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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5272 dell'anno 2024 R.G. trattenuta in decisione (rito
Cartabia) all'udienza dell'8.04.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Gamberini, presso il cui studio, in Bologna, Via
Garibaldi n.3, è elettivamente domiciliata, giusta procura collazionata telematicamente all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.;
ATTORE (CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO)
E
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Santis, presso il cui studio, in Bologna, Via
Pontevecchio n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva.
CONVENUTO (DEBITORE ESECUTATO OPPONENTE)
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c. (merito).
CONCLUSIONI: “Parte convenuta già opponente chiede darsi atto, anche ai fini dell'art. 91 c.p.c., che la proposta conciliativa avanzata non è stata accettata dalla controparte;
parte attrice, già opposta, conferma di non aver aderito alla proposta in quanto la volontà della parte era conciliare anche altra questione collegata all'odierno procedimento, a definizione tombale di tutto, senza riscontro positivo;
la convenuta conferma che ritiene trattarsi di cause e questioni distinte.
Ciò premesso, le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c. già depositate” (cfr. verbale dell'udienza del
08.04.2025).
1 FATTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 615 co. 2/ 616 c.p.c., iscritto a ruolo in data 11.04.2024, è stato tempestivamente introdotto dall' creditore procedente/opposto, nei Parte_1
confronti di debitore esecutato/opponente, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza resa in data 18.11.2023 nella procedura esecutiva di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. iscritta al RGE 1058/2023 (doc. 5), con la quale il competente G.E ha così disposto:
considerato che, nel caso di specie, come sostanzialmente ammesso da entrambe le parti ed emerso documentalmente, l'adempimento contenuto nel titolo azionato – verbale di conciliazione del
19.01.2023 – e richiesto in via forzosa ex art.612 cpc da parte ricorrente risulta essere stato integralmente adempiuto da parte opponente sia pur successivamente alla notificazione dell'iscrizione a ruolo del ricorso ma in un momento antecedente alla prima udienza di comparizione delle parti come da decreto di questo g.e.; rilevato che ciò nonostante, il ricorrente non ha proposto formale rinuncia agli atti e ha sostenuto che il resistente, avendo adempiuto solo successivamente alla citata iscrizione a ruolo, debba interamente sopportare le spese legate all'esperimento della procedura esecutiva, sia per il pagamento delle proprie competenze professionali e sia per le spese vive;
ritenuto che
, una volta estintosi il credito azionato nei termini dell'esecuzione in forma specifica innanzi indicati, sia venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente;
ne consegue che la prosecuzione della procedura da parte del creditore stesso dopo l'integrale adempimento dell'obbligo contenuto nel provvedimento di condanna, prima, e nell'atto di precetto, poi, configurerebbe abusivo esercizio del processo esecutivo, non essendovi più alcuna corrispondenza tra lo strumento utilizzato (il processo esecutivo) e il fine dello stesso (la realizzazione del credito); rilevato dunque che il sopravvenuto difetto di una condizione dell'azione, anche in mancanza di rinuncia agli atti da parte del creditore ai sensi dell'629 c.p.c., imporrebbe comunque la chiusura anticipata della procedura esecutiva da adottarsi da parte del g.e. nell'ambito della procedura principale e al di fuori della presente fase cautelare;
ritenuto, quindi, che quanto alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva nei termini dell'art.614 cpc nella presente non è stata svolta alcuna attività – essendovi stata la nomina del ctu e la sua rinuncia a qualsiasi spettanza in ragione dell'integrale adempimento all'obbligo di fare (v.verbale udienza del 9.6.23)- di talché nulla potrebbe essere statuito sul punto;
ritenuto, infine, quanto alle spese della presente opposizione all'esecuzione, che le stesse debbano, per le superiori ragioni, essere interamente compensate tra le parti.
PQM
- sospende la presente procedura esecutiva;
- compensa integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti;
- assegna termine perentorio fino al 29 aprile 2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le prescrizioni dell'art.616 cpc.
Con successivo provvedimento integrativo/parzialmente sostitutivo dell'ordinanza di cui sopra, emesso il giorno successivo (il 19.11.2023), il G.E ha così statuito:
2 richiamato integralmente il provvedimento precedentemente depositato afferente alla relativa fase cautelare, all'esito della quale si è provveduto a sospendere la presente esecuzione per le ragioni ivi meglio specificate, ritenuta, comunque, maggiormente favorevole per parte resistente-opponente l'estinzione della medesima esecuzione in luogo della predetta sospensione, preso atto dell'integrale adempimento di parte ricorrente in base al verbale di conciliazione fondante il ricorso di cui all'art. 612 cpc nei termini indicati del provvedimento sospensivo nonchè precedenti la prima udienza di comparizione delle parti e che, quindi, nessun risultato utile potrebbe essere conseguito dalla pendenza del citato ricorso;
pqm
dichiara l'estinzione della presente esecuzione.
Nella presente sede, il già creditore opposto ha premesso (e documentato) di aver depositato in data
27.04.2023 (a distanza di oltre due mesi dalla notifica del precetto del 28.02.2023) ricorso ex art. 612
c.p.c. dinnanzi al GE dell'intestato Tribunale al fine di ottenere l'adempimento coatto dell'obbligo, gravante sulla società di completamento di impianto di riscaldamento Controparte_1
e raffrescamento meglio descritto nel verbale di conciliazione redatto in data 19.01.2023 in precedente causa di opposizione a D.I.
In dettaglio, sulla base del suddetto verbale di conciliazione (titolo esecutivo sotteso all'esecuzione), da un lato, l'odierna associazione attrice si obbligava a pagare a la Controparte_1 somma residua di euro 9.500,00 e, dall'altro lato, quest'ultima si obbligava a completare l'impianto di riscaldamento e di raffrescamento presso la sede della (“ossia ad apporre due filtri, inserire Pt_1 un unico collare per unire due tubi che all'epoca erano scollegati parzialmente..”; cfr. punto n. 5 del verbale di conciliazione, doc. n. 1).
Senonché, alla stregua della prospettazione di parte attrice (creditore opposto):
- la società “non curante delle obbligazioni immediatamente gravanti Controparte_1
su di essa e senza procedere ad alcun adempimento circa il completamento dell'impianto, … decideva di intimare all' il pagamento della somma indicata nel verbale di conciliazione (nonostante Pt_1 la stessa sapesse che, visti i tempi tecnici per ottenere l'estinzione dell'intrapresa CP_2
procedura di PPT, i conti correnti della erano ancora bloccati dalla precedente azione Pt_1 esecutiva il che impediva di fare il pagamento); … la riusciva a pagare i 9.500,00 euro, anche Pt_1 al fine di evitare l'incombere di un nuovo atto di pignoramento”;
- tuttavia “non otteneva l'adempimento spontaneo delle contrapposte obbligazioni gravanti su controparte, così come riconosciute in sede di conciliazione giudiziale. Ragione per cui, e al fine di tutelare la propria posizione, la fu costretta ad intimare un precetto per esecuzione degli Pt_1
3 obblighi di fare del 28/02/2023 (ns. doc. n. 2) e, nonostante le comunicazioni tra i legali delle parti,
“dopo due mesi dalla notifica dell'atto di precetto, … si è vista costretta, in data 27/04/2023, a depositare ricorso per adempimento dell'obbligo di fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c. dinnanzi all'intestato Tribunale (ns. doc. n.3), con nomina di Ctu da parte del G.E. e fissazione della prima udienza alla data del 9 giugno 2023”;
- “proprio qualche giorno prima dell'udienza fissata, ossia in data 01/06/2023, …la
[...] provvedeva finalmente al completamento dell'impianto (anche se l'impianto Controparte_1
presenta ancora alcune problematiche, per le quali ci si è riservati ogni azione in separata sede processuale)”.
Tanto premesso, l'odierna parte attrice ha contestato, nel presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., la legittimità dei provvedimenti assunti dal G.E sopratrascritti:
1) in primo luogo, in ragione dell'“INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C
PRESENTATA DALLA NELLA PROCEDURA Controparte_3
ESECUTIVA, N.RO 1058/2023-1 (RGE Tribunale di Bologna, Sezioni Esecuzioni Mobiliari)”, essendo pacifico che la ditta convenuta abbia adempiuto solo a seguito dell'instaurazione del procedimento ex art.612 c.p.c;
2) in secondo luogo, per il “MANCATO RICONOSCIMENTO E … MANCATA LIQUIDAZIONE
DELLE SPESE LEGALI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA” pur richieste, avendo il G.E
“dapprima sospeso la procedura esecutiva con provvedimento del 18/11/2023 e poi, con relativo provvedimento integrativo del 19/11/2023, (dichiarata) estinta senza provvedere in alcun modo sulla liquidazione delle spese legali, anche ai sensi dell'art. 614 c.p.c., sostenute dalla per Pt_1
effetto della presentazione del ricorso di cui all'art. 612 c.p.c.”(cfr. pag. 9 atto di citazione).
Essa ha, quindi, concluso, chiedendo:“- Rigettarsi la spiegata opposizione proposta dalla
[...]
di cui in epigrafe, in quanto infondata. Controparte_3
- Dichiarare dovute e conseguentemente liquidare (secondo tariffa o in subordine sulla base del doc.7 prodotto) le spese legali sostenute dalla a seguito di presentazione del ricorso ex art. Pt_1
612 c.p.c. per la conseguente e scaturita procedura esecutiva.
- Condannare la opponente a rifondere alla opposta le spese di opposizione (sia per la già Pt_1 svolta fase cautelare, che per la presente fase di merito)”.
Si è costituita in giudizio la ditta , la quale, contestata in fatto Controparte_1
ed in diritto l'avversa ricostruzione, ha concluso, chiedendo: “ In via principale - in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, previo accertamento e dichiarazione della inammissibilità
e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione esecutiva della da cui è scaturita la Pt_1 procedura n. 1058/2023 RGE stante anche l'assenza dei presupposti di legge per promuoverla,
4 dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della alla Parte_1
refusione delle spese e dei compensi professionali di lite (fase cautelare e di merito) in favore della
Controparte_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda della Pt_1
di liquidazione delle spese legali relative alla presentazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. da cui
[...]
è scaturita la procedura n. 1058/2023 RGE, (avrebbe) dovuto la per l'eventuale CP_4
accoglimento di tale domanda, promuovere il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi art. 617 c.p.c. quale rimedio tipico per contestare i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione regolanti l'andamento del processo esecutivo;
In via subordinata - in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, previo accertamento e dichiarazione della inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione esecutiva della da cui è scaturita la Pt_1 procedura n. 1058/2023 RGE stante anche l'assenza dei presupposti di legge per promuoverla, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali di lite (fase cautelare di merito); - in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda della di liquidazione delle spese legali relative alla Pt_1
presentazione del ricorso ex art.612 c.p.c. da cui è scaturita la procedura n.1058/2023 RGE, …; In via ulteriormente subordinata – per la denegata ipotesi di rigetto della opposizione promossa dalla in ogni caso accertare e dichiarare inammissibile e, comunque, Controparte_1
rigettare la domanda della di liquidazione delle spese legali relative alla presentazione Pt_1
del ricorso ex art. 612 c.p.c. da cui è scaturita la procedura n. 1058/2023 RGE, avendo dovuto la per l'eventuale accoglimento di tale domanda, promuovere il giudizio di opposizione CP_4
agli atti esecutivi ai sensi art. 617 c.p.c. quale rimedio tipico per contestare i provvedimenti del
Giudice dell'Esecuzione regolanti l'andamento del processo esecutivo, con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali di lite (fase cautelare e di merito)”.
Quindi, non accolta la proposta conciliativa avanzata dalla società convenuta (opponente), all'udienza dell'08.04.2025, frattanto depositate le memorie ex art. 189 c.p.c. e mutato il GI, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1- In limine. Cessazione della materia del contendere
In limine, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni ritenuti impignorabili);
5 - e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio
1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre
2009, n. 24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore (ancorché convenuto nella fase di merito ex art. 616 c.p.c.) e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ed ancora, nelle opposizioni esecutive c.d. 'successive' all'inizio dell'esecuzione “ La preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (25170/2018 Cass.Civ.).
Ciò precisato, è poi pacifico in giurisprudenza che “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, nella fase di merito, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” nel giudizio di merito (cfr. ex multis
Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012), sempreché sul punto la questione non risulti pacificamente definita (come nella specie, cfr. infra).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, estinta anticipatamente l'esecuzione ex art. 612
c.p.c. promossa dalla per acclarato e non contestato adempimento Parte_1 dell'obbligo di facere nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. e l'udienza fissata avanti al GE, deve dichiararsi cessata la materia del contendere (nel merito dell'opposizione esecutiva, come qualificata dal GE, proposta con ricorso della società Controparte_1
avanti al GE) salvo a doversi valutare, nella presente sede (merito ex art. 616
[...]
6 c.p.c.), la correttezza della decisione assunta dal GE in sede di incidente oppositivo, in punto di compensazione delle spese di lite (contestata dal creditore opposto), in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale “da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (cfr. sul punto Cass. ord. n. 9899 del 28/03/2022).
E', infatti, principio ormai pacifico in giurisprudenza che, nella struttura delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione ex artt. 615, secondo comma, 617 secondo comma e 619 cod. proc. civ., articolate in una fase sommaria (inderogabile) davanti al giudice dell'esecuzione ed in una fase successiva (eventuale) a cognizione piena davanti a quello competente nel merito, “la statuizione sulle spese di lite” del GE in fase sommaria “può essere riesaminata esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito dell'opposizione” (cfr. Cass.
n. 4748 del 15/02/2023, ma già con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 22033).
2. Nel merito. Sulle spese di lite del processo esecutivo e dell'incidente oppositivo. Distinzione.
Orbene, nella peculiare fattispecie in esame, il GE, acclarato il venir meno di una condizione di proseguibilità dell'esecuzione (l'intervenuto spontaneo adempimento dell'obbligo di facere), come correttamente rilevato nell'ordinanza da cui promana il presente giudizio di merito, avrebbe potuto qualificare il ricorso proposto dal debitore esecutato come istanza di estinzione anticipata (atipica) dell'esecuzione (assorbiti i motivi di opposizione) e provvedere in tal senso.
Il GE, tuttavia, nell'assegnare i termini ex art. 616 c.p.c. e compensare le spese di lite, ha ritenuto di dover qualificare il ricorso come opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. e, prontamente corretta l'ordinanza (in punto di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.) del 18.11.2023, senza soluzione di continuità, con la successiva ordinanza del 19.11.2023, “richiamato integralmente il provvedimento precedentemente depositato”, ha dichiarato d'ufficio, in luogo della sospensione precedentemente disposta, l'estinzione (rectius anticipata o atipica) dell'esecuzione (cfr. correttamente in tal senso ex multis, i principi da ultimo espressi da Cass.
Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 1), confermando, per il resto, le statuizioni già emesse.
Ciò posto, è ormai ius receptum che “i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., comma 1, con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo espressione del potere di direzione del processo, e sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass.
n. 5238/04, n. 16732/09, n. 17861/11, n. 19392/11, n. 3723/12). Il principio è stato ritenuto
7 applicabile, in particolare, ai provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione conclude il processo esecutivo per una causa diversa da quelle estintive tipiche, dando luogo alla c.d. estinzione atipica (cfr. Cass. n. 3278/08, n. 30201/08, n. 2674/11 ed altre)”, come nel caso, quale quello di specie, in cui dia atto, con ordinanza, dell'avvenuta cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento dell'obbligazione di facere per la quale era stata avviata l'esecuzione coatta.
Si ritiene, infatti, “che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi sia esperibile anche quando si intenda contestare esclusivamente la pronuncia accessoria che il giudice dell'esecuzione abbia adottato con la medesima ordinanza, con la quale abbia dichiarato cessato la materia del contendere, in specie quando si intenda contestare la decisione sulle spese del processo esecutivo che acceda a detta ordinanza” (Cass. ord. n. 9837 del 13/05/2015; in termini Cass.
n. 14604 del 09/07/2020; così anche la risalente Cass. n. 19540/13, che dichiaratamente ha rivisto l'indirizzo interpretativo pregresso, che tendeva a scindere tra pronuncia di estinzione e pronuncia sulle spese del processo esecutivo).
In definitiva, “ove di un provvedimento di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna … alle spese (o ovviamente di rigetto dell'istanza di condanna alle spese del processo esecutivo), il mezzo di impugnazione è l'opposizione agli atti esecutivi, dato che questo costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a regolare l'andamento del processo esecutivo. E ciò in ragione del fatto che, essendo il capo di pronuncia sulla spese a carattere accessorio, ad esso va comunque applicata, quanto all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, la disciplina prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione”.
In applicazione dei suesposti principi, dunque, il provvedimento del GE di rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese della procedura esecutiva ex art. 614 c.p.c., irritualmente contestato nel presente giudizio di merito, avrebbe dovuto essere tempestivamente opposto ex art. 617 co. 2 c.p.c. avanti al GE, con conseguente inammissibilità/improcedibilità, nel presente giudizio, della domanda formulata sul punto dal creditore opposto [“dichiarare dovute e conseguentemente liquidare (secondo tariffa o in subordine sulla base del doc.7 prodotto) le spese legali sostenute dalla a seguito di presentazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. per la conseguente e scaturita Pt_1 procedura esecutiva”], potendo essere rimessa in discussione, nella presente sede, come sopra precisato, la sola statuizione del GE sulle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione esecutiva promossa con ricorso del debitore esecutato (non anche il distinto provvedimento del GE sulle “spese del processo esecutivo”, qualora non tempestivamente opposto ex artt. 617 co.2 e 618 c.p.c.).
8 Occorre, infatti, nettamente distinguere le spese di lite liquidabili dal GE nell'incidente oppositivo, che è “parentesi di cognizione del processo esecutivo” e segue il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (ciò è confermato anche dal fatto che i provvedimenti decisori dell'opposizione, nella parte in cui dispongono sulle spese, hanno vera e propria natura di titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c. cfr. Cass. n. 20593/2015e Cass. n. 12977/2022) dalle spese del processo esecutivo, liquidabili dal
GE in favore del creditore istante ed a carico del debitore soltanto se e nella misura in cui la legge esplicitamente lo consenta (nella fattispecie in esame ex art. 614 c.p.c., mentre nel caso di espropriazione forzata ex art. 95 c.p.c con valenza meramente endo-esecutiva; cfr. funditus per distinzione Cass. n. 12977/2022).
Così precisati i limiti di ammissibilità della domanda proposta dal creditore opposto nel presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., ritiene l'adito Giudice che l'ordinanza del GE sia immune da censure in punto di compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo, ancorché non congruamente motivata, valutate le circostanze del caso e tenore delle difese di ambo le parti (al momento del deposito del ricorso della società esecutata avanti al GE).
Non è, infatti, contestato che alla data del deposito del ricorso della società esecutata, qualificato dal
GE come opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. (anziché, in ipotesi, come istanza di estinzione anticipata dell'esecuzione per sopravvenuta carenza dell'oggetto e del titolo), l'adempimento spontaneo da parte del debitore avesse determinato la consumazione del diritto del creditore procedente di agire esecutivamente, di tal chè (assorbiti/irrilevanti gli ulteriori motivi) sussisteva, in parte qua, il fumus di fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, se così qualificata (quanto meno nei limiti della sopravvenuta, se non originaria, insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente, assorbiti gli ulteriori motivi).
Del resto, lo stesso creditore opposto ha depositato innanzi al GE, a fronte del sopravvenuto adempimento, istanza con la quale “sentita se del caso la parte esecutata, dichiari cessata la materia del contendere in merito all'esecuzione degli obblighi di cui al punto 5 del citato verbale di conciliazione datato 19.01.23, con liquidazione, a favore della parte istante creditrice, delle spese di cui alla presente procedura” (non anche dell'incidente oppositivo).
Orbene, proprio la sopravvenienza dell'adempimento spontaneo da parte opponente rispetto alla data di notifica del ricorso ex art. 612 c.p.c. nonchè la pronta istanza di cui sopra depositata dal creditore opposto, assumono valore dirimente per integrare i gravi e giustificati motivi della compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo.
Corollario di quanto sopra è, dunque, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel merito dell'opposizione proposta in sede endo-esecutiva dal debitore esecutato (e proseguita nel presente giudizio di merito dal creditore opposto) con conferma della statuizione del GE sulla
9 compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo e la declaratoria di inammissibilità della domanda di liquidazione delle spese del processo esecutivo avanzata dal creditore nella presente sede, in assenza di previa e tempestiva opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. avanti al GE del provvedimento di rigetto sul punto.
A tal ultimo riguardo, tuttavia, appare doveroso osservare, incidenter tantum, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, che la conclusione cui è pervenuto il GE nel rigettare l'istanza di liquidazione delle spese “del processo esecutivo” avanzata dal creditore procedente non appare pienamente condivisibile.
Entro certi limiti, infatti, non può negarsi, alla stregua di una interpretazione sistematica dell'art. 614
c.p.c., il potere/dovere del GE di porre a carico del debitore esecutato le spese di difesa processuale
(nel caso di specie, invero solo per fase di studio/introduttiva) ed i costi vivi della procedura esecutiva in forma specifica (nella specie, per iscrizione a ruolo e notifica del ricorso) legittimamente sostenuti dal creditore sino al momento dell'adempimento spontaneo dell'obbligo di facere da parte del debitore, intervenuto nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. e l'udienza avanti al GE.
In tal senso, la Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 269 del 2021), nel ricostruire la ratio ed ambito di applicazione dell'art. 614 c.p.c., ha recentemente chiarito che:
- l'art. 614, cod. proc. civ. prevede che, al termine della suddetta esecuzione o nel corso di essa, la parte istante può ottenere un provvedimento monitorio per la liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, … previa valutazione giudiziale non solo della congruità e della generale riferibilità delle stesse al titolo, ma altresì della necessità delle stesse in relazione al titolo esecutivo;
- ciò in quanto “non si versa nell'ipotesi dell'espropriazione, in cui, solo quando l'esecuzione ha raggiunto il suo scopo anche parzialmente, si procede alla distribuzione del ricavato al netto dei costi esecutivi che su di esso gravano2: nell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare - così come per rilascio o consegna - dev'essere diversamente verificato che le spese siano effettivamente la conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo (cfr. Cass.,
29/05/2003, n. 8634);
- sebbene, poi, l'art. 614, cod. proc. civ., faccia riferimento alle “spese anticipate e vistate”, tuttavia, “non vi è motivo per escludere che la parte istante possa richiedere allo stesso giudice dell'esecuzione un decreto ingiuntivo anche per le spese di rappresentanza tecnica, fermo che, con riguardo ad esse, difettando la prova scritta privilegiata, il decreto ingiuntivo non potrà essere munito della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 614, secondo comma, cod. proc. civ., ma solo ricorrendone i presupposti generali;
in questa prospettiva, la circostanza che la novella legislativa apportata (dall'art. 2, comma terzo, lettera e, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) all'art. 611, cod. proc. civ., abbia richiamato l'art. 91, cod. proc. civ., esplicitando in quel caso la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (Cass., 12/07/2011, n. 15341, Cass., 04/11/2013, n.
24730), non esclude che la richiesta del monitorio per il recupero degli onorari possa essere fatta al giudice dell'esecuzione anche nell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare”;
- del resto “questa Corte ha sempre ribadito che il venir meno del titolo è preliminarmente rilevabile d'ufficio sia dal giudice dell'esecuzione sia dal giudice del pieno merito delle opposizioni esecutive, anche in sede di rinvio (Cass., 11/12/2018, n. 31955); …le spese del processo esecutivo fanno carico all'esecutato quando l'esecuzione abbia raggiunto il suo scopo ovvero non lo abbia raggiunto per cause non ascrivibili al creditore procedente, essendo questa la ragione del richiamo, effettuato dall'art. 632, quarto comma, cod. proc. civ., all'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ.”.
3. Sulle spese di lite
Sussistono gravi e giustificati motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale e condotta serbata da ambo le parti nonché del tenore dei due provvedimenti del GE succedutisi nel caso di specie ed evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere sui motivi di opposizione all'esecuzione;
2) CONFERMA la statuizione del GE di compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo endo-esecutivo;
3) DICHIARA INAMMISSIBILE e IMPROCEDIBILE l'ulteriore domanda avanzata nel presente giudizio di merito dal creditore procedente opposto avente ad oggetto la liquidazione delle spese del processo esecutivo RGE 1058/2023 anticipatamente estinto;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 22/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata
… lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura” 2 In tal senso “l'art. 95 c.p.c. si riferisce esplicitamente alle spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, ma ha come presupposto la fruttuosità dell'esecuzione” (ex multis, Cass. n. 18638/2014 e Cass. n.
24571/2018) “e la relativa liquidazione non ha alcuna attitudine al giudicato, essendo destinata a spiegare i suoi effetti nel solo ambito endo-esecutivo, in caso di incapienza restando le spese stesse irripetibili” (Cass. n. 24571/2018).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5272 dell'anno 2024 R.G. trattenuta in decisione (rito
Cartabia) all'udienza dell'8.04.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Gamberini, presso il cui studio, in Bologna, Via
Garibaldi n.3, è elettivamente domiciliata, giusta procura collazionata telematicamente all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.;
ATTORE (CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO)
E
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Santis, presso il cui studio, in Bologna, Via
Pontevecchio n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva.
CONVENUTO (DEBITORE ESECUTATO OPPONENTE)
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c. (merito).
CONCLUSIONI: “Parte convenuta già opponente chiede darsi atto, anche ai fini dell'art. 91 c.p.c., che la proposta conciliativa avanzata non è stata accettata dalla controparte;
parte attrice, già opposta, conferma di non aver aderito alla proposta in quanto la volontà della parte era conciliare anche altra questione collegata all'odierno procedimento, a definizione tombale di tutto, senza riscontro positivo;
la convenuta conferma che ritiene trattarsi di cause e questioni distinte.
Ciò premesso, le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c. già depositate” (cfr. verbale dell'udienza del
08.04.2025).
1 FATTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 615 co. 2/ 616 c.p.c., iscritto a ruolo in data 11.04.2024, è stato tempestivamente introdotto dall' creditore procedente/opposto, nei Parte_1
confronti di debitore esecutato/opponente, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza resa in data 18.11.2023 nella procedura esecutiva di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. iscritta al RGE 1058/2023 (doc. 5), con la quale il competente G.E ha così disposto:
considerato che, nel caso di specie, come sostanzialmente ammesso da entrambe le parti ed emerso documentalmente, l'adempimento contenuto nel titolo azionato – verbale di conciliazione del
19.01.2023 – e richiesto in via forzosa ex art.612 cpc da parte ricorrente risulta essere stato integralmente adempiuto da parte opponente sia pur successivamente alla notificazione dell'iscrizione a ruolo del ricorso ma in un momento antecedente alla prima udienza di comparizione delle parti come da decreto di questo g.e.; rilevato che ciò nonostante, il ricorrente non ha proposto formale rinuncia agli atti e ha sostenuto che il resistente, avendo adempiuto solo successivamente alla citata iscrizione a ruolo, debba interamente sopportare le spese legate all'esperimento della procedura esecutiva, sia per il pagamento delle proprie competenze professionali e sia per le spese vive;
ritenuto che
, una volta estintosi il credito azionato nei termini dell'esecuzione in forma specifica innanzi indicati, sia venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente;
ne consegue che la prosecuzione della procedura da parte del creditore stesso dopo l'integrale adempimento dell'obbligo contenuto nel provvedimento di condanna, prima, e nell'atto di precetto, poi, configurerebbe abusivo esercizio del processo esecutivo, non essendovi più alcuna corrispondenza tra lo strumento utilizzato (il processo esecutivo) e il fine dello stesso (la realizzazione del credito); rilevato dunque che il sopravvenuto difetto di una condizione dell'azione, anche in mancanza di rinuncia agli atti da parte del creditore ai sensi dell'629 c.p.c., imporrebbe comunque la chiusura anticipata della procedura esecutiva da adottarsi da parte del g.e. nell'ambito della procedura principale e al di fuori della presente fase cautelare;
ritenuto, quindi, che quanto alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva nei termini dell'art.614 cpc nella presente non è stata svolta alcuna attività – essendovi stata la nomina del ctu e la sua rinuncia a qualsiasi spettanza in ragione dell'integrale adempimento all'obbligo di fare (v.verbale udienza del 9.6.23)- di talché nulla potrebbe essere statuito sul punto;
ritenuto, infine, quanto alle spese della presente opposizione all'esecuzione, che le stesse debbano, per le superiori ragioni, essere interamente compensate tra le parti.
PQM
- sospende la presente procedura esecutiva;
- compensa integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti;
- assegna termine perentorio fino al 29 aprile 2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le prescrizioni dell'art.616 cpc.
Con successivo provvedimento integrativo/parzialmente sostitutivo dell'ordinanza di cui sopra, emesso il giorno successivo (il 19.11.2023), il G.E ha così statuito:
2 richiamato integralmente il provvedimento precedentemente depositato afferente alla relativa fase cautelare, all'esito della quale si è provveduto a sospendere la presente esecuzione per le ragioni ivi meglio specificate, ritenuta, comunque, maggiormente favorevole per parte resistente-opponente l'estinzione della medesima esecuzione in luogo della predetta sospensione, preso atto dell'integrale adempimento di parte ricorrente in base al verbale di conciliazione fondante il ricorso di cui all'art. 612 cpc nei termini indicati del provvedimento sospensivo nonchè precedenti la prima udienza di comparizione delle parti e che, quindi, nessun risultato utile potrebbe essere conseguito dalla pendenza del citato ricorso;
pqm
dichiara l'estinzione della presente esecuzione.
Nella presente sede, il già creditore opposto ha premesso (e documentato) di aver depositato in data
27.04.2023 (a distanza di oltre due mesi dalla notifica del precetto del 28.02.2023) ricorso ex art. 612
c.p.c. dinnanzi al GE dell'intestato Tribunale al fine di ottenere l'adempimento coatto dell'obbligo, gravante sulla società di completamento di impianto di riscaldamento Controparte_1
e raffrescamento meglio descritto nel verbale di conciliazione redatto in data 19.01.2023 in precedente causa di opposizione a D.I.
In dettaglio, sulla base del suddetto verbale di conciliazione (titolo esecutivo sotteso all'esecuzione), da un lato, l'odierna associazione attrice si obbligava a pagare a la Controparte_1 somma residua di euro 9.500,00 e, dall'altro lato, quest'ultima si obbligava a completare l'impianto di riscaldamento e di raffrescamento presso la sede della (“ossia ad apporre due filtri, inserire Pt_1 un unico collare per unire due tubi che all'epoca erano scollegati parzialmente..”; cfr. punto n. 5 del verbale di conciliazione, doc. n. 1).
Senonché, alla stregua della prospettazione di parte attrice (creditore opposto):
- la società “non curante delle obbligazioni immediatamente gravanti Controparte_1
su di essa e senza procedere ad alcun adempimento circa il completamento dell'impianto, … decideva di intimare all' il pagamento della somma indicata nel verbale di conciliazione (nonostante Pt_1 la stessa sapesse che, visti i tempi tecnici per ottenere l'estinzione dell'intrapresa CP_2
procedura di PPT, i conti correnti della erano ancora bloccati dalla precedente azione Pt_1 esecutiva il che impediva di fare il pagamento); … la riusciva a pagare i 9.500,00 euro, anche Pt_1 al fine di evitare l'incombere di un nuovo atto di pignoramento”;
- tuttavia “non otteneva l'adempimento spontaneo delle contrapposte obbligazioni gravanti su controparte, così come riconosciute in sede di conciliazione giudiziale. Ragione per cui, e al fine di tutelare la propria posizione, la fu costretta ad intimare un precetto per esecuzione degli Pt_1
3 obblighi di fare del 28/02/2023 (ns. doc. n. 2) e, nonostante le comunicazioni tra i legali delle parti,
“dopo due mesi dalla notifica dell'atto di precetto, … si è vista costretta, in data 27/04/2023, a depositare ricorso per adempimento dell'obbligo di fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c. dinnanzi all'intestato Tribunale (ns. doc. n.3), con nomina di Ctu da parte del G.E. e fissazione della prima udienza alla data del 9 giugno 2023”;
- “proprio qualche giorno prima dell'udienza fissata, ossia in data 01/06/2023, …la
[...] provvedeva finalmente al completamento dell'impianto (anche se l'impianto Controparte_1
presenta ancora alcune problematiche, per le quali ci si è riservati ogni azione in separata sede processuale)”.
Tanto premesso, l'odierna parte attrice ha contestato, nel presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., la legittimità dei provvedimenti assunti dal G.E sopratrascritti:
1) in primo luogo, in ragione dell'“INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C
PRESENTATA DALLA NELLA PROCEDURA Controparte_3
ESECUTIVA, N.RO 1058/2023-1 (RGE Tribunale di Bologna, Sezioni Esecuzioni Mobiliari)”, essendo pacifico che la ditta convenuta abbia adempiuto solo a seguito dell'instaurazione del procedimento ex art.612 c.p.c;
2) in secondo luogo, per il “MANCATO RICONOSCIMENTO E … MANCATA LIQUIDAZIONE
DELLE SPESE LEGALI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA” pur richieste, avendo il G.E
“dapprima sospeso la procedura esecutiva con provvedimento del 18/11/2023 e poi, con relativo provvedimento integrativo del 19/11/2023, (dichiarata) estinta senza provvedere in alcun modo sulla liquidazione delle spese legali, anche ai sensi dell'art. 614 c.p.c., sostenute dalla per Pt_1
effetto della presentazione del ricorso di cui all'art. 612 c.p.c.”(cfr. pag. 9 atto di citazione).
Essa ha, quindi, concluso, chiedendo:“- Rigettarsi la spiegata opposizione proposta dalla
[...]
di cui in epigrafe, in quanto infondata. Controparte_3
- Dichiarare dovute e conseguentemente liquidare (secondo tariffa o in subordine sulla base del doc.7 prodotto) le spese legali sostenute dalla a seguito di presentazione del ricorso ex art. Pt_1
612 c.p.c. per la conseguente e scaturita procedura esecutiva.
- Condannare la opponente a rifondere alla opposta le spese di opposizione (sia per la già Pt_1 svolta fase cautelare, che per la presente fase di merito)”.
Si è costituita in giudizio la ditta , la quale, contestata in fatto Controparte_1
ed in diritto l'avversa ricostruzione, ha concluso, chiedendo: “ In via principale - in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, previo accertamento e dichiarazione della inammissibilità
e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione esecutiva della da cui è scaturita la Pt_1 procedura n. 1058/2023 RGE stante anche l'assenza dei presupposti di legge per promuoverla,
4 dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della alla Parte_1
refusione delle spese e dei compensi professionali di lite (fase cautelare e di merito) in favore della
Controparte_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda della Pt_1
di liquidazione delle spese legali relative alla presentazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. da cui
[...]
è scaturita la procedura n. 1058/2023 RGE, (avrebbe) dovuto la per l'eventuale CP_4
accoglimento di tale domanda, promuovere il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi art. 617 c.p.c. quale rimedio tipico per contestare i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione regolanti l'andamento del processo esecutivo;
In via subordinata - in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, previo accertamento e dichiarazione della inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione esecutiva della da cui è scaturita la Pt_1 procedura n. 1058/2023 RGE stante anche l'assenza dei presupposti di legge per promuoverla, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali di lite (fase cautelare di merito); - in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda della di liquidazione delle spese legali relative alla Pt_1
presentazione del ricorso ex art.612 c.p.c. da cui è scaturita la procedura n.1058/2023 RGE, …; In via ulteriormente subordinata – per la denegata ipotesi di rigetto della opposizione promossa dalla in ogni caso accertare e dichiarare inammissibile e, comunque, Controparte_1
rigettare la domanda della di liquidazione delle spese legali relative alla presentazione Pt_1
del ricorso ex art. 612 c.p.c. da cui è scaturita la procedura n. 1058/2023 RGE, avendo dovuto la per l'eventuale accoglimento di tale domanda, promuovere il giudizio di opposizione CP_4
agli atti esecutivi ai sensi art. 617 c.p.c. quale rimedio tipico per contestare i provvedimenti del
Giudice dell'Esecuzione regolanti l'andamento del processo esecutivo, con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali di lite (fase cautelare e di merito)”.
Quindi, non accolta la proposta conciliativa avanzata dalla società convenuta (opponente), all'udienza dell'08.04.2025, frattanto depositate le memorie ex art. 189 c.p.c. e mutato il GI, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1- In limine. Cessazione della materia del contendere
In limine, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni ritenuti impignorabili);
5 - e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio
1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre
2009, n. 24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore (ancorché convenuto nella fase di merito ex art. 616 c.p.c.) e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ed ancora, nelle opposizioni esecutive c.d. 'successive' all'inizio dell'esecuzione “ La preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (25170/2018 Cass.Civ.).
Ciò precisato, è poi pacifico in giurisprudenza che “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, nella fase di merito, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” nel giudizio di merito (cfr. ex multis
Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012), sempreché sul punto la questione non risulti pacificamente definita (come nella specie, cfr. infra).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, estinta anticipatamente l'esecuzione ex art. 612
c.p.c. promossa dalla per acclarato e non contestato adempimento Parte_1 dell'obbligo di facere nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. e l'udienza fissata avanti al GE, deve dichiararsi cessata la materia del contendere (nel merito dell'opposizione esecutiva, come qualificata dal GE, proposta con ricorso della società Controparte_1
avanti al GE) salvo a doversi valutare, nella presente sede (merito ex art. 616
[...]
6 c.p.c.), la correttezza della decisione assunta dal GE in sede di incidente oppositivo, in punto di compensazione delle spese di lite (contestata dal creditore opposto), in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale “da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (cfr. sul punto Cass. ord. n. 9899 del 28/03/2022).
E', infatti, principio ormai pacifico in giurisprudenza che, nella struttura delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione ex artt. 615, secondo comma, 617 secondo comma e 619 cod. proc. civ., articolate in una fase sommaria (inderogabile) davanti al giudice dell'esecuzione ed in una fase successiva (eventuale) a cognizione piena davanti a quello competente nel merito, “la statuizione sulle spese di lite” del GE in fase sommaria “può essere riesaminata esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito dell'opposizione” (cfr. Cass.
n. 4748 del 15/02/2023, ma già con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 22033).
2. Nel merito. Sulle spese di lite del processo esecutivo e dell'incidente oppositivo. Distinzione.
Orbene, nella peculiare fattispecie in esame, il GE, acclarato il venir meno di una condizione di proseguibilità dell'esecuzione (l'intervenuto spontaneo adempimento dell'obbligo di facere), come correttamente rilevato nell'ordinanza da cui promana il presente giudizio di merito, avrebbe potuto qualificare il ricorso proposto dal debitore esecutato come istanza di estinzione anticipata (atipica) dell'esecuzione (assorbiti i motivi di opposizione) e provvedere in tal senso.
Il GE, tuttavia, nell'assegnare i termini ex art. 616 c.p.c. e compensare le spese di lite, ha ritenuto di dover qualificare il ricorso come opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. e, prontamente corretta l'ordinanza (in punto di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.) del 18.11.2023, senza soluzione di continuità, con la successiva ordinanza del 19.11.2023, “richiamato integralmente il provvedimento precedentemente depositato”, ha dichiarato d'ufficio, in luogo della sospensione precedentemente disposta, l'estinzione (rectius anticipata o atipica) dell'esecuzione (cfr. correttamente in tal senso ex multis, i principi da ultimo espressi da Cass.
Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 1), confermando, per il resto, le statuizioni già emesse.
Ciò posto, è ormai ius receptum che “i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., comma 1, con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo espressione del potere di direzione del processo, e sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass.
n. 5238/04, n. 16732/09, n. 17861/11, n. 19392/11, n. 3723/12). Il principio è stato ritenuto
7 applicabile, in particolare, ai provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione conclude il processo esecutivo per una causa diversa da quelle estintive tipiche, dando luogo alla c.d. estinzione atipica (cfr. Cass. n. 3278/08, n. 30201/08, n. 2674/11 ed altre)”, come nel caso, quale quello di specie, in cui dia atto, con ordinanza, dell'avvenuta cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento dell'obbligazione di facere per la quale era stata avviata l'esecuzione coatta.
Si ritiene, infatti, “che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi sia esperibile anche quando si intenda contestare esclusivamente la pronuncia accessoria che il giudice dell'esecuzione abbia adottato con la medesima ordinanza, con la quale abbia dichiarato cessato la materia del contendere, in specie quando si intenda contestare la decisione sulle spese del processo esecutivo che acceda a detta ordinanza” (Cass. ord. n. 9837 del 13/05/2015; in termini Cass.
n. 14604 del 09/07/2020; così anche la risalente Cass. n. 19540/13, che dichiaratamente ha rivisto l'indirizzo interpretativo pregresso, che tendeva a scindere tra pronuncia di estinzione e pronuncia sulle spese del processo esecutivo).
In definitiva, “ove di un provvedimento di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna … alle spese (o ovviamente di rigetto dell'istanza di condanna alle spese del processo esecutivo), il mezzo di impugnazione è l'opposizione agli atti esecutivi, dato che questo costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a regolare l'andamento del processo esecutivo. E ciò in ragione del fatto che, essendo il capo di pronuncia sulla spese a carattere accessorio, ad esso va comunque applicata, quanto all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, la disciplina prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione”.
In applicazione dei suesposti principi, dunque, il provvedimento del GE di rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese della procedura esecutiva ex art. 614 c.p.c., irritualmente contestato nel presente giudizio di merito, avrebbe dovuto essere tempestivamente opposto ex art. 617 co. 2 c.p.c. avanti al GE, con conseguente inammissibilità/improcedibilità, nel presente giudizio, della domanda formulata sul punto dal creditore opposto [“dichiarare dovute e conseguentemente liquidare (secondo tariffa o in subordine sulla base del doc.7 prodotto) le spese legali sostenute dalla a seguito di presentazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. per la conseguente e scaturita Pt_1 procedura esecutiva”], potendo essere rimessa in discussione, nella presente sede, come sopra precisato, la sola statuizione del GE sulle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione esecutiva promossa con ricorso del debitore esecutato (non anche il distinto provvedimento del GE sulle “spese del processo esecutivo”, qualora non tempestivamente opposto ex artt. 617 co.2 e 618 c.p.c.).
8 Occorre, infatti, nettamente distinguere le spese di lite liquidabili dal GE nell'incidente oppositivo, che è “parentesi di cognizione del processo esecutivo” e segue il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (ciò è confermato anche dal fatto che i provvedimenti decisori dell'opposizione, nella parte in cui dispongono sulle spese, hanno vera e propria natura di titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c. cfr. Cass. n. 20593/2015e Cass. n. 12977/2022) dalle spese del processo esecutivo, liquidabili dal
GE in favore del creditore istante ed a carico del debitore soltanto se e nella misura in cui la legge esplicitamente lo consenta (nella fattispecie in esame ex art. 614 c.p.c., mentre nel caso di espropriazione forzata ex art. 95 c.p.c con valenza meramente endo-esecutiva; cfr. funditus per distinzione Cass. n. 12977/2022).
Così precisati i limiti di ammissibilità della domanda proposta dal creditore opposto nel presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., ritiene l'adito Giudice che l'ordinanza del GE sia immune da censure in punto di compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo, ancorché non congruamente motivata, valutate le circostanze del caso e tenore delle difese di ambo le parti (al momento del deposito del ricorso della società esecutata avanti al GE).
Non è, infatti, contestato che alla data del deposito del ricorso della società esecutata, qualificato dal
GE come opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. (anziché, in ipotesi, come istanza di estinzione anticipata dell'esecuzione per sopravvenuta carenza dell'oggetto e del titolo), l'adempimento spontaneo da parte del debitore avesse determinato la consumazione del diritto del creditore procedente di agire esecutivamente, di tal chè (assorbiti/irrilevanti gli ulteriori motivi) sussisteva, in parte qua, il fumus di fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, se così qualificata (quanto meno nei limiti della sopravvenuta, se non originaria, insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente, assorbiti gli ulteriori motivi).
Del resto, lo stesso creditore opposto ha depositato innanzi al GE, a fronte del sopravvenuto adempimento, istanza con la quale “sentita se del caso la parte esecutata, dichiari cessata la materia del contendere in merito all'esecuzione degli obblighi di cui al punto 5 del citato verbale di conciliazione datato 19.01.23, con liquidazione, a favore della parte istante creditrice, delle spese di cui alla presente procedura” (non anche dell'incidente oppositivo).
Orbene, proprio la sopravvenienza dell'adempimento spontaneo da parte opponente rispetto alla data di notifica del ricorso ex art. 612 c.p.c. nonchè la pronta istanza di cui sopra depositata dal creditore opposto, assumono valore dirimente per integrare i gravi e giustificati motivi della compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo.
Corollario di quanto sopra è, dunque, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel merito dell'opposizione proposta in sede endo-esecutiva dal debitore esecutato (e proseguita nel presente giudizio di merito dal creditore opposto) con conferma della statuizione del GE sulla
9 compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo e la declaratoria di inammissibilità della domanda di liquidazione delle spese del processo esecutivo avanzata dal creditore nella presente sede, in assenza di previa e tempestiva opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. avanti al GE del provvedimento di rigetto sul punto.
A tal ultimo riguardo, tuttavia, appare doveroso osservare, incidenter tantum, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, che la conclusione cui è pervenuto il GE nel rigettare l'istanza di liquidazione delle spese “del processo esecutivo” avanzata dal creditore procedente non appare pienamente condivisibile.
Entro certi limiti, infatti, non può negarsi, alla stregua di una interpretazione sistematica dell'art. 614
c.p.c., il potere/dovere del GE di porre a carico del debitore esecutato le spese di difesa processuale
(nel caso di specie, invero solo per fase di studio/introduttiva) ed i costi vivi della procedura esecutiva in forma specifica (nella specie, per iscrizione a ruolo e notifica del ricorso) legittimamente sostenuti dal creditore sino al momento dell'adempimento spontaneo dell'obbligo di facere da parte del debitore, intervenuto nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. e l'udienza avanti al GE.
In tal senso, la Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 269 del 2021), nel ricostruire la ratio ed ambito di applicazione dell'art. 614 c.p.c., ha recentemente chiarito che:
- l'art. 614, cod. proc. civ. prevede che, al termine della suddetta esecuzione o nel corso di essa, la parte istante può ottenere un provvedimento monitorio per la liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, … previa valutazione giudiziale non solo della congruità e della generale riferibilità delle stesse al titolo, ma altresì della necessità delle stesse in relazione al titolo esecutivo;
- ciò in quanto “non si versa nell'ipotesi dell'espropriazione, in cui, solo quando l'esecuzione ha raggiunto il suo scopo anche parzialmente, si procede alla distribuzione del ricavato al netto dei costi esecutivi che su di esso gravano2: nell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare - così come per rilascio o consegna - dev'essere diversamente verificato che le spese siano effettivamente la conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo (cfr. Cass.,
29/05/2003, n. 8634);
- sebbene, poi, l'art. 614, cod. proc. civ., faccia riferimento alle “spese anticipate e vistate”, tuttavia, “non vi è motivo per escludere che la parte istante possa richiedere allo stesso giudice dell'esecuzione un decreto ingiuntivo anche per le spese di rappresentanza tecnica, fermo che, con riguardo ad esse, difettando la prova scritta privilegiata, il decreto ingiuntivo non potrà essere munito della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 614, secondo comma, cod. proc. civ., ma solo ricorrendone i presupposti generali;
in questa prospettiva, la circostanza che la novella legislativa apportata (dall'art. 2, comma terzo, lettera e, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) all'art. 611, cod. proc. civ., abbia richiamato l'art. 91, cod. proc. civ., esplicitando in quel caso la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (Cass., 12/07/2011, n. 15341, Cass., 04/11/2013, n.
24730), non esclude che la richiesta del monitorio per il recupero degli onorari possa essere fatta al giudice dell'esecuzione anche nell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare”;
- del resto “questa Corte ha sempre ribadito che il venir meno del titolo è preliminarmente rilevabile d'ufficio sia dal giudice dell'esecuzione sia dal giudice del pieno merito delle opposizioni esecutive, anche in sede di rinvio (Cass., 11/12/2018, n. 31955); …le spese del processo esecutivo fanno carico all'esecutato quando l'esecuzione abbia raggiunto il suo scopo ovvero non lo abbia raggiunto per cause non ascrivibili al creditore procedente, essendo questa la ragione del richiamo, effettuato dall'art. 632, quarto comma, cod. proc. civ., all'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ.”.
3. Sulle spese di lite
Sussistono gravi e giustificati motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale e condotta serbata da ambo le parti nonché del tenore dei due provvedimenti del GE succedutisi nel caso di specie ed evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere sui motivi di opposizione all'esecuzione;
2) CONFERMA la statuizione del GE di compensazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo endo-esecutivo;
3) DICHIARA INAMMISSIBILE e IMPROCEDIBILE l'ulteriore domanda avanzata nel presente giudizio di merito dal creditore procedente opposto avente ad oggetto la liquidazione delle spese del processo esecutivo RGE 1058/2023 anticipatamente estinto;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 22/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata
… lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura” 2 In tal senso “l'art. 95 c.p.c. si riferisce esplicitamente alle spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, ma ha come presupposto la fruttuosità dell'esecuzione” (ex multis, Cass. n. 18638/2014 e Cass. n.
24571/2018) “e la relativa liquidazione non ha alcuna attitudine al giudicato, essendo destinata a spiegare i suoi effetti nel solo ambito endo-esecutivo, in caso di incapienza restando le spese stesse irripetibili” (Cass. n. 24571/2018).
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