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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3540/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMINO ANDREA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BLUNDO SERENA e SIGISMONDI IDA
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Opposizione a decreto ingiuntivo n.1121/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.2814/2022 R.G.; importo ingiunto di € 6.378,92
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali esposte voglia il Tribunale di Ragusa revocare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Ritenere e dichiarare che nulla deve l'opponente in favore dell'opposto. Salvo ogni altro diritto”.
Per parte opposta:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione e art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo opposto, emesso da codesto Tribunale, in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare Controparte_1 l'opponente al pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 6.378,92, ovvero della maggiore o minore somma che Parte_2 risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2022 in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1121/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.2814/2022 R.G., con il quale gli veniva ingiunto di pagare a la somma complessiva di € 6.378,92, Controparte_1 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di n.7 fatture, per gli anni 2020-2021, per la somministrazione di energia elettrica e gas.
Segnatamente, il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulle seguenti fatture:
• n. 0880800900512842 del 04/07/2020 di € 38,76;
• n. 0880800900512843 del 06/08/2020 di € 516,69;
• n. 0880800900512849 del 12/02/2021 di € 1.325,02;
• n. 0880800900512841 del 10/03/2021 di € 1.474,37;
• n.0880800900512842 del 09/04/2021 di € 1.123,48;
• n. 0880800900512843 del 07/05/2021 di € 1.071,58;
• n. 0880800900512844 del 07/06/2021 di € 829,02.
A fondamento della spiegata opposizione, la società attrice deduceva anzitutto l'inesistenza, e dunque, l'inesigibilità del credito in quanto già addebitato, quale corrispettivo CMOR, dal nuovo fornitore di energia elettrica RA CO. S.p.A. in seno alla prima fattura da quest'ultima emessa nell'immediatezza dell'instaurazione del rapporto contrattuale, avvenuta nel mese di febbraio 2022; all'uopo offriva in produzione fattura n. 412202322460, emessa da RA CO. S.p.A. in data 11.3.2022, con scadenza il 31.3.2022, dalla quale emergerebbe proprio l'indicazione, tra le altre voci, del corrispettivo CMOR.
Eccepiva, inoltre, l'inidoneità delle fatture azionate a dimostrare il credito ingiunto poiché unilateralmente predisposte oltre che, in ogni caso, l'erroneità dell'importo domandato per illegittima applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Indi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarandosene la nullità o l'inefficacia siccome destituita di fondamento la pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1
l., la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte
[...] opponente.
Deduceva, in particolare, per quanto attiene la prova del credito azionato, la mancata contestazione di parte opponente in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, avendo anzi
[...] e a detta dell'opposta, ammesso l'esistenza di siffatto rapporto di Pt_1 Controparte_2 somministrazione senza di fatto giammai lamentare una errata esecuzione della prestazione erogata da
. Controparte_1
Quanto, poi, all'allegato addebito del credito attraverso il pagamento dell'indennizzo la società CP_3 opposta ne eccepiva la non imputabilità al pagamento dell'acconto sul maggiore corrispettivo eventualmente dovuto dal somministrato ed evidenziava la non incidenza dello stesso sul diritto del precedente fornitore ad agire in via giudiziale per il recupero del credito vantato nei confronti del cliente;
sul punto aggiungeva che le delibere dell'AEGG prevedono espressamente una procedura per il rimborso al cliente finale dell'indennizzo già pagato nel caso in cui il cliente finale saldi l'intera morosità pregressa.
pagina 2 di 5 Osservava, infine, che, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo CMOR, siccome allegato da parte opponente, rappresentava una implicita ammissione della propria esposizione debitoria nei confronti di Controparte_1
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo.
Il Giudice, con ordinanza in data 22.2.2023, “avendo parte opposta comunque incamerato il CMOR per € 4.500,00 circa, che dovrebbe restituire (come essa stessa deduce) in caso di morosità sanata”, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione, nel contempo proponendo alle parti di conciliarsi imputando l'importo del CMOR al dovuto per i consumi pregressi e valutando l'eventuale differenza da corrispondere.
In seno alle proprie note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., depositate in data 16.4.2025, parte opposta rilevava la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice. Nelle note del 15.4.2025 parte opponente deduce che non è stato trovato alcun accordo conciliativo con la controparte, insiste nella svolta opposizione e chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna.
Tanto premesso, prima di procedere all'analisi della fattispecie, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: - l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74, 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03); - oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; pagina 3 di 5 Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Va ora esaminata la questione in ordine all'eccepita inesistenza del credito e, dunque, in ordine alla valida assunzione, da parte dell'opponente, delle obbligazioni di pagamento per la fornitura ricevuta nonostante l'assenza di una valida fonte negoziale.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di prova scritta della domanda e, dunque, del credito, avendo parte opposta prodotto la copia dell'estratto del “Libro Giornale dei Crediti in Contenzioso” autenticato dal notaio, che ha attestato la conformità di quanto prodotto…alla pagina n.4253 del libro Giornale dei Crediti in Contenzioso dal 01/04/2022 al 30/04/2022 della società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A….libro regolarmente tenuto a norma di legge e tenuto conto che, come noto, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quale sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, ponendosi la citata disposizione dell'art. 634 come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ (Cass.11613/1992).
In ogni caso si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso anche alla fondatezza del diritto azionato, con la conseguenza che il giudice può utilizzare a tal fine anche mezzi di prova diversi da quelli posti a base del decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali il decreto sia stato emesso (Cass. 7036/1999).
Orbene, nel caso di specie va premesso che la società opposta ha prodotto, oltre al libro giornale dei crediti in contenzioso, anche le fatture rimaste insolute, prodotte in formato pdf - pienamente riconducibili all'attore - che, a dispetto di quanto lamentato da parte opponente, sono da ritenersi idonee a provare il credito azionate, atteso che La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 128/2022).
Nel caso di specie, il valore indiziario di tali documenti è corroborato, oltre che, come sopra detto, dalla produzione del libro giornale, dalle allegate missive intercorse inter partes nonché dalla mancata contestazione, ad opera di parte opponente, circa la sussistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica in essere con l'opposta.
Ed, infatti, a pag. 1 dell'atto di citazione si legge che “L 'odierno opponente invero ha cessato ogni rapporto con la società resistente nel febbraio 2022, attraverso il passaggio al nuovo fornitore elettrico RA spa”.
A tanto si aggiunga che secondo giurisprudenza ormai costante, le letture del contatore esposte nelle fatture dell'energia costituiscono prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture, e, inoltre, la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
Le suddette eccezioni, pertanto, risultano prive di fondamento. pagina 4 di 5 Parte opponente eccepisce ulteriormente la non debenza del credito ingiunto per effetto dell'avvenuto addebito di tale somma da parte del nuovo fornitore RA CO. S.p.A. alla prima fatturazione quale indennità CP_3
Occorre evidenziare che il CMOR si contraddistingue per essere una forma di indennizzo e, dunque, non un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato.
Ne consegue che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di CMOR di indennizzo. E', infatti, previsto l'annullamento del CMOR laddove il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la precedente controparte commerciale, con restituzione dell'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto accertamento.
Ora, venendo al caso di specie, l'emissione della fattura portante l'importo di € 4.498,45 a titolo di CMOR, da parte di RA CO. S.p.A. non costituisce un fatto impeditivo e tanto meno estintivo del credito vantato da che, dunque, al momento della proposizione del Controparte_1 ricorso monitorio era certamente legittimata ad agire per il pagamento dei corrispettivi dei consumi di energia già fatturati.
Va poi rilevato, in ogni caso, che non v'è prova in atti dell'avvenuto pagamento della fattura emessa da RA CO. S.p.A. (essendosi infatti parte opponente limitata ad allegare il pdf della fattura, non quietanzata e non accompagnata da una relativa ricevuta di pagamento) e che, inoltre, anche nell'ipotesi di incasso dell'indennizzo da parte del fornitore (cosa che comunque non è CP_3 dimostrata) tale incasso avrebbe al massimo implicato un obbligo restitutorio, in capo alla opposta, dell'indennizzo percepito.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi l'infondatezza delle contestazioni svolte da e Pt_1
mentre va rilevato che l'opposta ha al contrario dato prova della fondatezza della pretesa Controparte_2 creditoria, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
L'opposizione, pertanto, deve esser rigettata con conseguente condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n.1121/2022, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3540/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMINO ANDREA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BLUNDO SERENA e SIGISMONDI IDA
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Opposizione a decreto ingiuntivo n.1121/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.2814/2022 R.G.; importo ingiunto di € 6.378,92
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali esposte voglia il Tribunale di Ragusa revocare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Ritenere e dichiarare che nulla deve l'opponente in favore dell'opposto. Salvo ogni altro diritto”.
Per parte opposta:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione e art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo opposto, emesso da codesto Tribunale, in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare Controparte_1 l'opponente al pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 6.378,92, ovvero della maggiore o minore somma che Parte_2 risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2022 in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1121/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.2814/2022 R.G., con il quale gli veniva ingiunto di pagare a la somma complessiva di € 6.378,92, Controparte_1 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di n.7 fatture, per gli anni 2020-2021, per la somministrazione di energia elettrica e gas.
Segnatamente, il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulle seguenti fatture:
• n. 0880800900512842 del 04/07/2020 di € 38,76;
• n. 0880800900512843 del 06/08/2020 di € 516,69;
• n. 0880800900512849 del 12/02/2021 di € 1.325,02;
• n. 0880800900512841 del 10/03/2021 di € 1.474,37;
• n.0880800900512842 del 09/04/2021 di € 1.123,48;
• n. 0880800900512843 del 07/05/2021 di € 1.071,58;
• n. 0880800900512844 del 07/06/2021 di € 829,02.
A fondamento della spiegata opposizione, la società attrice deduceva anzitutto l'inesistenza, e dunque, l'inesigibilità del credito in quanto già addebitato, quale corrispettivo CMOR, dal nuovo fornitore di energia elettrica RA CO. S.p.A. in seno alla prima fattura da quest'ultima emessa nell'immediatezza dell'instaurazione del rapporto contrattuale, avvenuta nel mese di febbraio 2022; all'uopo offriva in produzione fattura n. 412202322460, emessa da RA CO. S.p.A. in data 11.3.2022, con scadenza il 31.3.2022, dalla quale emergerebbe proprio l'indicazione, tra le altre voci, del corrispettivo CMOR.
Eccepiva, inoltre, l'inidoneità delle fatture azionate a dimostrare il credito ingiunto poiché unilateralmente predisposte oltre che, in ogni caso, l'erroneità dell'importo domandato per illegittima applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Indi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarandosene la nullità o l'inefficacia siccome destituita di fondamento la pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1
l., la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte
[...] opponente.
Deduceva, in particolare, per quanto attiene la prova del credito azionato, la mancata contestazione di parte opponente in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, avendo anzi
[...] e a detta dell'opposta, ammesso l'esistenza di siffatto rapporto di Pt_1 Controparte_2 somministrazione senza di fatto giammai lamentare una errata esecuzione della prestazione erogata da
. Controparte_1
Quanto, poi, all'allegato addebito del credito attraverso il pagamento dell'indennizzo la società CP_3 opposta ne eccepiva la non imputabilità al pagamento dell'acconto sul maggiore corrispettivo eventualmente dovuto dal somministrato ed evidenziava la non incidenza dello stesso sul diritto del precedente fornitore ad agire in via giudiziale per il recupero del credito vantato nei confronti del cliente;
sul punto aggiungeva che le delibere dell'AEGG prevedono espressamente una procedura per il rimborso al cliente finale dell'indennizzo già pagato nel caso in cui il cliente finale saldi l'intera morosità pregressa.
pagina 2 di 5 Osservava, infine, che, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo CMOR, siccome allegato da parte opponente, rappresentava una implicita ammissione della propria esposizione debitoria nei confronti di Controparte_1
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo.
Il Giudice, con ordinanza in data 22.2.2023, “avendo parte opposta comunque incamerato il CMOR per € 4.500,00 circa, che dovrebbe restituire (come essa stessa deduce) in caso di morosità sanata”, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione, nel contempo proponendo alle parti di conciliarsi imputando l'importo del CMOR al dovuto per i consumi pregressi e valutando l'eventuale differenza da corrispondere.
In seno alle proprie note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., depositate in data 16.4.2025, parte opposta rilevava la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice. Nelle note del 15.4.2025 parte opponente deduce che non è stato trovato alcun accordo conciliativo con la controparte, insiste nella svolta opposizione e chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna.
Tanto premesso, prima di procedere all'analisi della fattispecie, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: - l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74, 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03); - oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; pagina 3 di 5 Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Va ora esaminata la questione in ordine all'eccepita inesistenza del credito e, dunque, in ordine alla valida assunzione, da parte dell'opponente, delle obbligazioni di pagamento per la fornitura ricevuta nonostante l'assenza di una valida fonte negoziale.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di prova scritta della domanda e, dunque, del credito, avendo parte opposta prodotto la copia dell'estratto del “Libro Giornale dei Crediti in Contenzioso” autenticato dal notaio, che ha attestato la conformità di quanto prodotto…alla pagina n.4253 del libro Giornale dei Crediti in Contenzioso dal 01/04/2022 al 30/04/2022 della società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A….libro regolarmente tenuto a norma di legge e tenuto conto che, come noto, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quale sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, ponendosi la citata disposizione dell'art. 634 come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ (Cass.11613/1992).
In ogni caso si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso anche alla fondatezza del diritto azionato, con la conseguenza che il giudice può utilizzare a tal fine anche mezzi di prova diversi da quelli posti a base del decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali il decreto sia stato emesso (Cass. 7036/1999).
Orbene, nel caso di specie va premesso che la società opposta ha prodotto, oltre al libro giornale dei crediti in contenzioso, anche le fatture rimaste insolute, prodotte in formato pdf - pienamente riconducibili all'attore - che, a dispetto di quanto lamentato da parte opponente, sono da ritenersi idonee a provare il credito azionate, atteso che La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 128/2022).
Nel caso di specie, il valore indiziario di tali documenti è corroborato, oltre che, come sopra detto, dalla produzione del libro giornale, dalle allegate missive intercorse inter partes nonché dalla mancata contestazione, ad opera di parte opponente, circa la sussistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica in essere con l'opposta.
Ed, infatti, a pag. 1 dell'atto di citazione si legge che “L 'odierno opponente invero ha cessato ogni rapporto con la società resistente nel febbraio 2022, attraverso il passaggio al nuovo fornitore elettrico RA spa”.
A tanto si aggiunga che secondo giurisprudenza ormai costante, le letture del contatore esposte nelle fatture dell'energia costituiscono prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture, e, inoltre, la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
Le suddette eccezioni, pertanto, risultano prive di fondamento. pagina 4 di 5 Parte opponente eccepisce ulteriormente la non debenza del credito ingiunto per effetto dell'avvenuto addebito di tale somma da parte del nuovo fornitore RA CO. S.p.A. alla prima fatturazione quale indennità CP_3
Occorre evidenziare che il CMOR si contraddistingue per essere una forma di indennizzo e, dunque, non un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato.
Ne consegue che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di CMOR di indennizzo. E', infatti, previsto l'annullamento del CMOR laddove il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la precedente controparte commerciale, con restituzione dell'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto accertamento.
Ora, venendo al caso di specie, l'emissione della fattura portante l'importo di € 4.498,45 a titolo di CMOR, da parte di RA CO. S.p.A. non costituisce un fatto impeditivo e tanto meno estintivo del credito vantato da che, dunque, al momento della proposizione del Controparte_1 ricorso monitorio era certamente legittimata ad agire per il pagamento dei corrispettivi dei consumi di energia già fatturati.
Va poi rilevato, in ogni caso, che non v'è prova in atti dell'avvenuto pagamento della fattura emessa da RA CO. S.p.A. (essendosi infatti parte opponente limitata ad allegare il pdf della fattura, non quietanzata e non accompagnata da una relativa ricevuta di pagamento) e che, inoltre, anche nell'ipotesi di incasso dell'indennizzo da parte del fornitore (cosa che comunque non è CP_3 dimostrata) tale incasso avrebbe al massimo implicato un obbligo restitutorio, in capo alla opposta, dell'indennizzo percepito.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi l'infondatezza delle contestazioni svolte da e Pt_1
mentre va rilevato che l'opposta ha al contrario dato prova della fondatezza della pretesa Controparte_2 creditoria, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
L'opposizione, pertanto, deve esser rigettata con conseguente condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n.1121/2022, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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