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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5137 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa JU RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti PEDERSOLI NADIA PETRA,
[...]
, IC EO presso lo studio dei quali in Brescia Parte_5
Via Solferino n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti MARESCA CP_1 P.IVA_1
TU, US AR, D'NO CO AR e
BO AR presso lo studio dei quali in Milano via Barozzi n. 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Appalto di manodopera
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.4.2024, i ricorrenti Parte_1 [...]
, e , hanno convenuto in giudizio Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in amministrazione giudiziaria, per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“A. accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e CP_1
a) ut supra, in esecuzione del quale i sigg.ri , ONroparte_2 Pt_1 Pt_2
e hanno prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima Pt_3 rispettivamente nel periodo compreso fra il 27.2.15 e il 30.4.18, per quanto attiene al sig. (o il diverso ritenuto di Giustizia);nel periodo Parte_1 compreso fra il 27.4.16 e il 30.4.18, per quanto riguarda il sig. Parte_2
(o il diverso ritenuto di Giustizia); nel periodo compreso fra il 27.2.15 e il
30.4.18, per quanto riguarda il sig. (o il diverso ritenuto di Parte_3
Giustizia);
b) ut supra, in esecuzione del quale i sigg.ri , ONroparte_3 Pt_1 Pt_2
e hanno prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima Pt_3 Pt_4 rispettivamente: nel periodo dall'1.5.18 ad oggi, per quanto attiene al sig. Pt_1
(o il diverso ritenuto di Giustizia); nel periodo dall'1.5.18 ad oggi, per
[...] quanto riguarda il sig. (o il diverso ritenuto di Giustizia); nel Parte_2 periodo dall'1.5.18 ad oggi, per quanto riguarda il sig. (o il Parte_3 diverso ritenuto di Giustizia); nel periodo dal 2.5.22 ad oggi, per quanto riguarda il sig. (o il diverso ritenuto di Giustizia); Parte_4 accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti, nei periodi suindicati, era la convenuta;
CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra i ricorrenti e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data rispettivamente:
- dal 27.2.15, in subordine dall'1.5.18, in subordine dalla data ritenuta di
Giustizia, con riferimento al sig. ; Parte_1
- dal 27.4.16, in subordine dall'1.5.18, in subordine dalla data ritenuta di
Giustizia, con riferimento al sig. ; Parte_2
2 - dal 27.2.15, in subordine dall'1.5.18, in subordine dalla data ritenuta di
Giustizia, con riferimento al sig. ; Parte_3
- dal 2.5.22, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, con riferimento al sig.
; Parte_4 condannare all'assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore dei medesimi di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza);
B. accertare e dichiarare che i seguenti ricorrenti, nei seguenti periodi, prestavano attività full-time;
a) dal mese di marzo 2015 al mese di febbraio 2016, nonché dal mese di aprile
2017 al mese di ottobre 2017, per quanto attiene al sig. ; Pt_1
b) dal mese di dicembre 2016 al mese di agosto 2017, per quanto attiene al sig.
Pt_2
c) dal mese di febbraio 2016 al mese di settembre 2017, per quanto attiene al sig.
Pt_3
C. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:
I. con riferimento al sig. : Pt_1
o € 6.610,60 a titolo di retribuzione base mensile;
o € 11.059,80 a titolo di indennità di trasferta;
o € 1.308,92 a titolo di incidenza TFR, di cui € 100,13 maturati con riferimento al periodo alle formali dipendenze di dei quali si chiede ONroparte_3
l'accantonamento sino alla risoluzione del rapporto;
così per complessivi € 18.979,32 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
II. con riferimento al sig. Pt_2
o € 1.754,56 a titolo di retribuzione base mensile;
o € 7.726,60 a titolo di indennità di trasferta;
3 o € 702,31 a titolo di incidenza TFR, di cui € 149,60 maturati con riferimento al periodo alle formali dipendenze di dei quali si chiede ONroparte_3
l'accantonamento sino alla risoluzione del rapporto;
così per complessivi € 10.183,47 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
III. con riferimento al sig. Pt_3
o € 7.018,28 a titolo di retribuzione base mensile;
o € 14.478,80 a titolo di indennità di trasferta;
o € 1.592,36 a titolo di incidenza TFR, di cui € 133,12 maturati con riferimento al periodo alle formali dipendenze di dei quali si chiede ONroparte_3
l'accantonamento sino alla risoluzione del rapporto;
così per complessivi € 23.089,22 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D. per l'effetto, condannare quale effettiva datrice di lavoro, al CP_1 pagamento in favore dei sig.ri , e delle somme di cui ai Pt_1 Pt_2 Pt_3 punti precedenti, o le diverse ritenute di Giustizia” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
I ricorrenti hanno dedotto:
- di avere svolto mansioni di drivers, quali addetti alla guida di furgone con ONr portata inferiore a 35 q.li, in favore di ininterrottamente sin dal 27.2.2015 per dal 27.4.2016 per , dal 27.2.2015 per Parte_1 Parte_2
e dal 2.5.2022 per , formalmente alle dipendenze Parte_3 Parte_4 delle seguenti società: dal 27.2.15 al 30.4.18 per la e ONroparte_2 dall'1.5.2018 ad oggi per la ONroparte_3
- di aver svolto l'attività lavorativa nell'ambito di contratti di appalto/trasporto ONr non genuini, tra e le Società alle cui formali dipendenze si trovavano ad operare rilevando come in realtà svolgessero sempre le medesime mansioni, con medesimo furgone e medesimi giri – consegne e ritiri e pure in favore dei ONr medesimi clienti di
- che nei loro confronti i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare) ONr erano stati esercitati da mentre le Società formalmente datrici di lavoro non
4 avevano una propria struttura imprenditoriale e una gestione a proprio rischio dei servizi/trasporti; ONr
- di aver pertanto diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria;
- di avere sempre, per tutta la durata dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società succedutesi nell'appalto, rispettato il seguente orario di lavoro, dalle 7:30 alle 17:00, per 5 giorni a settimana;
- di essere stati, per tutta la durata del rapporto di lavoro, sempre e soltanto adibiti a “giri-consegne” al di fuori del Comune di Caorso (Pc);
- di avere, quindi, diritto a vedersi corrisposte le trasferte giornaliere riconosciute dal CCNL;
- che le formali datrici di lavoro avevano omesso di versare le mensilità aggiuntive e di retribuirli correttamente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso come sopra. ONr Si è costituita la convenuta eccependo, in via preliminare, la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere invece competenti il Tribunale di
Piacenza e/o il Tribunale di Torino, ove le effettive datrici avrebbero la propria sede di lavoro;
l'intervenuta decadenza ex art 32 L183/2010 per non avere i ricorrenti impugnato i singoli contratti di trasporto nei termini normativamente previsti e con decorrenza dalla cessazione dei singoli rapporti;
l'inutilizzabilità degli atti di indagine prodotti dai ricorrenti in giudizio. Nel merito, hanno contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammesse le prove testimoniali, all'esito dell'istruttoria ha fissato per la discussione l'udienza del 22.5.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
5 Deve preliminarmente confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di
Milano, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata da parte resistente.
La Suprema Corte ha chiarito che “Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia il foro della sede dell'azienda”. (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21506 del 19/09/2013, Rv. 628136 - 01).
Nel caso di specie, la società convenuta ha pacificamente sede a Milano.
*
Sull'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lettera d), legge n. 183/2010.
La ha, altresì, sostenuto come ogni accertamento dell'esistenza di un CP_1 rapporto di lavoro in capo alla stessa sarebbe precluso in quanto i ricorrenti sarebbe decaduti dall'azione in forza dell'art. 32, co. 4, lettera d), legge n.
183/2010, che prevede che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
(…) d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al
6 committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolge re la propria attività presso l'utilizzatore" -non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (cfr. Cass. Sentenza n. 30490 del 28/10/2021).
Nel caso di specie alcuna decadenza ex articolo 32, comma quattro, lett. d) cit. può ritenersi maturata tenuto conto che, non solo manca un recesso scritto da parte della , ma, altresì, il rapporto lavorativo dei ricorrenti con la stessa non CP_1 risulta essere cessato.
*
Sempre, in via preliminare, parte resistente ha eccepito la inutilizzabilità degli atti di indagine prodotti in giudizio dagli attori, in proposito giova evidenziare quanto segue.
Come noto, il giudice civile, può liberamente formare il proprio convincimento su prove atipiche, tali essendo quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.
La giurisprudenza di merito ha peraltro rilevato, in più occasioni, come
“costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali,
e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale” (Corte appello Ancona sez. I, 07/05/2021, n.541e, in senso analogo, tra le
7 molte, Corte appello Milano sez. I, 22/03/2019, n.1283 e Corte appello Genova sez. II, 28/03/2022, n. 331).
Ne consegue che, contrariamente da quanto dedotto da parte convenuta, il Giudice può certamente trarre elementi di prova da tutti gli atti – anche di indagine- offerti in giudizio ed ivi comunque sottoposti al contraddittorio tra le parti.
*
In punto di diritto, giova richiamare la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità formatasi in merito alla illiceità dell'appalto.
L'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 prevede che:
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020, Rv. 658043 -
01).
E' stato poi precisato come: “ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto,
8 rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro). Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17627 del 2023; conf. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020;sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto mansioni di drivers alla guida di furgoni con portata inferiore ai 35 q.li, formalmente alle dipendenze di una serie
ONr di datori di lavoro che avevano in essere con un contratto per il ritiro, il trasporto e la consegna di merci, collettame vario, plichi e corrispondenza per
ONr conto di
ONr I ricorrenti hanno operato con partenza dal magazzino di Caorso, ove si trova una filiale di distribuzione della società resistente.
ONr ha negato che, nella specie, vi sia un contratto di appalto e ha sostenuto che si tratti di un mero servizio di trasporto.
Tale tesi non è condivisibile. ONr Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 1820/2024 pubbl. il 17/04/2024). ONr Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti da (doc.ti 2, 4, 6 e 7, fascicolo resistente) sia dall'esame della documentazione raccolta in sede penale, sia delle testimonianze rese nel presente giudizio.
9 Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertata la non genuinità ONr dell'appalto con con la conseguente costituzione dei rapporti di lavoro nei confronti della stessa resistente.
A fondamento di quanto domandato, i lavoratori hanno dedotto che:
“L'appaltatrice resistente…:
a) non realizzava alcun autonomo risultato produttivo, in quanto la prestazione ON dei ricorrenti andavano ad inserirsi in un contesto predeterminato da senza alcuno spazio, nella determinazione dell'attività appaltata, in capo ON all'appaltatrice. Era infatti a determinare consegne e ritiri da effettuare, semplicemente assegnando ai dipendenti delle varie appaltatrici i giri da effettuare. Non v'era dunque alcun “risultato” produttivo autonomo, in quanto il
“risultato” consisteva unicamente nell'effettuazione di tali consegne e ritiri, ON ON predeterminate da sulla base degli ordini ricevuti dai clienti b) non aveva alcuna autonomia gestionale: ciò in quanto la direzione del
ON personale dell'appaltatrice era esercitata direttamente da per il tramite del proprio personale addetto al proprio software, in funzione delle sue esigenze produttive, sulla base di criteri gestionali autonomamente determinati, che dovevano essere eseguiti direttamente anche dai ricorrenti e dai colleghi delle società appaltatrici, che ricevevano costanti direttive vincolanti, da parte del committente, alle quali i lavoratori dovevano attenersi. (…) le direttive di lavoro
ON ON venivano ricevute sul palmare concesso in dotazione da a marchio
ON sulla base degli ordinativi dei clienti i ricorrenti erano tenuti a utilizzare
ON ON automezzi con insegna indossare abbigliamento da lavoro con insegna
ON presentarsi al lavoro nelle fasce orarie e nei giorni determinati da
ON provvedere al carico della merce predisposta a cura di eseguire le consegne
ON presso i destinatari e agli indirizzi forniti da c) non aveva alcuna autonoma organizzazione: la prestazione dei lavoratori ON appaltati altro non era che una fase del ciclo produttivo di – rectius: ON costituiva l'essenza stessa del ciclo produttivo relativo al core business di ovvero consegne e ritiri -, da questa autonomamente organizzata, mentre
10 l'appaltatrice si limitava a mettere a disposizione la prestazione lavorativa dei ON propri dipendenti, di fatto somministrati a
In sostanza, l'appaltatrice resistente si è limitata a fornire personale, da inserire nelle attività di competenza della committente.” (cfr. ricorso, pagg. 24-25).
I fatti allegati dai ricorrenti hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria orale e che di seguito si ritrascrivono.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: Testimone_1
ON
“Io lavoro in dal 2010 dapprima come impiegato operativo e poi dal marzo
2023 come responsabile operativo. Io sono sempre stato praticamente a Caorso come sede di lavoro dove si trova il magazzino di spedizioni merci. ON I ricorrenti li conosco per averci lavorato presso l'appalto e presso la sede di Caorso, non ricordo quando sono arrivati.
Loro erano autisti impiegati presso dei nostri fornitori, avevano il loro giro di consegne e provvedevano a caricare e scaricare i pacchi da consegnare. ON La giornata lavorativa era organizzata in questi termini: c'era un girista inteso come una figura operativa, era o io in sua assenza, che Persona_1 assegnava il giro quotidiano al singolo autista, inizialmente erano cartacei le lettere di vettura e poi alla carta è stato affiancato un telefono palmare fornito da ON
e in base alle presenze e assenze del giorno venivano definiti i giri, eravamo ON noi come personale a predisporre questi fogli dei giri, una volta segnate queste consegne giornaliere era l'autista in autonomia che decideva poi la programmazione da seguire durante la giornata, loro arrivavano in filiale intorno alle 7 del mattino o 8.30 a seconda del turno di carico, caricavano i pacchi, con transpallet o rulliere di smistamento e poi dal magazzino al mezzo con transpallet manuali, caricato il camion effettuavano un controllo di quanto caricato che corrispondesse all'effettiva merce arrivata all'autista e da caricarsi in base agli ordini e in base a quanto effettivamente arrivato in magazzino e poi seguiva anche una nostra verifica, e poi uscivano e procedevano alle consegne o ai ritiri, per i ritiri eravamo sempre noi col palmare a comunicarlo in più volte durante il giorno. E loro vi provvedevano.
11 Poteva succedere di tutto, un cliente rifiutava la consegna o non pagava con il contrassegno, altri problemi che potevano avvenire in fase di consegna e in questo caso, se non erano presenti dei referenti del fornitore, e per in CP_3 magazzino non ce n'erano, potevano contattare noi. Ed eravamo noi a dire loro come fare, anche se molte cose erano gestite in autonomia visto che erano autisti di vecchio corso, che lavoravano da tanto con l'appalto.
In pianta stabile non vi è mai stato alcun referente di a Caorso, CP_3 saltuariamente, una volta ogni 10/15 giorni e passavano per discutere aspetti operativi se c'erano problemi con i mezzi o con gli autisti.
Finito il giro, gli autisti tornavano in magazzino e scaricavano la merce non ON consegnata o i ritiri effettuati presso i clienti, finita tale attività il personale con l'autista procedeva alla chiusura della distinta di consegne e ritiri giornaliera, è una cosa a livello informatico, nel senso che l'autista chiudeva il ON palmare e in base a come era stato chiuso questo palmare noi procedevamo alla chiusura della distinta. Se non tornava qualcosa come errori di consegna, facevamo verifiche, prima procedeva l'autista se non riusciva a risolvere, provvedevamo noi.
Se qualche autista non lavorava bene lo segnalavamo al fornitore, alla in particolare non ricordo di segnalazioni, perché a memoria non CP_3 ricordo di fatti eclatanti da dover riportare al fornitore.
Le assenze e presenze degli autisti per organizzare il giro, se non preventivamente segnalate dal fornitore a noi, venivano segnalate dall'autista stesso, che ci avvisa oralmente. E poteva capitare.
Dal palmare avevamo contezza del rendimento degli autisti, se nell'arco della giornata riuscivano a fare le consegne o i ritiri, ed era un dato che poteva capitare guardassimo, in caso ci accorgessimo di un rendimento insufficiente avvisavamo il fornitore. Non ricordo di segnalazioni per i ricorrenti, può essere capitato per altri lavoratori di indicarlo alla Quante consegne fare CP_3 per giro lo indicavamo sempre noi, in generale ci sono picchi di lavoro, dipendeva dalle assenze e dal periodo, non c'erano numeri di consegne fisse ON giornaliere erano variabili. Noi ogni mattina predisponevamo i giri, noi a
12 predisporre i giri era una persona poi affiancata anche ad altri, per circa 40/50 autisti per il periodo dal 2018.
Le ferie ci venivano comunicate sempre dal fornitore per quanto attiene al periodo in cui sono io il responsabile operativo, ho assistito anche a certi autisti ON comunicavano le ferie anche al responsabile operativo precedente di .
Il teste di parte ricorrente ha riferito: Testimone_2
ON
“Non ho cause con
Io sono stato collega dei ricorrenti, ho lavorato per la dal 2012 ONroparte_4 fino al gennaio 2024 e ora con da dicembre 2024 sempre presso il CP_5
ON magazzino di Caorso, io per e per la Servizi generali non ho CP_3 mai lavorato.
I ricorrenti li vedevo al magazzino quando facevamo il carico e scarico. C'erano due turnazioni ma io loro li vedevo quotidianamente. ON ci ha fornito un palmare che faceva sia da telefono che per le consegne e alle ON 6.00 caricava le consegne su questo palmare, mi arrivavano in media 60 consegne giornaliere con indicati i vari indirizzi ed io provvedevo a mettere l'orario in cui approssimativamente sarei passato decidendo io da dove iniziare a
ON meno che non ci fossero indicazioni da parte di su consegne prioritarie o espresse, poi alle 7.30 mi recavo al magazzino a Caorso, partiva la rulliera coi pacchi e venivano smistati i pacchi da parte dei magazzinieri e mi arrivavano i pacchi a me assegnati, ed io prima di caricarli facevo una quadratura, mi recavo
ON nell'ufficio e loro mi dicevano se mancava qualche pacco perché magari non
ON era arrivato al magazzino ed io firmavo la quadratura e poi mi toglieva le consegne che non erano arrivate dal palmare, caricavo il furgone e poi uscivo a consegnare.
ON Nell'arco della giornata, verso le 12.00, sempre sul palmare mi venivano caricati i ritiri che dovevo effettuare durante la giornata, finito il giro e consegne e ritiri, tornavo a Caorso e scaricavo il mezzo dai pacchi e versavo i contrassegni ON a e anche assegni e contanti e poi andavo a casa. ON Se durante il giorno sorgevano problematiche io contattavo l'ufficio con un numero interno parlando con o , e loro Tes_1 Persona_2 Persona_1
13 mi dicevano come risolverle o mi chiamavano loro direttamente se avevano segnalazioni da farmi.
Io se avevo problematiche nei giri non ho mai sentito il referente del mio datore di lavoro, li chiamavo solo se avevo problemi al mezzo. Se dovevo stare assente,
ON se era un normale permesso avvisavo in ufficio nelle persone che ho detto
ON prima, per le ferie ci consegnava il modulo prima delle ferie e noi compilavamo questo foglio indicando il periodo di ferie che volevamo fare, se
ON ON era d'accordo facevamo quel periodo altrimenti ci veniva detto da di cambiare il periodo. A me di cambiare il periodo non è mai successo ma so di
ON colleghi a cui è stato richiesto di cambiare o di ridurre il periodo sempre da
Tale modulo veniva compilato anche dai ricorrenti e lo so perché veniva consegnato a tutti gli autisti.
Se succedeva che qualche collega era meno performante e non concludeva tutto il giro è successo che veniva lasciato per turnazione a casa qualche giorno da parte ON
questo lo so perché sono e ero delegato sindacale e i ragazzi venivamo da me a cercare di risolvere la problematica. ON ON Ed era che li teneva a casa, lo dico perché ogni venerdì metteva in bacheca la turnazione della settimana successiva, per circa 50 autisti, e quelli meno performanti venivano inseriti nella lista di quelli che sarebbero rimasti fuori dal giro di consegne giornalieri, perché magari quel giorno servivano meno autisti o perché avevano preformato poco il giorno precedente. Che io sappia non ON c'era uno scambio sulle nostre performance lavorative tra e le società per cui io ho lavorato.
A fine giornata, quando rientravo, sparavo i pacchi di rientro o mi venivano ON sparati da o da qualche magazziniere e poi andavo in ufficio e Tes_1
ON versavo i soldi a in cassaforte o consegnavo gli assegni alle impiegate, loro tramite la quadratura che facciamo sul palmare sanno già quanto devono incassare, e se c'erano cose che non tornavano avrei dovuto pagare io di tasca ON mia a A me è capitato di prendere un 20 euro falsi o di perdere un assegno e ON di fare la denuncia, e per i 20 euro li ho dovuti dare io a .
14 Il teste di parte ricorrente ha Testimone_3 dichiarato: ON
“I ricorrenti io li conosco perché facevano gli autisti presso il magazzino di
Caorso, io non ho mai lavorato per o per CP_3 ONroparte_2
ON Non ho cause con
Io sono arrivato a Caorso nel marzo del 2015 e fino ad oggi, e loro me li ricordo, bene o male tutti da quel periodo.
Io faccio l'autista, la gestione negli ultimi sei mesi è cambiata, ma prima la mia giornata lavorativa si svolgeva in questo modo: accendevo il palmare che mi ON ON veniva dato da che era anche un telefono, dove caricava i dati, a predisporlo era che era il girista, io mi trovavo caricate le consegne Persona_1 da fare nell'arco della giornata dalle 80 alle 120 con gli indirizzi e destinatari e ON io dovevo inserire l'orario da dare approssimativamente al cliente, era a dirci di dare un margine di errore bassissimo perché al cliente arrivava il messaggio con la fascia oraria indicativa, poi si andava in magazzino poi al magazzino c'era una rulliera dove vengono sparati i pacchi con il nostro codice e, da questa rulliera noi prendiamo i pacchi e li sistemiamo sui nostri bancali che poi carichiamo sul camion, i magazzinieri che ci sono fanno solo scarico merce dal camion e li mettono sulla rulliera, il carico e scarico sui nostri mezzi lo facciamo solo noi. Poi una volta finito il picking uscivano o Tes_1 Per_2 con le quadrature finali, dove mi dicevano se il pacco mancava o era rotto e ci dicevano di controllare o alcuna anomalie perché magari un pacco che risultava in carico ad un collega l'avevo io, poi entravamo in ufficio a firmare la quadratura se era a posto così da poter uscire, e la merce che non era arrivata o
ON era con anomalie ce le toglieva dalle consegne su palmare.
ON Poi uscivo e facevo la giornata. Durante la giornata sentivo personale se
ON c'erano problemi con l'incasso, tramite palmare ci diceva anche dei ritiri da
ON effettuare e se c'erano problemi con un cliente noi chiamavamo sempre nelle persone che ho detto prima che ci dicevano che procedura seguire.
Poi la sera rientravo in ufficio, scaricavo il furgone separando i ritiri dai rientri e ON poi sempre controllati da perché dovevamo sparare i pacchi dei rientri sul
15 ON palmare e poi ripassavamo in ufficio per consegnare incasso e chiudere la distinta giornaliera. Anche a me è successo che non tornassero gli importi e nel
ON mio caso li ho dovuti mettere io consegnando i soldi a
ON poteva accorgersi delle nostre consegne mancate tramite il palmare. A me personalmente è capitato di un pacco che avevo consegnato e il cliente diceva di
ON non averlo ricevuto, c'era stato un problema di firme, alla fine mi aveva detto di andare a sistemare la questione, ed alla fine l'unica sistemazione era di pagare il pacco, erano 30 euro che poi ho pagato al cliente per farmi firmare la bolla. Non ricordo che succedesse qualcosa se un collega non consegnava tutte la merce in programma.
Io mi rivolgevo al mio datore di lavoro solo per problemi al camion o per ON mancanze in busta paga, per il resto io mi interfacciavo con nelle persone di e Pt_6 Persona_2 Testimone_1
Per le malattie dovevamo per forza chiamare al mattino prima che Per_1
ON predisponesse i giri per comunicare la malattia a poi il certificato medico lo ON mandavo al datore di lavoro e per ferie e permessi lo facevo sempre con perché loro ci davano fogli, soprattutto per le ferie e noi indicavamo il periodo e se qualcosa non andava ce lo comunicavano, io non ho mai avuto problemi, anche per i permessi lo comunicavo a passando dall'ufficio Persona_2 chiedendogli di segnare la mia assenza”.
*
Dall'istruttoria svolta è emerso con chiarezza come, nel caso di specie, il potere ONr organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori fosse esercitato dalla tramite il proprio personale. ONr Era la che organizzava il lavoro dei driver trasmettendo giornalmente, ONr attraverso un palmare di proprietà della stessa in uso agli stessi driver,
l'elenco delle spedizioni da gestire nel corso della giornata. ONr Ciascun driver aveva una zona prestabilita che era definita dalla stessa Allo ONr stesso modo, anche i turni delle consegne erano stabiliti da
16 Pur potendo il driver gestire autonomamente l'ordine delle consegne, era sempre ONr all'ufficio che faceva riferimento per la risoluzione di qualunque problema dovesse presentarsi con le consegne stesse.
Tali circostanze sono chiaramente emerse da quanto dichiarato dai testimoni, anche dall'unico teste di parte resistente escusso. ONr Il teste i dal 2010, ha dichiarato: Testimone_4
ONr
“… eravamo noi come personale a predisporre questi fogli dei giri, una volta segnate queste consegne giornaliere era l'autista in autonomia che decideva poi la programmazione da seguire durante la giornata, loro arrivavano in filiale intorno alle 7 del mattino o 8.30 a seconda del turno di carico, caricavano i pacchi, con transpallet o rulliere di smistamento e poi dal magazzino al mezzo con transpallet manuali, caricato il camion effettuavano un controllo di quanto caricato che corrispondesse all'effettiva merce arrivata all'autista e da caricarsi in base agli ordini e in base a quanto effettivamente arrivato in magazzino e poi seguiva anche una nostra verifica, e poi uscivano e procedevano alle consegne o ai ritiri, per i ritiri eravamo sempre noi col palmare a comunicarlo in più volte durante il giorno. E loro vi provvedevano.
Poteva succedere di tutto, un cliente rifiutava la consegna o non pagava con il contrassegno, altri problemi che potevano avvenire in fase di consegna e in questo caso, se non erano presenti dei referenti del fornitore, e per CP_3 in magazzino non ce n'erano, potevano contattare noi. Ed eravamo noi a dire loro come fare, anche se molte cose erano gestite in autonomia visto che erano autisti di vecchio corso, che lavoravano da tanto con l'appalto.
In pianta stabile non vi è mai stato alcun referente di a Caorso, CP_3 saltuariamente, una volta ogni 10/15 giorni e passavano per discutere aspetti operativi se c'erano problemi con i mezzi o con gli autisti.
Finito il giro, gli autisti tornavano in magazzino e scaricavano la merce non ONr consegnata o i ritiri effettuati presso i clienti, finita tale attività il personale con l'autista procedeva alla chiusura della distinta di consegne e ritiri giornaliera, è una cosa a livello informatico, nel senso che l'autista chiudeva il palmare e in base a come era stato chiuso questo palmare noi BRT
17 procedevamo alla chiusura della distinta. Se non tornava qualcosa come errori di consegna, facevamo verifiche, prima procedeva l'autista se non riusciva a risolvere, provvedevamo noi.
Se qualche autista non lavorava bene lo segnalavamo al fornitore, alla in particolare non ricordo di segnalazioni, perché a memoria non CP_3 ricordo di fatti eclatanti da dover riportare al fornitore.”.
Il teste di parte ricorrente collega dei ricorrenti e disinteressato alla Tes_2 causa, ha riferito: ONr ci ha fornito un palmare che faceva sia da telefono che per le consegne e ONr alle 6.00 caricava le consegne su questo palmare, mi arrivavano in media
60 consegne giornaliere con indicati i vari indirizzi ed io provvedevo a mettere l'orario in cui approssimativamente sarei passato decidendo io da dove iniziare
ONr a meno che non ci fossero indicazioni da parte di su consegne prioritarie o espresse, poi alle 7.30 mi recavo al magazzino a Caorso, partiva la rulliera coi pacchi e venivano smistati i pacchi da parte dei magazzinieri e mi arrivavano i pacchi a me assegnati, ed io prima di caricarli facevo una quadratura, mi
ONr recavo nell'ufficio e loro mi dicevano se mancava qualche pacco perché
ONr magari non era arrivato al magazzino ed io firmavo la quadratura e poi mi toglieva le consegne che non erano arrivate dal palmare, caricavo il furgone e poi uscivo a consegnare.
ONr Nell'arco della giornata, verso le 12.00, sempre sul palmare mi venivano caricati i ritiri che dovevo effettuare durante la giornata, finito il giro e consegne e ritiri, tornavo a Caorso e scaricavo il mezzo dai pacchi e versavo i
ONr contrassegni a e anche assegni e contanti e poi andavo a casa.
ONr Se durante il giorno sorgevano problematiche io contattavo l'ufficio con un numero interno parlando con o , e Tes_1 Persona_2 Persona_1 loro mi dicevano come risolverle o mi chiamavano loro direttamente se avevano segnalazioni da farmi.
Io se avevo problematiche nei giri non ho mai sentito il referente del mio datore di lavoro, li chiamavo solo se avevo problemi al mezzo”.
18 Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del teste Testimone_3
, collega dei ricorrenti e anche lui disinteressato alla causa, il
[...] quale ha riferito: ON
“accendevo il palmare che mi veniva dato da che era anche un telefono, ON dove caricava i dati, a predisporlo era che era il girista, io mi Persona_1 trovavo caricate le consegne da fare nell'arco della giornata dalle 80 alle 120 con gli indirizzi e destinatari e io dovevo inserire l'orario da dare ON approssimativamente al cliente, era a dirci di dare un margine di errore bassissimo perché al cliente arrivava il messaggio con la fascia oraria indicativa,
… Poi una volta finito il picking uscivano o con le quadrature Tes_1 Per_2 finali, dove mi dicevano se il pacco mancava o era rotto e ci dicevano di controllare o alcuna anomalie perché magari un pacco che risultava in carico ad un collega l'avevo io, poi entravamo in ufficio a firmare la quadratura se era a posto così da poter uscire, e la merce che non era arrivata o era con anomalie ON ce le toglieva dalle consegne su palmare. … Durante la giornata sentivo ON ON personale se c'erano problemi con l'incasso, tramite palmare ci diceva anche dei ritiri da effettuare e se c'erano problemi con un cliente noi ON chiamavamo sempre nelle persone che ho detto prima che ci dicevano che procedura seguire.
Poi la sera rientravo in ufficio, scaricavo il furgone separando i ritiri dai rientri e
ON poi sempre controllati da perché dovevamo sparare i pacchi dei rientri sul
ON palmare e poi ripassavamo in ufficio per consegnare incasso e chiudere la distinta giornaliera. Anche a me è successo che non tornassero gli importi e nel
ON mio caso li ho dovuti mettere io consegnando i soldi a
ON poteva accorgersi delle nostre consegne mancate tramite il palmare. A me personalmente è capitato di un pacco che avevo consegnato e il cliente diceva di
ON non averlo ricevuto, c'era stato un problema di firme, alla fine mi aveva detto di andare a sistemare la questione, ed alla fine l'unica sistemazione era di pagare il pacco, erano 30 euro che poi ho pagato al cliente per farmi firmare la bolla. Non ricordo che succedesse qualcosa se un collega non consegnava tutte la merce in programma.
19 Io mi rivolgevo al mio datore di lavoro solo per problemi al camion o per ON mancanze in busta paga, per il resto io mi interfacciavo con nelle persone di e . Pt_6 Persona_2 Testimone_1
ONr Le assenze venivano comunicate al personale di così come con il personale ONr di venivano gestiti i periodi di ferie dei driver.
Sempre il teste di parte resistente a dichiarato: “Le assenze e presenze Tes_1 degli autisti per organizzare il giro, se non preventivamente segnalate dal fornitore a noi, venivano segnalate dall'autista stesso, che ci avvisa oralmente. E poteva capitare”.
Il teste “Se dovevo stare assente, se era un normale permesso Tes_2
ON ONr avvisavo in ufficio nelle persone che ho detto prima, per le ferie ci consegnava il modulo prima delle ferie e noi compilavamo questo foglio ONr indicando il periodo di ferie che volevamo fare, se era d'accordo facevamo ONr quel periodo altrimenti ci veniva detto da di cambiare il periodo. A me di cambiare il periodo non è mai successo ma so di colleghi a cui è stato richiesto di ON cambiare o di ridurre il periodo sempre da Tale modulo veniva compilato anche dai ricorrenti e lo so perché veniva consegnato a tutti gli autisti.”
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Per le malattie dovevamo per forza chiamare al mattino prima che Per_1
ON predisponesse i giri per comunicare la malattia a poi il certificato medico lo ONr mandavo al datore di lavoro e per ferie e permessi lo facevo sempre con perché loro ci davano fogli, soprattutto per le ferie e noi indicavamo il periodo e se qualcosa non andava ce lo comunicavano, io non ho mai avuto problemi, anche per i permessi lo comunicavo a passando dall'ufficio Persona_2 chiedendogli di segnare la mia assenza”. ONr Era poi a decidere quanti e quali dipendenti delle appaltatrici dovessero lavorare in determinati periodi. ONr In altre parole, nei casi di diminuzione del flusso di lavoro, decideva quali lavoratori dovessero “restare a casa” un determinato giorno, limitandosi poi il datore di lavoro formale a prendere atto di tale determinazione agli effetti del rapporto di lavoro in essere.
20 Il teste “Dal palmare avevamo contezza del rendimento degli autisti, Tes_1 se nell'arco della giornata riuscivano a fare le consegne o i ritiri, ed era un dato che poteva capitare guardassimo, in caso ci accorgessimo di un rendimento insufficiente avvisavamo il fornitore. Non ricordo di segnalazioni per i ricorrenti, può essere capitato per altri lavoratori di indicarlo alla . Quante CP_3 consegne fare per giro lo indicavamo sempre noi, in generale ci sono picchi di lavoro, dipendeva dalle assenze e dal periodo, non c'erano numeri di consegne fisse giornaliere erano variabili. Noi ogni mattina predisponevamo i giri, noi ON a predisporre i giri era una persona poi affiancata anche ad altri, per circa
40/50 autisti per il periodo dal 2018.”.
Il teste Tes_2
“Se succedeva che qualche collega era meno performante e non concludeva tutto il giro è successo che veniva lasciato per turnazione a casa qualche giorno ONr da parte questo lo so perché sono e ero delegato sindacale e i ragazzi venivamo da me a cercare di risolvere la problematica. ONr ONr Ed era che li teneva a casa, lo dico perché ogni venerdì metteva in bacheca la turnazione della settimana successiva, per circa 50 autisti, e quelli meno performanti venivano inseriti nella lista di quelli che sarebbero rimasti fuori dal giro di consegne giornalieri, perché magari quel giorno servivano meno autisti o perché avevano preformato poco il giorno precedente. Che io ON sappia non c'era uno scambio sulle nostre performance lavorative tra e le società per cui io ho lavorato.
A fine giornata, quando rientravo, sparavo i pacchi di rientro o mi venivano ON sparati da o da qualche magazziniere e poi andavo in ufficio e Tes_1
ON versavo i soldi a in cassaforte o consegnavo gli assegni alle impiegate, loro tramite la quadratura che facciamo sul palmare sanno già quanto devono incassare, e se c'erano cose che non tornavano avrei dovuto pagare io di tasca ONr mia a .
Va poi detto, a conferma delle deduzioni dei ricorrenti, che tutti i testi hanno riferito di un rapporto diretto, nella esecuzione della prestazione e nella gestione ONr del rapporto, con il personale di e della sostanziale assenza “sul campo” di
21 ONr referenti dei vari appaltatori, circostanza riportata anche dal teste della stessa
“se non erano presenti dei referenti del fornitore, e per Tes_1 CP_3 in magazzino non ce n'erano, potevano contattare noi. Ed eravamo noi a dire loro come fare, … In pianta stabile non vi è mai stato alcun referente di a Caorso, saltuariamente, una volta ogni 10/15 giorni e passavano CP_3 per discutere aspetti operativi se c'erano problemi con i mezzi o con gli autisti”).
È certamente molto significativo, in termini di effettiva titolarità del rapporto datoriale, anche quanto riferito dai testi di parte ricorrente e Tes_2
in ordine al fatto che, in caso di ammanchi di cassa a fine giornata, i Tes_3 driver interessati dovevano risponderne direttamente e di tasca loro, versando il ONr denaro al personale
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che nel periodo di cui è causa non vi fosse alcun rapporto di effettiva dipendenza con le formali datrici di lavoro;
queste ultime non gestivano in alcun modo il rapporto di lavoro dei ricorrenti, se non formalmente, a posteriori ed in applicazione di indicazioni ONr provenienti da ONr Deve, quindi, essere accertata la non genuinità dei contratti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro dei ricorrenti indicati in ricorso, con costituzione tra i ricorrenti e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dalla data indicate in ricorso quali ONr inizio della prestazione lavorativa in favore di Si tratta di date non contestate.
*
La convenuta va, altresì, condannata, ex art. 39, comma 2, d.lgs. 81/2015, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di indennità risarcitoria, da quantificarsi per i lavoratori e in 12 mensilità Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR e in favore del solo ricorrente Pt_4
in 3 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR, in considerazione
[...] della durata del rapporto di lavoro, delle dimensioni dell'impresa e della gravità del comportamento adottato dalla stessa.
22 Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 26246 del 6.9.2022, osservando che:
“deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”.
*
Quanto alle differenze retributive, rivendicate si osserva quanto segue.
I ricorrenti hanno chiesto differenze a titolo di lavoro supplementare (euro
6.610,60 per , euro 1.754,56 per ed euro 7.018,25 per Pt_1 Pt_2
) e a titolo di indennità di trasferta (per € 11.059,80 per , Pt_3 Pt_1 euro 7.726,60 per d euro 14.478,80 per ). Pt_2 Pt_3
Hanno poi chiesto l'incidenza di tali differenze sul TFR (per € 1.308,92 per
, euro 702,31 per d euro 1.592,36 per ). Pt_1 Pt_2 Pt_3
Le domande non possono essere accolte.
I ricorrenti hanno dedotto di avere sempre, per tutta la durata dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società succedutesi nell'appalto, rispettato il seguente orario di lavoro, dalle 7:30 alle 17:00, per 5 giorni a settimana, nonostante avesse un contratto formalmente part time a 76,92%. ONr ON ha contestato la circostanza rilevando che “ non sa e non può sapere quale sia stato l'orario di lavoro dei ricorrenti;
tuttavia, ciò che è noto alla
Società è che gli autisti operano su turni alternati e variabili, arrivando presso la
23 filiale fino alle 9-9.30 e potendo terminare il giro delle consegne intorno alle
16.30-17 o anche prima, in base al numero delle consegne da effettuare. A maggior ragione, le domande avversarie dovranno essere rigettate” (p. 29 ONr memoria .
Come noto, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro straordinario (o supplementare, come in questo caso) ha l'onere rigoroso di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ed è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova ( Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009). Nel caso in esame alcun teste ha riferito in merito agli orari indicati in ricorso.
Parimenti indimostrata è la deduzione secondo cui i ricorrenti sono “sempre e soltanto stati adibiti a “giri-consegne” al di fuori del Comune di Caorso (Pc)”, maturando così il diritto a vedersi corrisposte le trasferte giornaliere riconosciute dal CCNL (art. 62 CCNL – doc.20, pag.99-100), a mente del quale “3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano in misura di € 21,80 per le trasferte da 6 a 12 ore”.
Tale circostanza in sede di escussione testimoniale non è emersa. ONr Ne consegue che le relative domande di condanna di al pagamento delle richieste differenze retributive e di incidenze delle stesse sul TFR non possono trovare accoglimento.
*
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
24 ONr accerta e dichiara la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro dei ricorrenti indicate in ricorso e per l'effetto: dichiara costituito tra i ricorrenti e un rapporto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 27.2.2015 per dal 27.4.2016 per , dal 27.2.2015 per Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dal 2.5.2022 per;
[...] Parte_4 condanna all'assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro CP_1 subordinato dalle date di cui sopra ed alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore di Parte_1
e di una indennità risarcitoria per ciascuno pari a Parte_2 Parte_3
12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR e in favore di Parte_4 di una indennità risarcitoria pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini
TFR; rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che CP_1 si liquidano nella somma di € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 22 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
JU RT
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa JU RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti PEDERSOLI NADIA PETRA,
[...]
, IC EO presso lo studio dei quali in Brescia Parte_5
Via Solferino n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti MARESCA CP_1 P.IVA_1
TU, US AR, D'NO CO AR e
BO AR presso lo studio dei quali in Milano via Barozzi n. 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Appalto di manodopera
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.4.2024, i ricorrenti Parte_1 [...]
, e , hanno convenuto in giudizio Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in amministrazione giudiziaria, per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“A. accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e CP_1
a) ut supra, in esecuzione del quale i sigg.ri , ONroparte_2 Pt_1 Pt_2
e hanno prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima Pt_3 rispettivamente nel periodo compreso fra il 27.2.15 e il 30.4.18, per quanto attiene al sig. (o il diverso ritenuto di Giustizia);nel periodo Parte_1 compreso fra il 27.4.16 e il 30.4.18, per quanto riguarda il sig. Parte_2
(o il diverso ritenuto di Giustizia); nel periodo compreso fra il 27.2.15 e il
30.4.18, per quanto riguarda il sig. (o il diverso ritenuto di Parte_3
Giustizia);
b) ut supra, in esecuzione del quale i sigg.ri , ONroparte_3 Pt_1 Pt_2
e hanno prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima Pt_3 Pt_4 rispettivamente: nel periodo dall'1.5.18 ad oggi, per quanto attiene al sig. Pt_1
(o il diverso ritenuto di Giustizia); nel periodo dall'1.5.18 ad oggi, per
[...] quanto riguarda il sig. (o il diverso ritenuto di Giustizia); nel Parte_2 periodo dall'1.5.18 ad oggi, per quanto riguarda il sig. (o il Parte_3 diverso ritenuto di Giustizia); nel periodo dal 2.5.22 ad oggi, per quanto riguarda il sig. (o il diverso ritenuto di Giustizia); Parte_4 accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti, nei periodi suindicati, era la convenuta;
CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra i ricorrenti e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data rispettivamente:
- dal 27.2.15, in subordine dall'1.5.18, in subordine dalla data ritenuta di
Giustizia, con riferimento al sig. ; Parte_1
- dal 27.4.16, in subordine dall'1.5.18, in subordine dalla data ritenuta di
Giustizia, con riferimento al sig. ; Parte_2
2 - dal 27.2.15, in subordine dall'1.5.18, in subordine dalla data ritenuta di
Giustizia, con riferimento al sig. ; Parte_3
- dal 2.5.22, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, con riferimento al sig.
; Parte_4 condannare all'assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore dei medesimi di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza);
B. accertare e dichiarare che i seguenti ricorrenti, nei seguenti periodi, prestavano attività full-time;
a) dal mese di marzo 2015 al mese di febbraio 2016, nonché dal mese di aprile
2017 al mese di ottobre 2017, per quanto attiene al sig. ; Pt_1
b) dal mese di dicembre 2016 al mese di agosto 2017, per quanto attiene al sig.
Pt_2
c) dal mese di febbraio 2016 al mese di settembre 2017, per quanto attiene al sig.
Pt_3
C. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:
I. con riferimento al sig. : Pt_1
o € 6.610,60 a titolo di retribuzione base mensile;
o € 11.059,80 a titolo di indennità di trasferta;
o € 1.308,92 a titolo di incidenza TFR, di cui € 100,13 maturati con riferimento al periodo alle formali dipendenze di dei quali si chiede ONroparte_3
l'accantonamento sino alla risoluzione del rapporto;
così per complessivi € 18.979,32 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
II. con riferimento al sig. Pt_2
o € 1.754,56 a titolo di retribuzione base mensile;
o € 7.726,60 a titolo di indennità di trasferta;
3 o € 702,31 a titolo di incidenza TFR, di cui € 149,60 maturati con riferimento al periodo alle formali dipendenze di dei quali si chiede ONroparte_3
l'accantonamento sino alla risoluzione del rapporto;
così per complessivi € 10.183,47 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
III. con riferimento al sig. Pt_3
o € 7.018,28 a titolo di retribuzione base mensile;
o € 14.478,80 a titolo di indennità di trasferta;
o € 1.592,36 a titolo di incidenza TFR, di cui € 133,12 maturati con riferimento al periodo alle formali dipendenze di dei quali si chiede ONroparte_3
l'accantonamento sino alla risoluzione del rapporto;
così per complessivi € 23.089,22 a titolo retributivo, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D. per l'effetto, condannare quale effettiva datrice di lavoro, al CP_1 pagamento in favore dei sig.ri , e delle somme di cui ai Pt_1 Pt_2 Pt_3 punti precedenti, o le diverse ritenute di Giustizia” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
I ricorrenti hanno dedotto:
- di avere svolto mansioni di drivers, quali addetti alla guida di furgone con ONr portata inferiore a 35 q.li, in favore di ininterrottamente sin dal 27.2.2015 per dal 27.4.2016 per , dal 27.2.2015 per Parte_1 Parte_2
e dal 2.5.2022 per , formalmente alle dipendenze Parte_3 Parte_4 delle seguenti società: dal 27.2.15 al 30.4.18 per la e ONroparte_2 dall'1.5.2018 ad oggi per la ONroparte_3
- di aver svolto l'attività lavorativa nell'ambito di contratti di appalto/trasporto ONr non genuini, tra e le Società alle cui formali dipendenze si trovavano ad operare rilevando come in realtà svolgessero sempre le medesime mansioni, con medesimo furgone e medesimi giri – consegne e ritiri e pure in favore dei ONr medesimi clienti di
- che nei loro confronti i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare) ONr erano stati esercitati da mentre le Società formalmente datrici di lavoro non
4 avevano una propria struttura imprenditoriale e una gestione a proprio rischio dei servizi/trasporti; ONr
- di aver pertanto diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria;
- di avere sempre, per tutta la durata dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società succedutesi nell'appalto, rispettato il seguente orario di lavoro, dalle 7:30 alle 17:00, per 5 giorni a settimana;
- di essere stati, per tutta la durata del rapporto di lavoro, sempre e soltanto adibiti a “giri-consegne” al di fuori del Comune di Caorso (Pc);
- di avere, quindi, diritto a vedersi corrisposte le trasferte giornaliere riconosciute dal CCNL;
- che le formali datrici di lavoro avevano omesso di versare le mensilità aggiuntive e di retribuirli correttamente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso come sopra. ONr Si è costituita la convenuta eccependo, in via preliminare, la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere invece competenti il Tribunale di
Piacenza e/o il Tribunale di Torino, ove le effettive datrici avrebbero la propria sede di lavoro;
l'intervenuta decadenza ex art 32 L183/2010 per non avere i ricorrenti impugnato i singoli contratti di trasporto nei termini normativamente previsti e con decorrenza dalla cessazione dei singoli rapporti;
l'inutilizzabilità degli atti di indagine prodotti dai ricorrenti in giudizio. Nel merito, hanno contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammesse le prove testimoniali, all'esito dell'istruttoria ha fissato per la discussione l'udienza del 22.5.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
5 Deve preliminarmente confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di
Milano, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata da parte resistente.
La Suprema Corte ha chiarito che “Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia il foro della sede dell'azienda”. (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21506 del 19/09/2013, Rv. 628136 - 01).
Nel caso di specie, la società convenuta ha pacificamente sede a Milano.
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Sull'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lettera d), legge n. 183/2010.
La ha, altresì, sostenuto come ogni accertamento dell'esistenza di un CP_1 rapporto di lavoro in capo alla stessa sarebbe precluso in quanto i ricorrenti sarebbe decaduti dall'azione in forza dell'art. 32, co. 4, lettera d), legge n.
183/2010, che prevede che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
(…) d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al
6 committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolge re la propria attività presso l'utilizzatore" -non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (cfr. Cass. Sentenza n. 30490 del 28/10/2021).
Nel caso di specie alcuna decadenza ex articolo 32, comma quattro, lett. d) cit. può ritenersi maturata tenuto conto che, non solo manca un recesso scritto da parte della , ma, altresì, il rapporto lavorativo dei ricorrenti con la stessa non CP_1 risulta essere cessato.
*
Sempre, in via preliminare, parte resistente ha eccepito la inutilizzabilità degli atti di indagine prodotti in giudizio dagli attori, in proposito giova evidenziare quanto segue.
Come noto, il giudice civile, può liberamente formare il proprio convincimento su prove atipiche, tali essendo quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.
La giurisprudenza di merito ha peraltro rilevato, in più occasioni, come
“costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali,
e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale” (Corte appello Ancona sez. I, 07/05/2021, n.541e, in senso analogo, tra le
7 molte, Corte appello Milano sez. I, 22/03/2019, n.1283 e Corte appello Genova sez. II, 28/03/2022, n. 331).
Ne consegue che, contrariamente da quanto dedotto da parte convenuta, il Giudice può certamente trarre elementi di prova da tutti gli atti – anche di indagine- offerti in giudizio ed ivi comunque sottoposti al contraddittorio tra le parti.
*
In punto di diritto, giova richiamare la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità formatasi in merito alla illiceità dell'appalto.
L'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 prevede che:
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020, Rv. 658043 -
01).
E' stato poi precisato come: “ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto,
8 rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro). Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17627 del 2023; conf. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020;sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto mansioni di drivers alla guida di furgoni con portata inferiore ai 35 q.li, formalmente alle dipendenze di una serie
ONr di datori di lavoro che avevano in essere con un contratto per il ritiro, il trasporto e la consegna di merci, collettame vario, plichi e corrispondenza per
ONr conto di
ONr I ricorrenti hanno operato con partenza dal magazzino di Caorso, ove si trova una filiale di distribuzione della società resistente.
ONr ha negato che, nella specie, vi sia un contratto di appalto e ha sostenuto che si tratti di un mero servizio di trasporto.
Tale tesi non è condivisibile. ONr Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 1820/2024 pubbl. il 17/04/2024). ONr Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti da (doc.ti 2, 4, 6 e 7, fascicolo resistente) sia dall'esame della documentazione raccolta in sede penale, sia delle testimonianze rese nel presente giudizio.
9 Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertata la non genuinità ONr dell'appalto con con la conseguente costituzione dei rapporti di lavoro nei confronti della stessa resistente.
A fondamento di quanto domandato, i lavoratori hanno dedotto che:
“L'appaltatrice resistente…:
a) non realizzava alcun autonomo risultato produttivo, in quanto la prestazione ON dei ricorrenti andavano ad inserirsi in un contesto predeterminato da senza alcuno spazio, nella determinazione dell'attività appaltata, in capo ON all'appaltatrice. Era infatti a determinare consegne e ritiri da effettuare, semplicemente assegnando ai dipendenti delle varie appaltatrici i giri da effettuare. Non v'era dunque alcun “risultato” produttivo autonomo, in quanto il
“risultato” consisteva unicamente nell'effettuazione di tali consegne e ritiri, ON ON predeterminate da sulla base degli ordini ricevuti dai clienti b) non aveva alcuna autonomia gestionale: ciò in quanto la direzione del
ON personale dell'appaltatrice era esercitata direttamente da per il tramite del proprio personale addetto al proprio software, in funzione delle sue esigenze produttive, sulla base di criteri gestionali autonomamente determinati, che dovevano essere eseguiti direttamente anche dai ricorrenti e dai colleghi delle società appaltatrici, che ricevevano costanti direttive vincolanti, da parte del committente, alle quali i lavoratori dovevano attenersi. (…) le direttive di lavoro
ON ON venivano ricevute sul palmare concesso in dotazione da a marchio
ON sulla base degli ordinativi dei clienti i ricorrenti erano tenuti a utilizzare
ON ON automezzi con insegna indossare abbigliamento da lavoro con insegna
ON presentarsi al lavoro nelle fasce orarie e nei giorni determinati da
ON provvedere al carico della merce predisposta a cura di eseguire le consegne
ON presso i destinatari e agli indirizzi forniti da c) non aveva alcuna autonoma organizzazione: la prestazione dei lavoratori ON appaltati altro non era che una fase del ciclo produttivo di – rectius: ON costituiva l'essenza stessa del ciclo produttivo relativo al core business di ovvero consegne e ritiri -, da questa autonomamente organizzata, mentre
10 l'appaltatrice si limitava a mettere a disposizione la prestazione lavorativa dei ON propri dipendenti, di fatto somministrati a
In sostanza, l'appaltatrice resistente si è limitata a fornire personale, da inserire nelle attività di competenza della committente.” (cfr. ricorso, pagg. 24-25).
I fatti allegati dai ricorrenti hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria orale e che di seguito si ritrascrivono.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: Testimone_1
ON
“Io lavoro in dal 2010 dapprima come impiegato operativo e poi dal marzo
2023 come responsabile operativo. Io sono sempre stato praticamente a Caorso come sede di lavoro dove si trova il magazzino di spedizioni merci. ON I ricorrenti li conosco per averci lavorato presso l'appalto e presso la sede di Caorso, non ricordo quando sono arrivati.
Loro erano autisti impiegati presso dei nostri fornitori, avevano il loro giro di consegne e provvedevano a caricare e scaricare i pacchi da consegnare. ON La giornata lavorativa era organizzata in questi termini: c'era un girista inteso come una figura operativa, era o io in sua assenza, che Persona_1 assegnava il giro quotidiano al singolo autista, inizialmente erano cartacei le lettere di vettura e poi alla carta è stato affiancato un telefono palmare fornito da ON
e in base alle presenze e assenze del giorno venivano definiti i giri, eravamo ON noi come personale a predisporre questi fogli dei giri, una volta segnate queste consegne giornaliere era l'autista in autonomia che decideva poi la programmazione da seguire durante la giornata, loro arrivavano in filiale intorno alle 7 del mattino o 8.30 a seconda del turno di carico, caricavano i pacchi, con transpallet o rulliere di smistamento e poi dal magazzino al mezzo con transpallet manuali, caricato il camion effettuavano un controllo di quanto caricato che corrispondesse all'effettiva merce arrivata all'autista e da caricarsi in base agli ordini e in base a quanto effettivamente arrivato in magazzino e poi seguiva anche una nostra verifica, e poi uscivano e procedevano alle consegne o ai ritiri, per i ritiri eravamo sempre noi col palmare a comunicarlo in più volte durante il giorno. E loro vi provvedevano.
11 Poteva succedere di tutto, un cliente rifiutava la consegna o non pagava con il contrassegno, altri problemi che potevano avvenire in fase di consegna e in questo caso, se non erano presenti dei referenti del fornitore, e per in CP_3 magazzino non ce n'erano, potevano contattare noi. Ed eravamo noi a dire loro come fare, anche se molte cose erano gestite in autonomia visto che erano autisti di vecchio corso, che lavoravano da tanto con l'appalto.
In pianta stabile non vi è mai stato alcun referente di a Caorso, CP_3 saltuariamente, una volta ogni 10/15 giorni e passavano per discutere aspetti operativi se c'erano problemi con i mezzi o con gli autisti.
Finito il giro, gli autisti tornavano in magazzino e scaricavano la merce non ON consegnata o i ritiri effettuati presso i clienti, finita tale attività il personale con l'autista procedeva alla chiusura della distinta di consegne e ritiri giornaliera, è una cosa a livello informatico, nel senso che l'autista chiudeva il ON palmare e in base a come era stato chiuso questo palmare noi procedevamo alla chiusura della distinta. Se non tornava qualcosa come errori di consegna, facevamo verifiche, prima procedeva l'autista se non riusciva a risolvere, provvedevamo noi.
Se qualche autista non lavorava bene lo segnalavamo al fornitore, alla in particolare non ricordo di segnalazioni, perché a memoria non CP_3 ricordo di fatti eclatanti da dover riportare al fornitore.
Le assenze e presenze degli autisti per organizzare il giro, se non preventivamente segnalate dal fornitore a noi, venivano segnalate dall'autista stesso, che ci avvisa oralmente. E poteva capitare.
Dal palmare avevamo contezza del rendimento degli autisti, se nell'arco della giornata riuscivano a fare le consegne o i ritiri, ed era un dato che poteva capitare guardassimo, in caso ci accorgessimo di un rendimento insufficiente avvisavamo il fornitore. Non ricordo di segnalazioni per i ricorrenti, può essere capitato per altri lavoratori di indicarlo alla Quante consegne fare CP_3 per giro lo indicavamo sempre noi, in generale ci sono picchi di lavoro, dipendeva dalle assenze e dal periodo, non c'erano numeri di consegne fisse ON giornaliere erano variabili. Noi ogni mattina predisponevamo i giri, noi a
12 predisporre i giri era una persona poi affiancata anche ad altri, per circa 40/50 autisti per il periodo dal 2018.
Le ferie ci venivano comunicate sempre dal fornitore per quanto attiene al periodo in cui sono io il responsabile operativo, ho assistito anche a certi autisti ON comunicavano le ferie anche al responsabile operativo precedente di .
Il teste di parte ricorrente ha riferito: Testimone_2
ON
“Non ho cause con
Io sono stato collega dei ricorrenti, ho lavorato per la dal 2012 ONroparte_4 fino al gennaio 2024 e ora con da dicembre 2024 sempre presso il CP_5
ON magazzino di Caorso, io per e per la Servizi generali non ho CP_3 mai lavorato.
I ricorrenti li vedevo al magazzino quando facevamo il carico e scarico. C'erano due turnazioni ma io loro li vedevo quotidianamente. ON ci ha fornito un palmare che faceva sia da telefono che per le consegne e alle ON 6.00 caricava le consegne su questo palmare, mi arrivavano in media 60 consegne giornaliere con indicati i vari indirizzi ed io provvedevo a mettere l'orario in cui approssimativamente sarei passato decidendo io da dove iniziare a
ON meno che non ci fossero indicazioni da parte di su consegne prioritarie o espresse, poi alle 7.30 mi recavo al magazzino a Caorso, partiva la rulliera coi pacchi e venivano smistati i pacchi da parte dei magazzinieri e mi arrivavano i pacchi a me assegnati, ed io prima di caricarli facevo una quadratura, mi recavo
ON nell'ufficio e loro mi dicevano se mancava qualche pacco perché magari non
ON era arrivato al magazzino ed io firmavo la quadratura e poi mi toglieva le consegne che non erano arrivate dal palmare, caricavo il furgone e poi uscivo a consegnare.
ON Nell'arco della giornata, verso le 12.00, sempre sul palmare mi venivano caricati i ritiri che dovevo effettuare durante la giornata, finito il giro e consegne e ritiri, tornavo a Caorso e scaricavo il mezzo dai pacchi e versavo i contrassegni ON a e anche assegni e contanti e poi andavo a casa. ON Se durante il giorno sorgevano problematiche io contattavo l'ufficio con un numero interno parlando con o , e loro Tes_1 Persona_2 Persona_1
13 mi dicevano come risolverle o mi chiamavano loro direttamente se avevano segnalazioni da farmi.
Io se avevo problematiche nei giri non ho mai sentito il referente del mio datore di lavoro, li chiamavo solo se avevo problemi al mezzo. Se dovevo stare assente,
ON se era un normale permesso avvisavo in ufficio nelle persone che ho detto
ON prima, per le ferie ci consegnava il modulo prima delle ferie e noi compilavamo questo foglio indicando il periodo di ferie che volevamo fare, se
ON ON era d'accordo facevamo quel periodo altrimenti ci veniva detto da di cambiare il periodo. A me di cambiare il periodo non è mai successo ma so di
ON colleghi a cui è stato richiesto di cambiare o di ridurre il periodo sempre da
Tale modulo veniva compilato anche dai ricorrenti e lo so perché veniva consegnato a tutti gli autisti.
Se succedeva che qualche collega era meno performante e non concludeva tutto il giro è successo che veniva lasciato per turnazione a casa qualche giorno da parte ON
questo lo so perché sono e ero delegato sindacale e i ragazzi venivamo da me a cercare di risolvere la problematica. ON ON Ed era che li teneva a casa, lo dico perché ogni venerdì metteva in bacheca la turnazione della settimana successiva, per circa 50 autisti, e quelli meno performanti venivano inseriti nella lista di quelli che sarebbero rimasti fuori dal giro di consegne giornalieri, perché magari quel giorno servivano meno autisti o perché avevano preformato poco il giorno precedente. Che io sappia non ON c'era uno scambio sulle nostre performance lavorative tra e le società per cui io ho lavorato.
A fine giornata, quando rientravo, sparavo i pacchi di rientro o mi venivano ON sparati da o da qualche magazziniere e poi andavo in ufficio e Tes_1
ON versavo i soldi a in cassaforte o consegnavo gli assegni alle impiegate, loro tramite la quadratura che facciamo sul palmare sanno già quanto devono incassare, e se c'erano cose che non tornavano avrei dovuto pagare io di tasca ON mia a A me è capitato di prendere un 20 euro falsi o di perdere un assegno e ON di fare la denuncia, e per i 20 euro li ho dovuti dare io a .
14 Il teste di parte ricorrente ha Testimone_3 dichiarato: ON
“I ricorrenti io li conosco perché facevano gli autisti presso il magazzino di
Caorso, io non ho mai lavorato per o per CP_3 ONroparte_2
ON Non ho cause con
Io sono arrivato a Caorso nel marzo del 2015 e fino ad oggi, e loro me li ricordo, bene o male tutti da quel periodo.
Io faccio l'autista, la gestione negli ultimi sei mesi è cambiata, ma prima la mia giornata lavorativa si svolgeva in questo modo: accendevo il palmare che mi ON ON veniva dato da che era anche un telefono, dove caricava i dati, a predisporlo era che era il girista, io mi trovavo caricate le consegne Persona_1 da fare nell'arco della giornata dalle 80 alle 120 con gli indirizzi e destinatari e ON io dovevo inserire l'orario da dare approssimativamente al cliente, era a dirci di dare un margine di errore bassissimo perché al cliente arrivava il messaggio con la fascia oraria indicativa, poi si andava in magazzino poi al magazzino c'era una rulliera dove vengono sparati i pacchi con il nostro codice e, da questa rulliera noi prendiamo i pacchi e li sistemiamo sui nostri bancali che poi carichiamo sul camion, i magazzinieri che ci sono fanno solo scarico merce dal camion e li mettono sulla rulliera, il carico e scarico sui nostri mezzi lo facciamo solo noi. Poi una volta finito il picking uscivano o Tes_1 Per_2 con le quadrature finali, dove mi dicevano se il pacco mancava o era rotto e ci dicevano di controllare o alcuna anomalie perché magari un pacco che risultava in carico ad un collega l'avevo io, poi entravamo in ufficio a firmare la quadratura se era a posto così da poter uscire, e la merce che non era arrivata o
ON era con anomalie ce le toglieva dalle consegne su palmare.
ON Poi uscivo e facevo la giornata. Durante la giornata sentivo personale se
ON c'erano problemi con l'incasso, tramite palmare ci diceva anche dei ritiri da
ON effettuare e se c'erano problemi con un cliente noi chiamavamo sempre nelle persone che ho detto prima che ci dicevano che procedura seguire.
Poi la sera rientravo in ufficio, scaricavo il furgone separando i ritiri dai rientri e ON poi sempre controllati da perché dovevamo sparare i pacchi dei rientri sul
15 ON palmare e poi ripassavamo in ufficio per consegnare incasso e chiudere la distinta giornaliera. Anche a me è successo che non tornassero gli importi e nel
ON mio caso li ho dovuti mettere io consegnando i soldi a
ON poteva accorgersi delle nostre consegne mancate tramite il palmare. A me personalmente è capitato di un pacco che avevo consegnato e il cliente diceva di
ON non averlo ricevuto, c'era stato un problema di firme, alla fine mi aveva detto di andare a sistemare la questione, ed alla fine l'unica sistemazione era di pagare il pacco, erano 30 euro che poi ho pagato al cliente per farmi firmare la bolla. Non ricordo che succedesse qualcosa se un collega non consegnava tutte la merce in programma.
Io mi rivolgevo al mio datore di lavoro solo per problemi al camion o per ON mancanze in busta paga, per il resto io mi interfacciavo con nelle persone di e Pt_6 Persona_2 Testimone_1
Per le malattie dovevamo per forza chiamare al mattino prima che Per_1
ON predisponesse i giri per comunicare la malattia a poi il certificato medico lo ON mandavo al datore di lavoro e per ferie e permessi lo facevo sempre con perché loro ci davano fogli, soprattutto per le ferie e noi indicavamo il periodo e se qualcosa non andava ce lo comunicavano, io non ho mai avuto problemi, anche per i permessi lo comunicavo a passando dall'ufficio Persona_2 chiedendogli di segnare la mia assenza”.
*
Dall'istruttoria svolta è emerso con chiarezza come, nel caso di specie, il potere ONr organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori fosse esercitato dalla tramite il proprio personale. ONr Era la che organizzava il lavoro dei driver trasmettendo giornalmente, ONr attraverso un palmare di proprietà della stessa in uso agli stessi driver,
l'elenco delle spedizioni da gestire nel corso della giornata. ONr Ciascun driver aveva una zona prestabilita che era definita dalla stessa Allo ONr stesso modo, anche i turni delle consegne erano stabiliti da
16 Pur potendo il driver gestire autonomamente l'ordine delle consegne, era sempre ONr all'ufficio che faceva riferimento per la risoluzione di qualunque problema dovesse presentarsi con le consegne stesse.
Tali circostanze sono chiaramente emerse da quanto dichiarato dai testimoni, anche dall'unico teste di parte resistente escusso. ONr Il teste i dal 2010, ha dichiarato: Testimone_4
ONr
“… eravamo noi come personale a predisporre questi fogli dei giri, una volta segnate queste consegne giornaliere era l'autista in autonomia che decideva poi la programmazione da seguire durante la giornata, loro arrivavano in filiale intorno alle 7 del mattino o 8.30 a seconda del turno di carico, caricavano i pacchi, con transpallet o rulliere di smistamento e poi dal magazzino al mezzo con transpallet manuali, caricato il camion effettuavano un controllo di quanto caricato che corrispondesse all'effettiva merce arrivata all'autista e da caricarsi in base agli ordini e in base a quanto effettivamente arrivato in magazzino e poi seguiva anche una nostra verifica, e poi uscivano e procedevano alle consegne o ai ritiri, per i ritiri eravamo sempre noi col palmare a comunicarlo in più volte durante il giorno. E loro vi provvedevano.
Poteva succedere di tutto, un cliente rifiutava la consegna o non pagava con il contrassegno, altri problemi che potevano avvenire in fase di consegna e in questo caso, se non erano presenti dei referenti del fornitore, e per CP_3 in magazzino non ce n'erano, potevano contattare noi. Ed eravamo noi a dire loro come fare, anche se molte cose erano gestite in autonomia visto che erano autisti di vecchio corso, che lavoravano da tanto con l'appalto.
In pianta stabile non vi è mai stato alcun referente di a Caorso, CP_3 saltuariamente, una volta ogni 10/15 giorni e passavano per discutere aspetti operativi se c'erano problemi con i mezzi o con gli autisti.
Finito il giro, gli autisti tornavano in magazzino e scaricavano la merce non ONr consegnata o i ritiri effettuati presso i clienti, finita tale attività il personale con l'autista procedeva alla chiusura della distinta di consegne e ritiri giornaliera, è una cosa a livello informatico, nel senso che l'autista chiudeva il palmare e in base a come era stato chiuso questo palmare noi BRT
17 procedevamo alla chiusura della distinta. Se non tornava qualcosa come errori di consegna, facevamo verifiche, prima procedeva l'autista se non riusciva a risolvere, provvedevamo noi.
Se qualche autista non lavorava bene lo segnalavamo al fornitore, alla in particolare non ricordo di segnalazioni, perché a memoria non CP_3 ricordo di fatti eclatanti da dover riportare al fornitore.”.
Il teste di parte ricorrente collega dei ricorrenti e disinteressato alla Tes_2 causa, ha riferito: ONr ci ha fornito un palmare che faceva sia da telefono che per le consegne e ONr alle 6.00 caricava le consegne su questo palmare, mi arrivavano in media
60 consegne giornaliere con indicati i vari indirizzi ed io provvedevo a mettere l'orario in cui approssimativamente sarei passato decidendo io da dove iniziare
ONr a meno che non ci fossero indicazioni da parte di su consegne prioritarie o espresse, poi alle 7.30 mi recavo al magazzino a Caorso, partiva la rulliera coi pacchi e venivano smistati i pacchi da parte dei magazzinieri e mi arrivavano i pacchi a me assegnati, ed io prima di caricarli facevo una quadratura, mi
ONr recavo nell'ufficio e loro mi dicevano se mancava qualche pacco perché
ONr magari non era arrivato al magazzino ed io firmavo la quadratura e poi mi toglieva le consegne che non erano arrivate dal palmare, caricavo il furgone e poi uscivo a consegnare.
ONr Nell'arco della giornata, verso le 12.00, sempre sul palmare mi venivano caricati i ritiri che dovevo effettuare durante la giornata, finito il giro e consegne e ritiri, tornavo a Caorso e scaricavo il mezzo dai pacchi e versavo i
ONr contrassegni a e anche assegni e contanti e poi andavo a casa.
ONr Se durante il giorno sorgevano problematiche io contattavo l'ufficio con un numero interno parlando con o , e Tes_1 Persona_2 Persona_1 loro mi dicevano come risolverle o mi chiamavano loro direttamente se avevano segnalazioni da farmi.
Io se avevo problematiche nei giri non ho mai sentito il referente del mio datore di lavoro, li chiamavo solo se avevo problemi al mezzo”.
18 Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del teste Testimone_3
, collega dei ricorrenti e anche lui disinteressato alla causa, il
[...] quale ha riferito: ON
“accendevo il palmare che mi veniva dato da che era anche un telefono, ON dove caricava i dati, a predisporlo era che era il girista, io mi Persona_1 trovavo caricate le consegne da fare nell'arco della giornata dalle 80 alle 120 con gli indirizzi e destinatari e io dovevo inserire l'orario da dare ON approssimativamente al cliente, era a dirci di dare un margine di errore bassissimo perché al cliente arrivava il messaggio con la fascia oraria indicativa,
… Poi una volta finito il picking uscivano o con le quadrature Tes_1 Per_2 finali, dove mi dicevano se il pacco mancava o era rotto e ci dicevano di controllare o alcuna anomalie perché magari un pacco che risultava in carico ad un collega l'avevo io, poi entravamo in ufficio a firmare la quadratura se era a posto così da poter uscire, e la merce che non era arrivata o era con anomalie ON ce le toglieva dalle consegne su palmare. … Durante la giornata sentivo ON ON personale se c'erano problemi con l'incasso, tramite palmare ci diceva anche dei ritiri da effettuare e se c'erano problemi con un cliente noi ON chiamavamo sempre nelle persone che ho detto prima che ci dicevano che procedura seguire.
Poi la sera rientravo in ufficio, scaricavo il furgone separando i ritiri dai rientri e
ON poi sempre controllati da perché dovevamo sparare i pacchi dei rientri sul
ON palmare e poi ripassavamo in ufficio per consegnare incasso e chiudere la distinta giornaliera. Anche a me è successo che non tornassero gli importi e nel
ON mio caso li ho dovuti mettere io consegnando i soldi a
ON poteva accorgersi delle nostre consegne mancate tramite il palmare. A me personalmente è capitato di un pacco che avevo consegnato e il cliente diceva di
ON non averlo ricevuto, c'era stato un problema di firme, alla fine mi aveva detto di andare a sistemare la questione, ed alla fine l'unica sistemazione era di pagare il pacco, erano 30 euro che poi ho pagato al cliente per farmi firmare la bolla. Non ricordo che succedesse qualcosa se un collega non consegnava tutte la merce in programma.
19 Io mi rivolgevo al mio datore di lavoro solo per problemi al camion o per ON mancanze in busta paga, per il resto io mi interfacciavo con nelle persone di e . Pt_6 Persona_2 Testimone_1
ONr Le assenze venivano comunicate al personale di così come con il personale ONr di venivano gestiti i periodi di ferie dei driver.
Sempre il teste di parte resistente a dichiarato: “Le assenze e presenze Tes_1 degli autisti per organizzare il giro, se non preventivamente segnalate dal fornitore a noi, venivano segnalate dall'autista stesso, che ci avvisa oralmente. E poteva capitare”.
Il teste “Se dovevo stare assente, se era un normale permesso Tes_2
ON ONr avvisavo in ufficio nelle persone che ho detto prima, per le ferie ci consegnava il modulo prima delle ferie e noi compilavamo questo foglio ONr indicando il periodo di ferie che volevamo fare, se era d'accordo facevamo ONr quel periodo altrimenti ci veniva detto da di cambiare il periodo. A me di cambiare il periodo non è mai successo ma so di colleghi a cui è stato richiesto di ON cambiare o di ridurre il periodo sempre da Tale modulo veniva compilato anche dai ricorrenti e lo so perché veniva consegnato a tutti gli autisti.”
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Per le malattie dovevamo per forza chiamare al mattino prima che Per_1
ON predisponesse i giri per comunicare la malattia a poi il certificato medico lo ONr mandavo al datore di lavoro e per ferie e permessi lo facevo sempre con perché loro ci davano fogli, soprattutto per le ferie e noi indicavamo il periodo e se qualcosa non andava ce lo comunicavano, io non ho mai avuto problemi, anche per i permessi lo comunicavo a passando dall'ufficio Persona_2 chiedendogli di segnare la mia assenza”. ONr Era poi a decidere quanti e quali dipendenti delle appaltatrici dovessero lavorare in determinati periodi. ONr In altre parole, nei casi di diminuzione del flusso di lavoro, decideva quali lavoratori dovessero “restare a casa” un determinato giorno, limitandosi poi il datore di lavoro formale a prendere atto di tale determinazione agli effetti del rapporto di lavoro in essere.
20 Il teste “Dal palmare avevamo contezza del rendimento degli autisti, Tes_1 se nell'arco della giornata riuscivano a fare le consegne o i ritiri, ed era un dato che poteva capitare guardassimo, in caso ci accorgessimo di un rendimento insufficiente avvisavamo il fornitore. Non ricordo di segnalazioni per i ricorrenti, può essere capitato per altri lavoratori di indicarlo alla . Quante CP_3 consegne fare per giro lo indicavamo sempre noi, in generale ci sono picchi di lavoro, dipendeva dalle assenze e dal periodo, non c'erano numeri di consegne fisse giornaliere erano variabili. Noi ogni mattina predisponevamo i giri, noi ON a predisporre i giri era una persona poi affiancata anche ad altri, per circa
40/50 autisti per il periodo dal 2018.”.
Il teste Tes_2
“Se succedeva che qualche collega era meno performante e non concludeva tutto il giro è successo che veniva lasciato per turnazione a casa qualche giorno ONr da parte questo lo so perché sono e ero delegato sindacale e i ragazzi venivamo da me a cercare di risolvere la problematica. ONr ONr Ed era che li teneva a casa, lo dico perché ogni venerdì metteva in bacheca la turnazione della settimana successiva, per circa 50 autisti, e quelli meno performanti venivano inseriti nella lista di quelli che sarebbero rimasti fuori dal giro di consegne giornalieri, perché magari quel giorno servivano meno autisti o perché avevano preformato poco il giorno precedente. Che io ON sappia non c'era uno scambio sulle nostre performance lavorative tra e le società per cui io ho lavorato.
A fine giornata, quando rientravo, sparavo i pacchi di rientro o mi venivano ON sparati da o da qualche magazziniere e poi andavo in ufficio e Tes_1
ON versavo i soldi a in cassaforte o consegnavo gli assegni alle impiegate, loro tramite la quadratura che facciamo sul palmare sanno già quanto devono incassare, e se c'erano cose che non tornavano avrei dovuto pagare io di tasca ONr mia a .
Va poi detto, a conferma delle deduzioni dei ricorrenti, che tutti i testi hanno riferito di un rapporto diretto, nella esecuzione della prestazione e nella gestione ONr del rapporto, con il personale di e della sostanziale assenza “sul campo” di
21 ONr referenti dei vari appaltatori, circostanza riportata anche dal teste della stessa
“se non erano presenti dei referenti del fornitore, e per Tes_1 CP_3 in magazzino non ce n'erano, potevano contattare noi. Ed eravamo noi a dire loro come fare, … In pianta stabile non vi è mai stato alcun referente di a Caorso, saltuariamente, una volta ogni 10/15 giorni e passavano CP_3 per discutere aspetti operativi se c'erano problemi con i mezzi o con gli autisti”).
È certamente molto significativo, in termini di effettiva titolarità del rapporto datoriale, anche quanto riferito dai testi di parte ricorrente e Tes_2
in ordine al fatto che, in caso di ammanchi di cassa a fine giornata, i Tes_3 driver interessati dovevano risponderne direttamente e di tasca loro, versando il ONr denaro al personale
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che nel periodo di cui è causa non vi fosse alcun rapporto di effettiva dipendenza con le formali datrici di lavoro;
queste ultime non gestivano in alcun modo il rapporto di lavoro dei ricorrenti, se non formalmente, a posteriori ed in applicazione di indicazioni ONr provenienti da ONr Deve, quindi, essere accertata la non genuinità dei contratti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro dei ricorrenti indicati in ricorso, con costituzione tra i ricorrenti e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dalla data indicate in ricorso quali ONr inizio della prestazione lavorativa in favore di Si tratta di date non contestate.
*
La convenuta va, altresì, condannata, ex art. 39, comma 2, d.lgs. 81/2015, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di indennità risarcitoria, da quantificarsi per i lavoratori e in 12 mensilità Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR e in favore del solo ricorrente Pt_4
in 3 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR, in considerazione
[...] della durata del rapporto di lavoro, delle dimensioni dell'impresa e della gravità del comportamento adottato dalla stessa.
22 Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 26246 del 6.9.2022, osservando che:
“deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”.
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Quanto alle differenze retributive, rivendicate si osserva quanto segue.
I ricorrenti hanno chiesto differenze a titolo di lavoro supplementare (euro
6.610,60 per , euro 1.754,56 per ed euro 7.018,25 per Pt_1 Pt_2
) e a titolo di indennità di trasferta (per € 11.059,80 per , Pt_3 Pt_1 euro 7.726,60 per d euro 14.478,80 per ). Pt_2 Pt_3
Hanno poi chiesto l'incidenza di tali differenze sul TFR (per € 1.308,92 per
, euro 702,31 per d euro 1.592,36 per ). Pt_1 Pt_2 Pt_3
Le domande non possono essere accolte.
I ricorrenti hanno dedotto di avere sempre, per tutta la durata dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società succedutesi nell'appalto, rispettato il seguente orario di lavoro, dalle 7:30 alle 17:00, per 5 giorni a settimana, nonostante avesse un contratto formalmente part time a 76,92%. ONr ON ha contestato la circostanza rilevando che “ non sa e non può sapere quale sia stato l'orario di lavoro dei ricorrenti;
tuttavia, ciò che è noto alla
Società è che gli autisti operano su turni alternati e variabili, arrivando presso la
23 filiale fino alle 9-9.30 e potendo terminare il giro delle consegne intorno alle
16.30-17 o anche prima, in base al numero delle consegne da effettuare. A maggior ragione, le domande avversarie dovranno essere rigettate” (p. 29 ONr memoria .
Come noto, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro straordinario (o supplementare, come in questo caso) ha l'onere rigoroso di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ed è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova ( Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009). Nel caso in esame alcun teste ha riferito in merito agli orari indicati in ricorso.
Parimenti indimostrata è la deduzione secondo cui i ricorrenti sono “sempre e soltanto stati adibiti a “giri-consegne” al di fuori del Comune di Caorso (Pc)”, maturando così il diritto a vedersi corrisposte le trasferte giornaliere riconosciute dal CCNL (art. 62 CCNL – doc.20, pag.99-100), a mente del quale “3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano in misura di € 21,80 per le trasferte da 6 a 12 ore”.
Tale circostanza in sede di escussione testimoniale non è emersa. ONr Ne consegue che le relative domande di condanna di al pagamento delle richieste differenze retributive e di incidenze delle stesse sul TFR non possono trovare accoglimento.
*
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
24 ONr accerta e dichiara la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le formali datrici di lavoro dei ricorrenti indicate in ricorso e per l'effetto: dichiara costituito tra i ricorrenti e un rapporto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 27.2.2015 per dal 27.4.2016 per , dal 27.2.2015 per Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dal 2.5.2022 per;
[...] Parte_4 condanna all'assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro CP_1 subordinato dalle date di cui sopra ed alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore di Parte_1
e di una indennità risarcitoria per ciascuno pari a Parte_2 Parte_3
12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR e in favore di Parte_4 di una indennità risarcitoria pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini
TFR; rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che CP_1 si liquidano nella somma di € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 22 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
JU RT
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