Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell' articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Note all'Art. 3:
- Si riporta il testo dell'Art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 : "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'Art. 5, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n. 86 : "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall' Art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'Art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
2. Fermo restando il disposto dell' articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Note all'Art. 3:
- Si riporta il testo dell'Art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 : "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'Art. 5, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n. 86 : "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall' Art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'Art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".