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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1549/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N. 1549/2024 R.G. promossa
1 da residente in [...], con gli Avv.ti Parte_1
FRANCESCA BERTONA e SIMONA RIZZELLO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in
Varallo (VC) Corso Roma 22 è elettivamente domiciliato attore contro
n persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Controparte_1
Via S. Cannizzaro 83/A, con l'Avv. PILADE PERROTTI del Foro di Roma, presso il cui studio in
Roma, Via Monte Santo 14 è elettivamente domiciliata;
in persona del procuratore p.t., con sede in Torino, Via Plava 80, Parte_2
con gli Avv.ti CLAUDE LOUIS BENZ del Foro di Milano e del Foro di Parte_3
Vercelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Trino (VC), Via Spalti Levante 12 convenuti contro la sentenza n. 211/2024 del 21.10.2024 emessa nella causa RG 946/2023 davanti al Giudice di pace di Vercelli.
Oggetto: contratto di assistenza stradale.
Conclusioni
Testori (come da atto di citazione in appello):
“Contrariis reiectis e previe le declaratorie juris che del caso, voglia il Tribunale Ill.mo, in riforma della appellata sentenza:
- in principalità, condannare le parti convenute, in via tra di loro solidale, al risarcimento in favore del ricorrente della somma di 4.484,33 euro o di quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., per le causali di cui in premessa;
- condannare le parti convenute, in via tra di loro solidale, alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
2
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di appello, ma in accoglimento del terzo motivo, dichiarare parzialmente compensate le spese di primo grado, ponendole a carico di controparte;
- in via di ulteriore subordine, dichiarare integralmente compensate le spese di primo grado;
- in caso di accoglimento delle sole domande subordinate, condannare le parti convenute, in via tra di loro solidale, alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“In considerazione di tutto quanto sopra detto, e ribadito che tutti gli effetti del presente procedimento facciano stato nei confronti di così come avvenuto in primo grado, si conclude chiedendo che il Tribunale di Controparte_1
Vercelli, ferma restando la volontà di a rimborsare Euro 207,00 per il traino del veicolo del Sig. CP_2 Pt_1
avvenuto in autostrada, rigetti la domanda di quest'ultimo per essere la stessa destituita di ogni fondamento per i motivi delineati in narrativa e priva di ogni e qualsiasi riscontro probatorio.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Parte_2 “Piaccia al Tribunale adìto, rigettata e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. Respingere integralmente l'appello di siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 211/24 del 21 ottobre 2024.
2. Condannare l'appellante al pagamento spese del procedimento d'appello.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies CPC datato 30.10.2023 innanzi al Giudice di pace di Parte_4
Vercelli chiedendo la condanna di e al pagamento di € CP_1 Parte_2
4.484,33 per rimborso spese e “disagi subiti” per l'inadempimento delle resistenti. Espose che il
18.2.2023 il proprio veicolo targato GD318RF si guastò in autostrada nei pressi di Beaune (Francia)
e, nonostante se contattato il servizio clienti per ricevere l t n forza di contratto 3 Cont Cont Parte_2 stipulato con Peugeot, costoro non provvidero. Poiché sono inadempienti ropa ropa
al contratto di assistenza, non avendo recuperato il mezzo di trovato un'auto sostitutiva per Pt_1
proseguire il viaggio e pagato le spese per il rientro in , chiese il risarcimento del danno Pt_2 Pt_1
quantificato in misura pari alle spese sostenute per il carro attrezzi per trainare l'auto fuori dall'autostrada, per proseguire il viaggio e tornare in . Pt_2
Nel giudizio in primo grado si costituirono entrambe le resistenti ( si costituì Controparte_1
autonomamente quale soggetto titolare del rapporto giuridico) che chiesero il rigetto delle domande di eccepì anche di non essere legittimata passiva perché non vi è alcuna Pt_1 Parte_2
obbligazione di assistenza a proprio carico.
Con sentenza n. 211/2024 il Giudice di pace di Vercelli, da un lato, accolse l'eccezione di carenza di Cont
“legittimazione” passiva avanzata da , dall'altro, condannò pagare a solo le Parte_2 Pt_1
spese sopportate in misura non superiore ad €.600,00 (in base all'art. 15.1 lett D) del contratto di assistenza), oltre ad € 207,00 per il traino. Compensate le spese di lite per metà, condannò a Pt_1
Cont pagare la restante metà alla sola senza nulla statuire nei confronti di . Parte_2
Il dispositivo della sentenza è tale: “ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna la resistente , al pagamento della somma, di Euro 807,00=, oltre Controparte_1
interessi dalla data della domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni subiti dal ricorrente;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte ricorrente a pagare la parte restante di dette spese alla resistente che liquida per tale quota in €. 316,50=, in applicazione Controparte_1
dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione dell'opera prestata e per le varie fasi di giudizio, oltre al 15% sulla predetta somma a titolo di spese forfetarie, oltre IVA e CPA di legge.”.
Con atto di citazione in appello datato 5.12.2024 ha appellato la sentenza sulla base di tre Pt_1
motivi:
1. la motivazione con cui è accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di è Parte_2
generica e finanche apparente, perché richiama indistintamente la “documentazione prodotta in atti”, Cont trascurando nel contratto di assi e di cui al proprio doc. 17 è Parte_2
4 Cont Parte_2 indicato che estisce per conto di la centrale operativa che riceve le richieste di ropa
assistenza stradale;
2. sebbene sia stato riconosciuto l'inadempimento, è stato immotivatamente escluso il rimborso di tutte le voci di spesa indicate in ricorso per ritenuta assenza di prova. Le spese diverse da quella di traino e prosecuzione del viaggio sono state richieste a titolo di risarcimento del danno;
3. il giudice di pace, nel compensare per metà le spese di lite, avrebbe dovuto porre a carico del resistente la restante metà, perché sostanzialmente soccombente e condannata a pagare un importo pur inferiore a quello richiesto.
Così argomentando, ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Pt_1
Si sono costituite sia , che ha rilevato che l'atto di citazione in appello è stato Controparte_1
notificato a soggetto diverso, ma per ragioni di economia processuale ha provveduto CP_1
a costituirsi chiedendo il rigetto della domanda di sia , che ha chiesto di Pt_1 Parte_2
confermare la sentenza di primo grado.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e discutere la causa, che all'esito è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC. La causa viene ora in decisione.
***
Una preliminare considerazione.
La comparsa di costituzione di contiene una critica non solo ai motivi Controparte_1
d'appello (in realtà sul primo, che non la riguarda, vi è rimessione alla decisione del giudice), ma anche alla decisione resa dal giudice di pace, tanto che nelle conclusioni non si chiede il rigetto dell'appello o la conferma della sentenza impugnata, ma il rigetto della “domanda di quest'ultimo per essere la stessa destituita di ogni fondamento per i motivi delineati in narrativa e priva di ogni e qualsiasi riscontro probatorio”.
Le argomentazioni proposte da , pertanto, vanno qualificate come motivi di Controparte_1
Cont appello incidentale ex art. 343 che trae origine da una soccombenza reciproca ed è stato tempestivamente proposto perché la comparsa di costituzione è stata depositata l'11.3.2025, oltre venti giorni prima dell'odierna udienza previsti dalla norma. 5 Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata, senza che occorra l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate nella comparsa di risposta - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione (Cass. 21745/2006,
10124/2009).
La proposizione di appello incidentale finisce per rimettere in discussione l'intera sentenza, che sia Cont che contestano, pur per diversi motivi: così facendo, paralizza Pt_1 Controparte_1 l'applicabilità del divieto di riformare la sentenza impugnata in senso deteriore per l'appellante principale, ai cui motivi, altrimenti, il tribunale dovrebbe attenersi.
L'appello incidentale è fondato e ciò comporta il rigetto di tutti i motivi d'appello, in particolare, del secondo, dalla cui infondatezza discende quella degli altri due.
Il contratto di assistenza (doc. 17 così prevede: Pt_1
I servizi prestati sono i seguenti:
6 non ha mai messo in discussione che abbia diritto al rimborso di € Controparte_1 Pt_1
207,02 per il carro attrezzi (doc. 1 appellante) e anche nelle conclusioni in questa sede lo ha ribadito: questa somma è l'unica riconosciuta all'appellante con la presente sentenza.
Le somme di cui è chiesto il rimborso, diverse dal traino, sono le seguenti, infondate per le motivazioni esposte nella colonna a destra.
VOCE DI SPESA MOTIVO DELL'INFONDATEZZA
La fattura di cui al doc. 2 è del 18.2.2023, data che prenotazione dell'albergo in loco: 118,65 euro (doc. 2) coincide con quella scritta nel doc. 3 (fattura taxi) “Le 18/02/2023 transport de Mr LO TE rage Renaut de BEAUNE
7
France Allèe de l'Orme Rond Persona_1
77700”. no che il pernottamento a Beaune e il trasporto in taxi a Parigi sarebbero avvenute nella stessa data – cosa logicamente inconciliabile (o l'attore ha dormito a Beaune o è andato a Parigi) – è sufficiente per ritenere l'infondatezza della domanda. Idem, come sopra. trasferimento a destinazione (Parigi) i taxi: 1.060,00 Inoltre, la clausola 15C del contratto di assistenza prevede che, se eccezionalmente il beneficiario si trovasse a dover euro (doc. 3) pagare una spesa coperta dalle condizioni generali, essa potrà essere rimborsata a fronte delle fatture dei biglietti di treno e aereo. Dunque, il taxi non vi rientra ed è un mezzo tanto più ingiustificato perché è indimostrato che si rese necessario per “l'elevato numero di bagagli che doveva trasportare" (pag. 5 memoria del 13.2.2024 in primo grado).
viaggio dall'Italia in Francia di un conoscente, il È dirimente che non c'è prova del fatto, né, soprattutto, che avrebbe pagato la somma, né dei fatti a base Pt_1 quale ha dovuto andare a prendere il sig. per del calcolo: ossia che sia stato impiegato quel tipo di Pt_1 veicolo, tra che punti di partenza e arrivo sia calcolata la il rientro in : 494,52 euro (costo kilometrico Pt_2 distanza. Inoltre, è incomprensibile perché “un conoscente” di Land Rover Discovery Sport TD4 180cv, tariffa
[...] sia andato a prenderlo, senza che costui rientrasse Pt_5 in Italia autonomamente. euro 0,5717 per 865 Km)
Idem, come nel riquadro soprastante. viaggio di rientro dalla Francia in : 94,89 euro Pt_2 (differenza tra costo kilometrico Land Rover
Discovery Sport TD4 180cv e Peugeot 2008 diesel
Cont automatica tariffa euro 0,4620, differenza pari a
0.1097/Km per 865 Km)
Non è provato che sia stato pagato da Pt_1 traforo del Monte Bianco: 65,30 (doc. 4)
Idem, come nel riquadro soprastante. costo autostradale: 86,00 euro (doc. 5)
biglietto aereo non usufruito del conoscente, il quale Sul doc. 6 non risulta il prezzo del biglietto. In ogni caso, non è provato che sia stato pagato da avrebbe dovuto raggiungere il sig. in Francia Testori. Pt_1
Inoltre, è incomprensibile una tale voce di rimborso, in in aereo, ma che poi ha dovuto usare l'auto per particolare sul “biglietto aereo non usufruito dal conoscente”, che sarebbe tale , come si legge riportare il sig. stesso in : 37,48 euro (doc. Persona_2 CP_4 Pt_2 sul biglietto.
6)
risarcimento giornaliero per indisponibilità Incomprensibile come sia fatto il calcolo, cioè sulla base di cosa € 50/gg. autovettura 50 euro al giorno a far data dal 18.02.23 e
8
In ogni caso, fuori dalle condizioni contrattuali. sino al 17.03.2023, data di riconsegna del veicolo, per
un totale di 1.400,00 euro
risarcimento ore lavorative perse per la gestione della Incomprensibile la domanda, e perché mai dovrebbe alcolata in tal modo (non è nemmeno allegato che situazione (tariffa professionale geometri euro sia un geometra). Pt_1
44,91/ora oltre Cassa geometri 5% e iva 22%) ore 16
per complessivi euro 920,47.
Per tutti questi motivi la domanda di tranne in punto di € 207,02 per il traino, ritenuta Pt_1
dovuta dalla stessa , è infondata: ciò supera la necessità di esaminare il primo e Controparte_1
il terzo motivo d'appello.
Tre considerazioni finali: Cont
1. ritiene che sarebbe spettato ad recuperare il mezzo col carro attrezzi (pag. 6 atto di Pt_1
citazione in appello e risposta dell'Avv. Bertona alla richiesta di chiarimento del giudice fatta all'udienza 3.4.2025): ma nella sopra trascritta clausola dedicata al “traino” è pattuito che il mezzo di soccorso sia inviato dall'assistenza solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo da poterlo spostare autonomamente;
2. quanto alla clausola “mobilità” relativa al veicolo sostitutivo, non vi è prova che il veicolo abbia richiesto una riparazione di oltre 2 ore di manodopera. Il doc. 20, citato dall'Avv. Bertona anche all'udienza come ritenuta prova della riparazione di oltre 2 ore, non dimostra nulla: consiste in una e – mail inviata da Locauto Novara all'officina francese con cui si chiede (in francese) notizie sull'avanzamento dei lavori. A domanda del giudice “come facesse Locauto Novara a sapere dove, da quanto e presso chi l'auto di si trovasse in Francia.” “L'Avv. Bertona dichiara che queste informazioni Pt_1
erano state date a Locauto Novara da stesso.” (cfr. verbale d'udienza): è evidente che la mail in Pt_1
questione non dimostri nulla, perché non è un'attestazione proveniente dallo stesso riparatore che sarebbe stata necessaria un'attività più lunga di 2 ore;
3. quanto alla clausola “proseguimento del viaggio”, anche in questo caso non vi è prova che il veicolo non potesse essere riparato in giornata. 9
La sentenza di primo grado ha trascurato sia le clausole contrattuali sopra indicate sia le emergenze documentali che denotano la radicale infondatezza della domanda e, poiché in un unico capo del dispositivo reca un solo importo derivante dalla somma di € 207,00 (anche in questa sede riconosciuti) ed € 600,00 (non riconosciuti), va riformata.
Spese di lite.
La soccombenza di gli importa la condanna ex art. 91 CPC al pagamento delle spese di lite Pt_1
nei confronti delle appellate.
Si precisa che, benché la sentenza di primo grado non abbia disposto sulle spese di lite tra e Pt_1
PSA, costei non ha impugnato la sentenza sul punto, ma ne ha chiesto la conferma e la sola Pt_2
condanna alle spese del giudizio d'appello. Pertanto, sono dovute nei confronti di questa parte solo le spese del presente giudizio.
Le spese di lite sono liquidate ex DM 55/2024 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM
147/2022, sulla base dei seguenti criteri: - competenza: giudizi innanzi al giudice di pace (primo grado); giudizi innanzi alla Corte d'appello
(presente grado);
- scaglione: fino a € 5.200,00, in base al valore della domanda;
- fasi: per entrambi i giudizi, tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per il primo grado;
minime per il presente, dato che le difese delle appellate sono state sostanzialmente analoghe a quelle svolte innanzi al giudice di pace.
La lite complessivamente considerata è temeraria perché mossa da colpa grave.
L'esame dei documenti e delle voci di danno allegate a sostegno della domanda rende manifesta la sua radicale infondatezza. Basti considerare le voci di danno incomprensibili come il “biglietto aereo non usufruito dal conoscente” su cui, in aggiunta, non è indicato il prezzo, il “risarcimento giornaliero per indisponibilità autovettura” e il “risarcimento ore lavorative perse per la gestione della situazione” affidati a un calcoli arbitrari, l'allegazione che avrebbe pernottato a Beaune nella notte tra il 18 e il Pt_1
10 19.2.2023 e la produzione di documenti (2 e 3 appellante) da cui emerge che nello stesso giorno sarebbe andato in taxi a Parigi – fatto assai rilevante su cui, pur essendo rilevato da CP_1
, non ha mai preso posizione –, o ancora, l'incomprensibilità della domanda di
[...] Pt_1
rifusione dei costi che avrebbe sostenuto “un conoscente” per andare a prenderlo a Parigi e riaccompagnarlo in , come se non fosse in grado di farlo da solo. Pt_2 Pt_1
Nel giudizio di temerarietà va anche considerato che già in sede stragiudiziale Controparte_1
si era resa disponibile al rimborso di € 207,02 per il traino dell'autovettura e di € 110,00 per il Cont proseguimento del viaggio (doc. 4 di n primo grado), somme rifiutate senza giustificato motivo da che ha avviato una lite, protratta in appello, senza accortezza nel dare fondamento alle Pt_1
proprie domande e doppiamente impiegando le energie pubbliche degli uffici giudiziari in un contenzioso evitabile: 11 Pt_1
Si aggiunga che ha notificato sia il ricorso in primo grado sia l'atto di citazione in appello a un soggetto sbagliato, ossia anziché a che in entrambe le CP_1 Controparte_1
occasioni si è costituita autonomamente per evitare lungaggini processuali. Cont Infine, non è l'irrisoria modestia della somma, sul totale domandato, che tenuta a corrispondere Cont a a decretare la vittoria in giudizio dell'appellante. Del resto, si ribadisce che è sempre Pt_1
stata disponibile, come ha documentato, a pagare la somma limitatamente alla quale è accolta la domanda. Cont La temerarietà è sanzionata ex art. 963 con la condanna a corrispondere a ciascuna delle appellate una somma equitativamente determinata nella misura del 50% dei compensi del grado d'appello come liquidati in dispositivo.
L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.
Infine, l'accertamento della temerarietà della lite comporta il pagamento della multa in favore della cassa delle ammende ex art. 964 CPC: l'importo è determinato nel minimo edittale, ossia € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1549/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro e ogni altra diversa Controparte_1 Parte_2
domanda ed eccezione respinta, in riforma della sentenza n. 211/2024 (RG 946/2023) del Giudice di pace di Vercelli:
- accolto l'appello incidentale di e rigettato quello principale di Controparte_1 Pt_1
NN a corrispondere a € 207,02;
[...] Controparte_1 Parte_1
- NN ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del primo grado, liquidate in pensi, oltre a 12 Parte_1 Controparte_1
- NN ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite del grado d'appello, liquidate in € 960,00 per compensi, oltre accessori secondo legge, e a pagare alla stessa € 480,00 ex art. 963 CPC;
- NN ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2
lite del grado d'appello, liquidate in € 960,00 per compensi, oltre accessori secondo legge, e a pagare alla stessa € 480,00 ex art. 963 CPC;
- NN ex art. 964 CPC a pagare alla cassa delle ammende € 500,00; Parte_1
- conseguentemente, il compenso dovuto da agli Avv.ti Francesca Bertona e Parte_1
Simona Rizzello è ridotto ex art. 49 DM 55/2014 del 75% rispetto a quello tra di loro pattuito;
- DA' ATTO che vi sono i presupposti ex art. 131 quater DPR 115/2002 per il versamento di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Vercelli, 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari