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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR IT Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR IA SE Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 913/2025 R.G.A.C.C., promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO N.1 71011 presso il difensore Pt_1 avv. PIZZICOLI GIUSEPPE
APPELLANTE contro
Controparte_1 Appellata contumace avverso la sentenza n. 882/2025 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 02.05.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti.
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il processo di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_2 pagina 1 di 3 325/2024, emesso dal Tribunale di Foggia il 26.02.2024, nel procedimento n. 553/2024 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di €. 42.311,23, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per fornitura gasolio per la quale sono state emesse le fatture nn. 90538 del 18.01.23,
91199 del 30.01.2023, 91467 del 06.02.2023, 91885 del 14.02.2023 e 93308 del 16.03.2023.
Nel costituirsi prontamente in giudizio, l'opposta ha contestato ogni avverso dedotto ed insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale così decideva:
<<
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 325/2024, emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.02.2024, nel procedimento n. 553/2024 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla rifusione in favore di in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi €.
3.809,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.>> (cfr. testualmente).
2. - L'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, ha proposto appello chiedendo Parte_1 alla Corte di <<… riformare la sentenza n. 882/2025 - R.G. n. 1596/2024 emessa dal Tribunale di
Foggia, nella parte in cui: “1- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 325/2024, emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.02.2024, nel procedimento n.
553/2024 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 CONDANNA Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di lite che liquida
[...] in complessivi €. 3.809,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.” per lo effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto
R.G. n. 553/2024 - n. 325/24 di € 42.311,23, emesso dal Tribunale di Foggia notificato in data
26/02/2019. C - Condannare, altresì, la (P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa , al pagamento di spese CP_3 diritti ed onorari di lite con Iva e Cpa come per legge del doppio grado giudizio. >> (testualmente dall'atto di appello).
Non si è costituita l'appellata e di essa va dichiarata la contumacia.
Con atto del 30.07.2025, l'odierna appellante rinunziava agli atti del giudizio per il tramite del procuratore a ciò espressamente delegato con la procura ad litem, significando di avere raggiunto un accordo con la controparte. pagina 2 di 3 All'odierna udienza, già fissata, preso atto dell'intervenuta rinuncia la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e dichiara l'estinzione del processo. Rappresenta che non appare necessaria l'accettazione mancando l'interesse della controparte vittoriosa in prime cure che, peraltro, non si è costituita.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Circa il regolamento delle spese processuali, esse siedono a carico della parte che le ha anticipate non risultando un diverso accordo delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da la sentenza n. Parte_2
882/2025 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 02.05.2025, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 4 novembre 2025
Il Consigliere est.
AR IA SE
Il Presidente
AR IT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR IT Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR IA SE Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 913/2025 R.G.A.C.C., promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO N.1 71011 presso il difensore Pt_1 avv. PIZZICOLI GIUSEPPE
APPELLANTE contro
Controparte_1 Appellata contumace avverso la sentenza n. 882/2025 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 02.05.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti.
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il processo di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_2 pagina 1 di 3 325/2024, emesso dal Tribunale di Foggia il 26.02.2024, nel procedimento n. 553/2024 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di €. 42.311,23, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per fornitura gasolio per la quale sono state emesse le fatture nn. 90538 del 18.01.23,
91199 del 30.01.2023, 91467 del 06.02.2023, 91885 del 14.02.2023 e 93308 del 16.03.2023.
Nel costituirsi prontamente in giudizio, l'opposta ha contestato ogni avverso dedotto ed insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale così decideva:
<<
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 325/2024, emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.02.2024, nel procedimento n. 553/2024 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla rifusione in favore di in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi €.
3.809,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.>> (cfr. testualmente).
2. - L'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, ha proposto appello chiedendo Parte_1 alla Corte di <<… riformare la sentenza n. 882/2025 - R.G. n. 1596/2024 emessa dal Tribunale di
Foggia, nella parte in cui: “1- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 325/2024, emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.02.2024, nel procedimento n.
553/2024 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 CONDANNA Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di lite che liquida
[...] in complessivi €. 3.809,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.” per lo effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto
R.G. n. 553/2024 - n. 325/24 di € 42.311,23, emesso dal Tribunale di Foggia notificato in data
26/02/2019. C - Condannare, altresì, la (P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa , al pagamento di spese CP_3 diritti ed onorari di lite con Iva e Cpa come per legge del doppio grado giudizio. >> (testualmente dall'atto di appello).
Non si è costituita l'appellata e di essa va dichiarata la contumacia.
Con atto del 30.07.2025, l'odierna appellante rinunziava agli atti del giudizio per il tramite del procuratore a ciò espressamente delegato con la procura ad litem, significando di avere raggiunto un accordo con la controparte. pagina 2 di 3 All'odierna udienza, già fissata, preso atto dell'intervenuta rinuncia la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e dichiara l'estinzione del processo. Rappresenta che non appare necessaria l'accettazione mancando l'interesse della controparte vittoriosa in prime cure che, peraltro, non si è costituita.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Circa il regolamento delle spese processuali, esse siedono a carico della parte che le ha anticipate non risultando un diverso accordo delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da la sentenza n. Parte_2
882/2025 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 02.05.2025, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 4 novembre 2025
Il Consigliere est.
AR IA SE
Il Presidente
AR IT
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