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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2160/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3)dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo.
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
Rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo, come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Malattia professionale. Dissenso diagnostico
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.1184/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in data 23 maggio 2024, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica all'uopo disposta, il GL adito rigettava la domanda
1 proposta da al fine di ottenere l'accertamento di una Parte_1
percentuale di inabilità (inferiore o superiore al 41%) superiore a quella riconosciuta dall' (pari al 7%). CP_1
L'odierno appellante, con tempestivo ricorso depositato telematicamente in data 29.07.2024, censurava la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva basato la decisione sulla Ctu che non aveva tenuto conto delle osservazioni del ctp;
lamentando, altresì, l'omessa valutazione dell'esame audiometrico eseguito dal periziato in data 11.4.2023 e, in ogni caso, l'errata valutazione della patologia e la sua scaturigine professionale.
Instauratosi, nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1
resistendo all'avverso dedotto ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con unico, articolato, motivo di gravame lamenta l'erroneità Parte_1
della sentenza con la quale sono state recepite le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in prime cure, il quale ha ritenuto che con riguardo all'ipoacusia bilaterale di cui è affetto il ricorrente non fosse possibile aumentare ulteriormente la quota di danno biologico del 6% connesso ad ipoacusia e del 7% complessivo già riconosciuto in via amministrativa.
L'appellante si limita a formulare un motivo già preso in considerazione e risolto, in primo grado in sede di chiarimenti resi dal CTU, senza apportare alcuna altra attività a confutazione. Ribadisce il parere del proprio consulente di parte e le questioni in fatto già esaminate compiutamente nella ctu e poi nella sentenza . Invero nell'integrazione alla relazione di CTU depositata in
2 data 1.3.2024 il ctu prendeva in esame le osservazioni dell'appellante e del suo perito di parte e rispondeva ad esse in modo esauriente e completo.
Rispetto all'esame audiometrico dell'11.4.2023 il ctu così si esprimeva: “Ho preso visione dell'ulteriore esame audiometrico del 11/04/2023 e lo stesso non modifica le considerazioni già espresse nella CTU. L'audiogramma documenterebbe un'ipoacusia di gravità tale (perdita addirittura di 50-60-70 decibel nelle frequenze del parlato) inconciliabile con quanto emerso nel corso della visita (“non fa uso di protesi acustica e percepisce con leggera difficoltà ovvero solo se appena gridata la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria”) e, inoltre, vi è una differenza di lato nella gravità dell'ipoacusia, reperto quest'ultimo che si osserva nelle ipoacusie da altra causa, non da rumore. Lo stesso, inoltre, non sana quanto detto a proposito della natura dell'ipoacusia sulla scorta del precedente tracciato audiometrico.
Ai fini della diagnosi di causa eziologica dell'ipoacusia e di grande aiuto l'evoluzione avuta dalla stessa per cui il precedente tracciato ha molto più peso diagnostico dell'attuale.”
Con riguardo all'uso di protesi acustica nella CTU al paragrafo Anamnesi patologica si legge: “A specifica domanda precisa di non aver mai praticato o comunque di non essere in possesso di indagini o visite specialistiche relative all'apparato uditivo oltre all'audiogramma del 13/04/2022 agli atti. Precisa, altresì, che al momento della visita non fa uso di protesi acustica in quanto la stessa è in riparazione perché avrebbe subito delle avarie;
al paragrafo dell'esame obiettivo si legge: “Come già detto, al momento non fa uso di protesi acustica e percepisce con leggera difficoltà ovvero solo se appena gridata la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria.”
Circostanza quest'ultima ribadita a pag.8 della CTU nel paragrafo relativo alle considerazioni medico legali.
In definitiva il ctu aveva esaminato la documentazione proposta dal difensore dell'appellante ma essa non è risultata rilevante in rapporto all'ipoacusia lavorativa.
3 In definitiva nell'appello si formula ancora una volta ma senza alcun elemento che confuti il precedente giudizio medico – legale un dissenso diagnostico che impedisce di effettuare una nuova ctu.
Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura della controversia e l'intrinseca opinabilità delle valutazioni di carattere medico-scientifico
In ragione dell'esito del gravame, occorre dare atto dell'astratta esistenza dei presupposti per l'esazione dell'integrazione dell'importo versato a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3)dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo.
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
Rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo, come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Malattia professionale. Dissenso diagnostico
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.1184/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in data 23 maggio 2024, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica all'uopo disposta, il GL adito rigettava la domanda
1 proposta da al fine di ottenere l'accertamento di una Parte_1
percentuale di inabilità (inferiore o superiore al 41%) superiore a quella riconosciuta dall' (pari al 7%). CP_1
L'odierno appellante, con tempestivo ricorso depositato telematicamente in data 29.07.2024, censurava la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva basato la decisione sulla Ctu che non aveva tenuto conto delle osservazioni del ctp;
lamentando, altresì, l'omessa valutazione dell'esame audiometrico eseguito dal periziato in data 11.4.2023 e, in ogni caso, l'errata valutazione della patologia e la sua scaturigine professionale.
Instauratosi, nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1
resistendo all'avverso dedotto ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con unico, articolato, motivo di gravame lamenta l'erroneità Parte_1
della sentenza con la quale sono state recepite le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in prime cure, il quale ha ritenuto che con riguardo all'ipoacusia bilaterale di cui è affetto il ricorrente non fosse possibile aumentare ulteriormente la quota di danno biologico del 6% connesso ad ipoacusia e del 7% complessivo già riconosciuto in via amministrativa.
L'appellante si limita a formulare un motivo già preso in considerazione e risolto, in primo grado in sede di chiarimenti resi dal CTU, senza apportare alcuna altra attività a confutazione. Ribadisce il parere del proprio consulente di parte e le questioni in fatto già esaminate compiutamente nella ctu e poi nella sentenza . Invero nell'integrazione alla relazione di CTU depositata in
2 data 1.3.2024 il ctu prendeva in esame le osservazioni dell'appellante e del suo perito di parte e rispondeva ad esse in modo esauriente e completo.
Rispetto all'esame audiometrico dell'11.4.2023 il ctu così si esprimeva: “Ho preso visione dell'ulteriore esame audiometrico del 11/04/2023 e lo stesso non modifica le considerazioni già espresse nella CTU. L'audiogramma documenterebbe un'ipoacusia di gravità tale (perdita addirittura di 50-60-70 decibel nelle frequenze del parlato) inconciliabile con quanto emerso nel corso della visita (“non fa uso di protesi acustica e percepisce con leggera difficoltà ovvero solo se appena gridata la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria”) e, inoltre, vi è una differenza di lato nella gravità dell'ipoacusia, reperto quest'ultimo che si osserva nelle ipoacusie da altra causa, non da rumore. Lo stesso, inoltre, non sana quanto detto a proposito della natura dell'ipoacusia sulla scorta del precedente tracciato audiometrico.
Ai fini della diagnosi di causa eziologica dell'ipoacusia e di grande aiuto l'evoluzione avuta dalla stessa per cui il precedente tracciato ha molto più peso diagnostico dell'attuale.”
Con riguardo all'uso di protesi acustica nella CTU al paragrafo Anamnesi patologica si legge: “A specifica domanda precisa di non aver mai praticato o comunque di non essere in possesso di indagini o visite specialistiche relative all'apparato uditivo oltre all'audiogramma del 13/04/2022 agli atti. Precisa, altresì, che al momento della visita non fa uso di protesi acustica in quanto la stessa è in riparazione perché avrebbe subito delle avarie;
al paragrafo dell'esame obiettivo si legge: “Come già detto, al momento non fa uso di protesi acustica e percepisce con leggera difficoltà ovvero solo se appena gridata la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria.”
Circostanza quest'ultima ribadita a pag.8 della CTU nel paragrafo relativo alle considerazioni medico legali.
In definitiva il ctu aveva esaminato la documentazione proposta dal difensore dell'appellante ma essa non è risultata rilevante in rapporto all'ipoacusia lavorativa.
3 In definitiva nell'appello si formula ancora una volta ma senza alcun elemento che confuti il precedente giudizio medico – legale un dissenso diagnostico che impedisce di effettuare una nuova ctu.
Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura della controversia e l'intrinseca opinabilità delle valutazioni di carattere medico-scientifico
In ragione dell'esito del gravame, occorre dare atto dell'astratta esistenza dei presupposti per l'esazione dell'integrazione dell'importo versato a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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