Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2025, proposto da
NT NE CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato,
formatosi sulla sentenza n. 1085 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 23.02.2024 nel procedimento iscritto al n. 9197/2023 RG, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da CC NT NE, è stato dichiarato il diritto della stessa di fruire della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 18 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. DR MA e udita per la parte resistente l’Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1085/2024 pubblicata il 23/02/2024 che ha accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e, segnatamente, negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, dunque, per € 1.500,00 con la condanna del Ministero intimato agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto;
Vista la nota di passaggio in decisione senza discussione, depositata in atti il 18 marzo 2026, con cui parte ricorrente, dato atto dell’integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione del titolo azionato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Ritenuto che, a fronte di quanto allegato dalla deducente e stante il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.;
Stimato che, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico della parte intimata che ha dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in Euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato-; somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP GI, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR MA | PP GI |
IL SEGRETARIO