Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 20 gennaio 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3152/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Angela Paladina che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 giugno 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 7 ottobre 2021, domanda all' di Messina al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 48%;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e il ctu nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente non aveva proceduto ad una valutazione della concreta incidenza sulla proprie capacità delle patologie da cui ella era affetta.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 20 gennaio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 3074 /2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo del ctu.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente
è affetta da ““Deficit dei movimenti della colonna dorso-lombare da pregresso intervento di artrodesi (cod. 7003 per analogia); Sindrome ansioso depressiva (cod. 2206 per analogia);
Clinodattilia bilaterale V dito mano trattato chirurgicamente a sinistra (cod. 7405 per analogia)”
e dopo avere analizzato le patologie ed indicato i codici da applicare, ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura dell'64% dal 7 ottobre 2021.
Va rilevato che parte ricorrente nelle note depositate in seguito al deposito della ctu ha osservato che il ctu “ha completamente omesso la patologia cardiologica, seppur documentata”.
Tuttavia, a giudizio di questo decidente, la doglianza non appare meritevole di accoglimento, considerato che come emerge dalla relazione il ctu ha comunque richiamato il “Reperto di fotocopia di referto di visita cardiologica con ECG ed Ecocardiogramma, rilasciato il
13.03.2023…” osservando che nello stesso è indicato “ Non segni di cardiopatia …”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga