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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3839/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv.
[...]
, presso il cui studio in Barletta, alla via Elio Vittorini n. Parte_2
22, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura dell'INPS territoriale di Andria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 15.05.2024 e notificato il 6.06.2024, il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 legge n. 222/84, derivanti dall'intervenuta emissione del decreto di omologa depositato l'11.12.2023, notificato all' il 08.01.2024, con il quale CP_1 era accertata la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto dal 5.09.2022, data della revoca.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere per essere stata effettuata la liquidazione della prestazione il
22.05.2024 e il successivo pagamento il 7.06.2024, come da documentazione prodotta.
Nelle note conclusive parte ricorrente, oltre a evidenziare che il pagamento della prestazione è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso, ha dedotto che è stata corrisposta la sola sorte capitale, senza accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria), di cui ha chiesto la condanna dell' al pagamento. CP_1
LA DECISIONE
1. In primo luogo va osservato che la contestazione in ordine al mancato pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria impedisce che si possa dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata solo parzialmente nei limiti in cui risulta eseguita la prestazione principale.
2. Per quanto concerne poi la sussistenza della prestazione richiesta è documentalmente provato che il pagamento della prestazione è intervenuto dopo la notifica del ricorso.
Deve osservarsi, infatti, che risulta documentalmente provato che:
- l'8.01.2024 era notificato all' la sentenza che accertava la sussistenza del CP_1 requisito sanitario;
- il 12.01.2024 era inviato all' il modello AP/15; CP_1
- il 15.05.2024 era depositato il ricorso giudiziale;
- il 6.06.2024 il ricorso era notificato;
- il 7.06.2024 l' liquidava la prestazione previa comunicazione del CP_1
22.05.2024.
2 Ne consegue, quindi, che è documentalmente provato che l'effettiva liquidazione della prestazione è stata effettuata dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Inoltre, va osservato che la domanda è fondata in ordine al mancato pagamento degli interessi legali, che devono ritenersi dovuti dall'11.05.2024, ossia dal 121° giorno successivo alla notifica del modello AP/15, notificato nel caso di specie dopo la notifica dell'omologa, oltre rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
ciò considerato che nel provvedimento di liquidazione non vi è alcun riferimento all'intervenuta liquidazione degli interessi dovuti ex lege in caso di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento della prestazione dovuta.
Alla luce di ciò, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, va CP_1 condannato al pagamento in favore di parte ricorrente degli interessi legali dall'11.05.2024 al 6.06.2024 e rivalutazione monetaria nei limiti di legge al saldo.
3. In conseguenza di quanto evidenziato deve quindi ritenersi che la parte ricorrente è stata “costretta” a depositare e notificare il ricorso e, solo successivamente a tale iniziativa giudiziaria, l' ha provveduto a liquidare CP_1 quanto dovuto.
Deve escludersi, inoltre, stante l'intervenuto pagamento della prestazione solo dopo la notifica del ricorso, che sussistano i presupposti per la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, senza che possa nel caso di specie valorizzarsi il comportamento tardivamente collaborativo dell' che si è CP_1 attivato e ha proceduto a liquidare la prestazione con ingiustificabile ritardo.
Quanto agli altri requisiti della prestazione richiesta, la relativa sussistenza risulta in realtà indirettamente dimostrata dall'avvenuta corresponsione della prestazione, che ha tenuto conto, infatti, delle condizioni reddituali della parte come da modello AP/15 regolarmente inviato.
Pertanto, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate CP_1
d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'importo della prestazione liquidata come da cedolino di pagamento in atti (fino ad € 26.000,00), con riduzione al 50% della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta in tale fase;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to che ne ha fatto Parte_2 richiesta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3839/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente degli interessi legali dall'11.05.2024 al 6.06.2024 e della rivalutazione monetaria nei limiti di legge al saldo;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.280,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to . Parte_2
Trani, 9.04.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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