Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/08/2025, n. 15297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15297 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15297/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2022, proposto da
La Femme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. GSE/P20210034467 del 16.12.2021 con il quale il GSE ha comunicato “l'annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti prot. FTV_516409 del 22 giugno 2012 e la risoluzione della Convenzione n. J01I247587607”;
del provvedimento notificato in data 1.2.2022, con il quale il GSE ha intimato la restituzione di euro 260.283,24 nel termine di 30 giorni;
nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi:
a. il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 114266/2020, pubblicato sul sito istituzionale in data 6.3.2020, recante «Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», nonché le allegate Istruzioni;
b. il Comunicato del GSE del 22.11.2017, recante «Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. ON NT»
c. il Comunicato del GSE del 14.11.2018 con il quale il GSE ha comunicato la proroga del termine per la rinuncia al beneficio fiscale;
d. la nota prot. GSE/P20170062750 del 16.8.2017, con la quale il GSE ha comunicato l'avvio del procedimento di autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
e. la nota prot. GSE/P2018002042 del 7.3.2018, con la quale il GSE ha comunicato la sospensione del procedimento di verifica;
f. la comunicazione del 2 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate, acquisita dal GSE al prot. GSE/A20200153266);
g. la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 24327 del 12.12.2012;
e per l'accertamento
previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione europea
- del diritto della Società a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dall'art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- dell'insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all'art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, 388, come previsto dall'art. 36, comma 2 e 6-bis, del d.l. n. 124/2019, con. in legge n. 157/2019;
- del diritto della Società a conservare le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti previste nella convenzione stipulata con il GSE, unitamente al beneficio previsto dalla ON NT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Servizi Energetici, della Agenzia delle Entrate, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Transizione Ecologica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 luglio 2025, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
La disamina nel merito del ricorso è radicitus preclusa dalla di per sé dirimente circostanza per cui, in vista della odierna udienza di trattazione, la società ricorrente ha:
- rammentato di avere “ chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il GSE ha disposto la decadenza dell’impianto fotovoltaico per violazione del divieto di cumulo degli incentivi con la ON ambiente ”;
- rappresentato, alla luce dei chiarimenti offerti dal GSE, di avere restituito l’importo a titolo di ON NT , talchè con provvedimento del 17 giugno 2024 il GSE ha disposto la riammissione agli incentivi, risultando in tal guisa soddisfatto l’interesse della società;
- dichiarato “ di non avere più interesse alla definizione del giudizio R.G. n. 1589/2022 ”.
Al collegio non resta che prendere atto della volontà di parte ricorrente, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, siccome richiesto da essa ricorrente e non contestato dalla resistente GSE.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO