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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Dott.ssa Valeria MARCHESE - Giudice
Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2584 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione con ordinanza del 3.12.2025 a seguito dell'udienza tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 01.07.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Romeo Raffaella, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Del Torrione n. 65, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/03/1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Cananzi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio al n. 14, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE' PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
In data 2.12.2025 solo la parte ricorrente depositava note scritte in sostituzione dell'udienza al fine di insistere nelle conclusioni rassegnate in corso di giudizio e con memorie depositate ex art. 473 bis 28 cpc, queste ultime depositate anche dalla parte resistente.
Il pubblico ministero, debitamente notiziato, vistava il ricorso in data 29.11.2023.
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.10.2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: Controparte_1
-il 14.06.2006 aveva contratto in Melito di Porto Salvo (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale era nato il [...] il figlio ancora minorenne;
Persona_1
- a seguito della separazione dei coniugi non era avvenuta alcuna riconciliazione , anzi era stato adito il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che in un primo momento aveva disposto la limitazione della responsabilità genitoriale del CP_1
- con provvedimento del 13.5.2023 il TMM revocava la limitazione della responsabilità genitoriale suddetta prescrivendo l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico a favore del figlio della coppia al fine di recuperare il rapporto con la madre;
La parte concludeva pertanto chiedendo: di affidare il figlio minore in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori;
che il figlio venisse collocato presso il padre;
che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore avrebbero dovuto essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, determinando altresì tempi e modalità della sua permanenza presso ciascun genitore;
di disporre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento a favore Pt_1 del figlio minore dell'importo di € 150,00 mensili oltre il 50 % delle spese Per_1 straordinarie, secondo il protocollo vigente presso Codesto Tribunale;
di assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , alla stessa. Parte_1
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla controparte, assumeva che l'allontanamento del figlio era dovuto a condotte ascrivibili alla Chiedeva, Pt_1 pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente e che venisse disposto l'affido esclusivo del figlio minore al padre, prevedendo l'assegnazione allo stesso della casa Per_1 coniugale e un congruo assegno per il mantenimento del figlio a carico della Pt_1
All'udienza del 21 maggio 2024, tenutasi davanti al Giudice delegato, entrambe le parti, presenti personalmente, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi, fornendo delle precisazioni in ordine ai rapporti intercorrenti tra ciascuno dei genitori e il figlio minore;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, entrambe le parti chiedevano che venisse emessa sentenza parziale sulla sola questione di stato, precisando le conclusioni sul punto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di è risultata infatti fondata tanto che Parte_1 Controparte_1 il Collegio con Sentenza del 24 maggio 2024- recante numero 750\2024- disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ordinanza emessa contestualmente il Giudice delegato disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre che l'istruttoria del procedimento nei termini che seguono:
Impregiudicata ogni ulteriore valutazione all'esito dell'istruttoria, in via provvisoria ed urgente, così provvede:
affida in via esclusiva il minor al padre;
Persona_1 - dispone che il minore possa vedere ed incontrare liberamente la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
ed in caso di mancato accordo che possa vedere ed incontrare la madre, salvo diverso auspicabile accordo tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stessa nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore
20.00; ovvero a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola alle ore 19.00 della domenica, oltre che nei giorni di festività natalizie e pasquali, possa incontrare la madre ad anni alterni, il giorno della vigilia di natale e di natale, di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo; che trascorra con la madre almeno 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivo, salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto del miglior interesse psico- fisico del minore;
- onera la madr al contributo di mantenimento del figlio minore nella Parte_1 misura di euro 200, 00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare al entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come Controparte_1 da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
- dispone l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti affinchè svolgano una indagine sul nucleo familiare come in parte motiva, oltre all'attivazione del servizio di educativa domiciliare, con onere di deposito di relazione entro il 1 marzo 2025;
- dispone l'acquisizione del fascicolo del Tribunale per i minorenni rgvg n. 7\2021;
- dispone l'audizione del minore all'udienza del 18 marzo 2025 ore 13.30.
- manda alla Procura della Repubblica-Sede- interveniente- per eventuali memorie e per il parere.
Orbene, le parti assolvevano solo parzialmente all'onere di deposito della documentazione prevista dalla Legge;
l'audizione del minore si teneva all'udienza del
18 marzo 2025 ed egli affermava quanto già emerso dagli atti processuali soprattutto quelli acquisiti dal Tribunale per i minorenni, facendo emergere le problematiche relazionali che egli aveva riscontrato con la madre nel corso degli anni e la serenità nello svolgimento della vita quotidiana da quando si trovava con il padre.
In particolare, l'adolescente riferiva:”Non vedo mia madre da diverso tempo, qualche volta capitava di incontrarla per strada, lei cercava di chiamarmi, ma io mi rifiutavo di salutarla. L'ultimo incontro che ho avuto con lei è stato durante il percorso di sostegno alla genitorialità organizzato dai servizi sociali, cui mi ha convinto a partecipare mio padre. C'è stato un solo incontro perché a quell'unico incontro mia madre non ha fatto altro che parlare male di mio padre e della sua famiglia, come ha sempre fatto, dopodiché mi sono rifiutato di fare altri incontri insieme a lei anche se ho proseguito un percorso personale di sostegno psicologico, che comunque è durato poco. Mio padre ha sempre voluto che io riallacciassi i rapporti con mia madre ma io continuo a rimanere della mia idea e a non volerla vedere, anche perché lei continua a ritenere di essere dal lato della ragione. Io comunque ho mantenuto i rapporti con tutti i familiari di mia madre e mio zio materno mi ha raccontato che lei continua a ritenere di avere ragione, sicché non è possibile alcun dialogo. Negli ultimi anni non fa altro che cercare di metterci in difficoltà e mio padre fino a non molto tempo fa non le ha nemmeno chiesto nulla per il mio mantenimento. Ultimamente so anche che ha preteso di avere l'assegnazione di un deposito che ha comprato mio padre durante il matrimonio ma che è intestato a lei e che sia io che mio padre usiamo. Lei non lo ha mai usato e quindi si tratta di un gesto finalizzato esclusivamente a darci fastidio. Io sto meglio da quando ho interrotto i contatti con mia madre, prima non sapevo cosa fosse la serenità. Io da quando non la frequento più sto bene. Ribadisco che non intendo fare altri tentativi di recupero di rapporto con mia madre”.
All'esito dell'udienza la causa veniva rinviata per la decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie, comparse e repliche ex art. 473 bis 28 c.p.c.
I servizi sociali chiamati a relazionare in ordine al nucleo familiare chiarivano che viste le difficoltà scolastiche riscontrate da sarebbe stato opportuno attivare il Per_1 servizio di educativa domiciliare per minorenni. Il figlio della coppia in effetti, rispondeva positivamente al sostegno offertogli tramite all'assistenza sociale, riscontrando un progressivo miglioramento dell'andamento scolastico, sia da un punto di vista comportamentale che in ottica di profitto.
Successivamente , le parti con memorie conclusionali e rispettive repliche precisavano quanto dedotto negli atti introduttivi, salvo la parte ricorrente che concordava con l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, oltre ad acconsentire al pagamento della somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento in qualità di genitore non collocatario , dichiarando di essersi trasferita fuori regione per motivi di lavoro. Il GD , di conseguenza, a scioglimento della riserva assunta in TS ha rimesso la decisione al Collegio in data 3 dicembre 2025.
Il Tribunale esaminati gli atti ed ascoltata la relazione del Giudice delegato, osserva quanto segue.
1. Domande inammissibili
Occorre in premessa richiamare la sentenza di stato intervenuta tra le parti in data 24 maggio 2024 e sottolineare in apertura che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione e \o divorzio sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese
“creditorie” e/o “rivendicative”.
2. Assegnazione della casa coniugale.
Tanto premesso, deve essere altresì evidenziato che la domanda attinente alla casa coniugale non può trovare accoglimento.
L'art. 337 sexies c.c. prevede, infatti, espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli, dalla norma emerge la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n. 21334 del
2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha sempre evidenziato che scopo dell'assegnazione è quello- e solo quello -di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018). La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi, se non relativi alle esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.13603 del 2004- avevano affermato che «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza».
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene di stabilire, in continuità agli indirizzi della Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass. 4 ottobre 2018 n.
24254; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334), che la stessa può essere disposta esclusivamente in presenza di figli conviventi, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti. Siffatti limiti legali, per come interpretati dai Giudici di legittimità, non consentono l'attribuzione dell'abitazione coniugale al resistente, il quale ha lasciato la dimora matrimoniale già all'epoca della separazione , così come il figlio minore che ha scelto, a sua volta, di vivere con il padre, in altra abitazione ormai da diversi anni (fatto per dipiù incontestato). Il godimento della casa coniugale non potrà , pertanto, che seguire le regole proprietarie.
3. Affidamento esclusivo.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore della coppia formulata da parte resistente e successivamente condivisa dalla parte ricorrente, appare opportuno rammentare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di affidamento, il regime ordinario è costituito dall'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. Ciò trova puntuale conferma nella novella introdotta dal D.lgs. n. 154 del 2013, la quale, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse (c.d. best interest secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New
York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della
Corte EDU).
Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori;
tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Tanto chiarito, è opportuno sottolineare che una siffatta indagine, nel caso di specie, non può che condurre all'esclusione dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, dovendosi, invece, preferire che sia affidato in via esclusiva al padre. Per_1
All'uopo occorre evidenziare che siffatta decisione non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ.,
Sez. I, 09.02.2023, n. 4056).
Con riferimento al caso di specie il minore , ascoltato in udienza e dai SST, ha ribadito di non volere avere un rapporto con la madre per pregresse vicende conflittuali(ne di avere intenzione di riprovare a recuperare la relazione) manifestando la necessità di mantenere lo stato di fatto dell'assetto raggiunto con i due genitori (affidamento esclusivo al padre e collocazione presso di lui). Ed invero, da un lato non si è apprezzato alcuno serio sforzo di riavvicinamento da parte della madre al minore adolescente e dall'altro non si è verificato alcun pregiudizio per lo stesso derivante dal provvisorio affidamento esclusivo al padre. Al contrario , per come attestato dai SST il ragazzo ha migliorato il suo profitto scolastico ed il suo comportamento complessivo verso le istituzioni ed i pari, non veniva, inoltre, segnalato alcun pregiudizio, sofferenza o disagio del minore da parte dei SST.
A ciò si aggiunga, inoltre, che, a seguito di una pronuncia che esclude l'affidamento condiviso, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Ed invero,
“l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 13217 del 17.05.2021;
Cass. civ., n. 28244/19).
In tale ottica, il Collegio - a seguito di una valutazione in concreto delle circostanze processuali emerse - ritiene che il figlio possa essere affidato in via esclusiva Per_1 al padre, quale figura adeguata capace di dare stabilità ed equilibrio economico e affettivo al ragazzo, così come già avvenuto negli ultimi anni, a fortiori ove l'assenza della madre risulta sempre più pesante in ragione della sopraggiunta distanza geografica della stessa dal territorio cittadino di residenza del figlio, per come dalla stessa evidenziato.
In buona sostanza, non resta che disporre l'affidamento esclusivo al padre del minore e la sua collocazione presso lo stesso.
Per quanto riguarda gli incontri tra la madre ed il figlio minore, si ritiene che debba tenersi conto della distanza geografica tra il luogo di lavoro della madre e la residenza del figlio , sicchè – salvo diverso auspicabile accordo tra le parti e tenuti in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore- possano incontrarsi liberamente ogni qualvolta ella si recherà in Reggio Calabria, con preavviso di almeno 48 h prima al padre, potendo trascorrere il tempo dei fine settimana sin dall'uscita di scuola del ragazzo alla domenica ore 21.00, ovvero due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, nonché nel periodo natalizio e pasquale festività alternate (annualmente) con l'uno o con l'altro genitore.
4.Mantenimento figlio minorenne.
Venendo alle richieste di natura economica, va premesso che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4 , 337 septies c.c.)in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A fronte di tali osservazioni è necessario valorizzare quanto dichiarato ed allegato dalle parti,che, invero, non hanno depositato la documentazione economica richiesta, non potendo il Collegio che fare accesso ad un ragionamento presuntivo e ad una valutazione attagliata alla norma di cui all'art. 116 c.p.c. unicamente per ciò che concerne il quantum del contributo al mantenimento della prole minorenne e giammai l'an, derivando siffatta previsione di contributo da norma imperativa.
Sotto questo profilo si segnala che la madre ricorrente ha , in effetti, accettato di versare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori, mentre il padre collocatario non ha formulato specifiche richieste sul punto.
In ragione di quanto allegato dalle parti e della scarna documentazione fornita in esame al Collegio deve prevedersi un contributo di mantenimento minimo a favore del figlio minore a carico della madre nella misura di euro 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie individuabili secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Reggio Calabria.
L'AUU dovrà essere corrisposto interamente a favore del padre in ragione della collocazione prevalente del minore e dell'accudimento esclusivo da parte dello stesso.
5. Spese di lite.
In conclusione, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, il rappresentante dell'ufficio del PM, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, richiamata la sentenza di stato già emessa tra le parti n. 750\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
- Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre con Controparte_1 collocazione del minore presso di lui;
- Dispone che la madre possa incontrare liberamente il figlio secondo le modalità previste in parte motiva;
- onera la madre al contributo di mantenimento del figlio minore Parte_1 nella misura di euro 200, 00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare al entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese Controparte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
AUU da godersi interamente- nella misura del 100%- a favore del genitore collocatario ,
Controparte_1
- dichiara tutte le altre domande formulate inammissibili.
- spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Dott.ssa Valeria MARCHESE - Giudice
Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2584 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione con ordinanza del 3.12.2025 a seguito dell'udienza tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 01.07.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Romeo Raffaella, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Del Torrione n. 65, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/03/1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Cananzi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio al n. 14, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE' PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
In data 2.12.2025 solo la parte ricorrente depositava note scritte in sostituzione dell'udienza al fine di insistere nelle conclusioni rassegnate in corso di giudizio e con memorie depositate ex art. 473 bis 28 cpc, queste ultime depositate anche dalla parte resistente.
Il pubblico ministero, debitamente notiziato, vistava il ricorso in data 29.11.2023.
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.10.2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: Controparte_1
-il 14.06.2006 aveva contratto in Melito di Porto Salvo (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale era nato il [...] il figlio ancora minorenne;
Persona_1
- a seguito della separazione dei coniugi non era avvenuta alcuna riconciliazione , anzi era stato adito il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che in un primo momento aveva disposto la limitazione della responsabilità genitoriale del CP_1
- con provvedimento del 13.5.2023 il TMM revocava la limitazione della responsabilità genitoriale suddetta prescrivendo l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico a favore del figlio della coppia al fine di recuperare il rapporto con la madre;
La parte concludeva pertanto chiedendo: di affidare il figlio minore in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori;
che il figlio venisse collocato presso il padre;
che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore avrebbero dovuto essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, determinando altresì tempi e modalità della sua permanenza presso ciascun genitore;
di disporre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento a favore Pt_1 del figlio minore dell'importo di € 150,00 mensili oltre il 50 % delle spese Per_1 straordinarie, secondo il protocollo vigente presso Codesto Tribunale;
di assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , alla stessa. Parte_1
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla controparte, assumeva che l'allontanamento del figlio era dovuto a condotte ascrivibili alla Chiedeva, Pt_1 pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente e che venisse disposto l'affido esclusivo del figlio minore al padre, prevedendo l'assegnazione allo stesso della casa Per_1 coniugale e un congruo assegno per il mantenimento del figlio a carico della Pt_1
All'udienza del 21 maggio 2024, tenutasi davanti al Giudice delegato, entrambe le parti, presenti personalmente, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi, fornendo delle precisazioni in ordine ai rapporti intercorrenti tra ciascuno dei genitori e il figlio minore;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, entrambe le parti chiedevano che venisse emessa sentenza parziale sulla sola questione di stato, precisando le conclusioni sul punto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di è risultata infatti fondata tanto che Parte_1 Controparte_1 il Collegio con Sentenza del 24 maggio 2024- recante numero 750\2024- disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ordinanza emessa contestualmente il Giudice delegato disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre che l'istruttoria del procedimento nei termini che seguono:
Impregiudicata ogni ulteriore valutazione all'esito dell'istruttoria, in via provvisoria ed urgente, così provvede:
affida in via esclusiva il minor al padre;
Persona_1 - dispone che il minore possa vedere ed incontrare liberamente la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
ed in caso di mancato accordo che possa vedere ed incontrare la madre, salvo diverso auspicabile accordo tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stessa nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore
20.00; ovvero a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola alle ore 19.00 della domenica, oltre che nei giorni di festività natalizie e pasquali, possa incontrare la madre ad anni alterni, il giorno della vigilia di natale e di natale, di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo; che trascorra con la madre almeno 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivo, salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto del miglior interesse psico- fisico del minore;
- onera la madr al contributo di mantenimento del figlio minore nella Parte_1 misura di euro 200, 00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare al entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come Controparte_1 da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
- dispone l'intervento dei Servizi sociali territorialmente competenti affinchè svolgano una indagine sul nucleo familiare come in parte motiva, oltre all'attivazione del servizio di educativa domiciliare, con onere di deposito di relazione entro il 1 marzo 2025;
- dispone l'acquisizione del fascicolo del Tribunale per i minorenni rgvg n. 7\2021;
- dispone l'audizione del minore all'udienza del 18 marzo 2025 ore 13.30.
- manda alla Procura della Repubblica-Sede- interveniente- per eventuali memorie e per il parere.
Orbene, le parti assolvevano solo parzialmente all'onere di deposito della documentazione prevista dalla Legge;
l'audizione del minore si teneva all'udienza del
18 marzo 2025 ed egli affermava quanto già emerso dagli atti processuali soprattutto quelli acquisiti dal Tribunale per i minorenni, facendo emergere le problematiche relazionali che egli aveva riscontrato con la madre nel corso degli anni e la serenità nello svolgimento della vita quotidiana da quando si trovava con il padre.
In particolare, l'adolescente riferiva:”Non vedo mia madre da diverso tempo, qualche volta capitava di incontrarla per strada, lei cercava di chiamarmi, ma io mi rifiutavo di salutarla. L'ultimo incontro che ho avuto con lei è stato durante il percorso di sostegno alla genitorialità organizzato dai servizi sociali, cui mi ha convinto a partecipare mio padre. C'è stato un solo incontro perché a quell'unico incontro mia madre non ha fatto altro che parlare male di mio padre e della sua famiglia, come ha sempre fatto, dopodiché mi sono rifiutato di fare altri incontri insieme a lei anche se ho proseguito un percorso personale di sostegno psicologico, che comunque è durato poco. Mio padre ha sempre voluto che io riallacciassi i rapporti con mia madre ma io continuo a rimanere della mia idea e a non volerla vedere, anche perché lei continua a ritenere di essere dal lato della ragione. Io comunque ho mantenuto i rapporti con tutti i familiari di mia madre e mio zio materno mi ha raccontato che lei continua a ritenere di avere ragione, sicché non è possibile alcun dialogo. Negli ultimi anni non fa altro che cercare di metterci in difficoltà e mio padre fino a non molto tempo fa non le ha nemmeno chiesto nulla per il mio mantenimento. Ultimamente so anche che ha preteso di avere l'assegnazione di un deposito che ha comprato mio padre durante il matrimonio ma che è intestato a lei e che sia io che mio padre usiamo. Lei non lo ha mai usato e quindi si tratta di un gesto finalizzato esclusivamente a darci fastidio. Io sto meglio da quando ho interrotto i contatti con mia madre, prima non sapevo cosa fosse la serenità. Io da quando non la frequento più sto bene. Ribadisco che non intendo fare altri tentativi di recupero di rapporto con mia madre”.
All'esito dell'udienza la causa veniva rinviata per la decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie, comparse e repliche ex art. 473 bis 28 c.p.c.
I servizi sociali chiamati a relazionare in ordine al nucleo familiare chiarivano che viste le difficoltà scolastiche riscontrate da sarebbe stato opportuno attivare il Per_1 servizio di educativa domiciliare per minorenni. Il figlio della coppia in effetti, rispondeva positivamente al sostegno offertogli tramite all'assistenza sociale, riscontrando un progressivo miglioramento dell'andamento scolastico, sia da un punto di vista comportamentale che in ottica di profitto.
Successivamente , le parti con memorie conclusionali e rispettive repliche precisavano quanto dedotto negli atti introduttivi, salvo la parte ricorrente che concordava con l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, oltre ad acconsentire al pagamento della somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento in qualità di genitore non collocatario , dichiarando di essersi trasferita fuori regione per motivi di lavoro. Il GD , di conseguenza, a scioglimento della riserva assunta in TS ha rimesso la decisione al Collegio in data 3 dicembre 2025.
Il Tribunale esaminati gli atti ed ascoltata la relazione del Giudice delegato, osserva quanto segue.
1. Domande inammissibili
Occorre in premessa richiamare la sentenza di stato intervenuta tra le parti in data 24 maggio 2024 e sottolineare in apertura che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione e \o divorzio sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese
“creditorie” e/o “rivendicative”.
2. Assegnazione della casa coniugale.
Tanto premesso, deve essere altresì evidenziato che la domanda attinente alla casa coniugale non può trovare accoglimento.
L'art. 337 sexies c.c. prevede, infatti, espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli, dalla norma emerge la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n. 21334 del
2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha sempre evidenziato che scopo dell'assegnazione è quello- e solo quello -di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018). La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi, se non relativi alle esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.13603 del 2004- avevano affermato che «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza».
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene di stabilire, in continuità agli indirizzi della Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass. 4 ottobre 2018 n.
24254; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334), che la stessa può essere disposta esclusivamente in presenza di figli conviventi, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti. Siffatti limiti legali, per come interpretati dai Giudici di legittimità, non consentono l'attribuzione dell'abitazione coniugale al resistente, il quale ha lasciato la dimora matrimoniale già all'epoca della separazione , così come il figlio minore che ha scelto, a sua volta, di vivere con il padre, in altra abitazione ormai da diversi anni (fatto per dipiù incontestato). Il godimento della casa coniugale non potrà , pertanto, che seguire le regole proprietarie.
3. Affidamento esclusivo.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore della coppia formulata da parte resistente e successivamente condivisa dalla parte ricorrente, appare opportuno rammentare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di affidamento, il regime ordinario è costituito dall'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. Ciò trova puntuale conferma nella novella introdotta dal D.lgs. n. 154 del 2013, la quale, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse (c.d. best interest secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New
York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della
Corte EDU).
Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori;
tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Tanto chiarito, è opportuno sottolineare che una siffatta indagine, nel caso di specie, non può che condurre all'esclusione dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, dovendosi, invece, preferire che sia affidato in via esclusiva al padre. Per_1
All'uopo occorre evidenziare che siffatta decisione non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ.,
Sez. I, 09.02.2023, n. 4056).
Con riferimento al caso di specie il minore , ascoltato in udienza e dai SST, ha ribadito di non volere avere un rapporto con la madre per pregresse vicende conflittuali(ne di avere intenzione di riprovare a recuperare la relazione) manifestando la necessità di mantenere lo stato di fatto dell'assetto raggiunto con i due genitori (affidamento esclusivo al padre e collocazione presso di lui). Ed invero, da un lato non si è apprezzato alcuno serio sforzo di riavvicinamento da parte della madre al minore adolescente e dall'altro non si è verificato alcun pregiudizio per lo stesso derivante dal provvisorio affidamento esclusivo al padre. Al contrario , per come attestato dai SST il ragazzo ha migliorato il suo profitto scolastico ed il suo comportamento complessivo verso le istituzioni ed i pari, non veniva, inoltre, segnalato alcun pregiudizio, sofferenza o disagio del minore da parte dei SST.
A ciò si aggiunga, inoltre, che, a seguito di una pronuncia che esclude l'affidamento condiviso, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Ed invero,
“l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 13217 del 17.05.2021;
Cass. civ., n. 28244/19).
In tale ottica, il Collegio - a seguito di una valutazione in concreto delle circostanze processuali emerse - ritiene che il figlio possa essere affidato in via esclusiva Per_1 al padre, quale figura adeguata capace di dare stabilità ed equilibrio economico e affettivo al ragazzo, così come già avvenuto negli ultimi anni, a fortiori ove l'assenza della madre risulta sempre più pesante in ragione della sopraggiunta distanza geografica della stessa dal territorio cittadino di residenza del figlio, per come dalla stessa evidenziato.
In buona sostanza, non resta che disporre l'affidamento esclusivo al padre del minore e la sua collocazione presso lo stesso.
Per quanto riguarda gli incontri tra la madre ed il figlio minore, si ritiene che debba tenersi conto della distanza geografica tra il luogo di lavoro della madre e la residenza del figlio , sicchè – salvo diverso auspicabile accordo tra le parti e tenuti in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore- possano incontrarsi liberamente ogni qualvolta ella si recherà in Reggio Calabria, con preavviso di almeno 48 h prima al padre, potendo trascorrere il tempo dei fine settimana sin dall'uscita di scuola del ragazzo alla domenica ore 21.00, ovvero due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, nonché nel periodo natalizio e pasquale festività alternate (annualmente) con l'uno o con l'altro genitore.
4.Mantenimento figlio minorenne.
Venendo alle richieste di natura economica, va premesso che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4 , 337 septies c.c.)in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A fronte di tali osservazioni è necessario valorizzare quanto dichiarato ed allegato dalle parti,che, invero, non hanno depositato la documentazione economica richiesta, non potendo il Collegio che fare accesso ad un ragionamento presuntivo e ad una valutazione attagliata alla norma di cui all'art. 116 c.p.c. unicamente per ciò che concerne il quantum del contributo al mantenimento della prole minorenne e giammai l'an, derivando siffatta previsione di contributo da norma imperativa.
Sotto questo profilo si segnala che la madre ricorrente ha , in effetti, accettato di versare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori, mentre il padre collocatario non ha formulato specifiche richieste sul punto.
In ragione di quanto allegato dalle parti e della scarna documentazione fornita in esame al Collegio deve prevedersi un contributo di mantenimento minimo a favore del figlio minore a carico della madre nella misura di euro 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie individuabili secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Reggio Calabria.
L'AUU dovrà essere corrisposto interamente a favore del padre in ragione della collocazione prevalente del minore e dell'accudimento esclusivo da parte dello stesso.
5. Spese di lite.
In conclusione, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, il rappresentante dell'ufficio del PM, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, richiamata la sentenza di stato già emessa tra le parti n. 750\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
- Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre con Controparte_1 collocazione del minore presso di lui;
- Dispone che la madre possa incontrare liberamente il figlio secondo le modalità previste in parte motiva;
- onera la madre al contributo di mantenimento del figlio minore Parte_1 nella misura di euro 200, 00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare al entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese Controparte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
AUU da godersi interamente- nella misura del 100%- a favore del genitore collocatario ,
Controparte_1
- dichiara tutte le altre domande formulate inammissibili.
- spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna