Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2015, n. 13708
CASS
Sentenza 3 luglio 2015

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Massime1

Quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, riportando anche le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente esposta da tale richiamo, che rinvia - in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica ampiamente la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi - appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile.

Commentario1

  • 1Continue assenze: si può essere licenziati?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 giugno 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2015, n. 13708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13708
Data del deposito : 3 luglio 2015

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