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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1102/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avv. ARESE SARA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il 15/06/1982, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
LERDA GIORGIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
anno esposto: Pt_2
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 28/04/2012, optando per il regime di separazione dei beni;
pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo il 9.10.2012, e nata a [...] il [...]; Per_1 Per_2
che con sentenza del 19.9.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi,
che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento peri figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 28/04/2012 in CUNEO da
[...]
, nata a [...] il [...], e da nato a Parte_1 Parte_2
CUNEO (CN), il 15/06/1982, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CUNEO al N. 14, parte II, serie C dell'anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione principale degli stessi presso la madre. Ciascun genitore eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi che i minori trascorreranno presso ciascuno di essi. Le decisioni, invece, particolarmente significative per il processo di crescita di e relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla Per_1 Per_2 salute verranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
La residenza principale dei minori sarà collocata presso la madre in Tarantasca CN, Via Cavour 4 e pertanto ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
Nella casa coniugale sita in Tarantasca CN, Via Camillo Cavour 4, di pro-prietà dei genitori del Sig.
, continuerà a vivere la moglie unitamente ai figli, alla quale pertanto viene assegnata. Parte_2
I mobili ivi presenti restano in uso esclusivo alla moglie.
Il sig. potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, con congruo anticipo, e Pt_2
comunque potrà tenerli con sé un paio di pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e a fine settimana alterni a partire dal venerdì sera dalle ore 19 circa sino alla domenica sera alle ore 20.30 circa con pasto serale a cura del padre, riconducendoli poi a casa dalla madre.
In caso di disaccordo tra i coniugi circa i giorni di permanenza infrasettimanale dei minori presso il padre, quest'ultimo terrà con sé i figli minori tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera intorno alle ore 20.30 circa con pasto serale a cura del padre, riconducendoli poi a casa dalla madre.
Il padre terrà con sé i figli, inoltre, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso peraltro che i coniugi, di comune accordo e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano estendere la frequentazione dei figli con il padre ad ulteriori periodi non previsti.
Il sig. continuerà a versare alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese successivo la somma di Pt_2 euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie occorrenti per i figli saranno divise al 50% tra entrambi i genitori, sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
pagina 3 di 4 i coniugi richiamano integralmente il contenuto del protocollo d'intesa sulle spese per i figli convenuto tra il Tribunale di Torino e gli Avvocati del 15.3.2016 (doc. 4).
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nei 15 giorni successivi alla richiesta di rimborso.
L'assegno unico sarà attribuito interamente alla sig.ra. Le detrazioni fiscali sa-ranno nella misura del
50% in capo a ciascun genitore.
I genitori dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo quanto sopra previsto, provvedendo al proprio mantenimento autonomamente, e-sendo economicamente autosufficienti.
Le spese legali sono da intendersi interamente compensate, con espressa riserva della Sig.ra di Pt_2
depositare istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1102/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avv. ARESE SARA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il 15/06/1982, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
LERDA GIORGIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
anno esposto: Pt_2
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 28/04/2012, optando per il regime di separazione dei beni;
pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo il 9.10.2012, e nata a [...] il [...]; Per_1 Per_2
che con sentenza del 19.9.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi,
che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento peri figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 28/04/2012 in CUNEO da
[...]
, nata a [...] il [...], e da nato a Parte_1 Parte_2
CUNEO (CN), il 15/06/1982, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CUNEO al N. 14, parte II, serie C dell'anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione principale degli stessi presso la madre. Ciascun genitore eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi che i minori trascorreranno presso ciascuno di essi. Le decisioni, invece, particolarmente significative per il processo di crescita di e relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla Per_1 Per_2 salute verranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
La residenza principale dei minori sarà collocata presso la madre in Tarantasca CN, Via Cavour 4 e pertanto ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
Nella casa coniugale sita in Tarantasca CN, Via Camillo Cavour 4, di pro-prietà dei genitori del Sig.
, continuerà a vivere la moglie unitamente ai figli, alla quale pertanto viene assegnata. Parte_2
I mobili ivi presenti restano in uso esclusivo alla moglie.
Il sig. potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, con congruo anticipo, e Pt_2
comunque potrà tenerli con sé un paio di pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e a fine settimana alterni a partire dal venerdì sera dalle ore 19 circa sino alla domenica sera alle ore 20.30 circa con pasto serale a cura del padre, riconducendoli poi a casa dalla madre.
In caso di disaccordo tra i coniugi circa i giorni di permanenza infrasettimanale dei minori presso il padre, quest'ultimo terrà con sé i figli minori tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera intorno alle ore 20.30 circa con pasto serale a cura del padre, riconducendoli poi a casa dalla madre.
Il padre terrà con sé i figli, inoltre, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso peraltro che i coniugi, di comune accordo e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano estendere la frequentazione dei figli con il padre ad ulteriori periodi non previsti.
Il sig. continuerà a versare alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese successivo la somma di Pt_2 euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie occorrenti per i figli saranno divise al 50% tra entrambi i genitori, sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
pagina 3 di 4 i coniugi richiamano integralmente il contenuto del protocollo d'intesa sulle spese per i figli convenuto tra il Tribunale di Torino e gli Avvocati del 15.3.2016 (doc. 4).
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nei 15 giorni successivi alla richiesta di rimborso.
L'assegno unico sarà attribuito interamente alla sig.ra. Le detrazioni fiscali sa-ranno nella misura del
50% in capo a ciascun genitore.
I genitori dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo quanto sopra previsto, provvedendo al proprio mantenimento autonomamente, e-sendo economicamente autosufficienti.
Le spese legali sono da intendersi interamente compensate, con espressa riserva della Sig.ra di Pt_2
depositare istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
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