Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Giudice Ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 491 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1305/2020(RG 9097/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione elenchi lavoratori agricoli e disoccupazione, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. BASILE
-Appellante-
E
CP 1
Appellato-
OGGETTO: "iscrizione elenchi anagrafici agricoli e disoccupazione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP Con ricorso in appello depositato in data 14/12/2020 1" ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da CP_1 volta all'accertamento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2015 per 69 giornate, svolte alle dipendenze della società UA srl, e alla percezione del trattamento di indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, per avere il giudice basato il suo convincimento solo sull'esito
Tra l'altro, nel luglio 2015, la società aveva cessato la sua attività, che era stata proseguita da Grape
Trade srl, per cui non era nemmeno ipotizzabile che il ricorrente potesse avere lavorato dopo tale data.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto di tutte le domande del ricorrente.
L'appellato non si è costituito.
L'appello è fondato.
CP Dall'accertamento ispettivo sono emerse numerose anomalie e irregolarità, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Parte 2 da Tes 1
dipendente all'epoca dei fatti della UA e poi dal luglio 2015 legale rappresentante
[...] della Grape Trade srl, che ha rilevato da tale data l'attività della UA, del ragioniere della ditta
AS Angelo.
Innanzitutto risulta che l'UA, società costituita nel 2007, avesse come oggetto sociale il CP trasporto terrestre. Nonostante ciò nel febbraio 2015 essa ha denunciato all' di avere affittato un terreno in agro di Rutigliano, dal proprietario Parte 3 per svolgere attività agricola e '
.CP nell'aprile 2015 ha denunciato all' di avere ricevuto in comodato un terreno in agro di Taranto dalla società Apulia srl. I terreni asseritamente detenuti erano estesi complessivamente ha 3,80,63 e richiedevano in base alla stessa denuncia aziendale presentata un fabbisogno di manodopera CP complessiva di 195 giornate l'anno. Invece nello stesso anno la UA denunciava 161 lavoratori occupati per un totale di 6956 giornate complessive.
Senz'altro deve rilevarsi la sproporzione tra le giornate denunciate e la manodopera occorrente per coltivare i fondi, come indicato dalla stessa società. Ma vi è di più. Sia il legale rappresentante della
Apulia srl che negavano di avere mai dato rispettivamente in comodato e Parte_3 '
affittato i loro fondi alla società UA, avendo dichiarato di avere condotto direttamente i loro fondi con l'aiuto di alcuni dipendenti. Il contratto di fitto esibito veniva disconosciuto da Parte 3
[...] mentre nessun contratto di comodato veniva esibito.
CP A ciò si aggiunga che la UA non ha mai versato un solo euro di contributi sulle retribuzioni asseritamente corrisposte (€133.492,78 di contributi maturati), a dire della legale rappresentante Parte_2 e il consulente del lavoro della ditta AS riferiva agli ispettori che essi avessero accumulato anche un debito per retribuzioni nei confronti dei dipendenti di
€250.000,00. Dunque non solo i contributi, ma anche le retribuzioni non sono mai state pagate.
I testi assunti e in particolare Testimone_1 prima dipendente UA e poi legale rappresentante della Grape trade srl, riferivano che l'UA svolgesse attività di intermediazione ossia vendita e acquisto di prodotti agricoli, nel capannone di Rutigliano, attività proseguita dall'agosto 2015 dalla società Grape trade srl.
Al di là delle contraddizioni emerse nelle suddette deposizioni, ciò che rileva è che l'UA non ha mai svolto attività agricola, secondo gli stessi testi, ma solo attività di intermediazione di prodotti agricoli, fino a luglio 2015. Dunque ha denunciato 2015(fino a luglio) manodopera agricola che non poteva avere utilizzato, trattandosi di attività commerciale, dichiarando tantissime giornate fittizie, omettendo di retribuire i dipendenti (appunto perché il lavoro era inesistente)e di pagare i contributi.
A fronte di tutti questi elementi, che depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro denunciato, a favore del ricorrente hanno deposto solo la moglie e la sorella ambedue conviventi con lui e quindi interessate già perché legate affettivamente e oltretutto attinte dalla stessa cancellazione. Insomma interessate per il legame affettivo e di convivenza, ma anche per quello lavorativo, perché è evidente che si sono supportati nei rispettivi giudizi testimoniando l'uno a favore dell'altro. La ridotta credibilità delle testi e la genericità delle deposizioni, non sapendo precisare gli esatti periodi di lavoro, le mansioni, le modalità di paga, ecc. non consentono di ritenere provato il rapporto di lavoro.
L'appello deve essere accolto e rigettata la domanda del ricorrente. La diversa qualità delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di CP 1
Spese compensate.
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott.ssa A. Lastella