CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 576/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23/10/2024
d a
OGGETTO:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE e
[...]
dall'avv. BUONANNO LUCA elettivamente domiciliati in VIA
GIAMBATTISTA MORONI SCALA C 200 24127 BERGAMO presso il difensore avv. BUONANNO GIUSEPPE
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 16 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MANENTI TERESITA, elettivamente domiciliato in VIA BROSETA 29
24122 BERGAMO presso il difensore avv. MANENTI TERESITA
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione terza-
pubblicata in data 22.4.2021 con il n.702/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello di SC , contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata Sentenza accogliere le seguenti conclusioni per le ragioni espresse in atti ed in corso di causa:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo Audi A4 Avant, tg. DR 078
VG, guidata dal Sig. , nonché, accertare il nesso eziologico Controparte_2
tra la di lui imprudente condotta di guida e la morte della sig.na e, CP_3
per l'effetto, condannare in solido il sig. e la convenuta Controparte_2
“ in persona del legale Rappresentante p.t. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali e morali, a seguito della morte pagina 2 di 16 della Sig.na e in particolare, condannare i predetti al pagamento CP_3
di tutte le somme che saranno accertate e risulteranno dovute in corso di causa alla luce di quanto sopra esposto.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un concorso di colpa e, quindi, applicabile il II
comma dell'art. 2054 c.c., dichiarare tenuti e, quindi, condannare in solido i convenuti-appellati al risarcimento di tutti i danni che risulteranno dovuti in corso di causa in favore dei sigg. ri Parte_1 Parte_3 Pt_2
e
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi di
I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni 15% per rimborso spese ex art. 15 T.P.F., di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. CA Buonanno che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; disporsi, altresì, la restituzione a favore degli appellanti delle spese legali liquidate dal Giudice di prime cure già
corrisposte all'appellata nelle more del giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere i seguenti capitoli di prova con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc 1° grado:
3) Vero che la dichiarazione che mi si mostra (doc. n. 12) è stata da me redatta e sottoscritta e ne confermo il contenuto;
(teste ) Testimone_1
4) Vero che la dichiarazione che mi si mostra (doc. n. 13) è stata da me redatta e sottoscritta e ne confermo il contenuto;
(teste ) Testimone_2
pagina 3 di 16 5) Vero che la dichiarazione che mi si mostra (doc. n. 14) è stata da me redatta e sottoscritta e ne confermo il contenuto;
(teste . Tes_3
Si precisa di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.
Dell'appellata:
Respingere l'ex adverso appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi di Controparte_1
confermando, per l'effetto, la sentenza n. 702/2021, emessa in data
[...]
13.4.2021 e pubblicata in data 22/04/2021 nella causa di primo grado iscritta al ruolo generale n. 2183/2017 il Tribunale di Bergamo, nella persona del
Giudice dott. ssa Raffaella Dimatteo;
accogliere in ogni caso le domande, eccezioni e contestazioni svolte da nel giudizio di primo grado e che qui si Controparte_1
trascrivono:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e/o declaratoria dell'esclusiva responsabilità della signora nella causazione del sinistro per cui è CP_3
causa, respingere le domande risarcitorie tutte formulate dagli attori nei confronti di in quanto infondate sia in fatto che Controparte_1
in diritto, non dovute e non provate, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa dei propri atti e scritti difensivi assolvendo, per l'effetto, CP_4
da ogni debenza;
pagina 4 di 16 IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: previo accertamento e/o declaratoria della prevalente o quantomeno concorsuale responsabilità della signora CP_3
nella determinazione del sinistro per cui è causa, secondo il grado di
[...]
responsabilità accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia,
denegatamente limitare la misura del risarcimento del danno limitatamente alle sole voci di danno singolarmente provate e giuridicamente dovute, nella misura ed entità che risulterà rigorosamente provata in corso di causa ed in proporzione al grado di responsabilità che verrà accertato come imputabile alla signora e previa decurtazione delle eventuali somme e/o CP_3
indennizzi versate/i e/o da versare in favore degli attori in relazione al sinistro per cui è causa, il tutto comunque nei limiti del massimale della polizza RCA
in essere tra e;
CP_4 Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, ove occorra, le istanze istruttorie dedotte da nella propria memoria ex art. 183 sesto Controparte_1
comma c.p.c. n.2, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso dedotte per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n.3 di CP_4
IN OGNI CASO: spese e compenso del giudizio di 2° grado, oltre accessori di legge, integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27 febbraio 2016 alle ore 15,20 circa sulla SP 42 nel Comune di Casnigo
pagina 5 di 16 (BG) si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva l'autovettura SE ON
di proprietà di e condotta da che, uscendo da Parte_5 CP_3
un'area di parcheggio, sita sul lato destro, con manovra di svolta a sinistra,
entrava in collisione con l'Audi A4 condotta dal proprietario
[...]
che stava percorrendo la strada in direzione Gandino/Bergamo, CP_2
proveniente dalla sinistra rispetto alla SE.
Il sinistro ha avuto esito mortale per che, all'età di 25 anni, CP_3
decedeva immediatamente per le gravi lesioni riportate.
Con citazione notificata il 22.2.2017 (padre), Parte_1 Parte_3
(madre), (fratello), (nonno), Parte_7 Parte_4 Parte_6
(nonna), (fidanzato convivente) convenivano in
[...] Parte_5
giudizio e chiedendone la Controparte_2 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale per la morte della loro congiunta.
Si costituiva la sola negando la responsabilità del Controparte_1
proprio assicurato.
Esperita istruttoria mediante prova testimoniale, il Tribunale di Bergamo
rigettava le domande, ponendo a carico degli attori le spese processuali,
adottando la motivazione di seguito riassunta.
Il procedimento penale ove era stato imputato del reato di Controparte_2
omicidio colposo si era concluso con la sentenza n. 1774/18 del Tribunale di pagina 6 di 16 Bergamo, non impugnata, che aveva assolto l'imputato “per non aver commesso il fatto”, su richiesta conforme del P.M. e del difensore;
sebbene detta sentenza non possa avere effetto di giudicato nel processo civile, può
essere posta a fondamento del convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c.
come prova atipica.
Secondo il Tribunale gli accertamenti compiuti nel giudizio penale, in particolare le tre perizie svolte nel corso delle indagini (disposta dal P.M. a firma ing. del C.T.P. della parte offesa ing. del C.T.P. Per_1 Per_2
dell'imputato ing. ), dal prontuario delle annotazioni della P.S. Per_3
portavano a questa ricostruzione del sinistro.
alla guida della propria A4, percorreva la SP42 Controparte_2
provenendo da Gandino verso Bergamo.
ferma su un piazzale posto a destra, intenzionata ad immettersi CP_3
sulla statale con svolta a sinistra, si fermava all'altezza dello stop, guardava a destra ma non a sinistra, non avvedendosi del sopraggiungere dell'Audi A4; si immetteva trasversalmente sulla strada: gli agenti intervenuti hanno annotato sul Prontuario che avrebbero contestato alla conducente della la CP_5
contravvenzione all'art. 145 V e X comma CDS (per non aver rispettato l'indicazione di “fermarsi e dare la precedenza” come disposto dalla segnaletica orizzontale e verticale di STOP”)
Ulteriore elemento rilevante era la presenza di un furgone parcheggiato a pagina 7 di 16 ridosso del varco di uscita che ha precluso ai due conducenti di avere la reciproca percezione.
Un dato non appurato era la velocità di guida di in tratto di strada CP_2
ove vigeva il limite di 70 km/h: secondo il consulente del P.M. al momento dell'urto era di 90,5 km/h; secondo quello della persona offesa era di 91,80
km/h, infine il perito nominato dall'indagato ha indicato quella di 75 km/h.
Risultava certo, secondo quanto attestato dal consulente del P.M., che per potersi fermare prima di raggiungere il punto di impatto, CP_2
avrebbe dovuto viaggiare alla velocità massima di 61,4 km/h, riteneva che se anche l'Audi A4 avesse viaggiato rispettando il limite di velocità di 70 km/h e il conducente fosse stato più pronto alla guida, intervenendo nel tempo utile di
1 secondo, non avrebbe potuto fermarsi prima di giungere al punto d'urto.
Il Tribunale concludeva che se anche avesse tenuto una velocità CP_2
adeguata allo stato dei luoghi (tra i 60 e i 70 km/H) non avrebbe potuto compiere alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto con la SE.
Era poi da escludere che si fosse posto alla guida in stato di CP_2
ebbrezza, il tasso alcoolemico superiore al consentito rinvenuto dalle analisi era da imputarsi alla camomilla corretta con grappa che la teste Tes_4
che aveva assistito al sinistro, gli fece consumare nel bar di fronte, dopo averlo allontanato dal luogo del sinistro, secondo quando risulta dalle S.I.T. e dalla deposizione resa in giudizio.
pagina 8 di 16 Il Tribunale concludeva che la condotta di guida di non era in nesso CP_2
di causa con il sinistro, attribuendo la responsabilità esclusiva in capo a CP_3
[...]
La sentenza veniva gravata dai congiunti di CP_3
Si costituiva resistendo all'impugnazione, Controparte_1 [...]
restava contumace. CP_2
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, era rimessa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
all'udienza del
23.10.2024 passava definitivamente a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha valutato le risultanze istruttorie;
deducono che non sono stati correttamente considerati gli esiti delle perizie svolte nel giudizio penale, in ordine a: stato dei luoghi, che imponeva di tenere una velocità di guida moderata;
lasso di tempo (secondi 1,7) intercorso tra l'istante in cui la SE
iniziava l'immissione sulla carreggiata, rendendo note le sue intenzioni, e l'istante in cui l'Audi 4 compare nelle immagini del filmato registrato dalle telecamere di sicurezza dopo lo schianto, ad una distanza pari a circa 1,5 metri dal punto d'urto; attivazione della frenata di emergenza da parte di CP_2
soltanto dopo il sinistro;
gravità dei danni ai veicoli che dimostrano la potenza dell'urto; posizionamento del punto d'urto al centro della corsia di pertinenza pagina 9 di 16 dell'Audi A4.
Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale è incorso in falsa applicazione dell'art. 652 cpp per aver posto a fondamento del proprio convincimento la sentenza di assoluzione di nel processo penale. CP_2
Con il terzo motivo deducono l'erroneità della valutazione degli elementi probatori che hanno condotto all'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a CP_3
Chiedono che la Corte rivaluti il compendio probatorio tenendo conto delle risultanze obiettive, dalle quali non emerge che la conducente della SE
avesse omesso di guardare a sinistra uscendo dallo spazio di parcheggio;
escluda la ricostruzione del sinistro riportata nel Prontuario, che è stato redatto dal Sovraintendente , che non aveva preso parte ai rilievi, Persona_4
sulla base di valutazioni prive di riscontro scientifico;
consideri prevalenti le indicazioni contenute nella perizia disposta dal P.M. con particolare riguardo al punto d'urto al centro della carreggiata, alla visibilità della SE ferma sul lato destro, in corrispondenza all'uscita dal parcheggio;
alla velocità di guida di al momento dell'urto; alle possibilità di effettuare una frenata di CP_2
emergenza, che non è stata posta in atto se non dopo lo scontro.
Con il quarto motivo contestano l'esclusione dello stato di ebbrezza del conducente della Audi A4, denunciando che i testi e hanno Tes_4 Tes_5
reso deposizioni inveritiere.
pagina 10 di 16 Chiedono la riforma della sentenza impugnata con l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorsuale di nel causare il Controparte_2
sinistro i cui perse la vita la loro congiunta, con la conseguente condanna del conducente e della compagnia al risarcimento dei danni Controparte_1
da perdita del rapporto parentale loro cagionati.
-.-
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
La dinamica del sinistro è stata attendibilmente ricostruita dalla perizia del
P.M., le cui conclusioni sono state accettate anche da Controparte_1
come segue.
“ dopo aver guadagnato il varco di uscita del parcheggio CP_3
pubblico, si arrestava al segnale di stop per concedere la giusta precedenza ai veicoli transitanti sulla strada provinciale: Riprendeva quindi la marcia svoltando verso sinistra con l'intenzione di dirigersi verso Gandino.
Nell'effettuare tale manovra non si avvedeva però che alla propria destra stava sopraggiungendo l' Audi A4 condotta da ..l'urto risultava CP_2
inevitabile e si concretizzava tra il frontale dell'Audi A4 e la fiancata sinistra della SE ON”.
Con l'ausilio del filmato registrato da una telecamera di sicurezza, dele traiettorie di marcia e della presenza di detriti sulla carreggiata, il perito ha posizionato il puto d'urto a m 1,7 dalla linea bianca di margine e a o,7 m oltre pagina 11 di 16 l'inizio del varco di uscita del parcheggio, sostanzialmente nel centro della carreggiata di percorrenza dell'Audi A4.
Ha poi calcolato la velocità di percorrenza della statale della vettura condotta da in 90 km/H. CP_2
Queste le considerazioni conclusive del perito: circolava alla guida CP_2
dell'Audi A4 superando il limite di 70 km/h, non era in grado di compiere tutte le manovre necessarie per compiere una manovra di emergenza, la frenata infatti è avvenuta soltanto dopo l'urto.
L'autovettura SE ON era ormai ferma da diversi secondi alla linea di stop,
in posizione facilmente avvistabile da già prima che il veicolo si CP_2
immettesse sulla strada principale, ma la vittima effettuò la manovra di immissione quando l'Audi A4 si trovava a brevissima distanza.
Ciò nonostante, se avesse tenuto una velocità prudenziale di CP_2
sicurezza di 61 km/h e fosse intervenuto con manovra di emergenza,
l'incidente poteva essere evitato.
Questa Corte non può che attribuire la responsabilità del sinistro in misura concorsuale paritaria ad entrambi in conducenti coinvolti.
Se da un lato ha posto in essere una grave imprudenza, CP_3
immettendosi nella strada principale all'evidenza senza osservare se giungevano veicoli dalla sinistra, così omettendo di dare la precedenza all'Audi A4, dall'altro non ha tenuto una velocità di guida Controparte_2 pagina 12 di 16 consona allo stato dei luoghi, trattandosi di strada con plurime intersezioni,
sdrucciolevole per la pioggia caduta in precedenza, né ha avvistato la SE che,
nonostante la presenza del furgone parcheggiato, era visibile con l'avantreno sulla banchina 80 metri prima del punto d'urto.
Alla velocità di 61 km/h, esigibile nelle circostanze di tempo e luogo,
avrebbe avuto a disposizione il tempo di 1 secondo per la frenata CP_2
quando la vettura si fosse trovata ben più avanti, a metri 39,9 dal punto di collisione, consentendogli una sicura visuale della SE in procinto di attraversare la carreggiata.
L'appello va quindi accolto, con la condanna degli appellati, in solido tra loro,
al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti di liquidato secondo i parametri delle Tabelle di Milano ( anno CP_3
2024).
Al padre (di anni 50) ed alla madre (di anni Parte_1 Parte_3
47) spetta un risarcimento di € 277.681 ciascuno, considerati i parametri da A
a D dell'età delle vittime primaria e secondaria, della presenza di due superstiti, in assenza di convivenza e considerata la qualità della relazione, con attribuzione di 15 punti del parametro E, per un totale di punti 71 (valore punto € 3.911) ridotta del 50% in ragione del concorso colposo della vittima ad € 138.840,50.
Al fratello CA, di anni 18, considerato i medesimi parametri da A ad E
pagina 13 di 16 (quest'ultimo di 15 punti) per un totale di punti 73 ( valore punto € 1.698)
spetta un risarcimento di € 123. 954, ridotto al 50% per € 61.874.
Anche i nonni materni, che avevano con la IP un rapporto di grande CP_3
affetto e la frequentavano abitualmente, come dichiarato dai testi escussi,
spetta il risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Il danno di di anni 78, è pari a € 89.994 per punti 53 Parte_4
(parametri da A a D e 15 punti per il parametro E) ridotto del 50% ad €
44.997.
A di anni 69, spetta un risarcimento di € 93.390 per Parte_6
punti 55 , ridotto del 50% ad € 46.695.
A di anni 26, con il quale la vittima conviveva ed era in procinto Parte_5
di unirsi in matrimonio (non è dato dubitare del legame atteso il contenuto delle deposizioni testimoniali) è dovuto un risarcimento di € 308.969 per punti
79 ( parametri da A a D, parametro E punti 15, valore punto € 3.911), ridotto del 50% ad € 154.484,50.
Su tutti gli importi sono dovuti gli interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I)
dalla data della sentenza al saldo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati, in solido a rimborsare agli appellanti le spese sia del primo che del secondo grado liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/14, in base allo scaglione di valore del decisum, non essendo predicabile una soccombenza pagina 14 di 16 reciproca in assenza di domande contrapposte ( Cass. S.U. 32061/22).
Importi distratti in favore dell'avvocato CA Buonanno antistatario.
va condannata alla restituzione delle somme percepite Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali
(art. 1284 comma IV c.c.) dalla data della sentenza al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 702/21 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
accoglie l'appello ;
dichiara che il sinistro avvenuto il 27 febbraio 2016 è avvenuto per colpa concorrente di e nella misura del 50% CP_3 Controparte_2
ciascuno;
condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento:
in favore di e di € 138.840,50 ciascuno;
Parte_1 Parte_3
in favore di di € 61.874; Per_5
in favore di di € 44.997; Parte_4
in favore di di € 46.695; Parte_6
in favore di di € 154.484,50; Parte_5
pagina 15 di 16 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
a rimborsare alla parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado, in € 3.544 per la “fase di studio”, euro 2.338 per la “fase introduttiva”, euro 10.411 per la “fase istruttoria”, ed euro 6.164 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario, anticipazioni ed accessori di legge;
per il presente grado, in € 4.389 per la “fase di studio”, euro 2.552 per la “fase introduttiva”, ed euro 7.298 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario, anticipazioni ed accessori di legge;
importi distratti in favore dell'avvocato CA Buonanno antistatario.
Condanna alla restituzione delle somme percepite Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali
(art. 1284 comma IV c.c.) dalla data della sentenza al saldo.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 576/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23/10/2024
d a
OGGETTO:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE e
[...]
dall'avv. BUONANNO LUCA elettivamente domiciliati in VIA
GIAMBATTISTA MORONI SCALA C 200 24127 BERGAMO presso il difensore avv. BUONANNO GIUSEPPE
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 16 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MANENTI TERESITA, elettivamente domiciliato in VIA BROSETA 29
24122 BERGAMO presso il difensore avv. MANENTI TERESITA
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione terza-
pubblicata in data 22.4.2021 con il n.702/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello di SC , contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata Sentenza accogliere le seguenti conclusioni per le ragioni espresse in atti ed in corso di causa:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo Audi A4 Avant, tg. DR 078
VG, guidata dal Sig. , nonché, accertare il nesso eziologico Controparte_2
tra la di lui imprudente condotta di guida e la morte della sig.na e, CP_3
per l'effetto, condannare in solido il sig. e la convenuta Controparte_2
“ in persona del legale Rappresentante p.t. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali e morali, a seguito della morte pagina 2 di 16 della Sig.na e in particolare, condannare i predetti al pagamento CP_3
di tutte le somme che saranno accertate e risulteranno dovute in corso di causa alla luce di quanto sopra esposto.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un concorso di colpa e, quindi, applicabile il II
comma dell'art. 2054 c.c., dichiarare tenuti e, quindi, condannare in solido i convenuti-appellati al risarcimento di tutti i danni che risulteranno dovuti in corso di causa in favore dei sigg. ri Parte_1 Parte_3 Pt_2
e
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi di
I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni 15% per rimborso spese ex art. 15 T.P.F., di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. CA Buonanno che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; disporsi, altresì, la restituzione a favore degli appellanti delle spese legali liquidate dal Giudice di prime cure già
corrisposte all'appellata nelle more del giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere i seguenti capitoli di prova con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc 1° grado:
3) Vero che la dichiarazione che mi si mostra (doc. n. 12) è stata da me redatta e sottoscritta e ne confermo il contenuto;
(teste ) Testimone_1
4) Vero che la dichiarazione che mi si mostra (doc. n. 13) è stata da me redatta e sottoscritta e ne confermo il contenuto;
(teste ) Testimone_2
pagina 3 di 16 5) Vero che la dichiarazione che mi si mostra (doc. n. 14) è stata da me redatta e sottoscritta e ne confermo il contenuto;
(teste . Tes_3
Si precisa di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.
Dell'appellata:
Respingere l'ex adverso appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi di Controparte_1
confermando, per l'effetto, la sentenza n. 702/2021, emessa in data
[...]
13.4.2021 e pubblicata in data 22/04/2021 nella causa di primo grado iscritta al ruolo generale n. 2183/2017 il Tribunale di Bergamo, nella persona del
Giudice dott. ssa Raffaella Dimatteo;
accogliere in ogni caso le domande, eccezioni e contestazioni svolte da nel giudizio di primo grado e che qui si Controparte_1
trascrivono:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e/o declaratoria dell'esclusiva responsabilità della signora nella causazione del sinistro per cui è CP_3
causa, respingere le domande risarcitorie tutte formulate dagli attori nei confronti di in quanto infondate sia in fatto che Controparte_1
in diritto, non dovute e non provate, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa dei propri atti e scritti difensivi assolvendo, per l'effetto, CP_4
da ogni debenza;
pagina 4 di 16 IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: previo accertamento e/o declaratoria della prevalente o quantomeno concorsuale responsabilità della signora CP_3
nella determinazione del sinistro per cui è causa, secondo il grado di
[...]
responsabilità accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia,
denegatamente limitare la misura del risarcimento del danno limitatamente alle sole voci di danno singolarmente provate e giuridicamente dovute, nella misura ed entità che risulterà rigorosamente provata in corso di causa ed in proporzione al grado di responsabilità che verrà accertato come imputabile alla signora e previa decurtazione delle eventuali somme e/o CP_3
indennizzi versate/i e/o da versare in favore degli attori in relazione al sinistro per cui è causa, il tutto comunque nei limiti del massimale della polizza RCA
in essere tra e;
CP_4 Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, ove occorra, le istanze istruttorie dedotte da nella propria memoria ex art. 183 sesto Controparte_1
comma c.p.c. n.2, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso dedotte per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n.3 di CP_4
IN OGNI CASO: spese e compenso del giudizio di 2° grado, oltre accessori di legge, integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27 febbraio 2016 alle ore 15,20 circa sulla SP 42 nel Comune di Casnigo
pagina 5 di 16 (BG) si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva l'autovettura SE ON
di proprietà di e condotta da che, uscendo da Parte_5 CP_3
un'area di parcheggio, sita sul lato destro, con manovra di svolta a sinistra,
entrava in collisione con l'Audi A4 condotta dal proprietario
[...]
che stava percorrendo la strada in direzione Gandino/Bergamo, CP_2
proveniente dalla sinistra rispetto alla SE.
Il sinistro ha avuto esito mortale per che, all'età di 25 anni, CP_3
decedeva immediatamente per le gravi lesioni riportate.
Con citazione notificata il 22.2.2017 (padre), Parte_1 Parte_3
(madre), (fratello), (nonno), Parte_7 Parte_4 Parte_6
(nonna), (fidanzato convivente) convenivano in
[...] Parte_5
giudizio e chiedendone la Controparte_2 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale per la morte della loro congiunta.
Si costituiva la sola negando la responsabilità del Controparte_1
proprio assicurato.
Esperita istruttoria mediante prova testimoniale, il Tribunale di Bergamo
rigettava le domande, ponendo a carico degli attori le spese processuali,
adottando la motivazione di seguito riassunta.
Il procedimento penale ove era stato imputato del reato di Controparte_2
omicidio colposo si era concluso con la sentenza n. 1774/18 del Tribunale di pagina 6 di 16 Bergamo, non impugnata, che aveva assolto l'imputato “per non aver commesso il fatto”, su richiesta conforme del P.M. e del difensore;
sebbene detta sentenza non possa avere effetto di giudicato nel processo civile, può
essere posta a fondamento del convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c.
come prova atipica.
Secondo il Tribunale gli accertamenti compiuti nel giudizio penale, in particolare le tre perizie svolte nel corso delle indagini (disposta dal P.M. a firma ing. del C.T.P. della parte offesa ing. del C.T.P. Per_1 Per_2
dell'imputato ing. ), dal prontuario delle annotazioni della P.S. Per_3
portavano a questa ricostruzione del sinistro.
alla guida della propria A4, percorreva la SP42 Controparte_2
provenendo da Gandino verso Bergamo.
ferma su un piazzale posto a destra, intenzionata ad immettersi CP_3
sulla statale con svolta a sinistra, si fermava all'altezza dello stop, guardava a destra ma non a sinistra, non avvedendosi del sopraggiungere dell'Audi A4; si immetteva trasversalmente sulla strada: gli agenti intervenuti hanno annotato sul Prontuario che avrebbero contestato alla conducente della la CP_5
contravvenzione all'art. 145 V e X comma CDS (per non aver rispettato l'indicazione di “fermarsi e dare la precedenza” come disposto dalla segnaletica orizzontale e verticale di STOP”)
Ulteriore elemento rilevante era la presenza di un furgone parcheggiato a pagina 7 di 16 ridosso del varco di uscita che ha precluso ai due conducenti di avere la reciproca percezione.
Un dato non appurato era la velocità di guida di in tratto di strada CP_2
ove vigeva il limite di 70 km/h: secondo il consulente del P.M. al momento dell'urto era di 90,5 km/h; secondo quello della persona offesa era di 91,80
km/h, infine il perito nominato dall'indagato ha indicato quella di 75 km/h.
Risultava certo, secondo quanto attestato dal consulente del P.M., che per potersi fermare prima di raggiungere il punto di impatto, CP_2
avrebbe dovuto viaggiare alla velocità massima di 61,4 km/h, riteneva che se anche l'Audi A4 avesse viaggiato rispettando il limite di velocità di 70 km/h e il conducente fosse stato più pronto alla guida, intervenendo nel tempo utile di
1 secondo, non avrebbe potuto fermarsi prima di giungere al punto d'urto.
Il Tribunale concludeva che se anche avesse tenuto una velocità CP_2
adeguata allo stato dei luoghi (tra i 60 e i 70 km/H) non avrebbe potuto compiere alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto con la SE.
Era poi da escludere che si fosse posto alla guida in stato di CP_2
ebbrezza, il tasso alcoolemico superiore al consentito rinvenuto dalle analisi era da imputarsi alla camomilla corretta con grappa che la teste Tes_4
che aveva assistito al sinistro, gli fece consumare nel bar di fronte, dopo averlo allontanato dal luogo del sinistro, secondo quando risulta dalle S.I.T. e dalla deposizione resa in giudizio.
pagina 8 di 16 Il Tribunale concludeva che la condotta di guida di non era in nesso CP_2
di causa con il sinistro, attribuendo la responsabilità esclusiva in capo a CP_3
[...]
La sentenza veniva gravata dai congiunti di CP_3
Si costituiva resistendo all'impugnazione, Controparte_1 [...]
restava contumace. CP_2
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, era rimessa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
all'udienza del
23.10.2024 passava definitivamente a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha valutato le risultanze istruttorie;
deducono che non sono stati correttamente considerati gli esiti delle perizie svolte nel giudizio penale, in ordine a: stato dei luoghi, che imponeva di tenere una velocità di guida moderata;
lasso di tempo (secondi 1,7) intercorso tra l'istante in cui la SE
iniziava l'immissione sulla carreggiata, rendendo note le sue intenzioni, e l'istante in cui l'Audi 4 compare nelle immagini del filmato registrato dalle telecamere di sicurezza dopo lo schianto, ad una distanza pari a circa 1,5 metri dal punto d'urto; attivazione della frenata di emergenza da parte di CP_2
soltanto dopo il sinistro;
gravità dei danni ai veicoli che dimostrano la potenza dell'urto; posizionamento del punto d'urto al centro della corsia di pertinenza pagina 9 di 16 dell'Audi A4.
Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale è incorso in falsa applicazione dell'art. 652 cpp per aver posto a fondamento del proprio convincimento la sentenza di assoluzione di nel processo penale. CP_2
Con il terzo motivo deducono l'erroneità della valutazione degli elementi probatori che hanno condotto all'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a CP_3
Chiedono che la Corte rivaluti il compendio probatorio tenendo conto delle risultanze obiettive, dalle quali non emerge che la conducente della SE
avesse omesso di guardare a sinistra uscendo dallo spazio di parcheggio;
escluda la ricostruzione del sinistro riportata nel Prontuario, che è stato redatto dal Sovraintendente , che non aveva preso parte ai rilievi, Persona_4
sulla base di valutazioni prive di riscontro scientifico;
consideri prevalenti le indicazioni contenute nella perizia disposta dal P.M. con particolare riguardo al punto d'urto al centro della carreggiata, alla visibilità della SE ferma sul lato destro, in corrispondenza all'uscita dal parcheggio;
alla velocità di guida di al momento dell'urto; alle possibilità di effettuare una frenata di CP_2
emergenza, che non è stata posta in atto se non dopo lo scontro.
Con il quarto motivo contestano l'esclusione dello stato di ebbrezza del conducente della Audi A4, denunciando che i testi e hanno Tes_4 Tes_5
reso deposizioni inveritiere.
pagina 10 di 16 Chiedono la riforma della sentenza impugnata con l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorsuale di nel causare il Controparte_2
sinistro i cui perse la vita la loro congiunta, con la conseguente condanna del conducente e della compagnia al risarcimento dei danni Controparte_1
da perdita del rapporto parentale loro cagionati.
-.-
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
La dinamica del sinistro è stata attendibilmente ricostruita dalla perizia del
P.M., le cui conclusioni sono state accettate anche da Controparte_1
come segue.
“ dopo aver guadagnato il varco di uscita del parcheggio CP_3
pubblico, si arrestava al segnale di stop per concedere la giusta precedenza ai veicoli transitanti sulla strada provinciale: Riprendeva quindi la marcia svoltando verso sinistra con l'intenzione di dirigersi verso Gandino.
Nell'effettuare tale manovra non si avvedeva però che alla propria destra stava sopraggiungendo l' Audi A4 condotta da ..l'urto risultava CP_2
inevitabile e si concretizzava tra il frontale dell'Audi A4 e la fiancata sinistra della SE ON”.
Con l'ausilio del filmato registrato da una telecamera di sicurezza, dele traiettorie di marcia e della presenza di detriti sulla carreggiata, il perito ha posizionato il puto d'urto a m 1,7 dalla linea bianca di margine e a o,7 m oltre pagina 11 di 16 l'inizio del varco di uscita del parcheggio, sostanzialmente nel centro della carreggiata di percorrenza dell'Audi A4.
Ha poi calcolato la velocità di percorrenza della statale della vettura condotta da in 90 km/H. CP_2
Queste le considerazioni conclusive del perito: circolava alla guida CP_2
dell'Audi A4 superando il limite di 70 km/h, non era in grado di compiere tutte le manovre necessarie per compiere una manovra di emergenza, la frenata infatti è avvenuta soltanto dopo l'urto.
L'autovettura SE ON era ormai ferma da diversi secondi alla linea di stop,
in posizione facilmente avvistabile da già prima che il veicolo si CP_2
immettesse sulla strada principale, ma la vittima effettuò la manovra di immissione quando l'Audi A4 si trovava a brevissima distanza.
Ciò nonostante, se avesse tenuto una velocità prudenziale di CP_2
sicurezza di 61 km/h e fosse intervenuto con manovra di emergenza,
l'incidente poteva essere evitato.
Questa Corte non può che attribuire la responsabilità del sinistro in misura concorsuale paritaria ad entrambi in conducenti coinvolti.
Se da un lato ha posto in essere una grave imprudenza, CP_3
immettendosi nella strada principale all'evidenza senza osservare se giungevano veicoli dalla sinistra, così omettendo di dare la precedenza all'Audi A4, dall'altro non ha tenuto una velocità di guida Controparte_2 pagina 12 di 16 consona allo stato dei luoghi, trattandosi di strada con plurime intersezioni,
sdrucciolevole per la pioggia caduta in precedenza, né ha avvistato la SE che,
nonostante la presenza del furgone parcheggiato, era visibile con l'avantreno sulla banchina 80 metri prima del punto d'urto.
Alla velocità di 61 km/h, esigibile nelle circostanze di tempo e luogo,
avrebbe avuto a disposizione il tempo di 1 secondo per la frenata CP_2
quando la vettura si fosse trovata ben più avanti, a metri 39,9 dal punto di collisione, consentendogli una sicura visuale della SE in procinto di attraversare la carreggiata.
L'appello va quindi accolto, con la condanna degli appellati, in solido tra loro,
al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti di liquidato secondo i parametri delle Tabelle di Milano ( anno CP_3
2024).
Al padre (di anni 50) ed alla madre (di anni Parte_1 Parte_3
47) spetta un risarcimento di € 277.681 ciascuno, considerati i parametri da A
a D dell'età delle vittime primaria e secondaria, della presenza di due superstiti, in assenza di convivenza e considerata la qualità della relazione, con attribuzione di 15 punti del parametro E, per un totale di punti 71 (valore punto € 3.911) ridotta del 50% in ragione del concorso colposo della vittima ad € 138.840,50.
Al fratello CA, di anni 18, considerato i medesimi parametri da A ad E
pagina 13 di 16 (quest'ultimo di 15 punti) per un totale di punti 73 ( valore punto € 1.698)
spetta un risarcimento di € 123. 954, ridotto al 50% per € 61.874.
Anche i nonni materni, che avevano con la IP un rapporto di grande CP_3
affetto e la frequentavano abitualmente, come dichiarato dai testi escussi,
spetta il risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Il danno di di anni 78, è pari a € 89.994 per punti 53 Parte_4
(parametri da A a D e 15 punti per il parametro E) ridotto del 50% ad €
44.997.
A di anni 69, spetta un risarcimento di € 93.390 per Parte_6
punti 55 , ridotto del 50% ad € 46.695.
A di anni 26, con il quale la vittima conviveva ed era in procinto Parte_5
di unirsi in matrimonio (non è dato dubitare del legame atteso il contenuto delle deposizioni testimoniali) è dovuto un risarcimento di € 308.969 per punti
79 ( parametri da A a D, parametro E punti 15, valore punto € 3.911), ridotto del 50% ad € 154.484,50.
Su tutti gli importi sono dovuti gli interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I)
dalla data della sentenza al saldo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati, in solido a rimborsare agli appellanti le spese sia del primo che del secondo grado liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/14, in base allo scaglione di valore del decisum, non essendo predicabile una soccombenza pagina 14 di 16 reciproca in assenza di domande contrapposte ( Cass. S.U. 32061/22).
Importi distratti in favore dell'avvocato CA Buonanno antistatario.
va condannata alla restituzione delle somme percepite Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali
(art. 1284 comma IV c.c.) dalla data della sentenza al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 702/21 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
accoglie l'appello ;
dichiara che il sinistro avvenuto il 27 febbraio 2016 è avvenuto per colpa concorrente di e nella misura del 50% CP_3 Controparte_2
ciascuno;
condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento:
in favore di e di € 138.840,50 ciascuno;
Parte_1 Parte_3
in favore di di € 61.874; Per_5
in favore di di € 44.997; Parte_4
in favore di di € 46.695; Parte_6
in favore di di € 154.484,50; Parte_5
pagina 15 di 16 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
a rimborsare alla parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado, in € 3.544 per la “fase di studio”, euro 2.338 per la “fase introduttiva”, euro 10.411 per la “fase istruttoria”, ed euro 6.164 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario, anticipazioni ed accessori di legge;
per il presente grado, in € 4.389 per la “fase di studio”, euro 2.552 per la “fase introduttiva”, ed euro 7.298 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario, anticipazioni ed accessori di legge;
importi distratti in favore dell'avvocato CA Buonanno antistatario.
Condanna alla restituzione delle somme percepite Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali
(art. 1284 comma IV c.c.) dalla data della sentenza al saldo.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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