Articolo 2 della Legge 20 luglio 1979, n. 289
Articolo 1
Versione
22 luglio 1979
Art. 2.
La prima comunicazione di cui all' articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del citato decreto, n. 605, e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 22 luglio 1979