CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7089 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa IL Di MA - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2081 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Cardarelli Massimiliano;
- appellante
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso all'Avvocato Alberto Cassini
- appellata
e
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_2 P.IVA_3
AN IN e TT OT
- appellante incidentale subordinato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 21588 dell'anno 2019 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo di euro 319.869,61 Parte_1
nei confronti del per il pagamento di Controparte_3
fatture a titolo di somministrazione di energia elettrica.
Il proponeva opposizione avverso tale decreto sostenendo che nulla era CP_1
dovuto a per il pagamento di energia elettrica in quanto i rapporti tra le due Pt_1
parti sono regolati da previsioni legislative e convenzioni in forza delle quali il fruisce di erogazioni di energia a titolo gratuito. CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione; proponeva altresì Pt_1
domanda di chiamata in causa del terzo ai fini della manleva. CP_2
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di garanzia spiegata da condannava quest'ultima al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza insorgeva chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza e l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, gradatamente, 1) accertare e dichiarare l'inopponibilità delle Convenzioni ad
; 2) accertare e dichiarare, la nullità, per difetto di causa, delle Parte_1
Convenzioni nella parte in cui prevedono la somministrazione di energia elettrica
a titolo gratuito da parte;
3) in ogni caso, condannare il Parte_1
, al pagamento in proprio favore della Controparte_3
somma di €. 319.869,61, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
4) accertare e dichiarare che il Controparte_3
si è arricchito ingiustificatamente in danno di
[...] Parte_1
con conseguente diritto della stessa ad essere indennizzata del pregiudizio subito in misura pari alle somme fatturate e quindi €. 319.869,61, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
nei confronti a) in caso di affermazione della successione di CP_2 [...]
nelle Convenzione e comunque del fatto che il Parte_1 Controparte_3
non sia tenuto a seguire la procedura indicata da
[...] Parte_1
, accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta indenne
[...] Parte_1
da parte di da tutti gli effetti e le obbligazioni conseguenti alla CP_2
sottoscrizione delle Convenzioni;
b) conseguentemente, - condannare CP_2
al pagamento in favore di della somma di €.319.869,61, ovvero Parte_1
di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo - accertare
e dichiarare che si è arricchita in-giustificatamente in danno di CP_2 [...]
con conseguente diritto della stessa ad essere indennizzata del Parte_1
pregiudizio subito in misura pari alle somme fatturate e quindi €. 319.869,61, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo.”
Resisteva il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Resisteva altresì chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni CP_2
“Rigettare l'appello svolto da nei confronti di Parte_1 CP_2
confermando, per le parti di interesse, la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario nei confronti di
in accoglimento dell'appello incidentale condizionato da quest'ultima CP_2
spiegato, dichiarare la nullità della citazione per chiamata di terzo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti di
; in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità, accertare CP_2
e dichiarare, limitatamente alle domande svolte da nei Parte_1
confronti di il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in CP_2
favore del Tribunale delle Acque Pubbliche per grado e territorio competente …”
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante fa una ricostruzione su quale sia l'odierno assetto del mercato dell'energia elettrica.
Con il secondo motivo contesta il fatto che sia succeduta ex Parte_1
art. 2558 c.c. a nelle Convenzioni e nella somministrazione gratuita di Parte_1
energia elettrica in favore del . CP_1
Con il terzo motivo lamenta l'opponibilità delle Convenzioni e l'assenza di una causa che giustifichi la somministrazione gratuita di energia in favore del da parte di . CP_1 Parte_1
Con il quarto motivo di gravame l'appellante, poi, deduce l'inesistenza del diritto del alla somministrazione gratuita ritenendo, invece, che questo ha CP_1
diritto al pagamento di una tariffa agevolata.
Con il quinto motivo lamenta, infine, il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti di CP_2
Pur essendo l'appello stato affidato a cinque motivi ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida. (“ex plurimis Cass.
12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
La Corte richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Roma, n. 21588/2019 oggetto del presente gravame che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal oggi appellato nei CP_1
confronti di , opposta, e con la chiamata in causa di Parte_1 CP_2
da parte dell'opposta.
Nella pronuncia di primo grado vengono affrontate e decise, con motivazioni che la Corte condivide, tutte le questioni poste a fondamento dell'impugnazione.
Il Tribunale ha infatti correttamente osservato che “punto nodale, ai fini della decisione della presente controversia, è quello relativo alla individuazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che, secondo la prospettazione difensiva di parte opponente, sussisterebbe il diritto alla fornitura gratuita di energia elettrica, sulla base del quadro normativo che si esaminerà di seguito e delle Convenzioni intercorse tra le parti (nelle quali la odierna opposta sarebbe subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c.), mentre, secondo gli assunti di parte opposta, il non avrebbe diritto alla somministrazione gratuita di CP_1
cui agli artt. 45 e 46 del R.D. n. 1755/33, ma soltanto ad una tariffazione agevolata, nell'ambito del mercato tutelato, alla luce del sopravvenuto e mutato quadro normativo.”
Ebbene, il Tribunale ha correttamente individuato che la fonte normativa disciplinante l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica in capo al vada individuata nelle previsioni di cui agli artt. 45 e 46 del R.D. n. CP_1
1755/1933.
Infatti, le fatture azionate in via monitoria da sono relative alla Parte_1 fornitura di energia elettrica impiegata per l'acquedotto comunale e per la derivazione NIP, a fronte della realizzazione, da parte di di una nuova Parte_1
asta idraulica sul fiume Cellina, con conseguente alterazione ed impossibilità di utilizzazione delle precedenti utenze, realizzazione di un impianto di sollevamento ed assunzione dell'obbligo di fornitura gratuita dell'energia elettrica necessaria per il pompaggio.
Pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale “detto obbligo di fornitura gratuita deriva dalla previsione del T.U. (R.D. n. 1755/1933), in forza della quale, in caso di incompatibilità di una nuova concessione con altre precedenti derivazioni legittimamente assentite “…il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro a propria cura e spese una corrispondente quantità d'acqua e nel caso d'impianti per forza motrice, una quantità d'energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata…” (art. 45).”
Inoltre, il Giudice ha così argomentato “l'efficacia delle Convenzioni stipulate tra il opponente ed dante causa della odierna opposta, è CP_1 Parte_1
limitata alla regolamentazione della durata temporale e del quantitativo della fornitura gratuita di energia elettrica, mentre la fonte dell'obbligo gravante a carico di (nella cui posizione giuridica è subentrata Parte_1 Parte_1
è quella legale, ravvisabile nella previsione normativa sopra menzionata.”
[...]
Il Testo Unico RD 1775/1933 all'art. 45 prevede la gratuità dell'energia elettrica qualora la concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre precedenti derivazioni legittimamente assentite “il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro a propria cura e spese una corrispondente quantità d'acqua e nel caso d'impianti per forza motrice una quantità d'energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata,
Secondo le Sezioni Unite n. 95/1985 l'obbligo della fornitura gratuita integra “un debito ex lege”, per il quale compete alle parti stabilire convenzionalmente la quantità di energia ed i limiti temporali dell'obbligo.
Con le varie Convenzioni di cui viene fatta una disamina nella sentenza oggetto del presente gravame, pattuiva la soglia di gratuità della fornitura di Parte_1
energia elettrica e la durata dell'obbligo di legge, concordando che la fornitura gratuita dell'energia durerà “fino alla scadenza del decreto che ha assentito la derivazione d'acqua in questione”.
È pertanto ininfluente ai fini della gratuità dell'energia elettrica impiegata per l'acquedotto comunale e la derivazione del NIP, la nullità delle suddette
Convenzioni eccepita da risultando la gratuità derivante direttamente dalla Pt_1
legge.
Le Convenzioni, infatti, riguardano solamente i limiti di quantità e di durata dell'erogazione di energia gratuita.
Le doglianze dell'appellante sulla base delle quali non sarebbe succeduta, ex art. 2558 c.c., nei rapporti di cui era contraente la propria dante causa sono Pt_1
infondate.
Ai sensi dell'articolo 2558 c.c., la regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente e nel caso di specie non vi è stata alcuna deroga.
è quindi succeduta a sia nell'obbligo ex lege alla Parte_1 Parte_1
fornitura gratuita sia nelle convenzioni che ne determinavano la soglia di gratuità
e la durata, non essendovi dubbio che la previsione di gratuità di cui è causa attiene alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.
Conseguentemente, sono altresì infondate le doglianze proposte da Parte_1
sul mancato accoglimento della domanda di manleva proposta dalla stessa
[...]
nei confronti di L'obbligo di fornitura gratuita ex lege grava CP_2
esclusivamente sulla società.
Ulteriore conseguenza delle considerazioni svolte è l'esclusione del carattere indebito dell'arricchimento posto a fondamento dell'azione ex art. 2041 c.c.; questo è escluso dalla previsione ex lege della gratuità dell'energia elettrica oggetto del giudizio.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato. Per quanto riguarda l'appello incidentale proposto da dal rigetto CP_2
dell'appello principale consegue l'assorbimento delle domande oggetto dell'appello incidentale così come proposto da CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei valori massimi, escluse le spese di istruttoria.
Va peraltro dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 21588 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate che si liquidano, per ciascuna, in complessivi euro 21.359,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo alle appellanti per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
IL Di MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa IL Di MA - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2081 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Cardarelli Massimiliano;
- appellante
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso all'Avvocato Alberto Cassini
- appellata
e
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_2 P.IVA_3
AN IN e TT OT
- appellante incidentale subordinato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 21588 dell'anno 2019 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo di euro 319.869,61 Parte_1
nei confronti del per il pagamento di Controparte_3
fatture a titolo di somministrazione di energia elettrica.
Il proponeva opposizione avverso tale decreto sostenendo che nulla era CP_1
dovuto a per il pagamento di energia elettrica in quanto i rapporti tra le due Pt_1
parti sono regolati da previsioni legislative e convenzioni in forza delle quali il fruisce di erogazioni di energia a titolo gratuito. CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione; proponeva altresì Pt_1
domanda di chiamata in causa del terzo ai fini della manleva. CP_2
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di garanzia spiegata da condannava quest'ultima al pagamento Pt_1
delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza insorgeva chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza e l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, gradatamente, 1) accertare e dichiarare l'inopponibilità delle Convenzioni ad
; 2) accertare e dichiarare, la nullità, per difetto di causa, delle Parte_1
Convenzioni nella parte in cui prevedono la somministrazione di energia elettrica
a titolo gratuito da parte;
3) in ogni caso, condannare il Parte_1
, al pagamento in proprio favore della Controparte_3
somma di €. 319.869,61, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
4) accertare e dichiarare che il Controparte_3
si è arricchito ingiustificatamente in danno di
[...] Parte_1
con conseguente diritto della stessa ad essere indennizzata del pregiudizio subito in misura pari alle somme fatturate e quindi €. 319.869,61, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
nei confronti a) in caso di affermazione della successione di CP_2 [...]
nelle Convenzione e comunque del fatto che il Parte_1 Controparte_3
non sia tenuto a seguire la procedura indicata da
[...] Parte_1
, accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta indenne
[...] Parte_1
da parte di da tutti gli effetti e le obbligazioni conseguenti alla CP_2
sottoscrizione delle Convenzioni;
b) conseguentemente, - condannare CP_2
al pagamento in favore di della somma di €.319.869,61, ovvero Parte_1
di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo - accertare
e dichiarare che si è arricchita in-giustificatamente in danno di CP_2 [...]
con conseguente diritto della stessa ad essere indennizzata del Parte_1
pregiudizio subito in misura pari alle somme fatturate e quindi €. 319.869,61, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi contrattuali di mora, pari a tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo.”
Resisteva il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Resisteva altresì chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni CP_2
“Rigettare l'appello svolto da nei confronti di Parte_1 CP_2
confermando, per le parti di interesse, la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario nei confronti di
in accoglimento dell'appello incidentale condizionato da quest'ultima CP_2
spiegato, dichiarare la nullità della citazione per chiamata di terzo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti di
; in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità, accertare CP_2
e dichiarare, limitatamente alle domande svolte da nei Parte_1
confronti di il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in CP_2
favore del Tribunale delle Acque Pubbliche per grado e territorio competente …”
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante fa una ricostruzione su quale sia l'odierno assetto del mercato dell'energia elettrica.
Con il secondo motivo contesta il fatto che sia succeduta ex Parte_1
art. 2558 c.c. a nelle Convenzioni e nella somministrazione gratuita di Parte_1
energia elettrica in favore del . CP_1
Con il terzo motivo lamenta l'opponibilità delle Convenzioni e l'assenza di una causa che giustifichi la somministrazione gratuita di energia in favore del da parte di . CP_1 Parte_1
Con il quarto motivo di gravame l'appellante, poi, deduce l'inesistenza del diritto del alla somministrazione gratuita ritenendo, invece, che questo ha CP_1
diritto al pagamento di una tariffa agevolata.
Con il quinto motivo lamenta, infine, il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti di CP_2
Pur essendo l'appello stato affidato a cinque motivi ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida. (“ex plurimis Cass.
12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
La Corte richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Roma, n. 21588/2019 oggetto del presente gravame che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal oggi appellato nei CP_1
confronti di , opposta, e con la chiamata in causa di Parte_1 CP_2
da parte dell'opposta.
Nella pronuncia di primo grado vengono affrontate e decise, con motivazioni che la Corte condivide, tutte le questioni poste a fondamento dell'impugnazione.
Il Tribunale ha infatti correttamente osservato che “punto nodale, ai fini della decisione della presente controversia, è quello relativo alla individuazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che, secondo la prospettazione difensiva di parte opponente, sussisterebbe il diritto alla fornitura gratuita di energia elettrica, sulla base del quadro normativo che si esaminerà di seguito e delle Convenzioni intercorse tra le parti (nelle quali la odierna opposta sarebbe subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c.), mentre, secondo gli assunti di parte opposta, il non avrebbe diritto alla somministrazione gratuita di CP_1
cui agli artt. 45 e 46 del R.D. n. 1755/33, ma soltanto ad una tariffazione agevolata, nell'ambito del mercato tutelato, alla luce del sopravvenuto e mutato quadro normativo.”
Ebbene, il Tribunale ha correttamente individuato che la fonte normativa disciplinante l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica in capo al vada individuata nelle previsioni di cui agli artt. 45 e 46 del R.D. n. CP_1
1755/1933.
Infatti, le fatture azionate in via monitoria da sono relative alla Parte_1 fornitura di energia elettrica impiegata per l'acquedotto comunale e per la derivazione NIP, a fronte della realizzazione, da parte di di una nuova Parte_1
asta idraulica sul fiume Cellina, con conseguente alterazione ed impossibilità di utilizzazione delle precedenti utenze, realizzazione di un impianto di sollevamento ed assunzione dell'obbligo di fornitura gratuita dell'energia elettrica necessaria per il pompaggio.
Pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale “detto obbligo di fornitura gratuita deriva dalla previsione del T.U. (R.D. n. 1755/1933), in forza della quale, in caso di incompatibilità di una nuova concessione con altre precedenti derivazioni legittimamente assentite “…il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro a propria cura e spese una corrispondente quantità d'acqua e nel caso d'impianti per forza motrice, una quantità d'energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata…” (art. 45).”
Inoltre, il Giudice ha così argomentato “l'efficacia delle Convenzioni stipulate tra il opponente ed dante causa della odierna opposta, è CP_1 Parte_1
limitata alla regolamentazione della durata temporale e del quantitativo della fornitura gratuita di energia elettrica, mentre la fonte dell'obbligo gravante a carico di (nella cui posizione giuridica è subentrata Parte_1 Parte_1
è quella legale, ravvisabile nella previsione normativa sopra menzionata.”
[...]
Il Testo Unico RD 1775/1933 all'art. 45 prevede la gratuità dell'energia elettrica qualora la concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre precedenti derivazioni legittimamente assentite “il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro a propria cura e spese una corrispondente quantità d'acqua e nel caso d'impianti per forza motrice una quantità d'energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata,
Secondo le Sezioni Unite n. 95/1985 l'obbligo della fornitura gratuita integra “un debito ex lege”, per il quale compete alle parti stabilire convenzionalmente la quantità di energia ed i limiti temporali dell'obbligo.
Con le varie Convenzioni di cui viene fatta una disamina nella sentenza oggetto del presente gravame, pattuiva la soglia di gratuità della fornitura di Parte_1
energia elettrica e la durata dell'obbligo di legge, concordando che la fornitura gratuita dell'energia durerà “fino alla scadenza del decreto che ha assentito la derivazione d'acqua in questione”.
È pertanto ininfluente ai fini della gratuità dell'energia elettrica impiegata per l'acquedotto comunale e la derivazione del NIP, la nullità delle suddette
Convenzioni eccepita da risultando la gratuità derivante direttamente dalla Pt_1
legge.
Le Convenzioni, infatti, riguardano solamente i limiti di quantità e di durata dell'erogazione di energia gratuita.
Le doglianze dell'appellante sulla base delle quali non sarebbe succeduta, ex art. 2558 c.c., nei rapporti di cui era contraente la propria dante causa sono Pt_1
infondate.
Ai sensi dell'articolo 2558 c.c., la regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente e nel caso di specie non vi è stata alcuna deroga.
è quindi succeduta a sia nell'obbligo ex lege alla Parte_1 Parte_1
fornitura gratuita sia nelle convenzioni che ne determinavano la soglia di gratuità
e la durata, non essendovi dubbio che la previsione di gratuità di cui è causa attiene alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.
Conseguentemente, sono altresì infondate le doglianze proposte da Parte_1
sul mancato accoglimento della domanda di manleva proposta dalla stessa
[...]
nei confronti di L'obbligo di fornitura gratuita ex lege grava CP_2
esclusivamente sulla società.
Ulteriore conseguenza delle considerazioni svolte è l'esclusione del carattere indebito dell'arricchimento posto a fondamento dell'azione ex art. 2041 c.c.; questo è escluso dalla previsione ex lege della gratuità dell'energia elettrica oggetto del giudizio.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato. Per quanto riguarda l'appello incidentale proposto da dal rigetto CP_2
dell'appello principale consegue l'assorbimento delle domande oggetto dell'appello incidentale così come proposto da CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei valori massimi, escluse le spese di istruttoria.
Va peraltro dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 21588 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate che si liquidano, per ciascuna, in complessivi euro 21.359,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo alle appellanti per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
IL Di MA