Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
BBLICA
N. 177/2023 R.G.A.C. P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 177/2023 R.G.L avverso la sentenza n. 572/2023
emessa in data 16 marzo 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria,, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall' Parte 1 (c.f. C.F. 1
avv. Denise Serena Albano (pec: Email 1
appellante
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Miceli dell'Avvocatura Metropolitana (pec:
Email 2 t);
appellata
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo.
Controparte_1 in data 31All'esito del procedimento disciplinare avviato dalla gennaio 2022 per contestare una serie di assenze ritenute ingiustificate, veniva irrogato al Pirrone il licenziamento comunicato con nota n. 43006 del 13 giugno 2022, impugnato dal dipendente il 5 agosto 2022; in data 8.10.2022 veniva depositato ricorso cautelare in corso di causa ex art. 700 cpc, che veniva rigettato con ordinanza datata 29/11/2022; la legittimità del provvedimento provvedimento espulsivo veniva confermata nella
Calabria il 13 giugno 2023;
Con il ricorso ex art. 414 cpc depositato il 5 agosto 2022 Pt 1 ha impugnato il licenziamento disciplinare per ritenuta insussistenza dei fatti contestati e assenza di proporzionalità della sanzione, esponendo quanto segue (si riportano i soli fatti addebitati rilevanti ai fini del decidere, avendo già la Commissione disciplinare escluso le residue contestazioni originariamente oggetto di contestazione )
1)assenza del 7/12/21 - Si contesta che "dal Portale di rilevazione delle presenze risultava che il dipendente avesse timbrato l'ingresso alle 8.46 e l'uscita alle 8.47 digitando il codice
62 (permesso per motivi personali) non richiesto e conseguentemente non autorizzato dal
Dirigente. Invero, la stessa Commissione dà atto che " il dipendente usufruisce di un permesso a scomputo di ore straordinario ( codice 62) da un controllo al sistema di rilevazione presenze di rileva la potenziale fruibilità di alcune ore di recupero. Manca
comunque l'autorizzazione del Dirigente, il che delegittima del tutto la fruizione del permesso".
"Secondo il ricorrente il CCNL all'art. 32 rubricato Permessi e orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari" non prevede alcuna specifica autorizzazione da parte del Dirigente, né risultano circolari o atti interni impositivi di un onere di richiesta da parte del dipendente;
avendo svolto lavoro straordinario, ha usufruito di detti permessi attraverso il codice 62 al quale corrisponde il permesso di cui al citato art. 32,
norma che differisce dal successivo art. 33 bis, che invece richiede espressamente per i
c.d. permessi brevi la valutazione del Dirigente o Responsabile preposto all'unità
organizzativa.
Dunque, nessuna autorizzazione avrebbe dovuto richiedere il dipendente potendosi limitare anche ad una mera comunicazione orale ed in ogni caso una eventuale irregolarità nell'esercizio di tale diritto, mai potrebbe assurgere a quel grado di gravità
tale da legittimare la sanzione più grave e cioè la perdita del posto di lavoro;
aggiunge che l'Amministrazione non ha allegato tali esigenze ostative al diritto del ricorrente, né di avere subito un danno derivante dalla condotta del dipendente, giustificativo dell'irrogazione della sanzione impugnata.
2) per le medesime argomentazioni erano giustificate le assenze nei giorni 20 e 21
dicembre 2021., per i quali aveva usufruito di permessi che non risultavano autorizzati dal Dirigente;
3) Si contesta al Pt 1 che in data 16/01/2022, a seguito di certificato medico (INPS)
per il periodo intercorrente tra il 10 gennaio e il 16 gennaio, "inoltrava richiesta di n. 1 giorno di permesso per visita specialistica per la giornata del 17 gennaio allegando alla stessa un ulteriore certificato medico a firma di un fisioterapista il quale attestava che il predetto dipendente aveva eseguito nella giornata anzidetta una seduta di fisioterapia e che la stessa dovrà ripetersi per n. 5 giorni (fino al 21/01/2022) giusta nota prot. 4340
del 20.01.2022 a firma del Dirigente Settore 2; In data 21.01.2022 in prosecuzione alle giornate di cui sopra il dipendente ha richiesto n. 1 giorno di permesso per visita specialistica da usufruire nel corso del 22/01/2022 allegando alla stessa un ulteriore certificato medico a firma di un fisioterapista per n. 5 giorni ( decorrenti dal 24 gennaio c.a. fino al 28/01/2022) -giusta nota prot. N. 6643 ed integrazione prot. N. 6672 del 28
gennaio 2022". La CP 2 ha ritenuto ingiustificata l'assenza continuativa dal 17/01/2022 al
28/01/2022sul presupposto che i certificati prodotti sono inidonei (in quanto rilasciati da un medico privato) a comprovare lo stato di malattia e ritenendo altresì violato il disposto di cui all'art. 55 septies del digs 165/2001 commi 1 e 2.
'Secondo Pt 1 invece, la certificazione del dipendente sarebbe invece valida ai sensi della norma sopra richiamata, poiché tale disposizione, rivolta a tutte le Pubbliche
amministrazioni, prevede che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Nel prosieguo Pt 1 , deduce la derogabilità della previsione, introdotta dal legislatore del 2009, di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 comma 1: "Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione del licenziamento disciplinare, nei seguenti casi: [...] b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione".
Secondo il ricorrente, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non può costituire una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito e tutte le circostanze del caso concreto al fine di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento;
in termini, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha escluso la legittimità degli automatismi espulsivi e ritenuto necessaria una valutazione di graduazione della sanzione in riferimento alle circostanze concrete.
Deduceva il ricorrente che nel caso di specie la Commissione non avrebbe motivato in ordine all'elemento soggettivo della condotta del dipendente al fine di verificare la sussistenza del dolo o della colpa, limitandosi a ritenere il licenziamento una conseguenza automatica e non derogabile della citata norma;
le condizioni di salute del Pt 1 e le
richieste di permessi per visite specialistiche regolarmente trasmesse all'Ente con allegate le certificazioni mediche avrebbero dovuto escludere qualsivoglia elemento soggettivo della condotta. Si è costituita la Controparte_1 'chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio di merito, il Pt 1 ha richiesto la sospensione del licenziamento in attesa della definizione del giudizio di merito relativo ad altra sanzione disciplinare;
il
Tribunale ha rigettato tale richiesta, ritenendo che la sanzione del licenziamento fosse indipendente dalla sanzione conservativa impugnata.
Con la sentenza in questa sede gravata, il Tribunale, confermando le motivazioni già
espresse in fase cautelare, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali, ritenendo il licenziamento adeguatamente motivato e
proporzionato alle violazioni contestate.
In ordine alle assenze del lavoratore poste a fondamento della sanzione espulsiva ha ritenuto quanto segue.
1) Per i giorni 7, 20 e 21 dicembre 2021 ( nei quali è pacifico che il dipendente abbia timbrato l'ingresso e l'uscita a distanza di pochi minuti, utilizzando un codice per permessi, non autorizzato dal dirigente) tali assenze sono ingiustificate, poiché i permessi devono essere previamente autorizzati, sia che si tratti di riposo compensativo,
che di permesso orario retribuito ex art. 32 CCNL.
L'assenza del lavoratore, ingiustificata in mancanza della previa autorizzazione del datore di lavoro, costituisce un grave inadempimento, vieppiù nel pubblico impiego, dove il dipendente è tenuto a garantire la continuità del servizio pubblico ed è soggetto a rigidi controlli sulla presenza.
2) A giustificazione delle assenze nel periodo dal 17 al 28 gennaio 2022 il ricorrente ha presentato certificazioni rilasciate da un fisioterapista privato, inidonee a comprovare lo stato di malattia.
In particolare dette certificazioni non sono conformi ai requisiti previsti dall'art. 55-
septies del D.Lgs. 165/2001, in specie a quanto stabilito dal comma 1, che impone la presentazione di una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per giustificare assenze prolungate, nè risultando conformi a quanto previsto dal comma 5-ter, in quanto prive dell'indicazione dell'orario della visita o della terapia e della specificazione sulla loro effettuazione durante l'orario di lavoro o per l'intera giornata lavorativa.
Il Tribunale ha poi respinto l'argomento del ricorrente secondo cui il licenziamento sarebbe stato inflitto automaticamente sulla base dell'art. 55-quater del D.Lgs.
165/2001, rilevando che la Commissione aveva "approfondito l'esame della proporzione e gradualità della sanzione e condivisibilmente ha rilevato un'indole contraria al rispetto della subordinazione. La serie di assenze comprovate come ingiustificate è più che significativa di una volontaria difformità agli obblighi di servizio e di essersi voluto sottrarre alle legittime forme di controllo e autorizzazione del datore".
Infine il primo giudice ha ritenuto di non esaminare le doglianze sulla incidenza della recidiva, reputando che i fatti principali contestati fossero in sé idonei e sufficienti a giustificare l'adozione del licenziamento e ha rigettato la richiesta di sospensione del licenziamento in attesa della definizione del procedimento sulla pregressa sospensione disciplinare, ravvisando nella recidiva non un elemento costitutivo della determinazione di licenziamento, ma solo un elemento rafforzativo nella valutazione di proporzionalità
della sanzione.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Pt 1, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della sentenza per difetto di motivazione;
il Giudice di primo grado avrebbe riprodotto integralmente la motivazione dell'ordinanza cautelare, omettendo di valutare gli elementi versati nel giudizio di merito.
2) difetto di motivazione in merito all'inesistenza del potere disciplinare datoriale nel periodo in cui è stato avviato altro procedimento disciplinare, concluso con il provvedimento di sospensione dal servizio datato 6 giugno 2022, comunicato il 9 giugno
2022 (in relazione a differente episodio contestato consistito in un accesso non autorizzato agli Uffici dell'ente in data 5.2.2022).
3) mancata valutazione della proporzionalità tra le condotte contestate e la sanzione espulsiva comminata, oltre che sull'elemento soggettivo;
per le assenze motivate dall'
utilizzo di permessi ex art. 32 CCNL ha ribadito che non necessiterebbero di alcuna autorizzazione, mentre per quelle dovute a malattia, ha insistito nella tesi della idoneità
delle attestazioni rilasciate anche da privati per l'espletamento di visite specialistiche. 4) la quantificazione delle spese processuali di primo grado (circa 10.000 euro), sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla propria condizione economica e sussistendo in ogni caso i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione.
Ha concluso chiedendo: l'annullamento del licenziamento con reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate;
in subordine, la conversione della sanzione in una misura disciplinare conservativa;
la revisione della condanna alle spese,
con compensazione o riduzione dell'importo.
Si è costituita la Controparte 1 ribadendo la legittimità del licenziamento e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria dispese.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 27.3.2025 ; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.3 2025
Motivi della decisione
1)Il primo motivo di appello, con cui si deduce la nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in ragione del richiamo alla motivazione dell'ordinanza cautelare, non può essere accolto.
Il giudice di primo grado, nel pronunciarsi sul merito della controversia, ha confermato l'impianto argomentativo già sviluppato in sede cautelare;
tale scelta non integra un vizio di nullità della sentenza, in quanto il giudice, nell'esercizio del proprio potere di valutazione, ha ritenuto che le questioni già esaminate in fase cautelare non fossero state oggetto di nuove censure o di circostanze sopravvenute tali da imporre un riesame autonomo della vicenda.
In sede di gravame l'appellante non evidenzia alcun elemento di novità rispetto alla fase cautelare che il Tribunale non avrebbe esaminato, limitandosi ad una generica censura della tecnica redazionale del primo giudice. Il richiamo a precedenti pronunce, incluse le ordinanze cautelari, non determina di per sé un vizio della sentenza, purché il giudice operi una valutazione effettiva del materiale probatorio e dei profili giuridici rilevanti nel giudizio di merito, come avvenuto nel caso di specie.
2) Per una migliore comprensione del secondo motivo di gravame, occorre dare atto che all'avvio del procedimento concluso con il licenziamento si sono sovrapposti altri due provvedimenti sospensivi a carico del Pt 1 intervenuti nel primo semestre dell'anno
2022:
- il primo, comunicato in data 15 Febbraio 2022 con nota n.11444, disponeva la sospensione dal servizio poiché risultato privo della "certificazione verde" prevista dal decreto legislativo n. 1/2022 in relazione all'emergenza OV;
- il secondo, di cui alla nota n. 42316/ 2022 datata 6 giugno 2022 e notificata il 9 giugno
2022, disponeva la sospensione disciplinare dal servizio per mesi quattro (in seguito ridotta dall'amministrazione a mesi 3), contestando un accesso non autorizzato del
Pt 1 nella giornata di sabato 5 Febbraio 2022 agli uffici del settore edilizia della [...]
CP 1 in compagnia di altra persona, in giornata non lavorativa, al di fuori '
dell'orario di apertura degli uffici e in assenza di comprovate ragioni d'ufficio (avverso la sospensione veniva proposto ricorso cautelare che veniva rigettato per difetto di periculum con ordinanza in data 11 agosto 2022).
Orbene, con il secondo motivo di appello si deduce l'insussistenza del potere disciplinare datoriale, sul presupposto che il presunto fatto a sostegno della relativa sanzione
(l'accesso non autorizzato in data 5.2.2022 contestato con la nota n. 42316/2022 datata
6 giugno 2022) è temporalmente collocato nel periodo di sospensione del dipendente ai sensi del DL n. 1 del 7.01.2022 convertito in legge n. 18/2022.
La tesi del ricorrente è che per effetto della sospensione ex D.lgs. 1/2022 il rapporto di lavoro dovesse considerarsi di fatto "interrotto", sicchè "eventuali suoi comportamenti
( oggetto di formale contestazione da parte dell'Ente) non avrebbero potuto essere assoggettati al potere disciplinare datoriale in quanto sottratti, in virtù della sospensione ex legge, alla sfera di competenza dell'Ente medesimo. Ne deriva che una delle contestazioni sulle quali il licenziamento si fonda è da considerarsi insussistente, sia perché
l'Ente non aveva legittimazione all'esercizio del potere disciplinare nel periodo di sospensione del dipendente, sia in quanto tale condotta è tutt'oggi al vaglio del Giudice
del Lavoro nel suddetto procedimento di merito, con la conseguenza che la sentenza gravata nn avrebbe potuto pronunciarsi anche in relazione a tale contestazione del dipendente >>.
Il motivo è in primo luogo inammissibile, poiché non è stato, nei termini anzidetti, mai proposto in primo grado;
non ve n' è traccia infatti nel ricorso giudiziale di impugnativa del licenziamento ex art. 414 cpc del 5 agosto 2022, mentre in quello cautelare proposto in corso di causa si invocava la sospensione della sanzione del licenziamento per altra causa, tra l'altro sopravvenuta alla sanzione espulsiva, costituita dalla mera" pendenza del diverso procedimento di merito in cui si discuterà sull'annullamento della sanzione della sospensione della retribuzione", riferendosi il ricorrente al giudizio relativo alla sospensione comunicata con nota n. 42316/ 2022 per l''accesso non autorizzato del
5.2.2022..
In ogni caso l'assunto è nel merito infondato, sotto più profili. Non è affatto vero che "nel periodo in cui prendeva avvio il procedimento disciplinare de quo il dipendente era sospeso dal servizio con conseguente inesistenza del potere disciplinare datoriale", poiché l'avvio del procedimento disciplinare esitato nel licenziamento per reiterate assenze ingiustificate, oggetto del presente gravame, veniva intrapreso in data 31.01.2022, ben prima della comunicazione di sospensione dal servizio per mancanza della certificazione verde OV (15.2.2022), che è tra l'altro successiva anche all'accesso non autorizzato per il quale è stata disposta la sospensione disciplinare di cui alla nota n. 42316/2022 comunicata il 9.6.2022.
Non ha poi alcun supporto normativo l'affermazione secondo cui la sopravvenuta sospensione dal servizio ( determinata dall' autonoma cadenza di condizione prevista dalla normativa emergenziale OV) avrebbe fatto venire meno il potere disciplinare del datore di lavoro in relazioni a fatti tutti pacificamente intervenuti in data anteriore.
A ciò si aggiunga che sulla pendenza del giudizio relativo alla contestazione disciplinare del 9 giugno 2022, il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare in ordine alla legittimità della stessa rilevando che "resta pure ininfluente l'esame della recidiva perchè
già i fatti principali rappresentano la condotta sufficiente a consentire il licenziamento" ed ha, inoltre, precisato che "la recidiva non è l'elemento fondante degli addebiti mossi al ricorrente ma solo un secondario elemento che caratterizza la decisione del licenziamento".
Pertanto, una eventuale pronuncia su tale contestazione non avrebbe avuto alcuna influenza sulla legittimità del licenziamento, fondata sulla mancata giustificazione delle assenze nei giorni sopra riportati;
ne consegue che alcuna rilevanza assume la sentenza n. 885/2024 (emessa nel giugno 2024, ma offerta dall'appellante solo con le note di trattazione scritta del 25.3.2025), con la quale in primo grado è stata annullata la sanzione della sospensione dal servizio per l'accesso non autorizzato del 5 Febbraio 2022.
rilievo del primo giudice secondo cui la contestata recidiva non rappresentava elemento costitutivo dell'illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento e il richiamo operato dall'UPD alla precedente sanzione disciplinare rappresentava solo uno degli elementi valutati ai fini della proporzionalità della sanzione.
3)Anche il terzo motivo di appello, rubricato quale contestazione della proporzionalità
della sanzione espulsiva, ma avente a oggetto anche la sussistenza dei fatti, non merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva che non saranno esaminate le doglianze inutilmente reiterate in questa fase dall'appellante su talune contestazioni (fatti del 16, 26 novembre e 8
dicembre 2021) che la stessa Commissione disciplinare ha ritenuto non rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, mai poste a fondamento del licenziamento.
In merito alle assenze del 7, 20 e 21 dicembre 2021, l'appellante si limita a richiamare nuovamente l'art. 32 del CCNL, senza tuttavia confutare la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente evidenziato come anche la concessione di permessi per particolari motivi personali sia subordinata al vaglio discrezionale del datore di lavoro, così
argomentando:
"A prescindere se si tratta di riposo compensativo per lavoro straordinario che è sempre soggetto a valutazione datoriale, resta il fatto che pur a seguire il ragionamento della parte ricorrente che ascrive il caso all'art.32 ccnl Comparto funzioni locali, tale articolo comunque prevede ...Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. ....>.
La locuzione < possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio > esprime chiaramente che la concessione, dopo istanza, deve essere rimessa al datore il quale deve valutare la richiesta discrezionalmente. In sostanza è un permesso soggetto al vaglio del dirigente. Nel caso di specie non è dedotta né provata alcuna autorizzazione né altra forma di concessione rilasciata dal dirigente, neppure in forma verbale. Nel caso di specie manca dunque un titolo di giustificazione dell'assenza dall'ufficio e l'assenza dal servizio è illegittima".
Anche con riferimento alle assenze dal 17 al 28 gennaio 2022, l'appellante non va oltre la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che :
l'assenza nel periodo 17-21 gennaio 2022 è ingiustificata, avendo il Pt 1 presentato
solo una richiesta di permesso per visita specialistica per il giorno 17 gennaio, allegando un attestato di un fisioterapista privato per n. 5 sedute di fisioterapia, privo di qualsiasi indicazione in ordine all'orario in cui è stata espletata la visita;
analoga carenza si è avuta per l'assenza per malattia nel periodo 24-28 gennaio 2022,
avendo il dipendente presentato altra richiesta di permesso per visita specialistica per il giorno 24.01.22, allegando un attestato di un fisioterapista privato per sedute di fisioterapia successive, ancora una volta senza trasmettere la certificazione medica rilasciata dal medico curante o da struttura pubblica.
L'inidoneità dei predetti certificati è censurata dall'appellante deducendo che "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico della struttura, anche privati,
che hanno svolto la visita o la prestazione trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
L'art.
5-ter recita :. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.; pertanto, il certificato del medico privato per essere conforme a tale norma avrebbe dovuto indicare (come ammette lo stesso appellante) l'orario della visita, che invece manca (non è dato sapere perciò se le prestazioni siano state espletate durante l'orario di lavoro o per l'intera giornata lavorativa)
Anche la sola indicazione dell'orario è essenziale per verificare se le visite si siano svolte in orario di lavoro e per valutare la legittimità dell'assenza.
Al di fuori dalla previsione del comma 5 ter, Pt 1 non ha mai contrastato l'
obbligatorietà della certificazione proveniente da struttura pubblica o del medico
curante, derivante dal fatto - esposto nel provvedimento disciplinare del 13 giugno 2022
che l'assenza per malattia nel periodo 17-21 gennaio 2022 costituiva il secondo evento di malattia dell'anno, essendo stato preceduto dalla malattia dal 10 al 16 gennaio 2022
(poi ridotto dalla visita fiscale al periodo 10- 14 gennaio del 2022), sicchè l'ulteriore assenza relativa al periodo 24-28 gennaio 2022, qualificabile come terzo evento di malattia dell'anno, richiedeva certificazione di struttura pubblica o del medico curante.
Le certificazioni prodotte dal Pt_1 sono dunque carenti dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sottesa alla fattispecie in esame e non sono, quindi, idonee a giustificare il lungo periodo di assenza.
Del pari destituita di fondamento è la censura secondo cui la Commissione disciplinare avrebbe applicato il licenziamento ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 per mero automatismo.
Al contrario, dalla motivazione del provvedimento disciplinare emerge che la
Commissione, lungo dall'applicare ogni automatismo, ha effettuato una valutazione in concreto delle condotte contestate, evidenziando la particolare gravità della reiterata assenza ingiustificata dal servizio, espressione di una consapevole violazione degli obblighi di servizio e della misure organizzative imprescindibili, tra cui la quelle chiamate a regolamentare le assenze. Non merita censura alcuna pertanto la sentenza impugnata, nella parte in cui rileva :
." La Commissione dunque ha dato giustamente atto di una assenza continuativa dal 17
al 28 gennaio 2022., senza rispettare i titoli richiesti dalla legge ed in palese scostamento
Ne discende che il periodo di assenza dal 17 al 28 gennaio rappresenta una ulteriore condotta in aperta violazione delle regole e anche per tale via integra la fattispecie sanzionatoria del grave inadempimento, e si tratta di una serie cospicua di giorni e non un solo episodio, per cui non può non esservi la gravità della condotta, lo spregio delle regola e la colpevolezza del ricorrente, .La commissione disciplinare ha approfondito l'esame della proporzione e gradualità della sanzione e condivisibilmente ha rilevato una indole contraria al rispetto della subordinazione.
La serie di assenze comprovate come ingiustificate è più che significativa di una volontaria difformità agli obblighi di servizio e di essersi voluto sottrarre alle legittime forme di controllo e autorizzazione del datore"
preventiva concessione delE' certo che l'assenza ingiustificata dall'ufficio, senza permesso da parte del datore di lavoro, rappresenti uno degli inadempimenti più gravi del dipendente pubblico, il quale è tenuto a garantire la regolarità della prestazione lavorativa in un contesto di servizio pubblico, in cui la presenza e la disponibilità del lavoratore sono elementi essenziali per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e per l'interesse generale.
Le violazioni della disciplina delle assenze, per un numero di giorni (11) tanto più
significativo se rapportato al ridotto arco temporale (circa 50 giorni) nel quale si collocano, sono in tutta evidenza idonei a compromettere il vincolo fiduciario tra dipendente e amministrazione, costituendo la descritta sequenza dei fatti contestati sicuro indice di un atteggiamento sistematico, che dimostra chiara riluttanza al rispetto degli obblighi del dipendente in materia,.
Ciò, in coerenza con la giurisprudenza che si è formata sul punto, secondo cui la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché
all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti, così da incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (tra le molte,
cfr., Cass., n. 8816 del 2017; Sez. L, Sentenza n. 16260 del 19/08/2004). 4) Con il quarto motivo si contesta la liquidazione delle spese di lite e se ne chiede altresì
la compensazione sul presupposto che ricorrerebbero i presupposti previsti dall'art. 92
c.p.c. per derogare al principio di soccombenza.
Nel caso di specie, l'appellante invoca motivi di carattere personale ed economico, ossia lo stato di disoccupazione e la condizione di salute della figlia, ma tali circostanze, pur comprensibili sul piano umano, non possono configurare le "gravi ed eccezionali ragioni"
suscettibili di derogare al principio di soccombenza che informa la regolamentazione delle spese processuali, tanto più che l' ordinamento prevede strumenti di tutela specifici, quali il patrocinio a spese dello Stato, per garantire l'accesso alla giustizia ai soggetti meno abbienti.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha liquidato i compensi in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, adottando un criterio prudenziale nella quantificazione delle spese (tanto più considerando l'oggetto di causa e il fatto, rimarcato nella sentenza, che le spese liquidate sono riferite sia alle fasi cautelari che a quella di merito); anche la decisione sul punto risulta quindi conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia.
L'appello va, dunque, rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (quarto scaglione DM 147 2022, valori medi dimidiati per le quattro fasi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Va dato atto che con il rigetto dell'appello ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da Parte 1 contro Controparte_1
e avverso la sentenza n. 572/2023 emessa in data 16 marzo 2023 dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro e Previdenza :
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in €
6.994,00 oltre Iva, cpa e spese generali;
3) dà atto che è stata emessa una pronuncia che integra il presupposto per l'obbligo dell'appellante di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 28 Marzo 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
(dott.ssa Marialuisa Crucitti) (dott. Eugenio Scopelliti)