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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1894 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonino Parte_2 C.F._1
GE La SS, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, dall'avv. Scilla Sarto, in virtù di procura presente in atti;
CP_3
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2786/2024, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 11.03.2024.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “i) in via preliminare, per le ragioni esposte in parte motiva, sospendersi ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'esecutorietà della sentenza n. 2786/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione XI, in persona del Giudice dr. Peluso, all'esito del giudizio di cui al RG. 11417/2019 in data 11 marzo 2024, pubblicata in parti data e notificata in data 13 marzo 2023 ed oggetto della presente impugnazione;
(ii) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2786/2024 emessa dal
Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio RG. n. 11417/2019, pubblicata in data 11 marzo 2024
e notificata il 13 marzo 2024, accogliere le seguenti conclusioni: a. in via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo alla convenuta in relazione ai fatti oggetto di Parte_1 causa, respingere integralmente le domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultima dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b. In via subordinata, nel merito: Controparte_2 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande avanzate dall'attrice, , ridurre le stesse a quanto di ragione sulla scorta delle risultanze Controparte_2 istruttorie;
(iii) in via istruttoria, per le ragioni dedotte in parte motiva, disporsi ai sensi dell'art.
196 c.p.c. la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; (iv) in ogni caso, con vittoria di onorari, competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora;
2) Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ragioni della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2 Parte_1 esponendo: 1) di essere proprietaria dell'opera denominata ” di Parte_3 CP_4 consistente in un telaio in ferro cm 160x160x17 con telaio interno per n.16 formelle in specchio della misura di cm 38.5x38,5; Venere di cioccolato di cm 32xh40x29; fornellino elettrico, pentolino;
2) che la chiedeva in prestito alla l'opera in questione, Parte_1 Controparte_2 al fine di poterla esporre in occasione di una importante mostra antologica di tenutasi CP_4 a Milano dal 19 settembre al 21 dicembre 2017; 3) che, in data 27/07/17 le parti stipulavano un
“Consignment Agreement” che avrebbe regolato il rapporto tra le stesse;
4) che l'opera veniva regolarmente consegnata alla nei cui locali restava in esposizione per l'intera durata Parte_1 della mostra, finita la quale veniva riconsegnata alla in data 10/01/2018; 5) che il Controparte_2
”, al momento della riconsegna, risultava danneggiato come attestato dal verbale Parte_3 di riconsegna correlato da rilievi fotografici;
6) che l'opera danneggiata veniva fatta periziare dal
Prof. docente all'Accademia delle belle arti di Roma, il quale evidenziava che: Persona_1
“dalla base alla parte centrale della testa si sono create delle rotture con caduta di svariati frammenti dell'opera. Oltre alle rotture ho notato danni gravissimi essi sono una serie di crepe disposte su quasi tutta la superficie della scultura che ne compromettono la totale integrità.
L'opera in questione è valutata 150.000,00. Pertanto tutta la struttura […] è compromessa e totalmente instabile […] Un restauro conservativo […] non potrà mai restituirle la sua integrità e originalità. Questa cattiva gestione del bene ha quindi provocato un danno irreparabile deprezzandone totalmente l'opera; 7) che l'evento dannoso era da attribuire alla condotta omissiva colposa della , che nella sua qualità di custode, avrebbe dovuto prestare tutte le cure e Parte_1 le precauzioni del caso per preservare l'opera da ogni eventuale danneggiamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 8) che, in conseguenza di quanto esposto, la convenuta doveva essere condannata al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 100.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese di lite.
Costituitasi, la convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della Parte_1 domanda per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.
Lgs. 28/2010; ancora in via preliminare, contestava l'avvenuta violazione dell'art. 3 del
“Consignment Agreement”, sottoscritto dalle parti in occasione del prestito dell'opera, in base al quale essi contraenti avrebbero dovuto affidare la quantificazione del danno subito dall'opera ad un perito o ad un collegio di periti scelti di comune accordo. Nel merito, eccepiva l'assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico, essendo l'evento dannoso dovuto alla normale deteriorabilità del materiale di cui era fatta l'opera, considerato che le indicazioni per il trasporto erano state fornite dalla stessa parte attrice, e non essendo stata comunque fornita alcuna prova dello stato in cui l'opera versava al momento della consegna al trasportatore, in assenza di un relativo verbale.
Con sentenza n. 2786/2024, pubblicata il 11.03.2024, il Tribunale di Napoli, a seguito di istruzione a mezzo di prova orale e di consulenza tecnica d'ufficio, riteneva provati gli elementi costitutivi della pretesa attorea e pertanto ne accoglieva la domanda, condannando la al Parte_1 risarcimento del danno per il danneggiamento dell'opera nella misura di euro 100.000,00. Invero il
Tribunale, ritenuta provata la legittimazione ad agire della quale proprietaria del CP_2 , riteneva responsabile per il danneggiamento dell'opera la , per Parte_3 Parte_1 violazione dell'accordo scritto esistente tra le parti. A norma dell'art. 4, infatti, il giudice rilevava che spettava al destinatario (ovvero la ) curare non solo economicamente ma anche in Parte_1 termini organizzativi il trasporto, mentre in alcun passaggio del regolamento negoziale poteva trarsi la conclusione che il mittente avesse il potere o dovere di fornire all'altro istruzioni per il trasporto delle opere, come invece sostenuto dalla convenuta. Ad ogni modo, secondo il Tribunale, anche a voler ritenere provato un ruolo decisionale della nell'indicare le modalità del trasporto, CP_2 ciò non sarebbe stato sufficiente ad escludere la responsabilità di sia perché non Parte_1 risultavano chiarite le istruzioni che sarebbero state fornite dall'attore, sia perché da quanto era emerso nel corso dell'istruttoria, la scelta del corriere per il rientro sarebbe stata operata comunque dalla sia, in ultimo, perché la era comunque tenuta a verificare - essendo propria Pt_1 Pt_1 responsabilità la riconsegna dell'opera integra, ed essendo anche proprio obbligo contrattuale curarne il trasporto - che le istruzioni ricevute fossero idonee e venissero correttamente eseguite dal corriere. Quanto all'eccezione di parte convenuta secondo cui, in mancanza di un verbale originario di consegna, non risultava accertato lo stato in cui versava l'opera allorquando giungeva a Milano, e che in realtà le condizioni del fossero già precarie all'arrivo alla , il Parte_3 Parte_1 giudice di prime cure riteneva che, nella discontinuità delle versioni testimoniali raccolte, doveva ritenersi elemento decisivo la condotta tenuta dalla convenuta, che non solo non provvedeva a contestare nell'immediatezza alla il danneggiamento dell'opera - così come previsto a CP_2 norma dell'art. 6 del Consignment Agreement - ma provvedeva all'allestimento del Parte_3
senza alcuna riserva, circostanza che lasciava presumere che l'opera fosse integra e in
[...] buono stato. Il giudice, infine, rilevava che al di là della condotta colposa tenuta, la convenuta, in qualità di custode e garante del bene ricevuto, era soggetta a responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito, invero non fornita, non avendo dedotto né provato che “…il danno si fosse verificato in modo imprevedibile, e, comunque, non superabile con
l'adeguata diligenza consona alle concrete circostanze del caso…” (Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza del 30 giugno 2022 n. 20943). Infine, in merito alla quantificazione del danno, il
Tribunale, ritenendo di non accogliere l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la stima del valore dell'opera avrebbe dovuto tener conto dei precedenti interventi di restauro, invero non provati, condivideva le risultanze della TU espletata dal prof. che, precisando Persona_2 che non vi fosse alcuna possibilità di ripristinare lo stato originario dell'opera, quantificava i danni in euro 130.000,00 quale media tra il net-price e del . In CP_5 Parte_3 considerazione di quanto esposto, il Giudice condannava la al risarcimento per il Parte_1 danneggiamento dell'opera, in favore della nella misura di euro 100.000,00, Controparte_2 contenendo la stima del consulente d'ufficio entro i limiti della domanda proposta.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitasi, l'appellata si è Controparte_6 opposta alle argomentazioni proposte in appello chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 21.11.2024, il collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13/11/2024, dinanzi al consigliere istruttore delegato, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così come le istanze istruttorie proposte nell'interesse della parte appellante e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 01.10.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi sino a 25 giorni antecedenti alla predetta udienza.
All'udienza del 1.10.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'odierna appellante ha proposto le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.: Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inadempiente la rispetto al “Consignment Agreement” del Parte_1
27 luglio 2017 ritenendola responsabile per il danneggiamento del . In Parte_3 particolare, secondo la tesi dell'appellante, la non poteva essere considerata CP_7 inadempiente rispetto all'art. 4 del citato contratto, che prevedeva che ella avrebbe dovuto curare il trasporto delle opere prese a prestito da “soltanto dopo essersi Controparte_2 consultata con il mittente” e cioè soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni per il trasporto dalla istruzioni che stabilivano espressamente che le opere d'arte, compreso il CP_2
, dovessero essere imballate in casse di legno, come effettivamente Parte_3 avvenuto. Pertanto, essendo stata proprio già in sede di stipula del Controparte_2 contratto e nell'esecuzione dello stesso ad indicare le modalità di trasporto delle opere da
Napoli a Milano e a dare istruzioni circa l'imballaggio da utilizzare per la loro riconsegna
(istruzioni invero seguite scupolosamente dalla convenuta) nessuna violazione dell'art. 4 poteva addebitarsi in capo alla . Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale Parte_1 avrebbe errato nel ritenere la convenuta responsabile per il danneggiamento dell'opera, difettando la prova che il fosse in buono stato di conservazione Parte_3 anteriormente al trasferimento da Napoli a Milano, tenuto conto che non vi era in atti alcun verbale di consegna delle opere alla al momento dell'affidamento delle stesse da CP_8 parte della per curarne il trasferimento. Al contrario, la circostanza che il CP_2 non fosse in buono stato conservativo già all'arrivo a Milano trovava Parte_3 riscontro nella dichiarazione resa dal teste , presente presso i locali della Testimone_1 galleria d'arte all'arrivo delle opere da Napoli, che aveva riferito che le stesse erano avvolte in un “tessuto bianco e non il [nel] pluriball” e, quanto al , che “l'opera Parte_3 era un po' conciata” e che il tessuto bianco si presentava infatti “sporco di cioccolato”, con
“granellini che si toglievano se si smuoveva il panno”. Ad ulteriore conferma del cattivo stato di conservazione delle opere spedite da Napoli, l'appellante ha altresì richiamato la testimonianza resa dalla teste la quale, incaricata dalla di Tes_2 Parte_1 visionare le opere per una loro possibile restaurazione prima dell'apertura della mostra, ha confermato di aver trovato “un uccello morto” all'interno di una delle casse di legno impiegate per il trasporto. Infine, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere, in ogni caso, la inadempiente, per aver omesso di contestare alla Parte_1 nell'immediatezza dell'arrivo dell'opera a Milano l'asserito Controparte_2 danneggiamento del , atteso che invece ella ne aveva immediatamente Parte_3 comunicato le cattive condizioni di conservazione.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.: Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità dell'odierna appellante, in qualità di custode e garante del bene ricevuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che ella non avrebbe in alcun modo provato che il danno si fosse verificato “in modo imprevedibile”. Invero, secondo l'appellante, quand'anche il danneggiamento dell'opera si fosse verificato quando questa era nella disponibilità e custodia di , in ogni caso tale asserito danneggiamento Parte_1 sarebbe invece da ricondurre al caso fortuito, ossia ad un evento imprevedibile e non altrimenti evitabile, costituito proprio dalle caratteristiche intrinseche dell'installazione, realizzata con materiale di cioccolato, di per sé deteriorabile e altamente soggetto agli agenti atmosferici.
3) Errata quantificazione dei danni operata dal giudice di prime cure: il Giudice avrebbe altresì errato nel quantificare i danni asseritamente subiti dall'opera, avendo posto a fondamento della valutazione le erronee risultanze della TU. Il consulente, secondo quanto lamentato, quantificando i danni in euro 130.000,00 quale media tra il “net-price e retail-price” e ritenendo l'opera irrimediabilmente compromessa e non riparabile, non avrebbe tenuto conto invece della non originalità dell'opera, che sarebbe già stata oggetto di precedenti restauri (come attestato dal raffronto con le immagini dell'Opera all'esposizione del 2014 presso il Teatro Margherita di Bari dal 27 gennaio al 30 marzo 2014), non effettuati dallo stesso artista, poiché intervenuti in epoca successiva alla morte dello stesso. Inoltre, la quantificazione effettuata non avrebbe tenuto conto dei danni subiti dall'opera precedentemente all'arrivo a Milano, dimostrati invece dalle testimonianze rese nel giudizio.
Infine, secondo l'appellante, il TU nel determinare il valore dell'opera non avrebbe operato di fatto alcuna stima del , limitandosi a prendere in considerazione Parte_3
i valori monetari indicati nel listino prezzi della e facendone una media con il Parte_1 valore netto da riconoscere a in caso di vendita dell'installazione. In Controparte_2 conseguenza di quanto esposto, il quantum risarcibile andava al massimo quantificato nel mero costo di ripristino dell'opera ed in considerazione del reale valore di mercato delle opere del compreso tra gli euro 500 e gli euro 2.000. Parte_4
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Quanto al primo motivo di gravame, l'appellante ha dunque sostenuto da un lato la mancanza di prova circa il buono stato dell'opera al momento della consegna a Milano, e dall'altro di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nel “Consignment Agreement”, con specifico riferimento agli artt. 4 e 6 del citato contratto. L'art. 4 prevede che: “Dopo essersi consultato con il Mittente, il
Destinatario accetta di provvedere, e di sostenere tutte le relative spese, all'imballaggio professionale (sono richieste casse di legno) e alla spedizione delle Opere dalla loro ubicazione attuale al Destinatario, nonché, alla fine del periodo di consegna, all'imballaggio e alla spedizione delle Opere, a mezzo di un comune spedizioniere, dai locali del Destinatario alla sede specificata dal Mittente”. Dalla lettura del menzionato articolo, l'appellante sostiene dunque che la
[...]
sarebbe stata tenuta a curare il trasporto delle opere prese a prestito da Pt_1 Controparte_2
“soltanto dopo essersi consultata con il mittente” e cioè soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni per il trasporto dalla istruzioni che prevedevano espressamente che le opere d'arte, CP_2 compreso il , dovessero essere imballate in casse di legno, come effettivamente Parte_3 avvenuto, con conseguente impossibilità di addossarle responsabilità contrattuali.
Tale prospettazione non può essere in alcun modo condivisa. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che, secondo la ripartizione dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c. (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) spettava alla dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa risarcitoria, come effettivamente CP_2 avvenuto mediante la produzione del contratto (di cui è stata raggiunta la prova circa l'esistenza ed esecuzione) e dei danni subiti dall'opera (mediante deposito del verbale di riconsegna corredato da report fotografico e perizia di parte); cosi come sarebbe invece spettato alla (“Chi Parte_1 eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”) dimostrare che l'opera era arrivata presso la già CP_7 danneggiata, cosi come da essa sostenuto ma non provato in alcun modo. A differenza della infatti, la , come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non ha CP_2 Parte_1 prodotto alcun verbale di consegna dell'opera a Milano, cosa che avrebbe agilmente dimostrato la fondatezza di quanto da essa sostenuto. Deve rilevarsi, inoltre, l'inidoneità delle dichiarazioni rese dai testimoni e a dimostrare quanto sostenuto dalla . Invero, Testimone_1 Tes_2 CP_7 quanto dichiarato dal in riferimento all'arrivo a Milano del e cioè che Tes_1 Parte_3
“l'opera era un po' conciata” e che il tessuto bianco si presentava infatti “sporco di cioccolato”, con “granellini che si toglievano se si smuoveva il panno”, oltre ad essere del tutto incompatibile con la descrizione dei danni effettuata dal TU Prof. - che descrive “danni irreparabili ed Per_2 evidenti” e attesta che l'opera fosse “fratturata in alcune zone e depauperata della sua integrità, con perdita di pezzi in parte ritrovati nell'imballaggio” - si pone inoltre in contrasto insanabile col fatto che la allestì ed espose il durante la mostra senza alcuna riserva CP_7 Parte_3
(attestato anche dalla comunicazione email del 03.03.2018 con la quale la referente
[...]
in occasione della riconsegna delle opere, ringraziava entusiasta la per Per_3 CP_2
l'avvenuta collaborazione) cosa che lascia presumere, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che l'opera fosse sicuramente in buono stato. In riferimento poi alle dichiarazioni rese dalla teste deve essere rilevato che interrogata dal Giudice di primo grado, circa un suo Tes_2 presunto intervento per ripulire le opere ricevuta da Napoli, ella precisava di non aver avuto contatti con l'opera de qua (“Si alcune opere, non tutte. Il non l'ho proprio toccato”), Parte_3 dimostrando pertanto di non poter aver contezza specifica e puntuale di danneggiamenti asseritamente subiti dall'opera. In conseguenza di quanto esposto, ed in considerazione del fatto che la né al momento del ricevimento delle opere, né nel corso del contratto e della mostra, ha CP_7 mai riferito di un possibile stato deteriorato del bene ricevuto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'opera fosse ancora in buono stato all'arrivo a Milano e che il danneggiamento si sarebbe verificato solo in un momento successivo, e precisamente durante la riconsegna dell'opera presso e dopo la sua prolungata esposizione in in favore della platea di Controparte_2 CP_7 visitatori della mostra.
Quanto al viaggio di riconsegna dell'opera, la tesi proposta - secondo cui nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla , avendo essa seguito attentamente le direttive impartite dalla CP_7
– è parimenti infondata. Tale prospettazione si fonda, infatti, sull'erronea convinzione CP_2 della appellante di poter interpretare l'espressione presente nel citato art. 4 “Dopo essersi consultato con il Mittente” come un testuale ed indiscutibile obbligo di ricevere ed eseguire le istruzioni per il trasporto da parte della La Corte condivide sul punto, invece, la statuizione del Controparte_2 Tribunale che ha correttamente ritenuto che dalla lettura dell'articolo non possa in alcun modo trarsi la conclusione che la avesse il potere o dovere di fornire all'altro istruzioni per il CP_2 trasporto delle opere. Invero, premesso che la suddetta espressione non si presta ad un significato univoco e puntuale, l'interpretazione avanzata dalla , seppur tra le possibili, risulta però del CP_7 tutto sfornita di prove a sostegno (di tutta evidenza è l'inidoneità della e-mail del 5 giugno 2018 depositata dalla convenuta, trattandosi di una corrispondenza tra la ditta di trasporto e la CP_8 stessa , nella quale non viene fatto nessun riferimento né alla né all'opera Parte_1 CP_2 de qua). Dall'analisi dell'articolo, invece, ciò che si rileva in modo certo è che il destinatario (cioè, la ), doveva provvedere “all'imballaggio professionale (sono richieste casse di legno) Parte_1
e alla spedizione delle Opere”. L'aver utilizzato casse di legno, così come espressamente richiesto, ha soddisfatto soltanto una delle previsioni contrattuali, riferite specificamente al momento dell'imballaggio, lasciando però del tutto impregiudicata la responsabilità per la complessiva fase della spedizione. L'aver adempiuto ad una delle previsioni contrattuali (imballaggio in casse di legno), infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, non vale ad escludere la responsabilità della per aver violato l'impegno a curare il corretto e professionale trasporto dell'opera, CP_7 come contrattualmente previsto. Infine, deve essere rilevato che, anche a voler ritenere che il danneggiamento dell'opera fosse avvenuto prima della fase di riconsegna, in ogni caso la CP_7 sarebbe stata comunque inadempiente, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, per violazione dell'art. 6 del Consignment Agreement (a norma del quale: “Qualsiasi danno alle Opere, indipendentemente da chi possa essere il responsabile, deve essere immediatamente notificato al
Mittente”) non avendo la comunicato tempestivamente alla l'asserito Parte_1 CP_2 danneggiamento. Invero, quanto sostenuto dalla , secondo cui questa avrebbe CP_7 tempestivamente comunicato a le cattive condizioni di conservazione del Controparte_2
al momento dell'arrivo dell'opera a Milano, non trova alcun riscontro probatorio, Parte_3 non essendo stato provato nulla a riguardo.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, come già sinteticamente evidenziato, parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per avere il Tribunale errato nel ritenere sussistente la responsabilità della , in qualità di custode e garante del bene ricevuto, per CP_7
l'asserito danneggiamento del , sul presupposto che non avrebbe in Parte_3 Parte_1 alcun modo provato che il danno si fosse verificato per caso fortuito, ossia fosse riconducibile ad un evento “imprevedibile” (SS.UU. n. 20943/2022). Secondo la tesi dell'appellante, invece, il danneggiamento sarebbe da ricondurre al caso fortuito, provato intrinsecamente dalla natura del materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera. Secondo la , infatti, sarebbe “fatto CP_7 notorio che il cioccolato è un materiale altamente sensibile agli sbalzi di temperatura e all'umidità, con la conseguenza che l'asserito danneggiamento del non è dipeso da una Parte_3 inesatta custodia del bene da parte di bensì dal fatto che l'opera stessa era Parte_1 realizzata con materiale altamente deteriorabile e soggetto agli agenti atmosferici”.
Anche tale tesi non può essere in alcun modo condivisa.
Precisato che la responsabilità della per quanto avvenuto ha sicuramente natura Parte_1 contrattuale, per quanto ampiamente esposto nel vaglio del primo motivo di appello, deve rilevarsi – solo per completezza di trattazione rispetto ai motivi di appello – che, pur volendo parametrare la vicenda di causa secondo il meccanismo operativo della disciplina ex art. 2051 c.c., va evidenziato che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (SS.UU. n. 20943/2022). Nel caso di specie, pur volendo attribuire alla
[...]
la qualifica di custode, appare evidente che ella non ha fornito tale prova liberatoria, non Pt_1 avendo provato l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, che in nessun modo può essere costituito dalle caratteristiche intrinseche del materiale utilizzato per l'opera, come invece sostenuto dalla . Invero, parte appellante, avendo preso a prestito l'opera de qua, denominata CP_7
” ben conosceva ed era consapevole delle caratteristiche intrinseche dell'opera, Parte_3 dei materiali con cui essa era realizzata. Nello specifico, in riferimento al materiale, come la stessa evidenzia, è “fatto notorio che il cioccolato è un materiale altamente sensibile agli sbalzi CP_7 di temperatura e all'umidità”, dimostrando di per sé la piena possibilità di prevedere i potenziali decorsi causali e pertanto evitare quelli dannosi, con conseguente impossibilità di ascrivere il deterioramento del materiale tra gli eventi imprevedibili secondo la normativa in esame.
Pertanto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errata quantificazione dei danni operata dal giudice di prime cure, fondata -secondo la Galleria- sulle erronee risultanze della TU effettuata dal Prof. Invero, l'eccezione della , secondo cui l'opera avrebbe ricevuto già Per_2 CP_7 precedenti interventi di restauro, risulta del tutto sprovvista di prove a suo fondamento, come correttamente rilevato dal Tribunale. Deve essere evidenziato, invero, che la in primo CP_7 grado, solo tardivamente trasmetteva le osservazioni di parte al TU (paventando l'ipotesi di un precedente restauro), ossia dopo il termine del 17.04.2023 dato dal Tribunale alle parti, come attestato dall'ordinanza del 07.06.2023 del Giudice di prime cure: “preso atto che, come documentato da parte convenuta, il consulente nominato dalla , Parte_1 Persona_4 trasmetteva le proprie osservazioni solo in data 28/04/2023; tenuto conto che “Ove, nel procedimento volto all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, le parti abbiano rispettato il termine fissato dal giudice per il deposito della c.t.p. che alla prima rivolga osservazioni critiche, da ciò sorge l'obbligo per il consulente tecnico d'ufficio di rispondere ad esse (al fine di fornire lumi al giudice) e per il giudice di tenerne conto nella sua decisione. Viceversa, ove il parere tecnico di parte non sia prodotto entro il termine assegnato dal giudice, di contro non sussistono detti connessi obblighi” (Cass. Civ., I Sez., sentenza n. 15418/2016). Deve rilevarsi, pertanto, che la citata circostanza dell'esposizione dell'opera a Bari ed il relativo doc.6 allegato al fascicolo di secondo grado, contenente rilievi fotografici, devono considerarsi dedotti dall'appellante per la prima volta in questa sede. A tal riguardo l'art. 345 c.p.c. recita: “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio […] Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Deve ritenersi, pertanto, che sia la circostanza in merito alla non originalità dell'opera riferita ad un suo presunto precedente restauro, sia i rilievi fotografici prodotti in questa sede, sono dunque allegazioni e produzioni inammissibili in questa sede. Non può trovare accoglimento, inoltre, il rilievo di parte appellante, secondo cui il TU non avrebbe tenuto conto dei danni asseritamente subiti dall'opera precedentemente all'arrivo a Milano, non essendo stati tali danni provati dalla , come CP_7 ampiamente esposto nell'analisi del primo motivo di appello. Infine, in relazione alla contestata quantificazione del valore dell'opera, risulta necessario richiamare, a tal riguardo, quanto a pag. 4 della Relazione finale del TU Prof. “L'opera ha perso a causa del danneggiamento Per_2 interamente il suo valore di mercato, che è stato indicato nel listino prezzi della , Parte_1 come valore netto da riconoscere alla in caso di vendita di euro 100.000,00 Controparte_2
(centomila/00 euro) e con prezzo da proporre al pubblico di euro 150.000,00 (centocinquamila/00 euro). Volendo fare un discorso intermedio tra net-price e e tenendo conto CP_5 dell'importanza artistica dell'opera nella traiettoria espressiva di si quantifica il CP_4 danno in euro 130.000,00 (centotrentamila/00 euro)”. Dall'analisi della relazione finale del Prof.
è di tutta evidenza che il TU abbia in concreto effettuato una reale stima del valore di Per_2 mercato dell'opera, individuato proprio richiamando il listino prezzi della Cardy Gallery, che, quale esperta operatrice del settore, indicava espressamente e con cognizione di causa, il prezzo dell'opera da proporre al pubblico in euro 150.000,00. Pertanto, è suggestiva e del tutto fuori luogo la doglianza proposta dalla , avendo di fato ella stessa proceduto alla determinazione del CP_7 valore dell'opera, con conseguente infondatezza di qualsiasi argomentazione che risulta dunque proposta in modo contraddittorio e contra se. Neppure può essere accolta la tesi dell'appellante, secondo cui il TU avrebbe tenuto in esame, ai fini della stima del , esclusivamente la differenza tra il net-price e il retail-price Parte_3 dell'opera, avendo il consulente espressamente dichiarato di aver tenuto in considerazione, ai fini di una stima del , oltre il valore “intermedio tra net-price e retail-price” dell'opera Parte_3 anche -e pertanto in aggiunta- “l'importanza artistica dell'opera nella traiettoria espressiva di
. In conseguenza di quanto esposto, la Corte ritiene di condividere quanto statuito dal CP_4
Giudice di prime cure, che ha correttamente ritenuto la TU del Prof. del tutto priva di vizi Per_2 logici o giuridici in relazione al valore dell'opera stimata.
Il motivo di gravame, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1894/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2786/2024 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 11.268,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 1.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano