TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 5251/2025 R.G. promosso da
, c.f. (avv.ti NUGNES SERGIO e DA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA)
RICORRENTE contro c.f. (avv. MORETTI CHIARA e Controparte_1 C.F._2
CO LUCA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: «revoca dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025. Resta da versare la mensilità di marzo 2025, mentre è già stata pagata quella di aprile 2025; rinuncia, da parte del ricorrente, alla domanda di revoca
1 dell'assegnazione della casa coniugale, che resterà in godimento alla resistente sino all'indipendenza economica dei figli;
spese di lite compensate;
rinunzia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/10/2025
Il Presidente estensore
DR EL
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 5251/2025 R.G. promosso da
, c.f. (avv.ti NUGNES SERGIO e DA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA)
RICORRENTE contro c.f. (avv. MORETTI CHIARA e Controparte_1 C.F._2
CO LUCA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: «revoca dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025. Resta da versare la mensilità di marzo 2025, mentre è già stata pagata quella di aprile 2025; rinuncia, da parte del ricorrente, alla domanda di revoca
1 dell'assegnazione della casa coniugale, che resterà in godimento alla resistente sino all'indipendenza economica dei figli;
spese di lite compensate;
rinunzia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/10/2025
Il Presidente estensore
DR EL
2