Versione
14 dicembre 1973
14 dicembre 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.