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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
VITA ET GE, TO
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J701633-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J701633-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J701633-2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, RGR n. 1245/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento, N. TY301J701633/2022, notificato a mezzo p.e. c. il 27 ottobre 2022 – IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, sanzioni ed interessi – Anno
2017, ritenendolo illegittimo.
Assume parte ricorrente che in data 15 settembre 2010, con atto pubblico in notar Nominativo_1 rep. Dati notarili_1 - registrato il 7 ottobre 2010 al numero 8238 - la ricorrente insieme ai signori Nominativo_2 e Nominativo_3, stipularono un contratto di costituzione di diritti di superficie e servitù di elettrodotto e passaggio nonché di locazione con Società_1 S.r.l. avente ad oggetto dei terreni agricoli di cui sono contitolari, siti nel comune di Trapani Indirizzo_1, estesi complessivamente ha. 109.52.75, utili per detta società al fine della creazione di un impianto di produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento del vento quale fonte energetica rinnovabile e non inquinante.
Che, per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui, abbandonata la pretesa relativa a diritti di superficie e servitù, l'importo riscosso a titolo di locazione in virtù del contratto stipulato con Società_1 S.r.l. veniva tassato come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 917/1986. Controversia in atto pendente dinanzi a questa Corte.
Che in data 27 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, notificava simultaneamente all'odierna ricorrente distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, riproducendo l'accertamento già notificato per il 2015.
Parte ricorrente, ritenendo errata la richiesta dell'Ufficio, chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, insistendo nel proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'accertamento impugnato è corretto relativamente alla applicazione dell'art. 67 del TUIR.
Infatti, il contratto del 15 settembre 2010, ha una natura mista.
Le parti non hanno solo affittato un terreno, ma hanno scorporato i diritti sul suolo in due categorie: da un lato la costituzione di diritti reali: diritto di superficie (per l'installazione delle turbine) e servitù (per il passaggio dei cavi e l'accesso), contratto tipicamente di natura reale;
dall'altra una locazione, contratto di natura personale per le aree limitrofe, finalizzato esclusivamente al servizio e alla manutenzione degli impianti.
Dal punto di vista tecnico-fiscale, poiché i terreni sono locati per finalità industriali/commerciali (supporto a impianto eolico) e non per la coltivazione o l'allevamento, i relativi redditi non possono ricondursi al regime dei Redditi Fondiari su base della rendita catastale (dominicale/agraria), ma devono piuttosto ricondursi tra i Redditi Diversi ai sensi dell'Art. 67 del TUIR.
Per cui proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla locazione di immobili per usi non agricoli, come nel caso in specie, confluiscono in questa categoria, e devono essere tassati in base all'effettivo percepito.
Pertanto, qualora un terreno venga locato per scopi diversi da quelli agricoli (come l'installazione o il servizio a impianti energetici), i canoni percepiti non possono essere tassati su base catastale (reddito dominicale/ agrario).
Essi vanno piuttosto ricondotti all'art. 67, comma 1, lett. e) del TUIR, che prevede la tassazione come "redditi diversi" derivanti dall'affitto di beni immobili per usi non agricoli (sul punto Cassazione Civile, Ord. n. 30406 del 23 novembre 2018).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, addì 08.01.2026
Il Presidente Il TO
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
VITA ET GE, TO
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J701633-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J701633-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J701633-2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, RGR n. 1245/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento, N. TY301J701633/2022, notificato a mezzo p.e. c. il 27 ottobre 2022 – IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, sanzioni ed interessi – Anno
2017, ritenendolo illegittimo.
Assume parte ricorrente che in data 15 settembre 2010, con atto pubblico in notar Nominativo_1 rep. Dati notarili_1 - registrato il 7 ottobre 2010 al numero 8238 - la ricorrente insieme ai signori Nominativo_2 e Nominativo_3, stipularono un contratto di costituzione di diritti di superficie e servitù di elettrodotto e passaggio nonché di locazione con Società_1 S.r.l. avente ad oggetto dei terreni agricoli di cui sono contitolari, siti nel comune di Trapani Indirizzo_1, estesi complessivamente ha. 109.52.75, utili per detta società al fine della creazione di un impianto di produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento del vento quale fonte energetica rinnovabile e non inquinante.
Che, per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui, abbandonata la pretesa relativa a diritti di superficie e servitù, l'importo riscosso a titolo di locazione in virtù del contratto stipulato con Società_1 S.r.l. veniva tassato come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 917/1986. Controversia in atto pendente dinanzi a questa Corte.
Che in data 27 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, notificava simultaneamente all'odierna ricorrente distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, riproducendo l'accertamento già notificato per il 2015.
Parte ricorrente, ritenendo errata la richiesta dell'Ufficio, chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, insistendo nel proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'accertamento impugnato è corretto relativamente alla applicazione dell'art. 67 del TUIR.
Infatti, il contratto del 15 settembre 2010, ha una natura mista.
Le parti non hanno solo affittato un terreno, ma hanno scorporato i diritti sul suolo in due categorie: da un lato la costituzione di diritti reali: diritto di superficie (per l'installazione delle turbine) e servitù (per il passaggio dei cavi e l'accesso), contratto tipicamente di natura reale;
dall'altra una locazione, contratto di natura personale per le aree limitrofe, finalizzato esclusivamente al servizio e alla manutenzione degli impianti.
Dal punto di vista tecnico-fiscale, poiché i terreni sono locati per finalità industriali/commerciali (supporto a impianto eolico) e non per la coltivazione o l'allevamento, i relativi redditi non possono ricondursi al regime dei Redditi Fondiari su base della rendita catastale (dominicale/agraria), ma devono piuttosto ricondursi tra i Redditi Diversi ai sensi dell'Art. 67 del TUIR.
Per cui proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla locazione di immobili per usi non agricoli, come nel caso in specie, confluiscono in questa categoria, e devono essere tassati in base all'effettivo percepito.
Pertanto, qualora un terreno venga locato per scopi diversi da quelli agricoli (come l'installazione o il servizio a impianti energetici), i canoni percepiti non possono essere tassati su base catastale (reddito dominicale/ agrario).
Essi vanno piuttosto ricondotti all'art. 67, comma 1, lett. e) del TUIR, che prevede la tassazione come "redditi diversi" derivanti dall'affitto di beni immobili per usi non agricoli (sul punto Cassazione Civile, Ord. n. 30406 del 23 novembre 2018).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, addì 08.01.2026
Il Presidente Il TO