Sentenza 3 luglio 2015
Massime • 1
Quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, riportando anche le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente esposta da tale richiamo, che rinvia - in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica ampiamente la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi - appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile.
Commentario • 1
- 1. Continue assenze: si può essere licenziati?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2015, n. 13708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13708 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17349/2009 proposto da:
TO AU C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato LONETTI Peppino, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. c.f. 05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato TESSAROLO Costantino, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 893/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2008 R.G.N. 4748/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato LONETTI ROSSELLA per delega LONETTI PEPPINO;
udito l'Avvocato TESSAROLO COSTANTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado: 1) respingeva la domanda proposta da OR US diretta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10% e dello straordinario notturno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 20%; 2) confermava il capo della sentenza che aveva accolto la domanda relativa alla determinazione del compenso dovuto per le festività coincidenti con la domenica sulla base di tutti gli elementi retributivi e indennitari fissi e continuativi.
Osservava la Corte di appello che era infondata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive per lavoro straordinario, alla stregua della sent. n. 10847 del 28.10.2005 della Corte di Cassazione, della quale venivano riportati i passi salienti. Osservava la Corte di appello che era, invece, infondato il gravame dell'AMA quanto al capo di domanda riguardante il calcolo del compenso per le festività coincidenti con la domenica, poiché la contrattazione collettiva aveva disciplinato tale compenso su base omnicomprensiva facendo riferimento (CCNL del 1991 e del 1995) alla "retribuzione globale", quale "sommatoria della retribuzione individuale e delle indennità di carattere fisso e continuativo....", tra le quali non potevano non essere comprese voci di natura retributiva, pur aventi cadenza non mensile, come le mensilità aggiuntive.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'AMA. In udienza è stata respinta l'istanza, presentata congiuntamente dai difensori delle parti, intesa ad ottenere il rinvio del procedimento e motivata dalla pendenza di consultazioni finalizzate a verificare la possibilità di pervenire alla rinuncia del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'istanza di rinvio della trattazione del presente giudizio non può trovare accoglimento in ragione del fondamentale principio che impone la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), il quale non consente di accordare meri rinvii in attesa della definizione di possibili, futuri accordi tra le parti sulla materia del contendere.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 12 preleggi e artt. 101 e
111 Cost., in riferimento ai principi dei tre gradi di giudizio e del giudice naturale, violazione dell'art. 156 c.p.c., nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Il ricorrente si duole del recepimento acritico, da parte della Corte di appello, dell'orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede che questa Corte affermi che, ai sensi delle suddette norme, a pena di nullità e comunque di annullamento della sentenza, nella relativa motivazione, diversamente da come operato dalla Corte di merito, che si è limitata a riferirsi ad una corrente giurisprudenziale, oltre a dover essere indicate le disposizioni di legge che regolano la fattispecie, deve essere esposta la loro diretta autonoma interpretazione secondo i criteri di detto stesso art. 12 di modo che la giurisprudenza deve essere solo "di ausilio successivo" (non in senso cronologico), ai fini della soluzione della quale il giudice naturale designato è pervenuto e "non costituire, quindi come nel caso, la medesima motivazione". L'argomento rinvia agli artt. 101 e 111 Cost., come pure l'art. 118 disp. att. c.p.c., che indicano il principio dell'assoggettamento del giudice soltanto alla legge e all'obbligo del giudice di motivare la sentenza indicando le norme di legge e i principi di diritto applicati;
si sostiene che un'adesione pedissequa a principi - ancorché consolidati della Corte di Cassazione - violerebbe le suddette disposizioni di legge e principi di rilievo costituzionale. Il motivo è privo di fondamento.
Questa Corte ha osservato - con orientamento che si intende qui ribadire - che quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra l'altro riportando le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente espressa da tale richiamo, che rinvia - in evidente ossequio al principio di economia processuale - che oggi trova legittimazione formale nel principio della ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi - appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, di modo che il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (Cass. n. 7943 del 2007). Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 36 e 3 Cost., artt. 2107 e 2108 c.c., R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5 e art. 432 c.p.c.; degli artt. 15 e 12 preleggi;
dell'art. 112 c.p.c.;
dell'art. 6 Convenzione dell'O.I.L del 1919 e dell'art. 4 della Carta Sociale Europea del 18.10.1961 (recepita con L. n. 929 del 1955), in relazione all'art. 10 Cost.; degli artt. 1418, 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Si deduce che, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, artt. 1 e 5, per le prestazioni straordinarie diurne effettuate eccedenti il nomale orario contrattuale, anche se previsto in misura inferiore alle 48 ore settimanali, al lavoratore compente la retribuzione omnicomprensì va del lavoro ordinario e l'aumento non inferiore al 10% od altro inferiore, ma comunque equo e proporzionato alla loro maggiore gravosità rispetto al lavoro ordinario diurno, con la conseguenza, che, ai sensi degli stessi art. 36 Cost., art. 2108 c.c., art. 432 c.p.c. e art. 4 della Carta Sociale Europea del 1961,
in via di determinazione equitativa, la Corte di merito, nel dovuto accertamento, della percezione di compensi minori (v. conteggi in atti) doveva riconoscere al prestatore le conseguenti relative differenze.
Anche tale motivo è infondato.
Va premesso che la fattispecie in esame ricade ratione temporis nel regime previgente al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art.
5. Secondo la tesi di parte ricorrente, il compenso del lavoro straordinario eccedente l'orario contrattuale (nella specie, stabilito in trentasei ore settimanali), ma inferiore a quello massimo fissato per legge (di otto ore giornaliere e di quarantotto ore settimanali), deve essere calcolato sulla base della retribuzione complessiva delle prestazioni ordinarie diurne, con una maggiorazione, con conseguente nullità delle clausole collettive che, pur prevedendo per il lavoro straordinario una maggiorazione del 30%, escludono dalla base di computo varie voci retributive quali scatti di anzianità, indennità contrattuale, elementi distinti retributivi, assegno personale o anzianità pregressa, salario individuale di anzianità, quote delle mensilità aggiuntive. Si deduce infatti che, pure con la maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario diurno, il compenso complessivo risulta, a cagione della ridotta base retribuiva di calcolo, inferiore a quello legale o determinato sulla base della retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario;
ciò in contrasto con il principio di legge secondo cui il lavoro straordinario diurno deve essere compensato con un aumento rispetto alla retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, in ragione della sua maggiore gravosità.
In più occasioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per controversie analoghe promosse nei confronti della medesima azienda, che nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare l'assetto degli interessi nel senso che il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario. In particolare, secondo tale consolidato orientamento, formatosi in controversie aventi ad oggetto identiche pretese avanzate da dipendenti dell'AMA (Cass. n. 2245 del 1.2.2006; conf. Cass. n. 22233 del 17.10.2006, Cass. n. 23032 del 26.10.2006, Cass. n. 26899 del 15.12.2006, Cass. n. 27032 del 18.12.2006, Cass. n. 27033 del 18.12.2006 e, più recentemente, Cass. nn. 1080, 1199 1572, 5934, 8140, 9132, 15063, 18106 del 2008), in tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui al R.D.L. n. 692 del 1923, art. 5, secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 dello stesso R.D. legge in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali;
ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 c.c., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga ordinaria (nella specie, la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e del 50 per cento per lo straordinario notturno, calcolato sulla paga base, scatti di anzianità, indennità di contingenza e indennità contrattuali, previste dal CCNL dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana). Tale disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario non risulta in contrasto con la Carta Sociale Europea che all'art. 4, comma 1, prevede che "le Parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retribuivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario, ad eccezione di alcuni casi particolari"; la normativa comunitaria, così come la Convenzione OIL, va riferita all'orario straordinario come tale considerato dalla legislazione statale, non già a quello contrattuale (v. tra le altre Cass. 27032/2006, 27033/2006, 8140/2008 cit.).
Inoltre, con riferimento al parametro stabilito dall'art. 36 Cost., è principio consolidato, ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 22 novembre 2002, quello per cui la proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferita non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa;
con il corollario secondo cui il silenzio dell'art. 36 Cost., sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale (v. Corte Cost. sent. 22-11-2002 n. 470, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, conv. nella L. 14 novembre 1992, n. 438).
Quanto alle modalità di determinazione di tale maggiorazione, esse non possono che essere individuate nella contrattazione collettiva, poiché, se il lavoro straordinario è individuato come tale esclusivamente dalla fonte pattizia, non può poi negarsi a quest'ultima il potere di regolamentare l'istituto anche sotto tale aspetto. Ne deriva che restano ininfluenti le considerazioni dirette a dimostrare che la retribuzione omnicomprensiva è superiore rispetto a quella riconosciuta contrattualmente per lo straordinario, dovendo il rispetto del principio di cui all'art. 2108 c.c., essere verificato sulla base del concetto di retribuzione così come definito dalla contrattazione collettiva e non includendo nella retribuzione voci che sono estranee allo stesso concetto di retribuzione convenzionale.
Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2015