TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1991/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1991/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente a ET AN (PD), Via Pietro Nenni n. 32 professione: cassiera reddito: euro 15.043,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 19.594,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Roberta Buzzi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TE (PD) il 9-6-2007 (anno 2007, numero 19, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 19-8-2009. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credano, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali cambi di residenza. Essi prestano sin d'ora il proprio consenso all'inserimento del nominativo del figlio minore nei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
2) Il sig. e la sig.ra provvederanno da sé al proprio Parte_2 Parte_1 mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) I coniugi concordano che la casa coniugale di ET AN (PD), Via Pietro Nenni n. 32, di proprietà dei coniugi, verrà assegnata alla sig.ra
[...]
con tutti gli arredi e che la stessa continuerà ad abitarvi, mentre il sig. Pt_1
unitamente al figlio , che ha manifestato ai genitori la Parte_2 Per_1 volontà di stare con il padre, trasferirà altrove la residenza presso nuova abitazione sita in TE (PD) via Franceschini n. 16.
4) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affido condiviso previsto per legge. La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori con potestà disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo contro delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La residenza anagrafica verrà fissata presso l'abitazione materna.
5) Il regime di affido ed i tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, sarà paritario. Salvo diversi accordi, il figlio trascorrerà con la madre un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena. La madre starà con il figlio, inoltre, almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 con cena presso la madre, da concordarsi di mese in mese.
6) trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, Per_1 comprendenti di anno in anno, alternativamente, il Natale, il Giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania; il figlio trascorrerà le vacanze pasquali con entrambi i genitori, rimanendo la Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, previo accordo di almeno una settimana prima della Pasqua;
durante il periodo estivo trascorrerà sia con il padre che con la madre un periodo di almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodo da concordare di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno, in modo da essere compatibile con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Per il resto dell'estate, il minore permarrà con l'uno o con l'altro genitore, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, ovvero con persona di fiducia scelta congiuntamente dai genitori nei momenti in cui gli stessi non potranno accudire il figlio per esigenze lavorative. Infine, la madre potrà tenere con sé il figlio alternativamente con il padre nel giorno del compleanno ed altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori;
2 7) Quanto al contributo nel mantenimento del figlio, la sig.ra Parte_1 corrisponderà al Sig. un assegno mensile di € 200,00 Parte_2
(duecento/00), annualmente secondo indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2025, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da corrispondersi sinché il figlio non diventerà economicamente autosufficiente. 8) Le spese straordinarie saranno poste a carico per il 50% di entrambi i genitori e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore a quello che le avrà sostenute o che ne richiede l'anticipo, entro 10 giorni dalla relativa richiesta purché adeguatamente documentata. Le spese straordinarie saranno quindi così regolamentate:
- SPESE MEDICHE: A) Spese che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
- farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
- cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire tra genitori;
- trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
- ticket sanitari;
B. Spese che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
- farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- SPESE SCOLASTICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: - iscrizioni e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo richiesti dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- costi per il trasporto pubblico;
B. che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: - un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo - corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- viaggi e vacanze senza i genitori;
9) Le parti statuiscono, altresì, che l'assegno unico per il figlio, ove ne abbiano diritto all'erogazione, verrà percepito integralmente dal padre, mentre le detrazioni fiscali saranno poste al 50 % a favore di entrambi i genitori.
10) Le spese e competenze del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1991/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, i quali hanno contratto matrimonio a TE (PD) il 9-6-2007, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 28 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1991/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente a ET AN (PD), Via Pietro Nenni n. 32 professione: cassiera reddito: euro 15.043,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 19.594,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Roberta Buzzi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TE (PD) il 9-6-2007 (anno 2007, numero 19, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 19-8-2009. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credano, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali cambi di residenza. Essi prestano sin d'ora il proprio consenso all'inserimento del nominativo del figlio minore nei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
2) Il sig. e la sig.ra provvederanno da sé al proprio Parte_2 Parte_1 mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) I coniugi concordano che la casa coniugale di ET AN (PD), Via Pietro Nenni n. 32, di proprietà dei coniugi, verrà assegnata alla sig.ra
[...]
con tutti gli arredi e che la stessa continuerà ad abitarvi, mentre il sig. Pt_1
unitamente al figlio , che ha manifestato ai genitori la Parte_2 Per_1 volontà di stare con il padre, trasferirà altrove la residenza presso nuova abitazione sita in TE (PD) via Franceschini n. 16.
4) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affido condiviso previsto per legge. La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori con potestà disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo contro delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La residenza anagrafica verrà fissata presso l'abitazione materna.
5) Il regime di affido ed i tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, sarà paritario. Salvo diversi accordi, il figlio trascorrerà con la madre un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena. La madre starà con il figlio, inoltre, almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 con cena presso la madre, da concordarsi di mese in mese.
6) trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, Per_1 comprendenti di anno in anno, alternativamente, il Natale, il Giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania; il figlio trascorrerà le vacanze pasquali con entrambi i genitori, rimanendo la Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, previo accordo di almeno una settimana prima della Pasqua;
durante il periodo estivo trascorrerà sia con il padre che con la madre un periodo di almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodo da concordare di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno, in modo da essere compatibile con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Per il resto dell'estate, il minore permarrà con l'uno o con l'altro genitore, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, ovvero con persona di fiducia scelta congiuntamente dai genitori nei momenti in cui gli stessi non potranno accudire il figlio per esigenze lavorative. Infine, la madre potrà tenere con sé il figlio alternativamente con il padre nel giorno del compleanno ed altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori;
2 7) Quanto al contributo nel mantenimento del figlio, la sig.ra Parte_1 corrisponderà al Sig. un assegno mensile di € 200,00 Parte_2
(duecento/00), annualmente secondo indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2025, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da corrispondersi sinché il figlio non diventerà economicamente autosufficiente. 8) Le spese straordinarie saranno poste a carico per il 50% di entrambi i genitori e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore a quello che le avrà sostenute o che ne richiede l'anticipo, entro 10 giorni dalla relativa richiesta purché adeguatamente documentata. Le spese straordinarie saranno quindi così regolamentate:
- SPESE MEDICHE: A) Spese che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
- farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
- cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire tra genitori;
- trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
- ticket sanitari;
B. Spese che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
- farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- SPESE SCOLASTICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: - iscrizioni e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo richiesti dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- costi per il trasporto pubblico;
B. che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: - un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo - corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- viaggi e vacanze senza i genitori;
9) Le parti statuiscono, altresì, che l'assegno unico per il figlio, ove ne abbiano diritto all'erogazione, verrà percepito integralmente dal padre, mentre le detrazioni fiscali saranno poste al 50 % a favore di entrambi i genitori.
10) Le spese e competenze del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1991/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, i quali hanno contratto matrimonio a TE (PD) il 9-6-2007, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 28 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4