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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. R.G. 4044/2022, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 843/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/03/2022 e notificato il
31/03/2022.
TRA
l (c.f. e p.VA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti - atto per
Notaio rep. n. 26327 del 02.02.2018, dall' avv. Fiorillo Lucia, c.f. Persona_1
, e dall'avv. Forlenza Marco, c.f. con i quali è C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in , presso la Funzione Affari Legali dell' , in Pt_1 CP_1
, alla via Nizza, n. 146; Pt_1
- opponente -
E in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale Controparte_2
in Milano, alla via San Prospero, 4, p. VA e per essa la mandataria P.IVA_2 [...]
in persona del l.r.p.t. , con sede in Roma, alla via Eufemiano, Controparte_3 Controparte_4
8, p. VA , giusta procura del 12.01.2022 a rogito del Notaio , rep. n. P.IVA_3 Persona_2
7992, rappresentata e difesa dalla p. VA , Controparte_5 P.IVA_4
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, c.f. giusta procura in calce all'atto C.F._3
di costituzione ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, largo Arrigo VII, 4;
- opposta –
Conclusioni: all'udienza del 23.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l' (di seguito, per Parte_2 brevità, solo ), spiegava tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 843/2022, CP_1
emesso dal Tribunale di Salerno in data 27.03.2022 e notificato in data 31.03.2022.
Con l'opposto decreto, in particolare, il Tribunale aveva ingiunto all' di pagare, in favore CP_1
della ricorrente, quale cessionaria della la Controparte_2 Controparte_6 somma di € 2.016.708,40, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a fronte di fatture afferenti agli anni 2019 e 2020 per pretese prestazioni rese dalla cedente in regime di accreditamento con il SSN.
Eccepiva l'opponente, preliminarmente, l'illegittimo frazionamento del preteso credito, in considerazione della circostanza che la cedente, avesse notificato Controparte_6 all' in data 07.02.2022, il decreto n. 21/2022, con il quale, in relazione a pretese prestazioni CP_1
rese in favore del SSN in regime di accreditamento nell'anno 2020, deduceva di vantare un credito pari ad € 1.343.683,54.
In secondo luogo, contestava l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. a base dell'azione monitoria, per non essere il credito né certo, né liquido, né esigibile. Tanto perché la società ingiungente fondava la propria richiesta di pagamento sulla scorta di fatture emesse nel 2019
e nel 2020, successivamente cedute, senza, tuttavia, specificare a quale titolo l' fosse CP_1
debitrice della somma ingiunta nei confronti della cedente e, quindi, della Controparte_6
cessionaria.
Nel merito, deduceva la violazione dell'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato e l'inesistenza dello stesso credito.
A tale proposito, rappresentava che l'art. 8 del d. lgs. n. 502/92 definisce l'iter procedurale che consente l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN (Autorizzazione alla realizzazione –
Accreditamento – Accordi contrattuali) e che, nel caso di specie, la società opposta non avesse alcun titolo per pretendere il pagamento delle prestazioni da parte dell'opponente, non avendo fornito la prova di essere legittimata alla erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento con il SSN ai sensi di quanto disposto dal citato decreto, ossia nel rispetto del perimetro delineato dal sistema delle “tre A”.
Pertanto, ribadiva che l' non fosse obbligata al pagamento di alcun emolumento in favore CP_1 dell'opposta, la quale avrebbe dovuto, a dire della difesa, gravare sui beneficiari, nei cui confronti, al più, la presente azione avrebbe dovuto essere indirizzata. Infine, contestava l'opponente che, a fronte di crediti inesistenti, non è neppure ipotizzabile la maturazione di interessi moratori a carico dell' e che, in ogni caso, con riguardo ai debiti CP_1 pecuniari delle P.A., tra le quali si annoverano le sanitarie ai sensi dell'art.1, comma 2), Pt_1
d.lgs. n. 165/01, le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, sicché la natura quérable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c..
Occorre, affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219 c.c.
Si costituiva in giudizio la ribadendo di aver acquistato dalla cooperativa Controparte_2
i crediti portati dalle fatture allegate, per un complessivo ammontare di € 2.016.708,40. CP_6
In particolare, deduceva che tali crediti, afferenti alle prestazioni riabilitative erogate dalla cedente società cooperativa in regime di accreditamento, furono ceduti all'opposta con contratto di cessione sottoscritto in data 27.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, numero 41 del
04.04.2020, secondo quanto previsto dalla Legge n. 130/99, nonché, gli ulteriori crediti dei c.d.
“Portafogli Successivi”, con successivi atti di ritualmente notificati in data 06.04.2020 (doc.2),
19.05.2020 (doc.3), 05.06.2020 (doc.4), 06.07.2020 (doc.5), 03.08.2020 (doc.6), 07.09.2020
(doc.7).
Con particolare riferimento all'insussistenza del credito per carenza di accreditamento con il SSN da parte dell'erogatrice, l'opposta replicava che la società cooperativa , con atto CP_6 notarile del 18 gennaio 2018, rep. 5490, racc. 2347, dott. acquisiva il ramo d'azienda Per_3 della società e in comunità di Eboli, Parte_3
rappresentato dalla struttura con sede in Eboli, ove si erogavano prestazioni di assistenza socio sanitaria in favore di soggetti svantaggiati, portatori di gravi disabilità; dal giorno seguente, la neo- costituita ha dato continuità senza soluzione all'attività assistenziale intrapresa CP_6
dall'antica gestione, con il conseguente subentro nelle condizioni autorizzative già assolte dalla in l.c.a. CP_6
Deduceva, inoltre, l'opposta, che la richiamando la mancanza di provvedimenti di revoca CP_1 del precedente rapporto di accreditamento con l'antica , con nota prot. 173047 del 17/07/2018, CP_6
sollecitava la Regione Campania alla riattivazione formale del rapporto di accreditamento con la
Controparte_6 L'inerzia degli uffici regionali dava luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria: su istanza della
, il TAR Campania – in sede di ottemperanza alla sentenza n. 1803 del 2019, che CP_6 accoglieva le domande della cooperativa e sanciva l'obbligo delle amministrazioni – con ordinanza n. 1620/2020 fissava in 120 giorni il termine entro cui la p.a. sarebbe stata tenuta a completare l'iter procedimentale volto al ripristino dell'accreditamento in capo alla cooperativa subentrata nella gestione del centro. Con ordinanza del 14.04.2021, n. 1215, il TAR Salerno nominava il Direttore
Generale del Ministero della Salute commissario ad acta per provvedere al compimento degli atti d'ufficio necessari all'esecuzione della sentenza n. 1803/19, il quale, con nota del 13.7.2021, chiedeva alla società la produzione della documentazione utile all'istruttoria.
In via subordinata, qualora ritenuta insussistente la fonte negoziale della pretesa fatta valere, la società opposta asseriva di voler far valere il proprio il diritto al pagamento del compenso relativo alle prestazioni di cui alle fatture azionate quale indennizzo per ingiustificato arricchimento della a fronte delle prestazioni che la ha erogato ai cittadini assistiti dal SSR nel CP_1 CP_6
distretto di . Pt_1
Infine, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 23.12.2022, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle relative memorie, rinviando all'udienza del 22.05.2023 per provvedere sulle istanze istruttorie.
All'esito, letti gli scritti difensivi delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024, per poi assegnare la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di abusivo frazionamento del credito;
l'odierna opposta ha azionato contro l'opponente le fatture alla stessa pervenute in forza della cessione in atti – in virtù della quale risulta legittimata ad agire – e nessuna altra azione ha proposto nei confronti dell' CP_1
Il divieto di frazionamento del credito postula che le domande provenga dallo stesso soggetto e vengano proposta, a più riprese, per il medesimo rapporto. Non si ritiene che esso possa estendersi ai diversi soggetti cui sia ceduta parte del credito, non potendo ritenersi esistente un obbligo, per i diversi cessionari, di introdurre un unico giudizio o di essere informati circa altri giudizi pendenti o in precedenza instaurati.
Secondo la Suprema Corte, invero, il frazionamento sussiste per le pretese creditorie, che oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo.
Ben può sussistere, peraltro, in capo al creditore cessionario un interesse al frazionamento del tutto avulso da quello riferibile al cedente.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Le disposizioni applicabili nella materia in esame impongono che l'esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinato all'autorizzazione, all'accreditamento e alla stipulazione degli accordi contrattuali, secondo le modalità prescritte dalle norme contenute nel decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.
L'opposta, in merito, ha dedotto che la neo-costituita vale a dire, la società Controparte_6 cedente, ha dato continuità senza soluzione all'attività assistenziale intrapresa dalla società originaria, dalla quale ha acquisito, in data 18 gennaio 2018, ramo d'azienda, con il CP_7
conseguente subentro nelle condizioni autorizzative dalla medesima già assolte.
Ha dedotto che la richiamando la mancanza di provvedimenti di revoca del precedente CP_1 rapporto di accreditamento con l'antica , con nota prot. 173047 del 17/07/2018 ha sollecitato la CP_6
Regione Campania alla riattivazione formale del rapporto di accreditamento con la , e CP_6 che, poi, l'inerzia degli uffici regionali ha dato luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria: in particolare, su istanza della , il TAR Campania – in sede di ottemperanza alla sentenza CP_6
n. 1803 del 2019, che ha accolto le domande della cooperativa – con ordinanza n. 1620/2020 ha fissato in 120 giorni il termine entro cui la p.a. sarebbe stata tenuta a completare l'iter procedimentale, volto al ripristino dell'accreditamento in capo alla cooperativa subentrata nella gestione del centro;
con ordinanza del 14.04.2021, n. 1215, il TAR Salerno ha nominato il Direttore
Generale del Ministero della Salute commissario ad acta per provvedere al compimento degli atti d'ufficio necessari all'esecuzione della sentenza n. 1803/19, il quale, con nota del 13.7.2021, ha chiesto alla società la produzione della documentazione utile all'istruttoria.
Orbene, in riforma della suindicata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, n. 1803/2019 e presupposto delle ordinanze richiamate dall'opposta, il Consiglio di
Stato, sez. III, sentenza n. 11107 dep. 20/12/2022, ha accolto l'appello incidentale dell' CP_8 e, per l'effetto, in riforma della statuizione di accoglimento compendiata nella decisione
[...] appellata, respinto i motivi aggiunti proposti in primo grado, nonché respinto l'appello incidentale della cedente dell'odierna opposta. CP_6
Come evidenziato dai giudici amministrativi d'appello, alla cui ricostruzione si rimanda per la comprensione dell'intero iter procedimentale che ha segnato la gestione delle istanze di accreditamento presentate dalla originaria , cui è poi subentrata, a seguito della cessione del CP_6 ramo d'azienda, la cedente , lo stesso è culminato nella dichiarazione di insussistenza CP_6
dei requisiti di accreditabilità prescritti dalla disciplina di settore.
Nella prospettazione di parte opposta, la avrebbe rivisto la propria originaria CP_1
posizione, impegnandosi a procedere ad una nuova verifica dei requisiti di accreditamento. In altre parole, le originarie statuizioni negative sarebbero state superate con ripetuti atti (note dell' CP_8
; note del Commissario ad acta) diretti al riesame dei requisiti strutturali per
[...]
l'accreditamento istituzionale.
Tuttavia, come rilevato dai giudici amministrativi, tali atti interlocutori, se possono aver dato luogo a una rinnovata valutazione dei presupposti dell'accreditamento, non possono valere a disattendere la cornice giuridica di riferimento, in coerenza con la quale l' avrebbe dovuto condurre il CP_1
procedimento, rigidamente scandito nel contenuto e nei tempi.
Pertanto, il rapporto di accreditamento provvisorio della originaria ISES è rimasto privato di effetti e, comunque, reso inoperativo, come fatto palese dalla mancata stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Ne deriva che la cedente non è subentrata in un regime di accreditamento valido e non risulta dimostrato che fosse legittimata alla erogazione delle prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Con riguardo alla domanda, formulata dall'opposta, di indennizzo per ingiustificato arricchimento della è consolidata la giurisprudenza per cui l'indennità prevista dall' art. 2041 c.c. vada CP_1
liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (v., inter alia, Cassazione civile, sez.
III, 23/05/2019, n. 13967).
In altre parole, con riferimento all'azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., in caso di assenza di un valido contratto, la liquidazione dell'indennità ex art. 2041 c.c. non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno, ma in misura all'entità dell' impoverimento cui commisurare il ristoro. Nella specie, l'opposta non ha fornito alcun elemento al fine di determinare quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, così precludendo ogni indagine, che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire (cfr. anche Tribunale, Reggio Calabria, sez. I,
19/02/2022, n. 206).
Pertanto, la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dall'opposta in via subordinata, non può trovare accoglimento per difetto di prova.
In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La novità della questione e la peculiarità della vicenda scrutinata nel presente giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2022, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/03/2022 e notificato il 31/03/2022.
2) Compensa interamente le spese giudiziali.
Così deciso in Salerno, 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. R.G. 4044/2022, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 843/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/03/2022 e notificato il
31/03/2022.
TRA
l (c.f. e p.VA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti - atto per
Notaio rep. n. 26327 del 02.02.2018, dall' avv. Fiorillo Lucia, c.f. Persona_1
, e dall'avv. Forlenza Marco, c.f. con i quali è C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in , presso la Funzione Affari Legali dell' , in Pt_1 CP_1
, alla via Nizza, n. 146; Pt_1
- opponente -
E in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale Controparte_2
in Milano, alla via San Prospero, 4, p. VA e per essa la mandataria P.IVA_2 [...]
in persona del l.r.p.t. , con sede in Roma, alla via Eufemiano, Controparte_3 Controparte_4
8, p. VA , giusta procura del 12.01.2022 a rogito del Notaio , rep. n. P.IVA_3 Persona_2
7992, rappresentata e difesa dalla p. VA , Controparte_5 P.IVA_4
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, c.f. giusta procura in calce all'atto C.F._3
di costituzione ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, largo Arrigo VII, 4;
- opposta –
Conclusioni: all'udienza del 23.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l' (di seguito, per Parte_2 brevità, solo ), spiegava tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 843/2022, CP_1
emesso dal Tribunale di Salerno in data 27.03.2022 e notificato in data 31.03.2022.
Con l'opposto decreto, in particolare, il Tribunale aveva ingiunto all' di pagare, in favore CP_1
della ricorrente, quale cessionaria della la Controparte_2 Controparte_6 somma di € 2.016.708,40, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a fronte di fatture afferenti agli anni 2019 e 2020 per pretese prestazioni rese dalla cedente in regime di accreditamento con il SSN.
Eccepiva l'opponente, preliminarmente, l'illegittimo frazionamento del preteso credito, in considerazione della circostanza che la cedente, avesse notificato Controparte_6 all' in data 07.02.2022, il decreto n. 21/2022, con il quale, in relazione a pretese prestazioni CP_1
rese in favore del SSN in regime di accreditamento nell'anno 2020, deduceva di vantare un credito pari ad € 1.343.683,54.
In secondo luogo, contestava l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. a base dell'azione monitoria, per non essere il credito né certo, né liquido, né esigibile. Tanto perché la società ingiungente fondava la propria richiesta di pagamento sulla scorta di fatture emesse nel 2019
e nel 2020, successivamente cedute, senza, tuttavia, specificare a quale titolo l' fosse CP_1
debitrice della somma ingiunta nei confronti della cedente e, quindi, della Controparte_6
cessionaria.
Nel merito, deduceva la violazione dell'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato e l'inesistenza dello stesso credito.
A tale proposito, rappresentava che l'art. 8 del d. lgs. n. 502/92 definisce l'iter procedurale che consente l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN (Autorizzazione alla realizzazione –
Accreditamento – Accordi contrattuali) e che, nel caso di specie, la società opposta non avesse alcun titolo per pretendere il pagamento delle prestazioni da parte dell'opponente, non avendo fornito la prova di essere legittimata alla erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento con il SSN ai sensi di quanto disposto dal citato decreto, ossia nel rispetto del perimetro delineato dal sistema delle “tre A”.
Pertanto, ribadiva che l' non fosse obbligata al pagamento di alcun emolumento in favore CP_1 dell'opposta, la quale avrebbe dovuto, a dire della difesa, gravare sui beneficiari, nei cui confronti, al più, la presente azione avrebbe dovuto essere indirizzata. Infine, contestava l'opponente che, a fronte di crediti inesistenti, non è neppure ipotizzabile la maturazione di interessi moratori a carico dell' e che, in ogni caso, con riguardo ai debiti CP_1 pecuniari delle P.A., tra le quali si annoverano le sanitarie ai sensi dell'art.1, comma 2), Pt_1
d.lgs. n. 165/01, le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, sicché la natura quérable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c..
Occorre, affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219 c.c.
Si costituiva in giudizio la ribadendo di aver acquistato dalla cooperativa Controparte_2
i crediti portati dalle fatture allegate, per un complessivo ammontare di € 2.016.708,40. CP_6
In particolare, deduceva che tali crediti, afferenti alle prestazioni riabilitative erogate dalla cedente società cooperativa in regime di accreditamento, furono ceduti all'opposta con contratto di cessione sottoscritto in data 27.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, numero 41 del
04.04.2020, secondo quanto previsto dalla Legge n. 130/99, nonché, gli ulteriori crediti dei c.d.
“Portafogli Successivi”, con successivi atti di ritualmente notificati in data 06.04.2020 (doc.2),
19.05.2020 (doc.3), 05.06.2020 (doc.4), 06.07.2020 (doc.5), 03.08.2020 (doc.6), 07.09.2020
(doc.7).
Con particolare riferimento all'insussistenza del credito per carenza di accreditamento con il SSN da parte dell'erogatrice, l'opposta replicava che la società cooperativa , con atto CP_6 notarile del 18 gennaio 2018, rep. 5490, racc. 2347, dott. acquisiva il ramo d'azienda Per_3 della società e in comunità di Eboli, Parte_3
rappresentato dalla struttura con sede in Eboli, ove si erogavano prestazioni di assistenza socio sanitaria in favore di soggetti svantaggiati, portatori di gravi disabilità; dal giorno seguente, la neo- costituita ha dato continuità senza soluzione all'attività assistenziale intrapresa CP_6
dall'antica gestione, con il conseguente subentro nelle condizioni autorizzative già assolte dalla in l.c.a. CP_6
Deduceva, inoltre, l'opposta, che la richiamando la mancanza di provvedimenti di revoca CP_1 del precedente rapporto di accreditamento con l'antica , con nota prot. 173047 del 17/07/2018, CP_6
sollecitava la Regione Campania alla riattivazione formale del rapporto di accreditamento con la
Controparte_6 L'inerzia degli uffici regionali dava luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria: su istanza della
, il TAR Campania – in sede di ottemperanza alla sentenza n. 1803 del 2019, che CP_6 accoglieva le domande della cooperativa e sanciva l'obbligo delle amministrazioni – con ordinanza n. 1620/2020 fissava in 120 giorni il termine entro cui la p.a. sarebbe stata tenuta a completare l'iter procedimentale volto al ripristino dell'accreditamento in capo alla cooperativa subentrata nella gestione del centro. Con ordinanza del 14.04.2021, n. 1215, il TAR Salerno nominava il Direttore
Generale del Ministero della Salute commissario ad acta per provvedere al compimento degli atti d'ufficio necessari all'esecuzione della sentenza n. 1803/19, il quale, con nota del 13.7.2021, chiedeva alla società la produzione della documentazione utile all'istruttoria.
In via subordinata, qualora ritenuta insussistente la fonte negoziale della pretesa fatta valere, la società opposta asseriva di voler far valere il proprio il diritto al pagamento del compenso relativo alle prestazioni di cui alle fatture azionate quale indennizzo per ingiustificato arricchimento della a fronte delle prestazioni che la ha erogato ai cittadini assistiti dal SSR nel CP_1 CP_6
distretto di . Pt_1
Infine, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 23.12.2022, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle relative memorie, rinviando all'udienza del 22.05.2023 per provvedere sulle istanze istruttorie.
All'esito, letti gli scritti difensivi delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024, per poi assegnare la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di abusivo frazionamento del credito;
l'odierna opposta ha azionato contro l'opponente le fatture alla stessa pervenute in forza della cessione in atti – in virtù della quale risulta legittimata ad agire – e nessuna altra azione ha proposto nei confronti dell' CP_1
Il divieto di frazionamento del credito postula che le domande provenga dallo stesso soggetto e vengano proposta, a più riprese, per il medesimo rapporto. Non si ritiene che esso possa estendersi ai diversi soggetti cui sia ceduta parte del credito, non potendo ritenersi esistente un obbligo, per i diversi cessionari, di introdurre un unico giudizio o di essere informati circa altri giudizi pendenti o in precedenza instaurati.
Secondo la Suprema Corte, invero, il frazionamento sussiste per le pretese creditorie, che oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo.
Ben può sussistere, peraltro, in capo al creditore cessionario un interesse al frazionamento del tutto avulso da quello riferibile al cedente.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Le disposizioni applicabili nella materia in esame impongono che l'esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinato all'autorizzazione, all'accreditamento e alla stipulazione degli accordi contrattuali, secondo le modalità prescritte dalle norme contenute nel decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.
L'opposta, in merito, ha dedotto che la neo-costituita vale a dire, la società Controparte_6 cedente, ha dato continuità senza soluzione all'attività assistenziale intrapresa dalla società originaria, dalla quale ha acquisito, in data 18 gennaio 2018, ramo d'azienda, con il CP_7
conseguente subentro nelle condizioni autorizzative dalla medesima già assolte.
Ha dedotto che la richiamando la mancanza di provvedimenti di revoca del precedente CP_1 rapporto di accreditamento con l'antica , con nota prot. 173047 del 17/07/2018 ha sollecitato la CP_6
Regione Campania alla riattivazione formale del rapporto di accreditamento con la , e CP_6 che, poi, l'inerzia degli uffici regionali ha dato luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria: in particolare, su istanza della , il TAR Campania – in sede di ottemperanza alla sentenza CP_6
n. 1803 del 2019, che ha accolto le domande della cooperativa – con ordinanza n. 1620/2020 ha fissato in 120 giorni il termine entro cui la p.a. sarebbe stata tenuta a completare l'iter procedimentale, volto al ripristino dell'accreditamento in capo alla cooperativa subentrata nella gestione del centro;
con ordinanza del 14.04.2021, n. 1215, il TAR Salerno ha nominato il Direttore
Generale del Ministero della Salute commissario ad acta per provvedere al compimento degli atti d'ufficio necessari all'esecuzione della sentenza n. 1803/19, il quale, con nota del 13.7.2021, ha chiesto alla società la produzione della documentazione utile all'istruttoria.
Orbene, in riforma della suindicata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, n. 1803/2019 e presupposto delle ordinanze richiamate dall'opposta, il Consiglio di
Stato, sez. III, sentenza n. 11107 dep. 20/12/2022, ha accolto l'appello incidentale dell' CP_8 e, per l'effetto, in riforma della statuizione di accoglimento compendiata nella decisione
[...] appellata, respinto i motivi aggiunti proposti in primo grado, nonché respinto l'appello incidentale della cedente dell'odierna opposta. CP_6
Come evidenziato dai giudici amministrativi d'appello, alla cui ricostruzione si rimanda per la comprensione dell'intero iter procedimentale che ha segnato la gestione delle istanze di accreditamento presentate dalla originaria , cui è poi subentrata, a seguito della cessione del CP_6 ramo d'azienda, la cedente , lo stesso è culminato nella dichiarazione di insussistenza CP_6
dei requisiti di accreditabilità prescritti dalla disciplina di settore.
Nella prospettazione di parte opposta, la avrebbe rivisto la propria originaria CP_1
posizione, impegnandosi a procedere ad una nuova verifica dei requisiti di accreditamento. In altre parole, le originarie statuizioni negative sarebbero state superate con ripetuti atti (note dell' CP_8
; note del Commissario ad acta) diretti al riesame dei requisiti strutturali per
[...]
l'accreditamento istituzionale.
Tuttavia, come rilevato dai giudici amministrativi, tali atti interlocutori, se possono aver dato luogo a una rinnovata valutazione dei presupposti dell'accreditamento, non possono valere a disattendere la cornice giuridica di riferimento, in coerenza con la quale l' avrebbe dovuto condurre il CP_1
procedimento, rigidamente scandito nel contenuto e nei tempi.
Pertanto, il rapporto di accreditamento provvisorio della originaria ISES è rimasto privato di effetti e, comunque, reso inoperativo, come fatto palese dalla mancata stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Ne deriva che la cedente non è subentrata in un regime di accreditamento valido e non risulta dimostrato che fosse legittimata alla erogazione delle prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Con riguardo alla domanda, formulata dall'opposta, di indennizzo per ingiustificato arricchimento della è consolidata la giurisprudenza per cui l'indennità prevista dall' art. 2041 c.c. vada CP_1
liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (v., inter alia, Cassazione civile, sez.
III, 23/05/2019, n. 13967).
In altre parole, con riferimento all'azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., in caso di assenza di un valido contratto, la liquidazione dell'indennità ex art. 2041 c.c. non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno, ma in misura all'entità dell' impoverimento cui commisurare il ristoro. Nella specie, l'opposta non ha fornito alcun elemento al fine di determinare quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, così precludendo ogni indagine, che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire (cfr. anche Tribunale, Reggio Calabria, sez. I,
19/02/2022, n. 206).
Pertanto, la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dall'opposta in via subordinata, non può trovare accoglimento per difetto di prova.
In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La novità della questione e la peculiarità della vicenda scrutinata nel presente giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2022, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/03/2022 e notificato il 31/03/2022.
2) Compensa interamente le spese giudiziali.
Così deciso in Salerno, 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante