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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio da cassazione iscritto al n. 323/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele D'Ottavio e Giuseppe Parte_1
D'Ottavio giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
-
CONTRO
. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo - resistente
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la dott.ssa dirigente biologa Parte_1 dipendente dell' premettendo di aver svolto le sue mansioni in qualità di Parte_2 responsabile dapprima, dal giugno 2000 al giugno 2001, della struttura semplice di Unità
Organizzativa Transmurale di Microbiologia Clinica e successivamente, dal gennaio 2002 al
29.02.2012, della struttura complessa dell'Osservatorio Epidemiologico chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di indennità di struttura semplice e complessa, di indennità integrativa speciale , in considerazione della natura delle strutture dalla stessa dirette, pari ad € 206.390,92. Parte Nella resistenza dell' il giudice di prime cure, con sentenza n. 433/2018 pubblicata il
10.04.2018, accoglieva il ricorso, ritenendo accertato – sulla base della prova testimoniale e della documentazione in atti1 - il conferimento alla dott.ssa degli incarichi di struttura semplice e Pt_1
Parte di struttura complessa della nonché l'effettivo svolgimento delle relative mansioni. Parte Condannava, quindi, l' a pagare alla la somma di € 206.390,92 oltre interessi e a Pt_1 rimborsarle le spese di lite, liquidate in 8.500,00 euro. Parte La Corte di Appello di Reggio Calabria, innanzi alla quale l' aveva impugnato la sentenza, riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure, ritenendo non provato l'effettivo trattarsi di struttura semplice, con riferimento all'incarico svolto nel periodo giugno 2000-giugno
2001 mentre, riguardo all'incarico di direzione della struttura complessa dell' Osservatorio
Epidemiologico nel periodo successivo luglio 2001 - dicembre 2010, pur riconoscendone lo svolgimento di fatto delle relative funzioni, riteneva dovuta soltanto la retribuzione di posizione fissa e variabile, con esclusione dell' indennità di esclusività e di quella di struttura complessa, rideterminando, per l'effetto, il credito della in € 53.432,07, oltre interessi. In particolare, la Pt_1
Corte d'Appello riteneva non spettassero le due voci retributive, poiché, quando all'indennità di esclusività, non era stato dimostrato il presupposto legittimante, ovvero l'esercizio in via esclusiva dell'incarico di preposto ad una struttura complessa. Quanto invece all'indennità di struttura complessa, argomentava che la stessa presupponesse un contratto validamente stipulato, essendo una voce accessoria prevista per i dirigenti "assunti con incarico di direzione di struttura complessa". La
Corte d'Appello rigettava infine l'appello incidentale proposto dalla volto ad ottenere la Pt_1 rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, trattandosi di materia di pubblico impiego ove gli accessori devono essere riconosciuti secondo i criteri dell'art. 429 c.p.c., nei limiti di cui all'art. 16 legge n° 412 del 1991 (C. Cost. n° 82 del 2003), sussistendo in questo caso le prevalenti esigenze di contenimento della spesa pubblica.
La Suprema Corte, con sentenza n°15345/2023 pubblicata il 31.05.2023, in accoglimento del sesto motivo di ricorso presentato da cassava la decisione della Corte di Appello, Parte_1 nella parte in cui non riconosceva la dovutezza dell'indennità di struttura complessa, pur avendo accertato l'assegnazione della ricorrente a capo della struttura complessa, assegnazione che, per quanto invalida, avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art 2126 c.c., il riconoscimento della remunerazione propria dell'incarico concretamente svolto. Respingeva tutti i restanti motivi di ricorso, relativi all'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, al mancato riconoscimento dell'indennità di struttura semplice e dell'indennità di esclusività,
Il giudizio veniva riassunto dalla la quale insisteva nel rigetto dell'appello proposto dalla Pt_1
Part e nella condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive pari alla complessiva somma di € 206.390,92 per come risultante dal prospetto contabile depositato in atti e non specificamente contestato dalla controparte, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre alle spese di tutti i gradi di giudizio. La Azienda sanitaria insisteva invece nell'accoglimento dell'appello, mancando la prova in atti dell'effettivo svolgimento di fatto della prestazione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del fissato nel predetto decreto.
°°°°°°°
L'oggetto del contendere, nella presente fase di riassunzione, risulta costituito esclusivamente dalla fondatezza delle rivendicazioni della dott.ssa in ordine all'indennità di struttura Pt_1 complessa, in relazione all'attività pacificamente svolta da quest'ultima, nel periodo dal luglio 2001 al dicembre 2010, quale preposta alla direzione della struttura complessa
[...]
risultando invece essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla Parte_3 infondatezza delle eccezioni della azienda sanitaria concernenti l'assenza di prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico di preposto ad una struttura complessa, quanto alla infondatezza delle ulteriori rivendicazioni economiche avanzate dalla con il ricorso di primo grado. Pt_1
Pertanto, in applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio sopra richiamata, deve accertarsi il diritto dell'odierna ricorrente in riassunzione alla corresponsione dell'indennità di struttura complessa nel periodo luglio 2001-dicembre 2010, avendo il giudice di legittimità osservato che:
:”
6.2 Il secondo profilo (indennità di Struttura Complessa) è invece fondato.
Premesso che è accertata l'intervenuta assegnazione della ricorrente a capo di Struttura Complessa, per quanto invalida, per effetto dell'art. 2126 c.c. sono inevitabilmente dovute le remunerazioni proprie dell'incarico quale concretamente svolto.
Ne' ha rilievo il fatto, evidenziato dalla sentenza impugnata, che siano da riconoscere e siano stati riconosciuti i compensi di posizione, perché l'art. 40 del CCNL 8.6.2000 (normativo 1998-
2001/economico 1998/1999) prevede che l'indennità di Struttura sia da attribuire "oltre alla retribuzione di posizione". Ne consegue che la deve essere condannata al pagamento delle differenze Parte_2 retributive così come accertate, nella misura risultante dai conteggi allegati al ricorso di primo grado
– non oggetto di specifica contestazione – scorporando le voci non dovute (ovvero, le differenze richieste fino al primo semestre 2001 e, dal secondo semestre 2001 in poi, l'indennità di esclusività) senza necessità di ricorrere a consulente contabile.
Si avrà dunque quanto segue:
Anno 2001 (2° semestre)
Retr pos fissa retr pos Var. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
3801,008 1630,506 813,234 6619,998 12864,746
Anno 2002
Retr pos fissa retr pos Var. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
2975,40 1684,08 840,00 8683,08 14182,56
Anno 2003
Retr pos fissa retr pos Var. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
1684,06 840 8683,08 11207,14
Anno 2004
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
3945,48 840,00 8683,20 13468,68
Anno 2005
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
4490,64 840,00 9432,00 14762,64
Anno 2006
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
4512,36 840,00 9432,00 14784,36
Anno 2007
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
5023,08 840,00 9432,00 15295,08 Anno 2008
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
5023,08 840,00 9432,00 15295,08
Anno 2009
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
5449,44 840,00 9432,00 15721,44
Anno 2010
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
7962,60 840,00 9432,00 18234,6
_____________________
Tot. € 145816,326
Spetta, quindi, alla ricorrente in riassunzione l'importo complessivo di € 145.816,326, che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali, ai sensi dell'art. 22 della l. 723/1994, dalla scadenza al saldo.
Le spese sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo in base Controparte_1 al valore del decisum e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi del V scaglione, e compensate nella misura di 1/3 in ragione del ridimensionamento della portata dei crediti rivendicati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, giusta con sentenza n°15345/2023 della Corte di Cassazione, sull'appello proposto da , Controparte_1 contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n° 433 depositata in data Parte_1
10 aprile 2018, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della gravata sentenza: a) ridetermina il credito di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in euro 145.816,326 b) condanna l' a pagarle la somma di €
[...] Controparte_1
145.816,326 oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'Azienda sanitaria appellata a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 in € 4592 per il primo grado, in € 5094,66 per l'appello, in € 2.552 per il giudizio di Cassazione, in € 4773,3 per il giudizio di rinvio, oltre accessori e rimborso di legge e del contributo unificato pagato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere est.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a) delibera del D.G. n. 526/99 con la quale era stato attribuito alla l'incarico di funzioni organizzative e Pt_1 successiva delibera del D.G. 679/00 con la quale le era stata attribuita l'incarico di dirigente della unità organizzativa
“Transmurale” struttura semplice;
b) delibera del D.G. n. 702/02 con la quale le era stato conferito l'incarico di dirigente responsabile di struttura complessa dell'Osservatorio Epidemiologico istituito con l'atto aziendale di cui alle deliberazioni n. 707/01 e succ. mod. n. 1177/01; c) delibera n° 1177 del 24.11.2001 avente ad oggetto l'adozione dell'atto aziendale, che annovera l'Osservatorio Epidemiologico fra le Strutture territoriali Complesse;
d) delibera della Giunta Regionale n° 949/04 di autorizzazione alla copertura del posto di struttura complessa del citato Osservatorio già assegnato alla Pt_1
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio da cassazione iscritto al n. 323/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele D'Ottavio e Giuseppe Parte_1
D'Ottavio giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
-
CONTRO
. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo - resistente
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la dott.ssa dirigente biologa Parte_1 dipendente dell' premettendo di aver svolto le sue mansioni in qualità di Parte_2 responsabile dapprima, dal giugno 2000 al giugno 2001, della struttura semplice di Unità
Organizzativa Transmurale di Microbiologia Clinica e successivamente, dal gennaio 2002 al
29.02.2012, della struttura complessa dell'Osservatorio Epidemiologico chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di indennità di struttura semplice e complessa, di indennità integrativa speciale , in considerazione della natura delle strutture dalla stessa dirette, pari ad € 206.390,92. Parte Nella resistenza dell' il giudice di prime cure, con sentenza n. 433/2018 pubblicata il
10.04.2018, accoglieva il ricorso, ritenendo accertato – sulla base della prova testimoniale e della documentazione in atti1 - il conferimento alla dott.ssa degli incarichi di struttura semplice e Pt_1
Parte di struttura complessa della nonché l'effettivo svolgimento delle relative mansioni. Parte Condannava, quindi, l' a pagare alla la somma di € 206.390,92 oltre interessi e a Pt_1 rimborsarle le spese di lite, liquidate in 8.500,00 euro. Parte La Corte di Appello di Reggio Calabria, innanzi alla quale l' aveva impugnato la sentenza, riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure, ritenendo non provato l'effettivo trattarsi di struttura semplice, con riferimento all'incarico svolto nel periodo giugno 2000-giugno
2001 mentre, riguardo all'incarico di direzione della struttura complessa dell' Osservatorio
Epidemiologico nel periodo successivo luglio 2001 - dicembre 2010, pur riconoscendone lo svolgimento di fatto delle relative funzioni, riteneva dovuta soltanto la retribuzione di posizione fissa e variabile, con esclusione dell' indennità di esclusività e di quella di struttura complessa, rideterminando, per l'effetto, il credito della in € 53.432,07, oltre interessi. In particolare, la Pt_1
Corte d'Appello riteneva non spettassero le due voci retributive, poiché, quando all'indennità di esclusività, non era stato dimostrato il presupposto legittimante, ovvero l'esercizio in via esclusiva dell'incarico di preposto ad una struttura complessa. Quanto invece all'indennità di struttura complessa, argomentava che la stessa presupponesse un contratto validamente stipulato, essendo una voce accessoria prevista per i dirigenti "assunti con incarico di direzione di struttura complessa". La
Corte d'Appello rigettava infine l'appello incidentale proposto dalla volto ad ottenere la Pt_1 rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, trattandosi di materia di pubblico impiego ove gli accessori devono essere riconosciuti secondo i criteri dell'art. 429 c.p.c., nei limiti di cui all'art. 16 legge n° 412 del 1991 (C. Cost. n° 82 del 2003), sussistendo in questo caso le prevalenti esigenze di contenimento della spesa pubblica.
La Suprema Corte, con sentenza n°15345/2023 pubblicata il 31.05.2023, in accoglimento del sesto motivo di ricorso presentato da cassava la decisione della Corte di Appello, Parte_1 nella parte in cui non riconosceva la dovutezza dell'indennità di struttura complessa, pur avendo accertato l'assegnazione della ricorrente a capo della struttura complessa, assegnazione che, per quanto invalida, avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art 2126 c.c., il riconoscimento della remunerazione propria dell'incarico concretamente svolto. Respingeva tutti i restanti motivi di ricorso, relativi all'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, al mancato riconoscimento dell'indennità di struttura semplice e dell'indennità di esclusività,
Il giudizio veniva riassunto dalla la quale insisteva nel rigetto dell'appello proposto dalla Pt_1
Part e nella condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive pari alla complessiva somma di € 206.390,92 per come risultante dal prospetto contabile depositato in atti e non specificamente contestato dalla controparte, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre alle spese di tutti i gradi di giudizio. La Azienda sanitaria insisteva invece nell'accoglimento dell'appello, mancando la prova in atti dell'effettivo svolgimento di fatto della prestazione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del fissato nel predetto decreto.
°°°°°°°
L'oggetto del contendere, nella presente fase di riassunzione, risulta costituito esclusivamente dalla fondatezza delle rivendicazioni della dott.ssa in ordine all'indennità di struttura Pt_1 complessa, in relazione all'attività pacificamente svolta da quest'ultima, nel periodo dal luglio 2001 al dicembre 2010, quale preposta alla direzione della struttura complessa
[...]
risultando invece essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla Parte_3 infondatezza delle eccezioni della azienda sanitaria concernenti l'assenza di prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico di preposto ad una struttura complessa, quanto alla infondatezza delle ulteriori rivendicazioni economiche avanzate dalla con il ricorso di primo grado. Pt_1
Pertanto, in applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio sopra richiamata, deve accertarsi il diritto dell'odierna ricorrente in riassunzione alla corresponsione dell'indennità di struttura complessa nel periodo luglio 2001-dicembre 2010, avendo il giudice di legittimità osservato che:
:”
6.2 Il secondo profilo (indennità di Struttura Complessa) è invece fondato.
Premesso che è accertata l'intervenuta assegnazione della ricorrente a capo di Struttura Complessa, per quanto invalida, per effetto dell'art. 2126 c.c. sono inevitabilmente dovute le remunerazioni proprie dell'incarico quale concretamente svolto.
Ne' ha rilievo il fatto, evidenziato dalla sentenza impugnata, che siano da riconoscere e siano stati riconosciuti i compensi di posizione, perché l'art. 40 del CCNL 8.6.2000 (normativo 1998-
2001/economico 1998/1999) prevede che l'indennità di Struttura sia da attribuire "oltre alla retribuzione di posizione". Ne consegue che la deve essere condannata al pagamento delle differenze Parte_2 retributive così come accertate, nella misura risultante dai conteggi allegati al ricorso di primo grado
– non oggetto di specifica contestazione – scorporando le voci non dovute (ovvero, le differenze richieste fino al primo semestre 2001 e, dal secondo semestre 2001 in poi, l'indennità di esclusività) senza necessità di ricorrere a consulente contabile.
Si avrà dunque quanto segue:
Anno 2001 (2° semestre)
Retr pos fissa retr pos Var. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
3801,008 1630,506 813,234 6619,998 12864,746
Anno 2002
Retr pos fissa retr pos Var. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
2975,40 1684,08 840,00 8683,08 14182,56
Anno 2003
Retr pos fissa retr pos Var. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
1684,06 840 8683,08 11207,14
Anno 2004
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
3945,48 840,00 8683,20 13468,68
Anno 2005
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
4490,64 840,00 9432,00 14762,64
Anno 2006
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
4512,36 840,00 9432,00 14784,36
Anno 2007
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
5023,08 840,00 9432,00 15295,08 Anno 2008
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
5023,08 840,00 9432,00 15295,08
Anno 2009
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
5449,44 840,00 9432,00 15721,44
Anno 2010
Retr pos minima contr. Var. az. Ind strutt complessa Totale annuo
7962,60 840,00 9432,00 18234,6
_____________________
Tot. € 145816,326
Spetta, quindi, alla ricorrente in riassunzione l'importo complessivo di € 145.816,326, che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali, ai sensi dell'art. 22 della l. 723/1994, dalla scadenza al saldo.
Le spese sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo in base Controparte_1 al valore del decisum e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi del V scaglione, e compensate nella misura di 1/3 in ragione del ridimensionamento della portata dei crediti rivendicati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, giusta con sentenza n°15345/2023 della Corte di Cassazione, sull'appello proposto da , Controparte_1 contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n° 433 depositata in data Parte_1
10 aprile 2018, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della gravata sentenza: a) ridetermina il credito di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in euro 145.816,326 b) condanna l' a pagarle la somma di €
[...] Controparte_1
145.816,326 oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'Azienda sanitaria appellata a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 in € 4592 per il primo grado, in € 5094,66 per l'appello, in € 2.552 per il giudizio di Cassazione, in € 4773,3 per il giudizio di rinvio, oltre accessori e rimborso di legge e del contributo unificato pagato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere est.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a) delibera del D.G. n. 526/99 con la quale era stato attribuito alla l'incarico di funzioni organizzative e Pt_1 successiva delibera del D.G. 679/00 con la quale le era stata attribuita l'incarico di dirigente della unità organizzativa
“Transmurale” struttura semplice;
b) delibera del D.G. n. 702/02 con la quale le era stato conferito l'incarico di dirigente responsabile di struttura complessa dell'Osservatorio Epidemiologico istituito con l'atto aziendale di cui alle deliberazioni n. 707/01 e succ. mod. n. 1177/01; c) delibera n° 1177 del 24.11.2001 avente ad oggetto l'adozione dell'atto aziendale, che annovera l'Osservatorio Epidemiologico fra le Strutture territoriali Complesse;
d) delibera della Giunta Regionale n° 949/04 di autorizzazione alla copertura del posto di struttura complessa del citato Osservatorio già assegnato alla Pt_1