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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14.08.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
ER AR che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Giovanni Piazza Spessa che la rappresenta e difende con gli avv.ti
OS RU LI e LI ZZ per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 109/23 del Tribunale di Venezia
In punto: proroga contratto tempo determinato
Causa trattata all'udienza del 9.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) Accertarsi la nullità/illegittimità del contratto a tempo determinato e dei relativi rinnovi intercorsi tra le parti e per l'effetto disporsi ai sensi dell'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015 la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con conseguente rispristino del rapporto di lavoro.
2) Ai sensi del medesimo art. 28 cit. condannarsi la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e che, in base ai criteri ivi indicati, pare equo quantificate in n. 6 mensilità.
3) Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione rigettare l'appello avversario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.08.2023
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del contratto a termine e delle relative
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
proroghe infra-annuali (riqualificabili secondo l'assunto attoreo in termini di rinnovi) e le conseguenti tutele di cui all'art. 28 d.lgs. n.
81/2015 (ripristino del rapporto e indennità risarcitoria).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto originario fosse stato effettivamente prorogato tre volte nell'arco di dodici mesi, valorizzando la continuità della prestazione lavorativa senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni contrattuali e con il consenso del lavoratore. Ha quindi escluso che le proroghe potessero essere riqualificate in termini di rinnovo.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di tre motivi:
a) Con il primo censura la sentenza per aver escluso che venissero in rilievo dei rinnovi contrattuali atteso che le asserite proroghe sono state sempre formalizzate il giorno successivo rispetto alla precedente scadenza contrattuale;
b) Con il secondo motivo si duole per l'omessa motivazione sulle ulteriori deduzioni formulate in primo grado al fine di sostenere l'illegittimità del ricorso al contratto a termine: in particolare, la violazione dell'art. 20, lett. b), c), d), nonché dell'art. 23 d.lgs.
n. 81/2015 riferito alla clausola di contingentamento. Sostiene che la società non aveva prodotto il LUL al fine di dimostrare di non aver avviato procedure di licenziamento collettivo, di non avere in atto sospensioni e riduzioni dell'attività lavorativa e di aver rispettato i limiti per il ricorso al contratto a termine.
Rileva, inoltre, che il DVR prodotto sarebbe privo di valenza probatoria essendo carente il requisito della data certa e mancando la sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Mancherebbe anche uno specifico riferimento alla mansione e alla sede di lavoro del ricorrente.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
c) Con il terzo motivo si duole della condanna alle spese di lite atteso che anche solo la questione riferita alla qualificazione come proroghe o rinnovi dei contratti stipulati, attesa la sua peculiarità, avrebbe giustificato la compensazione.
Da ultimo rileva che, una volta acclarata l'illegittimità del contratto a termine e dei rinnovi, le conseguenze sarebbero il ripristino del rapporto e l'indennità risarcitoria. Sotto il primo profilo sostiene che non vi sarebbe prova dell'invio al lavoratore della delibera di esclusione dalla compagine sociale e ribadisce la contestazione già svolta in primo grado in merito alla sottoscrizione della richiesta di recesso dalla società.
Si è costituita in giudizio la società ex datrice di lavoro sostenendo la piena legittimità delle proroghe contrattuali, rispettose del disposto di cui all'art. 21 d.lgs. n. 81/2015, eccependo la genericità delle ulteriori contestazioni sollevate dal lavoratore, producendo una pec che attesterebbe la data certa del DVR e rilevando che l'ipotetica violazione della clausola di contingentamento darebbe luogo solo ad una sanzione amministrativa. Chiede il rigetto del ricorso.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
termine fissato al 30.06.2021), in data 1.07.2021 (con nuovo termine fissato al 30.09.2021) e infine in data 1.10.2021 (con nuovo termine fissato al 30.11.2021). La durata complessiva del rapporto è inferiore a dodici mesi e non vi è stata alcuna soluzione di continuità.
1.2 – Parte appellante sostiene che, in realtà, le proroghe andrebbero considerate dei rinnovi perché intervenute, ogni volta, il giorno successivo rispetto alla data di originaria scadenza del contratto.
1.3 – Il dato temporale della formalizzazione per iscritto delle proroghe non può ritenersi in sé decisivo atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 81/2015, non è neppur necessaria la forma scritta ai fini della validità della proroga, essendo sufficiente il consenso del lavoratore, fermi restando i limiti temporali delle proroghe. La norma in questione, nella versione applicabile ratione temporis, così dispone: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo
19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Secondo risalente giurisprudenza di legittimità (formatasi in relazione alla stringente disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n.
230/1962, ma rispetto alla quale non constano pronunce successive difformi), “Ad impedire la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui termine di scadenza, se coincidente con giorno festivo, va in ogni caso prorogato al successivo giorno non festivo) in contratto di lavoro a tempo indeterminato, occorre - e insieme è sufficiente - che la proroga del primo intervenga anteriormente o anche contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa in regime di proroga, mentre il consenso del lavoratore alla proroga stessa va verificato al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, senza che occorra, per la validità ed efficacia del consenso stesso, la forma scritta, bastando fatti concludenti ben ravvisabili nella pacifica prosecuzione dell'attività lavorativa da parte del dipendente senza alcuna manifestazione di dissenso” (Cass. sez. lav., 03/07/1990, n.6797; Cass., sez. lav.,
2/06/1990, n. 5184, entrambe poi richiamate anche da Cass. sez. lav.,
n. 3118 del 17/02/2004).
1.4 – Nel caso di specie: a) la formalizzazione per iscritto (comunque non necessaria) della proroga è intervenuta contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa in proroga;
b) il lavoratore ha, pacificamente, continuato a lavorare senza soluzione di continuità alle dipendenze dalla società appellata senza manifestare alcun dissenso;
c) si può ragionevolmente presumere che il lavoratore, proprio perché si è recato a lavorare sin dal giorno successivo alla scadenza dei termini precedentemente fissati, fosse stato avvisato già prima della scadenza contrattuale (almeno il giorno prima) in merito alla futura proroga, rispetto alla quale il suo consenso è stato manifestato sia per fatti concludenti (con la prosecuzione ininterrotta dell'attività lavorativa),
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
sia formalmente con la sottoscrizione del documento in concomitanza con l'inizio dell'attività lavorativa in proroga. Peraltro, si deve rilevare che la statuizione del giudice di prime cure non è neppure attinta da specifico motivo di gravame laddove afferma che il contratto è stato prorogato tre volte “con l'espresso consenso del lavoratore”.
1.5 – Si deve, dunque, escludere che vengano in rilievo dei rinnovi contrattuali (che implicano delle soluzioni di continuità nel rapporto di lavoro) e trattandosi, di contro, di tre proroghe contenute temporalmente entro i dodici mesi, non è ravvisabile la violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2015 in materia di proroga dei contratti a termine.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. È ben vero che il giudice di prime cure non si è pronunciato sulle ulteriori prospettate violazioni dalla disciplina sui contratti a termine, ma i rilievi non possono comunque trovare accoglimento.
2.1 - Le doglianze in merito alla violazione dell'art. 20, lett. b) e c) del d.lgs. n. 81/2015 risultano formulate in modo assolutamente generico, mediante una clausola di stile con cui ci si limita ad eccepire la violazione della norma richiamata, senza neppure essere accompagnate da specifiche allegazioni in merito al fatto che effettivamente la società, nei sei mesi precedenti la stipula, avesse proceduto a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle mansioni oggetto del contratto o che vi fosse una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, relativamente a lavoratori adibiti alle mansioni in parola.
Inoltre, per quanto riguarda l'ipotesi sub lett. b), la norma fa comunque salva (e, dunque, esclude dalla sfera di efficacia del divieto
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
in parola) l'ipotesi in cui il contratto a termine abbia una durata iniziale inferiore a tre mesi;
ipotesi ricorrente nel caso di specie.
2.2 - Quanto poi alla mancata valutazione dei rischi di cui alla lettera d) dell'art. 20 citato, la società – costituendosi in giudizio – ha prodotto il DVR riferito all'unità locale di Mira, cioè la stessa ove il ricorrente aveva affermato di essere stato adibito. In sede di prima udienza la difesa attorea non ha formulato alcun rilievo o contestazione rispetto a tale produzione documentale. Solo nelle note conclusive ha poi rilevato che mancherebbe la data certa e che il DVR non conterrebbe alcun riferimento alla mansione ed alla sede di lavoro del ricorrente. Tuttavia, ferma la tardività di tali contestazioni, la sede di lavoro indicata nel DVR è la stessa che aveva indicato il ricorrente in ricorso (Mira), nel proprio atto introduttivo il lavoratore non aveva neppure allegato quale fosse la sua mansione (con conseguente genericità e non concludenza del rilievo circa l'assenza nel DVR di riferimenti alla mansione in parola) e la società – volendo comunque prendere posizione in ordine alla tardiva censura circa la mancanza di data certa – nel costituirsi in appello ha prodotto la pec con cui l'RSPP ha inoltrato il DVR aggiornato alla società, proprio ai fini della Per_1
data certa, in data 16.11.2020 (precedentemente all'assunzione del ricorrente), in coerenza con le previsioni dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2008.
Tale produzione documentale va ritenuta ammissibile in ragione della necessità di replicare al rilievo – sia pur tardivo – di parte ricorrente, formulato solo nelle note conclusive di primo grado.
2.3 - Irrilevante risulta, infine, l'eccepita violazione della clausola di contingentamento atteso che dalla sua violazione può conseguire solo una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 81/2015 applicabile al rapporto.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Infondato è anche il motivo d'appello relativo alle spese di lite, liquidate secondo il criterio di soccombenza e, peraltro, in misura ampiamente inferiore ai minimi di scaglione (il valore della causa è indeterminato).
4 - Rimangono assorbiti gli ulteriori rilievi circa le conseguenze dell'illegittimità del contratto a termine.
5 – Per le motivazioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo valori minimi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 9.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP GI AN SS
~ 10 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Risulta pacifico in causa che l'appellante ha stipulato un contratto di lavoro a termine dal 16.12.2020 al 28.02.2021 alle dipendenze della società cooperativa qui appellata. Successivamente, tale contratto è stato prorogato per tre volte e le proroghe sono state formalizzate per iscritto rispettivamente in data 1.03.2021 (con nuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14.08.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
ER AR che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Giovanni Piazza Spessa che la rappresenta e difende con gli avv.ti
OS RU LI e LI ZZ per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 109/23 del Tribunale di Venezia
In punto: proroga contratto tempo determinato
Causa trattata all'udienza del 9.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) Accertarsi la nullità/illegittimità del contratto a tempo determinato e dei relativi rinnovi intercorsi tra le parti e per l'effetto disporsi ai sensi dell'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015 la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con conseguente rispristino del rapporto di lavoro.
2) Ai sensi del medesimo art. 28 cit. condannarsi la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e che, in base ai criteri ivi indicati, pare equo quantificate in n. 6 mensilità.
3) Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione rigettare l'appello avversario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.08.2023
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del contratto a termine e delle relative
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
proroghe infra-annuali (riqualificabili secondo l'assunto attoreo in termini di rinnovi) e le conseguenti tutele di cui all'art. 28 d.lgs. n.
81/2015 (ripristino del rapporto e indennità risarcitoria).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto originario fosse stato effettivamente prorogato tre volte nell'arco di dodici mesi, valorizzando la continuità della prestazione lavorativa senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni contrattuali e con il consenso del lavoratore. Ha quindi escluso che le proroghe potessero essere riqualificate in termini di rinnovo.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di tre motivi:
a) Con il primo censura la sentenza per aver escluso che venissero in rilievo dei rinnovi contrattuali atteso che le asserite proroghe sono state sempre formalizzate il giorno successivo rispetto alla precedente scadenza contrattuale;
b) Con il secondo motivo si duole per l'omessa motivazione sulle ulteriori deduzioni formulate in primo grado al fine di sostenere l'illegittimità del ricorso al contratto a termine: in particolare, la violazione dell'art. 20, lett. b), c), d), nonché dell'art. 23 d.lgs.
n. 81/2015 riferito alla clausola di contingentamento. Sostiene che la società non aveva prodotto il LUL al fine di dimostrare di non aver avviato procedure di licenziamento collettivo, di non avere in atto sospensioni e riduzioni dell'attività lavorativa e di aver rispettato i limiti per il ricorso al contratto a termine.
Rileva, inoltre, che il DVR prodotto sarebbe privo di valenza probatoria essendo carente il requisito della data certa e mancando la sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Mancherebbe anche uno specifico riferimento alla mansione e alla sede di lavoro del ricorrente.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
c) Con il terzo motivo si duole della condanna alle spese di lite atteso che anche solo la questione riferita alla qualificazione come proroghe o rinnovi dei contratti stipulati, attesa la sua peculiarità, avrebbe giustificato la compensazione.
Da ultimo rileva che, una volta acclarata l'illegittimità del contratto a termine e dei rinnovi, le conseguenze sarebbero il ripristino del rapporto e l'indennità risarcitoria. Sotto il primo profilo sostiene che non vi sarebbe prova dell'invio al lavoratore della delibera di esclusione dalla compagine sociale e ribadisce la contestazione già svolta in primo grado in merito alla sottoscrizione della richiesta di recesso dalla società.
Si è costituita in giudizio la società ex datrice di lavoro sostenendo la piena legittimità delle proroghe contrattuali, rispettose del disposto di cui all'art. 21 d.lgs. n. 81/2015, eccependo la genericità delle ulteriori contestazioni sollevate dal lavoratore, producendo una pec che attesterebbe la data certa del DVR e rilevando che l'ipotetica violazione della clausola di contingentamento darebbe luogo solo ad una sanzione amministrativa. Chiede il rigetto del ricorso.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
termine fissato al 30.06.2021), in data 1.07.2021 (con nuovo termine fissato al 30.09.2021) e infine in data 1.10.2021 (con nuovo termine fissato al 30.11.2021). La durata complessiva del rapporto è inferiore a dodici mesi e non vi è stata alcuna soluzione di continuità.
1.2 – Parte appellante sostiene che, in realtà, le proroghe andrebbero considerate dei rinnovi perché intervenute, ogni volta, il giorno successivo rispetto alla data di originaria scadenza del contratto.
1.3 – Il dato temporale della formalizzazione per iscritto delle proroghe non può ritenersi in sé decisivo atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 81/2015, non è neppur necessaria la forma scritta ai fini della validità della proroga, essendo sufficiente il consenso del lavoratore, fermi restando i limiti temporali delle proroghe. La norma in questione, nella versione applicabile ratione temporis, così dispone: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo
19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Secondo risalente giurisprudenza di legittimità (formatasi in relazione alla stringente disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n.
230/1962, ma rispetto alla quale non constano pronunce successive difformi), “Ad impedire la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui termine di scadenza, se coincidente con giorno festivo, va in ogni caso prorogato al successivo giorno non festivo) in contratto di lavoro a tempo indeterminato, occorre - e insieme è sufficiente - che la proroga del primo intervenga anteriormente o anche contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa in regime di proroga, mentre il consenso del lavoratore alla proroga stessa va verificato al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, senza che occorra, per la validità ed efficacia del consenso stesso, la forma scritta, bastando fatti concludenti ben ravvisabili nella pacifica prosecuzione dell'attività lavorativa da parte del dipendente senza alcuna manifestazione di dissenso” (Cass. sez. lav., 03/07/1990, n.6797; Cass., sez. lav.,
2/06/1990, n. 5184, entrambe poi richiamate anche da Cass. sez. lav.,
n. 3118 del 17/02/2004).
1.4 – Nel caso di specie: a) la formalizzazione per iscritto (comunque non necessaria) della proroga è intervenuta contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa in proroga;
b) il lavoratore ha, pacificamente, continuato a lavorare senza soluzione di continuità alle dipendenze dalla società appellata senza manifestare alcun dissenso;
c) si può ragionevolmente presumere che il lavoratore, proprio perché si è recato a lavorare sin dal giorno successivo alla scadenza dei termini precedentemente fissati, fosse stato avvisato già prima della scadenza contrattuale (almeno il giorno prima) in merito alla futura proroga, rispetto alla quale il suo consenso è stato manifestato sia per fatti concludenti (con la prosecuzione ininterrotta dell'attività lavorativa),
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
sia formalmente con la sottoscrizione del documento in concomitanza con l'inizio dell'attività lavorativa in proroga. Peraltro, si deve rilevare che la statuizione del giudice di prime cure non è neppure attinta da specifico motivo di gravame laddove afferma che il contratto è stato prorogato tre volte “con l'espresso consenso del lavoratore”.
1.5 – Si deve, dunque, escludere che vengano in rilievo dei rinnovi contrattuali (che implicano delle soluzioni di continuità nel rapporto di lavoro) e trattandosi, di contro, di tre proroghe contenute temporalmente entro i dodici mesi, non è ravvisabile la violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2015 in materia di proroga dei contratti a termine.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. È ben vero che il giudice di prime cure non si è pronunciato sulle ulteriori prospettate violazioni dalla disciplina sui contratti a termine, ma i rilievi non possono comunque trovare accoglimento.
2.1 - Le doglianze in merito alla violazione dell'art. 20, lett. b) e c) del d.lgs. n. 81/2015 risultano formulate in modo assolutamente generico, mediante una clausola di stile con cui ci si limita ad eccepire la violazione della norma richiamata, senza neppure essere accompagnate da specifiche allegazioni in merito al fatto che effettivamente la società, nei sei mesi precedenti la stipula, avesse proceduto a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle mansioni oggetto del contratto o che vi fosse una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, relativamente a lavoratori adibiti alle mansioni in parola.
Inoltre, per quanto riguarda l'ipotesi sub lett. b), la norma fa comunque salva (e, dunque, esclude dalla sfera di efficacia del divieto
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
in parola) l'ipotesi in cui il contratto a termine abbia una durata iniziale inferiore a tre mesi;
ipotesi ricorrente nel caso di specie.
2.2 - Quanto poi alla mancata valutazione dei rischi di cui alla lettera d) dell'art. 20 citato, la società – costituendosi in giudizio – ha prodotto il DVR riferito all'unità locale di Mira, cioè la stessa ove il ricorrente aveva affermato di essere stato adibito. In sede di prima udienza la difesa attorea non ha formulato alcun rilievo o contestazione rispetto a tale produzione documentale. Solo nelle note conclusive ha poi rilevato che mancherebbe la data certa e che il DVR non conterrebbe alcun riferimento alla mansione ed alla sede di lavoro del ricorrente. Tuttavia, ferma la tardività di tali contestazioni, la sede di lavoro indicata nel DVR è la stessa che aveva indicato il ricorrente in ricorso (Mira), nel proprio atto introduttivo il lavoratore non aveva neppure allegato quale fosse la sua mansione (con conseguente genericità e non concludenza del rilievo circa l'assenza nel DVR di riferimenti alla mansione in parola) e la società – volendo comunque prendere posizione in ordine alla tardiva censura circa la mancanza di data certa – nel costituirsi in appello ha prodotto la pec con cui l'RSPP ha inoltrato il DVR aggiornato alla società, proprio ai fini della Per_1
data certa, in data 16.11.2020 (precedentemente all'assunzione del ricorrente), in coerenza con le previsioni dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2008.
Tale produzione documentale va ritenuta ammissibile in ragione della necessità di replicare al rilievo – sia pur tardivo – di parte ricorrente, formulato solo nelle note conclusive di primo grado.
2.3 - Irrilevante risulta, infine, l'eccepita violazione della clausola di contingentamento atteso che dalla sua violazione può conseguire solo una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 81/2015 applicabile al rapporto.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Infondato è anche il motivo d'appello relativo alle spese di lite, liquidate secondo il criterio di soccombenza e, peraltro, in misura ampiamente inferiore ai minimi di scaglione (il valore della causa è indeterminato).
4 - Rimangono assorbiti gli ulteriori rilievi circa le conseguenze dell'illegittimità del contratto a termine.
5 – Per le motivazioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo valori minimi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 9.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP GI AN SS
~ 10 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Risulta pacifico in causa che l'appellante ha stipulato un contratto di lavoro a termine dal 16.12.2020 al 28.02.2021 alle dipendenze della società cooperativa qui appellata. Successivamente, tale contratto è stato prorogato per tre volte e le proroghe sono state formalizzate per iscritto rispettivamente in data 1.03.2021 (con nuovo