la madre entro il 30.6.2024; la madre potrà a sua volta trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con le figlie per l'estate 2024, sempre da concordare con il padre entro il 30.6.2024;
vale in ogni caso l'avvertenza per cui il padre potrà trascorrere gli indicati periodi con nel Per_1
rispetto della volontà della medesima;
3 il padre provvederà, di regola, a prelevare e a riaccompagnare le figlie presso la casa materna per poter trascorrere con loro i periodi di propria spettanza;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, da assumere tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e personali, e in ogni caso nel preminente interesse delle minori;
il padre verserà alla madre, a far data dal mese di giugno 2024, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario delle figlie ed la somma mensile di euro 638,50, Persona_2 Per_1
da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le spese straordinarie per le figlie ed (per la cui individuazione le parti Persona_2 Per_1
rinviano al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
il padre presta fin d'ora il proprio consenso a che venga acquistato un PC portatile, purché di costo contenuto compatibilmente alle proprie disponibilità economiche, per , di cui ella Per_1
avrà bisogno per la scuola, facendosi carico al 50% della relativa spesa;
l'assegno unico per le figlie continuerà a essere integralmente percepito dalla madre;
il padre verserà alla madre la somma di euro 500 oltre accessori a titolo di concorso alle spese legali del presente procedimento, entro febbraio 2025;
spese legali per il resto interamente compensate tra le parti”.
Fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.6.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cogoleto (GE), via Rati 61, presso lo studio degli avv.ti Paolo
Bruzzone e Riccardo Fretta, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Genova (GE), c.so Podestà 8/5, presso lo studio dell'avv. Riccardo
Bernardini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti,
Convenuta
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del 11.6.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 26.8.2023.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.7.2023 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di cui al decreto n. 7148/2016 reso dal Tribunale di Genova il 11.11.2016 (come già parzialmente modificato con decreto n. 6013/2018 del predetto Tribunale del 23.10.2018), con cui era stato disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle figlie minori e , nate, rispettivamente Per_1 Persona_2
il 30.12.2008 e il 4.3.2012, dalla relazione sentimentale intrattenuta con;
Controparte_1
l'attore ha segnatamente domandato una limitata modifica dei tempi e delle modalità di frequentazione con le figlie, nonché la riduzione del contributo al mantenimento ordinario delle medesime posto a suo carico in forza dei menzionati provvedimenti;
con comparsa di risposta del 13.11.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, contestando le domande attoree e chiedendo che fosse precisato che il padre potesse frequentare le figlie minori solo previo loro gradimento, e che fosse riconosciuto il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico per le figlie;
all'udienza del 11.6.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, e hanno conseguentemente richiesto il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate;
***
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire integralmente recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione del decreto n. 7148/2016 del Tribunale di Genova del
11.11.2016 (come già parzialmente modificato con decreto n. 6013/2018 del predetto
Tribunale del 23.10.2018),
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti le minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a parziale modifica delle condizioni recepite con i precedenti decreti di questo Tribunale del
11.11.2016 e 23.10.2018,
il padre potrà frequentare la figlia a weekend alternati dal venerdì pomeriggio Persona_2
(ore 18 o 18.30) fino alla domenica sera (ore 21.30-22.00 nel periodo scolastico;
ore 23.00-
23.30 nel periodo di fermo scolastico estivo);
le parti danno altresì atto che i rapporti tra il padre e la figlia sono in fase di graduale, Per_1
seppur lenta ripresa;
la madre è d'accordo a che riprenda a frequentare il padre, nel Per_1
rispetto della volontà della medesima;
le parti concordano che il padre potrà allora frequentare la figlia liberamente, auspicabilmente per i medesimi periodi in cui il padre Per_1
terrà con sé , sempre però compatibilmente con la volontà di;
Persona_2 Per_1
quanto alle festività natalizie, la madre trascorrerà la giornata del 24 dicembre, nonché quella del 25 dicembre fino a dopo pranzo (indicativamente ore 15.30-16.00) con le figlie;
il padre potrà invece recarsi a prendere con sé , e compatibilmente alla volontà di , Persona_2 Per_1
anche quest'ultima dal 25 dicembre dopo pranzo per tenerle con sé fino al 26 dicembre sera;
le giornate del 31 dicembre-1 gennaio saranno trascorse dai genitori con le figlie ad anni alterni;
il prossimo Capodanno (31 dicembre 2024- 1 gennaio 2025) le figlie staranno con il papà;
per le principali festività varrà parimenti il criterio dell'alternanza;
per le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con le figlie, periodi da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'estate 2024 le parti concordano che il padre potrà trascorrere con le figlie il periodo dal 9 agosto al 18 agosto, oltre a un'ulteriore settimana la cui calendarizzazione verrà concordata con la madre entro il 30.6.2024; la madre potrà a sua volta trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con le figlie per l'estate 2024, sempre da concordare con il padre entro il 30.6.2024;
vale in ogni caso l'avvertenza per cui il padre potrà trascorrere gli indicati periodi con nel Per_1
rispetto della volontà della medesima;
3 il padre provvederà, di regola, a prelevare e a riaccompagnare le figlie presso la casa materna per poter trascorrere con loro i periodi di propria spettanza;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, da assumere tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e personali, e in ogni caso nel preminente interesse delle minori;
il padre verserà alla madre, a far data dal mese di giugno 2024, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario delle figlie ed la somma mensile di euro 638,50, Persona_2 Per_1
da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le spese straordinarie per le figlie ed (per la cui individuazione le parti Persona_2 Per_1
rinviano al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
il padre presta fin d'ora il proprio consenso a che venga acquistato un PC portatile, purché di costo contenuto compatibilmente alle proprie disponibilità economiche, per , di cui ella Per_1
avrà bisogno per la scuola, facendosi carico al 50% della relativa spesa;
l'assegno unico per le figlie continuerà a essere integralmente percepito dalla madre;
il padre verserà alla madre la somma di euro 500 oltre accessori a titolo di concorso alle spese legali del presente procedimento, entro febbraio 2025;
spese legali per il resto interamente compensate tra le parti”.
Fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.6.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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