Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 405 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Noia;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Allevato;
Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data 27 Parte_1
luglio 2013, con , dalla cui unione sono nate le figlie il Controparte_1 Persona_1
2.07.2015, e , il 13.12.2018, che in data 29.11.2023, il Tribunale di Cosenza, con Per_2
sentenza ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni “• confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con residenza prevalente
1
Ciò, altresì, in considerazione del fatto che dal momento della separazione ad oggi le minori non sono mai rimaste la notte a dormire presso la residenza paterna (casa dei genitori del Sig.
, e che in ogni caso non vi sono spazi idonei per le stesse presso la casa del Sig. CP_1 CP_1
• Stabilire che ciascun genitore avrà il diritto di sentire le figlie quando sono con l'altro genitore tutti i giorni ora di cena (ore 20 circa);
• Stabilire che di andare ad accompagnare e prendere le figlie a scuola si occuperà esclusivamente la madre, salvo imprevisti della medesima, e ciò non solo per ragioni di comodità logistica, stante la vicinanza dell'abitazione materna alla scuola che frequentano le minori, circostanza che consente di raggiungere l'istituto a piedi, ma anche per il fatto che tale situazione corrisponde alla volontà delle minori e che comunque nel tempo dalla separazione
è circostanza che si è stabilizzata, essendo di gran lunga minoritaria l'evenienza dell'accompagnamento da parte del padre.
• Confermare che durante le festività dell'anno, e ad anni alterni, nei giorni rossi di calendario le minori staranno alternativamente con entrambi i genitori (ad esempio Vigilia di Natale con uno e giorno di Natale con l'altro, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro, e così via).
• Stabilire che per il periodo estivo, e comunque dalla fine della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico, in considerazione del fatto che entrambi i genitori non sono in possesso di una casa vacanza, varranno le stesse regole che per il resto dell'anno, salvo diverso accordo tra i genitori, con congruo preavviso da parte di entrambi.
• Stabilire in ogni caso che, per quanto possibile e senza rinunciare alla potestà decisoria e di indirizzo spettante a ciascun genitore, bisognerà assecondare la volontà delle minori;
• Confermare a carico del Sig. l'obbligo di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
ciascuna figlia minore pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie documentate e, laddove possibile, preventivamente concordate (a titolo esemplificativo spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative).
2 • Stabilire che l'importo dell'assegno unico in favore delle minori continuerà ad essere diviso al 50% tra entrambi i genitori;
• Disporre la possibilità per i nonni di poter mantenere un contatto stabile con le nipoti.”.
aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Affido condiviso delle figlie minori e Persona_1
ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
le minori staranno con il Per_2 padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica. Il martedì e il giovedì all'uscita di scuola fino alla sera. Ciascun genitore effettuerà una telefonata al giorno quando le figlie sono con l'altro genitore. 2) Le figlie minori trascorreranno le principali festività ad anni alterni con ciascun genitore. Durante l'estate trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi, il periodo sarà concordato tra le parti entro il 15/6 di ogni anno. 3) Il verserà alla , quale contributo mensile al mantenimento delle CP_1 Parte_1
figlie, la somma di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da oltre sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta dalla convenuta, che ha aderito a tale domanda, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nella sentenza del Tribunale di Cosenza.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dev'essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo per il prosieguo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso in ordine alle domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni favorevoli del
P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Cosenza, 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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