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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/05/2024, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2405/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 02.05.2024 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 02.05.2024 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.05.2024 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c. (lettura del dispositivo e delle motivazioni), che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 2.5.24 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2405/2023, avente ad oggetto: appello Giudice di Pace – accertamento negativo di crediti esattoriali, vertente tra
(C.F. ), in persona del procuratore p.t. Parte_1 P.IVA_1 nonché legale rapp.te p.t. sig. , n.q. di Responsabile Atti introduttivi Parte_2 del Giudizio CAMPANIA dell' rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Melillo (Cod. Fisc. ) ed elett.te C.F._1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle
n. 11, in virtù di procura speciale in atti appellante
e
(Cod.Fisc. ), domiciliato presso il Controparte_1 C.F._2 difensore costituito in primo grado, avv. Raffaele Zara (Cod.Fisc. C.F._3 con studio in Casapesenna (CE), alla via Corso Italia n. 35
appellato contumace nonché
in persona del Presidente p.t. Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento
- 2 - del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Sempre preliminarmente, va detto che l'appello risulta certamente ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
A tale riguardo va detto che “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e
434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n.
1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito all'oggetto della richiesta formulata nel presente grado di giudizio.
Ciò premesso, va esaminato il primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del
Giudice Ordinario a decidere la presente controversia, sul presupposto che vi sarebbe competenza del Giudice Tributario.
Fatta questa premessa, dalle difese e documentazione prodotta dall'appellante emerge chiaramente che la cartella esattoriale per cui si è chiesto accertamento negativo in prime cure riguarda l'omesso pagamento della art.17 legge 449/97, Organizzazione_1 interessi e sanzioni anno 2008, per un valore complessivo di € 211,32 emessa dalla dunque, la cartella di pagamento n. 07120130028976376 000, (ruolo Controparte_2
n. 1836) è per l'intero chiaramente afferente un'entrata di natura tributaria.
In particolare, la natura del credito posto a base della cartella esattoriale contestata emerge dall'estratto di ruolo tempestivamente prodotto dall' Parte_1
(d'ora in poi in primo grado.
[...] CP_3
- 3 - A tale riguardo si ricorda che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria: ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito ( cfr. Cass. n. 11141/15).
Deve pertanto essere pronunciato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, per essere competente il Giudice Tributario ovvero la Corte di Giustizia Tributaria.
Difatti, come osservato dalle SS.UU. della Cassazione in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
Trattenute alla giurisdizione ordinaria restano questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi - in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica - all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cfr ex multis Cass. S.U. n. 34447/2019; n. 7822/2020; n.12642/2021)
In ragione di tali principi enunciati, dunque, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale maturata prima della notifica della cartella o intimazione di pagamento ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione
e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.” (Cfr. Cass. S.U., n.8465/2022).
In aggiunta, va considerato che nel caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura
- 4 - tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari,
e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008).
Per completezza, va anche osservato che, nel caso di specie, la cartella esattoriale n.
07120130028976376000 si fonda su pretese tutte di natura tributaria – tassa automobilistica in particolare per il ruolo n. 1836 contestato in primo grado - per cui i relativi crediti sono integralmente da attribuirsi alla competenza del giudice tributario.
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria, già Organizzazione_2
Il motivo d'appello esaminato assorbe ogni altra questione prospettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Va evidenziato che in entrambi i gradi del giudizio l' ha censurato il difetto di CP_3 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello tributario.
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente la il Giudice Tributario;
• condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: per il primo Parte_3 grado, nella somma complessiva di € 250,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfetario come per legge;
per il secondo grado, nella somma complessiva di euro 462,00 per compensi
- 5 - professionali, oltre spese di euro 91,50, rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 02.05.2024.
Il Giudice
Maria Del Prete
- 6 -
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 02.05.2024 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 02.05.2024 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.05.2024 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c. (lettura del dispositivo e delle motivazioni), che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 2.5.24 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2405/2023, avente ad oggetto: appello Giudice di Pace – accertamento negativo di crediti esattoriali, vertente tra
(C.F. ), in persona del procuratore p.t. Parte_1 P.IVA_1 nonché legale rapp.te p.t. sig. , n.q. di Responsabile Atti introduttivi Parte_2 del Giudizio CAMPANIA dell' rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Melillo (Cod. Fisc. ) ed elett.te C.F._1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle
n. 11, in virtù di procura speciale in atti appellante
e
(Cod.Fisc. ), domiciliato presso il Controparte_1 C.F._2 difensore costituito in primo grado, avv. Raffaele Zara (Cod.Fisc. C.F._3 con studio in Casapesenna (CE), alla via Corso Italia n. 35
appellato contumace nonché
in persona del Presidente p.t. Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento
- 2 - del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Sempre preliminarmente, va detto che l'appello risulta certamente ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
A tale riguardo va detto che “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e
434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n.
1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito all'oggetto della richiesta formulata nel presente grado di giudizio.
Ciò premesso, va esaminato il primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del
Giudice Ordinario a decidere la presente controversia, sul presupposto che vi sarebbe competenza del Giudice Tributario.
Fatta questa premessa, dalle difese e documentazione prodotta dall'appellante emerge chiaramente che la cartella esattoriale per cui si è chiesto accertamento negativo in prime cure riguarda l'omesso pagamento della art.17 legge 449/97, Organizzazione_1 interessi e sanzioni anno 2008, per un valore complessivo di € 211,32 emessa dalla dunque, la cartella di pagamento n. 07120130028976376 000, (ruolo Controparte_2
n. 1836) è per l'intero chiaramente afferente un'entrata di natura tributaria.
In particolare, la natura del credito posto a base della cartella esattoriale contestata emerge dall'estratto di ruolo tempestivamente prodotto dall' Parte_1
(d'ora in poi in primo grado.
[...] CP_3
- 3 - A tale riguardo si ricorda che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria: ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito ( cfr. Cass. n. 11141/15).
Deve pertanto essere pronunciato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, per essere competente il Giudice Tributario ovvero la Corte di Giustizia Tributaria.
Difatti, come osservato dalle SS.UU. della Cassazione in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
Trattenute alla giurisdizione ordinaria restano questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi - in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica - all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cfr ex multis Cass. S.U. n. 34447/2019; n. 7822/2020; n.12642/2021)
In ragione di tali principi enunciati, dunque, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale maturata prima della notifica della cartella o intimazione di pagamento ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione
e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.” (Cfr. Cass. S.U., n.8465/2022).
In aggiunta, va considerato che nel caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura
- 4 - tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari,
e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008).
Per completezza, va anche osservato che, nel caso di specie, la cartella esattoriale n.
07120130028976376000 si fonda su pretese tutte di natura tributaria – tassa automobilistica in particolare per il ruolo n. 1836 contestato in primo grado - per cui i relativi crediti sono integralmente da attribuirsi alla competenza del giudice tributario.
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria, già Organizzazione_2
Il motivo d'appello esaminato assorbe ogni altra questione prospettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Va evidenziato che in entrambi i gradi del giudizio l' ha censurato il difetto di CP_3 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello tributario.
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente la il Giudice Tributario;
• condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: per il primo Parte_3 grado, nella somma complessiva di € 250,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfetario come per legge;
per il secondo grado, nella somma complessiva di euro 462,00 per compensi
- 5 - professionali, oltre spese di euro 91,50, rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 02.05.2024.
Il Giudice
Maria Del Prete
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