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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4989/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4989 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma I c.p.c.”, vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino
[...]
Rovella, alla via G. D'Aiutolo, n. 1; Opponente E P. IVA , in persona del rappresentante legale quale CP_2 P.IVA_1 rappr.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele Crovari e Gianfranco Cadeddu, ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via R. Giordano, n. 8; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 19.05.2021, intimante il pagamento di euro 11.768,65, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 10690/2020, reso in data 24.07.2020 dal Tribunale di Milano, asseritamente notificato il 15.08.2020, non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 31.12.2020. Avverso l'intimazione opposta, spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'omessa notifica del supposto titolo costituito dal decreto ingiuntivo ed instando per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto. In via ulteriore, rappresentava di aver dato avvio presso l'Organismo di composizione della crisi di Salerno a procedura di ripianamento della situazione di sovraindebitamento pendente a proprio carico, domandando, pertanto, la sospensione dell'azione esecutiva. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della domanda e la vittoria delle spese giudiziali. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In diritto, esponeva di aver regolarmente notificato il titolo monitorio eseguendo le formalità previste dalla L. 890/1982, data la temporanea assenza della destinataria e con conseguente perfezionamento della notifica eseguita. Quanto all'ulteriore motivo, contestava la prospettazione di controparte, rilevando come non risultasse documentalmente provata né la situazione di sovraindebitamento dedotta, né la circostanza che la stessa avesse avviato il relativo procedimento presso l'Organismo di composizione della crisi. 2. Tanto premesso in punto di fatto, venendo a scandagliare i profili di diritto che rilevano, deve verificarsi, anzitutto, se l'azione dispiegata dall'opponente sia un'opposizione a precetto ovvero una opposizione alla esecuzione e se dette forme di impugnazioni siano ammissibili o, viceversa, dovesse l'istante utilizzare altro rimedio processuale. Ora, l'opposizione a precetto può configurare sia un'opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, e cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, ovvero la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo. Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi. Resta da valutare se questo principio è sempre applicabile indipendentemente dalla natura del titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) oppure se il principio sopra esposto subisce delle modifiche in presenza di titoli esecutivi aventi natura diversa (sentenza e decreto ingiuntivo). Il problema dipende dal fatto che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro termini precisi e, di conseguenza, un vizio della notifica potrebbe far venire meno il titolo esecutivo (quando è rappresentato da un decreto ingiuntivo), mentre l'omessa (o viziata) notifica della sentenza fa solo decorrere il termine lungo per l'eventuale appello. Altra conseguenza è data dal fatto che il debitore del decreto ingiuntivo ha a sua disposizione sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione all'esecuzione, di talché si tratta anche di scegliere il rimedio più appropriato. Ecco, quindi, che il principio generale secondo il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione e l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi deve essere ricalibrato in base al diverso titolo esecutivo. Infatti, tale principio è conforme ai principi elaborati con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, trascura tuttavia di considerare che quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, come nella specie, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio (del titolo esecutivo). Quanto detto si è andato consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento (condiviso) per cui l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge;
mentre importa semplice nullità della notificazione la sua effettuazione in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa notifica (ex pluribus Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 20/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005, Rv. 587250; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16141 del 02/08/2005, Rv. 584851). 2.1 Ai fini dell'inquadramento del denunciato vizio assume rilevanza la circostanza oggettiva che il titolo monitorio reso in data 24.07.2020 sia stato notificato a mezzo servizio postale secondo le formalità previste per l'assenza temporanea del destinatario, nel luogo ove fino al 02.01.20 la debitrice aveva la residenza, come da visura camerale esibita dall'opposto. In particolare, mediante le allegazioni prodotte in ordine alla ritualità della notificazione eseguita, la parte opposta ha evidenziato come “l'agente postale in data 5.08.2020 ha immesso l'avviso nella cassetta postale del destinatario e spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 628847908244 (doc. 1 pagg. 8-10). L'avviso di ricevimento del cd. “CAD” è stato dunque regolarmente immesso nella cassetta postale (come del resto avviene per tutte le raccomandate inviate successivamente all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). Trascorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa – avvenuto il 5.8.2020 - la notifica si è quindi perfezionata per compiuta giacenza” (cfr. comparsa di costituzione in atti). Diversamente, l'opponente sostiene di non aver avuto conoscenza del titolo esecutivo poiché “inviata in data 31/07/2020 alla sig.ra presso l'indirizzo di Scarlino (GR), Via Parte_1
Cincinnato, 2 Fraz. Scalo”, ancorché avesse trasferito la residenza in epoca precedente alla notifica di detto atto in Giffoni Valle Piana (SA), alla Via A. Andria, 18, all'uopo procedendo ad allegare certificati storici attestanti il cambio di residenza. E, pertanto, insiste nell'invocare la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo. Sul punto, va rilevato che “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23903; ancora,
“Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”, cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2009, n.18791). Ora, in applicazione dei sopra esposti principi, e in considerazione del fatto che l'opponente non deduceva tanto l'inesistenza della notifica (comunque correttamente avvenuta), ma un vizio della medesima, per erroneità della residenza, ella avrebbe dovuto esperire un'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. Infatti, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. Pertanto, se l'assunto dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo era astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione, in concreto, la denunciata invalidità della notifica non attinge a livelli dell'inesistenza. Nella fattispecie in esame, il vizio attiene alla fase della consegna (è pacificamente inesistente la sola notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario), sicché è nulla e suscettibile di sanatoria, la notificazione effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante - un qualche riferimento con il destinatario stesso (cfr., tra le tante, Cass. civ. 6 maggio 2015, n. 9083; Cass. civ. 30 maggio 2014, n. 12301). Ne consegue che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 10690/2020 reso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2020, in quanto effettuata a mezzo posta presso un domicilio abbandonato dall'opponente sin dal gennaio precedente, e cioè in un luogo ove, fino a pochi mesi prima, era ubicata la sua residenza anagrafica, non era giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità, con la conseguenza che la parte avrebbe dovuto correttamente spiegare un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il titolo monitorio. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Condanna parte opponente, , al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte opposta che si liquidano in euro 852,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4989 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma I c.p.c.”, vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino
[...]
Rovella, alla via G. D'Aiutolo, n. 1; Opponente E P. IVA , in persona del rappresentante legale quale CP_2 P.IVA_1 rappr.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele Crovari e Gianfranco Cadeddu, ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via R. Giordano, n. 8; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 19.05.2021, intimante il pagamento di euro 11.768,65, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 10690/2020, reso in data 24.07.2020 dal Tribunale di Milano, asseritamente notificato il 15.08.2020, non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 31.12.2020. Avverso l'intimazione opposta, spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'omessa notifica del supposto titolo costituito dal decreto ingiuntivo ed instando per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto. In via ulteriore, rappresentava di aver dato avvio presso l'Organismo di composizione della crisi di Salerno a procedura di ripianamento della situazione di sovraindebitamento pendente a proprio carico, domandando, pertanto, la sospensione dell'azione esecutiva. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della domanda e la vittoria delle spese giudiziali. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In diritto, esponeva di aver regolarmente notificato il titolo monitorio eseguendo le formalità previste dalla L. 890/1982, data la temporanea assenza della destinataria e con conseguente perfezionamento della notifica eseguita. Quanto all'ulteriore motivo, contestava la prospettazione di controparte, rilevando come non risultasse documentalmente provata né la situazione di sovraindebitamento dedotta, né la circostanza che la stessa avesse avviato il relativo procedimento presso l'Organismo di composizione della crisi. 2. Tanto premesso in punto di fatto, venendo a scandagliare i profili di diritto che rilevano, deve verificarsi, anzitutto, se l'azione dispiegata dall'opponente sia un'opposizione a precetto ovvero una opposizione alla esecuzione e se dette forme di impugnazioni siano ammissibili o, viceversa, dovesse l'istante utilizzare altro rimedio processuale. Ora, l'opposizione a precetto può configurare sia un'opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, e cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, ovvero la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo. Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi. Resta da valutare se questo principio è sempre applicabile indipendentemente dalla natura del titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) oppure se il principio sopra esposto subisce delle modifiche in presenza di titoli esecutivi aventi natura diversa (sentenza e decreto ingiuntivo). Il problema dipende dal fatto che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro termini precisi e, di conseguenza, un vizio della notifica potrebbe far venire meno il titolo esecutivo (quando è rappresentato da un decreto ingiuntivo), mentre l'omessa (o viziata) notifica della sentenza fa solo decorrere il termine lungo per l'eventuale appello. Altra conseguenza è data dal fatto che il debitore del decreto ingiuntivo ha a sua disposizione sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione all'esecuzione, di talché si tratta anche di scegliere il rimedio più appropriato. Ecco, quindi, che il principio generale secondo il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione e l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi deve essere ricalibrato in base al diverso titolo esecutivo. Infatti, tale principio è conforme ai principi elaborati con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, trascura tuttavia di considerare che quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, come nella specie, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio (del titolo esecutivo). Quanto detto si è andato consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento (condiviso) per cui l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge;
mentre importa semplice nullità della notificazione la sua effettuazione in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa notifica (ex pluribus Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 20/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005, Rv. 587250; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16141 del 02/08/2005, Rv. 584851). 2.1 Ai fini dell'inquadramento del denunciato vizio assume rilevanza la circostanza oggettiva che il titolo monitorio reso in data 24.07.2020 sia stato notificato a mezzo servizio postale secondo le formalità previste per l'assenza temporanea del destinatario, nel luogo ove fino al 02.01.20 la debitrice aveva la residenza, come da visura camerale esibita dall'opposto. In particolare, mediante le allegazioni prodotte in ordine alla ritualità della notificazione eseguita, la parte opposta ha evidenziato come “l'agente postale in data 5.08.2020 ha immesso l'avviso nella cassetta postale del destinatario e spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 628847908244 (doc. 1 pagg. 8-10). L'avviso di ricevimento del cd. “CAD” è stato dunque regolarmente immesso nella cassetta postale (come del resto avviene per tutte le raccomandate inviate successivamente all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). Trascorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa – avvenuto il 5.8.2020 - la notifica si è quindi perfezionata per compiuta giacenza” (cfr. comparsa di costituzione in atti). Diversamente, l'opponente sostiene di non aver avuto conoscenza del titolo esecutivo poiché “inviata in data 31/07/2020 alla sig.ra presso l'indirizzo di Scarlino (GR), Via Parte_1
Cincinnato, 2 Fraz. Scalo”, ancorché avesse trasferito la residenza in epoca precedente alla notifica di detto atto in Giffoni Valle Piana (SA), alla Via A. Andria, 18, all'uopo procedendo ad allegare certificati storici attestanti il cambio di residenza. E, pertanto, insiste nell'invocare la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo. Sul punto, va rilevato che “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23903; ancora,
“Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”, cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2009, n.18791). Ora, in applicazione dei sopra esposti principi, e in considerazione del fatto che l'opponente non deduceva tanto l'inesistenza della notifica (comunque correttamente avvenuta), ma un vizio della medesima, per erroneità della residenza, ella avrebbe dovuto esperire un'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma. Infatti, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. Pertanto, se l'assunto dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo era astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione, in concreto, la denunciata invalidità della notifica non attinge a livelli dell'inesistenza. Nella fattispecie in esame, il vizio attiene alla fase della consegna (è pacificamente inesistente la sola notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario), sicché è nulla e suscettibile di sanatoria, la notificazione effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante - un qualche riferimento con il destinatario stesso (cfr., tra le tante, Cass. civ. 6 maggio 2015, n. 9083; Cass. civ. 30 maggio 2014, n. 12301). Ne consegue che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 10690/2020 reso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2020, in quanto effettuata a mezzo posta presso un domicilio abbandonato dall'opponente sin dal gennaio precedente, e cioè in un luogo ove, fino a pochi mesi prima, era ubicata la sua residenza anagrafica, non era giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità, con la conseguenza che la parte avrebbe dovuto correttamente spiegare un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il titolo monitorio. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Condanna parte opponente, , al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte opposta che si liquidano in euro 852,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)