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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1571/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. I.Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1571 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
, nato in [...] il [...], residente in [...], (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, dall'avv.to M. Angela Casu, con Studio in C.F._1
Alghero, Via Cravellet 82, per procura in atti, ivi elettivamente domiciliato ricorrente
contro
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]P_ C.F._2
(SS) alla Via Amsicora n. 15, elettivamente domiciliato in Sassari nella Via Zanfarino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ibba, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponeva: Parte_1
pagina 1 di 5 - che in data 25.09.15, in qualità di commercialista di , provvedeva alla P_ Parte_1
redazione e al deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, per 'attività denominata “Bar
dello Stadio di Caruso Aurelio”, con sede in Alghero, Via Raffaello Sanzio n° 2/A;
- che con invito a comparire, notificato in data 06/03/19, l'Agenzia delle Entrate lo convocava, al fine di fornire chiarimenti su sui dati indicati nella dichiarazione dei redditi, in quanto sarebbero state riscontrate incongruenze ed omissioni;
Con
- che, pur notiziato, l' non compariva dinanzi all'Agenzia delle Entrate, ma consegnava la documentazione a , nuova commercialista del;
CP_2 Pt_1
- che , inoltrava istanza all'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate il 04/12/19, al fine CP_2
di ottenere un annullamento del precedente avviso;
- che la nuova commercialista rilevava, dalla documentazione in suo possesso, gli errori commessi dal precedente commercialista e cioè: P_
a) che lo stesso aveva dichiarato maggiori ricavi di quelli ottenuti (€ 39.790,00), con determinazione di una maggiore imposta pari a € 3980,88;
b) sanzioni e interessi pari a € 2.178,69, per le omissioni compiute, quali i corrispettivi SA (€
1179,00);
c) €. 1338,29 Iva non dovuta, per mancata applicazione del pro-rata, ex art. 19 bis del DPR 633/72,
giacché l'attività di slot-machine, esercitata all'interno del Bar, sarebbe stata marginale rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
d) sanzione di €. 59.11, su Addizionale Regionale IRPEF, nonché €. 38,40, su Addizionale Comunale
IRPEF.
Il tutto per un totale di €. 7.595,37, salvo errori;
- che gli errori e le omissioni compiute dal commercialista avrebbero comportato un P_
accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a €. 16.010,00, poi ridotto a €.
pagina 2 di 5 12.020,66, tramite accertamento con adesione, e conseguente piano di ammortamento, definito in data
28.01.20, che il ha iniziato a corrispondere;
Pt_1
Con
- che l'assicurazione dell' non ha risposto in quanto mancava la denuncia e la polizza risultava scaduta;
- che ogni tentativo di accordo era stato vano.
Concludeva chiedendo condannarsi a corrispondere il risarcimento del danno causato a P_
, per gli errori ed omissioni compiute nella dichiarazione dei redditi per l'anno di Parte_1
imposta 2014, nella somma di € 7595,37, salvo errori ed omissioni o altra accertata, con interessi dal giorno del fatto al saldo e rivalutazione monetaria, oltre al danno morale causato a . Con vittoria Pt_1
di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione del ricorrente e P_
osservando:
- che al sig. sarebbe stato contestato – nell'ambito del piano controlli 2019 dell'A.D.M. Pt_1
( competente per le attività di NEW SLOT e di Video Lottery Terminals) Controparte_3
di aver indicato di ricavi inferiori a quelli comunicati dall'A.D.M. con le macchinette del gioco lecito;
- in particolare, a fronte di un volume d'affari pari a € 28.135,00 (quadro VE – Modello Unico P.F.
2015), nel quadro “Impresa” (Quadro RG) i ricavi di cui ai commi 1 a) e b) e co. 2 art. 85
ammonterebbero a € 39.790,00;
- che tutta la documentazione non sarebbe stata consegnata dal ricorrente all'Ente accertatore;
- che sui dati a disposizione la differenza tra i ricavi indicati e il volume d'affari dichiarato sarebbe pari a € 11.655, cioè a dire € 345 in meno rispetto alla cifra su cui controparte avrebbe sottoscritto l'adesione: considerando che l'adesione avrebbe (erroneamente) annesso anche il maggior costo del pro-rata, si ritiene che le rispettive somme dovrebbero ritenersi compensate;
- che il commerciante – contribuente non avrebbe tenuto e consegnato tutte le ricevute e i documenti contabili al commercialista, pertanto la responsabilità del professionista non potrebbe estendersi fino a pagina 3 di 5 coprire le negligenze del contribuente che non consegna tutti i documenti ovvero omette di comunicare dati utili ai fini della completezza dei redditi;
e che mancherebbe la prova che il avrebbe Pt_1
consegnato la contabilità completa e ordinata;
- che, infatti, non sarebbero stati prodotti i corrispettivi SA, schede contabili relative alla raccolta attraverso gli apparecchi, neppure un prospetto di raccordo tra le dichiarazioni dei redditi e di IRAP,
etc.
Concludeva chiedendo accertarsi che nessuna responsabilità possa addebitarsi al convenuto e che nulla sia da egli dovuto, in via subordinata rigettarsi le domande di parte attrice.
La causa, previo mutamento del rito, veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU col seguente quesito: “II C.T.U., letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali
consulenti, ed esperita ogni altra più opportuna indagine:
1) dica visti gli atti ed i documenti di causa, se abbia commesso errori tecnici nella P_
redazione della dichiarazione dei redditi di per l'anno di imposta 2014; Parte_1
2) in caso di risposta positiva, individui e quantifichi il danno derivatone al , tenendo conto Pt_1
delle successive vicende fiscali;
3) all'esito, ed in ogni caso, il CTU tenti di conciliare le parti, proponendo idonea soluzione
transattiva, riportando quest'ultima nelle proprie conclusioni e descrivendo in caso di mancato
raggiungimento di un accordo – il contegno e le richieste delle parti”.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di ciascuna parte.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria il sig. depositava: a) la dichiarazione dei redditi Pt_1
2015, b) l'invito a comparire dell'Agenzia delle entrate di Sassari del 06.03.2019, c) l'avviso di accertamento, d) l'istanza di annullamento, e) il piano di ammortamento per il pagamento di quanto pagina 4 di 5 accertato come dovuto, f) la missiva ad del 22.6.2020; g) l'invito alla negoziazione P_
assistita.
A propria difesa, produceva essenzialmente due missive con l'avv. Casu del 11.11.2020 e P_
del 02.12.2020.
I documenti depositati nel fascicolo processuale sono stati analiticamente esaminati dal CTU, il quale,
nello svolgimento del suo incarico, ha ritenuto che essi non fossero sufficienti per rispondere al quesito,
Con in termini di accertamento della responsabilità in capo all' secondo un criterio causale fortemente probabilistico e non su ipotesi meramente astratte. La mancata produzione di molti documenti giustificativi sembrerebbe confortare l'ipotesi che il non ne disponesse sin dal principio e non li Pt_1
Con avesse consegnati nemmeno al commercialista ma al di là di tale supposizione, certo è che il ricorrente non ha fornito la prova dei fatti dedotti in giudizio a fondamento della propria Pt_1
pretesa.
A tale stregua, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di;
Parte_1
- condanna alla rifusione ad delle spese di lite che liquida in €. 5.077,00, Parte_1 P_
oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 23.04.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. I.Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1571 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
, nato in [...] il [...], residente in [...], (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, dall'avv.to M. Angela Casu, con Studio in C.F._1
Alghero, Via Cravellet 82, per procura in atti, ivi elettivamente domiciliato ricorrente
contro
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]P_ C.F._2
(SS) alla Via Amsicora n. 15, elettivamente domiciliato in Sassari nella Via Zanfarino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ibba, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponeva: Parte_1
pagina 1 di 5 - che in data 25.09.15, in qualità di commercialista di , provvedeva alla P_ Parte_1
redazione e al deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, per 'attività denominata “Bar
dello Stadio di Caruso Aurelio”, con sede in Alghero, Via Raffaello Sanzio n° 2/A;
- che con invito a comparire, notificato in data 06/03/19, l'Agenzia delle Entrate lo convocava, al fine di fornire chiarimenti su sui dati indicati nella dichiarazione dei redditi, in quanto sarebbero state riscontrate incongruenze ed omissioni;
Con
- che, pur notiziato, l' non compariva dinanzi all'Agenzia delle Entrate, ma consegnava la documentazione a , nuova commercialista del;
CP_2 Pt_1
- che , inoltrava istanza all'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate il 04/12/19, al fine CP_2
di ottenere un annullamento del precedente avviso;
- che la nuova commercialista rilevava, dalla documentazione in suo possesso, gli errori commessi dal precedente commercialista e cioè: P_
a) che lo stesso aveva dichiarato maggiori ricavi di quelli ottenuti (€ 39.790,00), con determinazione di una maggiore imposta pari a € 3980,88;
b) sanzioni e interessi pari a € 2.178,69, per le omissioni compiute, quali i corrispettivi SA (€
1179,00);
c) €. 1338,29 Iva non dovuta, per mancata applicazione del pro-rata, ex art. 19 bis del DPR 633/72,
giacché l'attività di slot-machine, esercitata all'interno del Bar, sarebbe stata marginale rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
d) sanzione di €. 59.11, su Addizionale Regionale IRPEF, nonché €. 38,40, su Addizionale Comunale
IRPEF.
Il tutto per un totale di €. 7.595,37, salvo errori;
- che gli errori e le omissioni compiute dal commercialista avrebbero comportato un P_
accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a €. 16.010,00, poi ridotto a €.
pagina 2 di 5 12.020,66, tramite accertamento con adesione, e conseguente piano di ammortamento, definito in data
28.01.20, che il ha iniziato a corrispondere;
Pt_1
Con
- che l'assicurazione dell' non ha risposto in quanto mancava la denuncia e la polizza risultava scaduta;
- che ogni tentativo di accordo era stato vano.
Concludeva chiedendo condannarsi a corrispondere il risarcimento del danno causato a P_
, per gli errori ed omissioni compiute nella dichiarazione dei redditi per l'anno di Parte_1
imposta 2014, nella somma di € 7595,37, salvo errori ed omissioni o altra accertata, con interessi dal giorno del fatto al saldo e rivalutazione monetaria, oltre al danno morale causato a . Con vittoria Pt_1
di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione del ricorrente e P_
osservando:
- che al sig. sarebbe stato contestato – nell'ambito del piano controlli 2019 dell'A.D.M. Pt_1
( competente per le attività di NEW SLOT e di Video Lottery Terminals) Controparte_3
di aver indicato di ricavi inferiori a quelli comunicati dall'A.D.M. con le macchinette del gioco lecito;
- in particolare, a fronte di un volume d'affari pari a € 28.135,00 (quadro VE – Modello Unico P.F.
2015), nel quadro “Impresa” (Quadro RG) i ricavi di cui ai commi 1 a) e b) e co. 2 art. 85
ammonterebbero a € 39.790,00;
- che tutta la documentazione non sarebbe stata consegnata dal ricorrente all'Ente accertatore;
- che sui dati a disposizione la differenza tra i ricavi indicati e il volume d'affari dichiarato sarebbe pari a € 11.655, cioè a dire € 345 in meno rispetto alla cifra su cui controparte avrebbe sottoscritto l'adesione: considerando che l'adesione avrebbe (erroneamente) annesso anche il maggior costo del pro-rata, si ritiene che le rispettive somme dovrebbero ritenersi compensate;
- che il commerciante – contribuente non avrebbe tenuto e consegnato tutte le ricevute e i documenti contabili al commercialista, pertanto la responsabilità del professionista non potrebbe estendersi fino a pagina 3 di 5 coprire le negligenze del contribuente che non consegna tutti i documenti ovvero omette di comunicare dati utili ai fini della completezza dei redditi;
e che mancherebbe la prova che il avrebbe Pt_1
consegnato la contabilità completa e ordinata;
- che, infatti, non sarebbero stati prodotti i corrispettivi SA, schede contabili relative alla raccolta attraverso gli apparecchi, neppure un prospetto di raccordo tra le dichiarazioni dei redditi e di IRAP,
etc.
Concludeva chiedendo accertarsi che nessuna responsabilità possa addebitarsi al convenuto e che nulla sia da egli dovuto, in via subordinata rigettarsi le domande di parte attrice.
La causa, previo mutamento del rito, veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU col seguente quesito: “II C.T.U., letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali
consulenti, ed esperita ogni altra più opportuna indagine:
1) dica visti gli atti ed i documenti di causa, se abbia commesso errori tecnici nella P_
redazione della dichiarazione dei redditi di per l'anno di imposta 2014; Parte_1
2) in caso di risposta positiva, individui e quantifichi il danno derivatone al , tenendo conto Pt_1
delle successive vicende fiscali;
3) all'esito, ed in ogni caso, il CTU tenti di conciliare le parti, proponendo idonea soluzione
transattiva, riportando quest'ultima nelle proprie conclusioni e descrivendo in caso di mancato
raggiungimento di un accordo – il contegno e le richieste delle parti”.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di ciascuna parte.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria il sig. depositava: a) la dichiarazione dei redditi Pt_1
2015, b) l'invito a comparire dell'Agenzia delle entrate di Sassari del 06.03.2019, c) l'avviso di accertamento, d) l'istanza di annullamento, e) il piano di ammortamento per il pagamento di quanto pagina 4 di 5 accertato come dovuto, f) la missiva ad del 22.6.2020; g) l'invito alla negoziazione P_
assistita.
A propria difesa, produceva essenzialmente due missive con l'avv. Casu del 11.11.2020 e P_
del 02.12.2020.
I documenti depositati nel fascicolo processuale sono stati analiticamente esaminati dal CTU, il quale,
nello svolgimento del suo incarico, ha ritenuto che essi non fossero sufficienti per rispondere al quesito,
Con in termini di accertamento della responsabilità in capo all' secondo un criterio causale fortemente probabilistico e non su ipotesi meramente astratte. La mancata produzione di molti documenti giustificativi sembrerebbe confortare l'ipotesi che il non ne disponesse sin dal principio e non li Pt_1
Con avesse consegnati nemmeno al commercialista ma al di là di tale supposizione, certo è che il ricorrente non ha fornito la prova dei fatti dedotti in giudizio a fondamento della propria Pt_1
pretesa.
A tale stregua, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di;
Parte_1
- condanna alla rifusione ad delle spese di lite che liquida in €. 5.077,00, Parte_1 P_
oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 23.04.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5