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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2365/2011, riassunta e nuovamente iscritta al n. R.G. 56/2025, promossa da promosso da:
(C.F. IVA Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Circumvallazione esterna 4 – Mugnano di Napoli (Na) in persona, P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Sig. nato a [...] il Parte_2
03.11.1981 – C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maresca con C.F._1 il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 38;
- attrice- CONTRO
(P. IVA con sede in Paternopoli (AV), alla via Cappelloni n. Controparte_1 P.IVA_3
29, C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- P.IVA_3 tempore Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Sabato G. Perna, presso il quale Controparte_2 elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 19;
-convenuta –
Oggetto: Risarcimento danni da concorrenza sleale.
Conclusioni delle parti
Per la «1) “voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_3 contrariis reiectis, previa declaratoria di responsabilità della convenuta, nonché, ove occorra, previa disapplicazione, annullamento, nullità, illegittimità, inefficacia, anche in via incidentale, di ogni atto o provvedimento amministrativo lesivo dei diritti rivendicati dall'attrice: 2) condannare la convenuta in favore dell'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi per le causali indicate in atti e nella misura complessiva € 3.792.000,00, ovvero in quella diversa ed anche maggiore misura ritenuta di giustizia e/o determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale, somme da maggiorarsi di interessi anche moratori e rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, anche a titolo di contributo unificato anticipato». Per «1) preliminarmente, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2947 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale dei presunti diritti azionati con il presente giudizio ed anteriori al 07.02.2002; 2) in ogni caso, rigettare tutte le avverse domande perché improponibili, inammissibili ed improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2007, la società Parte_1 di seguito, ) conveniva in giudizio la (di seguito,
[...] Parte_3 Controparte_1
") dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, per accertare la CP_1 responsabilità della convenuta in relazione a una grave e perdurante situazione interferenziale che pregiudicava l'esercizio del proprio impianto radiofonico sin dal 1998, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione e CP_1
l'incompetenza per territorio. Con sentenza n. 614/2010, il Tribunale di Marano affermava la giurisdizione del giudice ordinario ma dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino, fissando un termine per la riassunzione. La causa veniva ritualmente riassunta dinanzi a questo Tribunale, iscritto al R.G. n. 2365/2011. Nel corso del giudizio, veniva espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale e prova testimoniale;
con sentenza n. 18/2019, il Tribunale di Avellino dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Avverso tale pronuncia, proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli Parte_3 che, con sentenza n. 3989/2024, accoglieva il gravame, riformando integralmente la sentenza impugnata. La Corte territoriale rilevava la formazione di un giudicato interno sulla questione di giurisdizione, stante la precedente pronuncia non impugnata del Tribunale di Marano, e rimetteva la causa al Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 353, comma 1, c.p.c., per la decisione nel merito. Con atto notificato in data 12.05.2011 e successiva comparsa, riassumeva il Parte_3 giudizio, insistendo nelle proprie domande e richiamando tutte le difese, istanze e produzioni documentali del precedente grado. Chiedeva, pertanto, la condanna di al CP_1 risarcimento dei danni quantificati in € 3.792.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva nuovamente , contestando la fondatezza delle domande attoree, CP_1 riproponendo l'eccezione di prescrizione per i danni anteriori al quinquennio e contestando l'efficacia probatoria degli atti ministeriali, la sussistenza dell'illecito e del nesso causale con i danni lamentati, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito Parte_3 precisati. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2947 c.c. per i diritti risarcitori relativi al periodo antecedente il 07 febbraio 2002. L'eccezione è infondata e va rigettata. La condotta illecita lamentata, consistente nella produzione di interferenze dannose, configura un illecito di natura permanente, la cui consumazione si protrae nel tempo fino alla cessazione della condotta lesiva sicché il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da illecito permanente inizia a decorrere non dal primo manifestarsi del danno, ma dalla cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie, l'attività interferenziale è pacificamente cessata solo nel marzo 2014, a seguito del ripristino dell'impianto da parte di;
vieppiù che parte attrice ha CP_1 documentato di aver inviato plurime diffide a e al Ministero delle Comunicazioni CP_1 sin dal marzo 1999, atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione. La questione centrale della controversia attiene all'accertamento della responsabilità di CP_1
per aver causato, mediante modifiche illegittime al proprio impianto di trasmissione,
[...] interferenze dannose al segnale di Radio C.R.C. per un lungo arco temporale, dal 1998 al 2014. L'esame delle risultanze istruttorie consente di ritenere ampiamente provata la sussistenza dell'illecito. Un ruolo centrale è rivestito dalla copiosa documentazione proveniente dal Ministero delle Comunicazioni (poi Sviluppo Economico). Tali atti, redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, sono dotati di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel corso di oltre un decennio, i funzionari ministeriali hanno effettuato numerose verifiche tecniche, spesso in contraddittorio tra le parti, accertando costantemente la sussistenza delle turbative. A titolo esemplificativo, si richiama il verbale del 13 giugno 2006, sottoscritto anche dal legale rappresentante di , che concludeva: “le misure hanno accertato che CP_1 sussistono le turbative lamentate da al proprio impianto operante da Vesuvio su 100.500 mhz prodotte da che opera da su 100.400. Le interferenze già erano CP_1 CP_4 state accertate nelle precedenti campagne di misura”. Tale situazione è stata confermata da successivi provvedimenti, che hanno rilevato non solo la persistenza, ma addirittura un "peggioramento" dello stato interferenziale (nota ministeriale prot. n. 1757 del 08.02.2011). Questi accertamenti hanno condotto all'adozione di provvedimenti sanzionatori, inclusi l'ordine di ripristino dell'impianto, l'ordine di spegnimento e, infine, l'ordinanza di disattivazione immediata del 13.02.2014. La difesa di , che contesta il valore fidefacente di tali verbali, non può trovare CP_1 accoglimento;
sebbene i verbali non facciano fede fino a querela di falso su ogni valutazione tecnica in essi contenuta, essi costituiscono prova piena dei fatti materiali accertati visivamente e strumentalmente dagli ispettori e la coerenza e la ripetitività di tali accertamenti, eseguiti da un organo tecnico terzo e imparziale, forniscono un quadro probatorio di eccezionale robustezza circa l'esistenza e l'imputabilità del fenomeno interferenziale a CP_1
[...]
La responsabilità della convenuta è ulteriormente corroborata da plurime dichiarazioni di natura confessoria. In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante di , CP_1 alla domanda se fosse vero che i controlli avevano accertato un disturbo radioelettrico, ha risposto: “si è vero ma ritengo che ciò dipenda dalla vicinanza delle frequenze”. Tale ammissione non è infirmata dalla giustificazione addotta, che costituisce una mera valutazione soggettiva, peraltro smentita dalle conclusioni tecniche ministeriali. Inoltre, il tecnico di fiducia della stessa , in una dichiarazione allegata al verbale CP_1 del 13.06.2006, prendeva “atto della reale situazione di incompatibilità radioelettrica esistente tra e ”. Infine, la stessa comunicazione di al Ministero del CP_1 CP_1
19.03.2014, con cui si informava dell'avvenuto “ripristino secondo lo schema di censimento”, costituisce un'implicita ammissione della precedente non conformità dell'impianto. Le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno fornito un riscontro puntuale sia sull'esistenza del disturbo alla ricezione del segnale di Radio C.R.C. sia sulle conseguenze pregiudizievoli in termini commerciali. Testi qualificati, come agenti pubblicitari e clienti, hanno confermato che la scarsa qualità del segnale ha portato al rifiuto di sottoscrivere contratti pubblicitari e alla disdetta di quelli in essere, con conseguenti lamentele e danni economici per l'emittente. Le argomentazioni difensive di non sono idonee a scalfire il solido quadro CP_1 probatorio. In particolare, l'argomento secondo cui le interferenze sarebbero “fisiologiche” a causa della vicinanza delle frequenze è smentito dagli accertamenti ministeriali, che hanno qualificato il disturbo come illegittimo e hanno ordinato a di porvi rimedio. La normativa che CP_1 tollera una parziale sovrapposizione di segnali in aree limitrofe (art. 3, co. 11, L. 223/90) non può essere invocata per giustificare un'interferenza dannosa che inibisce l'ascolto di un'emittente concorrente nel suo bacino d'utenza primario. La tesi di una causa alternativa delle interferenze, individuata nella presenza di un traliccio di una terza emittente (Radio Punto Nuovo), è rimasta una mera allegazione difensiva, priva di qualsiasi riscontro probatorio. La sospensione in sede cautelare di un provvedimento di disattivazione da parte del TAR Lazio non elide la valenza probatoria degli accertamenti tecnici. Anzi, come dedotto dall'attrice, le successive verifiche disposte proprio a seguito di tale pronuncia hanno confermato e persino aggravato il quadro interferenziale. In conclusione, la condotta di , consistita nell'aver mantenuto per oltre 16 anni un CP_1 impianto non conforme che produceva un'indebita turbativa all'attività imprenditoriale di un concorrente, integra pienamente la fattispecie di concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. Tale condotta viola altresì le specifiche norme di settore che obbligano gli operatori a garantire che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite (art. 42, D.Lgs. n. 177/2005). Accertata la responsabilità della convenuta, occorre procedere alla quantificazione del danno. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, il danno derivante da atti di concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere provato dalla parte che ne chiede il risarcimento. Solo una volta fornita la prova dell'esistenza del pregiudizio, il giudice può procedere alla sua liquidazione, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1126, qualora sia impossibile o di notevole difficoltà provarne il preciso ammontare (Cass. 23/12/2015, n. 2591; Cass. 14/02/2020, n. 3811). Nel caso di specie, ha fornito plurimi e significativi elementi a sostegno della Parte_3 sussistenza di un danno patrimoniale, sia come danno emergente che come lucro cessante. In particolare, ha prodotto: i dati ufficiali Audiradio, che mostrano un drastico calo degli ascolti giornalieri a partire dal 1999, in coincidenza con l'inizio del fenomeno interferenziale;
le testimonianze di clienti e agenti che hanno confermato la perdita di contratti pubblicitari e la difficoltà a venderne di nuovi a causa della cattiva ricezione del segnale;
la documentazione relativa ai costi sostenuti per una campagna affissionale nel 2006, per un importo di € 32.334,00, volta a contrastare la perdita di notorietà del marchio. Tali elementi, nel loro complesso, dimostrano con sufficiente certezza che la condotta illecita di ha prodotto un pregiudizio economico concreto all'attrice. Tuttavia, la CP_1 quantificazione esatta del danno, protrattosi per un periodo così esteso (1998-2014), risulta estremamente complessa, le dinamiche del mercato pubblicitario radiofonico sono influenzate da una pluralità di fattori, e non è possibile isolare con esattezza matematica l'impatto esclusivo dell'interferenza. Le argomentazioni della convenuta circa le scelte editoriali e gestionali dell'attrice, pur non essendo idonee a escludere il nesso causale, possono aver concorso a determinare le performance dell'emittente. In un simile contesto, appare giustificato il ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., come peraltro ammesso dalla giurisprudenza in casi analoghi. Per determinare l'importo, questo Tribunale ritiene di dover considerare i seguenti parametri: il fatto che la condotta illecita si è protratta per circa 16 anni, un periodo eccezionalmente lungo;
la gravità della colpa posto che ha continuato nella sua condotta nonostante le CP_1 reiterate diffide, gli accertamenti ministeriali e i provvedimenti sanzionatori;
l'entità del pregiudizio in considerazione della significatività del calo degli ascolti documentato dai dati Audiradio è significativo (da 127.000 ascolti nel 1998 a una media ben inferiore nei 15 anni successivi) e, sul punto, le testimonianze confermano un danno diretto alla capacità di raccolta pubblicitaria, che costituisce la principale fonte di ricavo per un'emittente commerciale;
il danno emergente quale documentalmente provato nel costo di € 32.334,00 per far fronte ad una campagna pubblicitaria resasi necessaria per arginare il danno d'immagine. Tenuto conto di tutti questi elementi, e operando una valutazione necessariamente prudenziale che consideri anche la possibile incidenza di altri fattori sull'andamento commerciale dell'attrice, si stima equo liquidare il danno da lucro cessante (perdita di chance, sviamento di clientela, decremento di fatturato) in una somma complessiva di € 800.000,00. A tale importo deve essere aggiunto il danno emergente provato di € 32.334,00. Pertanto, accertata la responsabilità di per atti di concorrenza sleale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., la medesima va condannata al pagamento, in favore della
[...]
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 832.334,00. Parte_1 Gli importi liquidati a titolo di risarcimento costituiscono debito di valore. Pertanto, la somma complessiva di deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo (Cass. n. 13840 del 17/05/2024). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Applicato, Dr.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta in danno all'attrice Controparte_1 per le causali di cui in motivazione. Parte_1
Condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante, al pagamento, Controparte_1 in favore di in persona del legale rappresentante, della Parte_1 somma di € 832.334,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data della domanda alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo. Condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di in persona del legale rappresentante, Parte_1 che si liquidano in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario. Così deciso in data 26 novembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2365/2011, riassunta e nuovamente iscritta al n. R.G. 56/2025, promossa da promosso da:
(C.F. IVA Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Circumvallazione esterna 4 – Mugnano di Napoli (Na) in persona, P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Sig. nato a [...] il Parte_2
03.11.1981 – C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maresca con C.F._1 il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 38;
- attrice- CONTRO
(P. IVA con sede in Paternopoli (AV), alla via Cappelloni n. Controparte_1 P.IVA_3
29, C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- P.IVA_3 tempore Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Sabato G. Perna, presso il quale Controparte_2 elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 19;
-convenuta –
Oggetto: Risarcimento danni da concorrenza sleale.
Conclusioni delle parti
Per la «1) “voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_3 contrariis reiectis, previa declaratoria di responsabilità della convenuta, nonché, ove occorra, previa disapplicazione, annullamento, nullità, illegittimità, inefficacia, anche in via incidentale, di ogni atto o provvedimento amministrativo lesivo dei diritti rivendicati dall'attrice: 2) condannare la convenuta in favore dell'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi per le causali indicate in atti e nella misura complessiva € 3.792.000,00, ovvero in quella diversa ed anche maggiore misura ritenuta di giustizia e/o determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale, somme da maggiorarsi di interessi anche moratori e rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, anche a titolo di contributo unificato anticipato». Per «1) preliminarmente, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2947 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale dei presunti diritti azionati con il presente giudizio ed anteriori al 07.02.2002; 2) in ogni caso, rigettare tutte le avverse domande perché improponibili, inammissibili ed improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2007, la società Parte_1 di seguito, ) conveniva in giudizio la (di seguito,
[...] Parte_3 Controparte_1
") dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, per accertare la CP_1 responsabilità della convenuta in relazione a una grave e perdurante situazione interferenziale che pregiudicava l'esercizio del proprio impianto radiofonico sin dal 1998, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione e CP_1
l'incompetenza per territorio. Con sentenza n. 614/2010, il Tribunale di Marano affermava la giurisdizione del giudice ordinario ma dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino, fissando un termine per la riassunzione. La causa veniva ritualmente riassunta dinanzi a questo Tribunale, iscritto al R.G. n. 2365/2011. Nel corso del giudizio, veniva espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale e prova testimoniale;
con sentenza n. 18/2019, il Tribunale di Avellino dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Avverso tale pronuncia, proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli Parte_3 che, con sentenza n. 3989/2024, accoglieva il gravame, riformando integralmente la sentenza impugnata. La Corte territoriale rilevava la formazione di un giudicato interno sulla questione di giurisdizione, stante la precedente pronuncia non impugnata del Tribunale di Marano, e rimetteva la causa al Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 353, comma 1, c.p.c., per la decisione nel merito. Con atto notificato in data 12.05.2011 e successiva comparsa, riassumeva il Parte_3 giudizio, insistendo nelle proprie domande e richiamando tutte le difese, istanze e produzioni documentali del precedente grado. Chiedeva, pertanto, la condanna di al CP_1 risarcimento dei danni quantificati in € 3.792.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva nuovamente , contestando la fondatezza delle domande attoree, CP_1 riproponendo l'eccezione di prescrizione per i danni anteriori al quinquennio e contestando l'efficacia probatoria degli atti ministeriali, la sussistenza dell'illecito e del nesso causale con i danni lamentati, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito Parte_3 precisati. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2947 c.c. per i diritti risarcitori relativi al periodo antecedente il 07 febbraio 2002. L'eccezione è infondata e va rigettata. La condotta illecita lamentata, consistente nella produzione di interferenze dannose, configura un illecito di natura permanente, la cui consumazione si protrae nel tempo fino alla cessazione della condotta lesiva sicché il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da illecito permanente inizia a decorrere non dal primo manifestarsi del danno, ma dalla cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie, l'attività interferenziale è pacificamente cessata solo nel marzo 2014, a seguito del ripristino dell'impianto da parte di;
vieppiù che parte attrice ha CP_1 documentato di aver inviato plurime diffide a e al Ministero delle Comunicazioni CP_1 sin dal marzo 1999, atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione. La questione centrale della controversia attiene all'accertamento della responsabilità di CP_1
per aver causato, mediante modifiche illegittime al proprio impianto di trasmissione,
[...] interferenze dannose al segnale di Radio C.R.C. per un lungo arco temporale, dal 1998 al 2014. L'esame delle risultanze istruttorie consente di ritenere ampiamente provata la sussistenza dell'illecito. Un ruolo centrale è rivestito dalla copiosa documentazione proveniente dal Ministero delle Comunicazioni (poi Sviluppo Economico). Tali atti, redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, sono dotati di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel corso di oltre un decennio, i funzionari ministeriali hanno effettuato numerose verifiche tecniche, spesso in contraddittorio tra le parti, accertando costantemente la sussistenza delle turbative. A titolo esemplificativo, si richiama il verbale del 13 giugno 2006, sottoscritto anche dal legale rappresentante di , che concludeva: “le misure hanno accertato che CP_1 sussistono le turbative lamentate da al proprio impianto operante da Vesuvio su 100.500 mhz prodotte da che opera da su 100.400. Le interferenze già erano CP_1 CP_4 state accertate nelle precedenti campagne di misura”. Tale situazione è stata confermata da successivi provvedimenti, che hanno rilevato non solo la persistenza, ma addirittura un "peggioramento" dello stato interferenziale (nota ministeriale prot. n. 1757 del 08.02.2011). Questi accertamenti hanno condotto all'adozione di provvedimenti sanzionatori, inclusi l'ordine di ripristino dell'impianto, l'ordine di spegnimento e, infine, l'ordinanza di disattivazione immediata del 13.02.2014. La difesa di , che contesta il valore fidefacente di tali verbali, non può trovare CP_1 accoglimento;
sebbene i verbali non facciano fede fino a querela di falso su ogni valutazione tecnica in essi contenuta, essi costituiscono prova piena dei fatti materiali accertati visivamente e strumentalmente dagli ispettori e la coerenza e la ripetitività di tali accertamenti, eseguiti da un organo tecnico terzo e imparziale, forniscono un quadro probatorio di eccezionale robustezza circa l'esistenza e l'imputabilità del fenomeno interferenziale a CP_1
[...]
La responsabilità della convenuta è ulteriormente corroborata da plurime dichiarazioni di natura confessoria. In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante di , CP_1 alla domanda se fosse vero che i controlli avevano accertato un disturbo radioelettrico, ha risposto: “si è vero ma ritengo che ciò dipenda dalla vicinanza delle frequenze”. Tale ammissione non è infirmata dalla giustificazione addotta, che costituisce una mera valutazione soggettiva, peraltro smentita dalle conclusioni tecniche ministeriali. Inoltre, il tecnico di fiducia della stessa , in una dichiarazione allegata al verbale CP_1 del 13.06.2006, prendeva “atto della reale situazione di incompatibilità radioelettrica esistente tra e ”. Infine, la stessa comunicazione di al Ministero del CP_1 CP_1
19.03.2014, con cui si informava dell'avvenuto “ripristino secondo lo schema di censimento”, costituisce un'implicita ammissione della precedente non conformità dell'impianto. Le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno fornito un riscontro puntuale sia sull'esistenza del disturbo alla ricezione del segnale di Radio C.R.C. sia sulle conseguenze pregiudizievoli in termini commerciali. Testi qualificati, come agenti pubblicitari e clienti, hanno confermato che la scarsa qualità del segnale ha portato al rifiuto di sottoscrivere contratti pubblicitari e alla disdetta di quelli in essere, con conseguenti lamentele e danni economici per l'emittente. Le argomentazioni difensive di non sono idonee a scalfire il solido quadro CP_1 probatorio. In particolare, l'argomento secondo cui le interferenze sarebbero “fisiologiche” a causa della vicinanza delle frequenze è smentito dagli accertamenti ministeriali, che hanno qualificato il disturbo come illegittimo e hanno ordinato a di porvi rimedio. La normativa che CP_1 tollera una parziale sovrapposizione di segnali in aree limitrofe (art. 3, co. 11, L. 223/90) non può essere invocata per giustificare un'interferenza dannosa che inibisce l'ascolto di un'emittente concorrente nel suo bacino d'utenza primario. La tesi di una causa alternativa delle interferenze, individuata nella presenza di un traliccio di una terza emittente (Radio Punto Nuovo), è rimasta una mera allegazione difensiva, priva di qualsiasi riscontro probatorio. La sospensione in sede cautelare di un provvedimento di disattivazione da parte del TAR Lazio non elide la valenza probatoria degli accertamenti tecnici. Anzi, come dedotto dall'attrice, le successive verifiche disposte proprio a seguito di tale pronuncia hanno confermato e persino aggravato il quadro interferenziale. In conclusione, la condotta di , consistita nell'aver mantenuto per oltre 16 anni un CP_1 impianto non conforme che produceva un'indebita turbativa all'attività imprenditoriale di un concorrente, integra pienamente la fattispecie di concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. Tale condotta viola altresì le specifiche norme di settore che obbligano gli operatori a garantire che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite (art. 42, D.Lgs. n. 177/2005). Accertata la responsabilità della convenuta, occorre procedere alla quantificazione del danno. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, il danno derivante da atti di concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere provato dalla parte che ne chiede il risarcimento. Solo una volta fornita la prova dell'esistenza del pregiudizio, il giudice può procedere alla sua liquidazione, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1126, qualora sia impossibile o di notevole difficoltà provarne il preciso ammontare (Cass. 23/12/2015, n. 2591; Cass. 14/02/2020, n. 3811). Nel caso di specie, ha fornito plurimi e significativi elementi a sostegno della Parte_3 sussistenza di un danno patrimoniale, sia come danno emergente che come lucro cessante. In particolare, ha prodotto: i dati ufficiali Audiradio, che mostrano un drastico calo degli ascolti giornalieri a partire dal 1999, in coincidenza con l'inizio del fenomeno interferenziale;
le testimonianze di clienti e agenti che hanno confermato la perdita di contratti pubblicitari e la difficoltà a venderne di nuovi a causa della cattiva ricezione del segnale;
la documentazione relativa ai costi sostenuti per una campagna affissionale nel 2006, per un importo di € 32.334,00, volta a contrastare la perdita di notorietà del marchio. Tali elementi, nel loro complesso, dimostrano con sufficiente certezza che la condotta illecita di ha prodotto un pregiudizio economico concreto all'attrice. Tuttavia, la CP_1 quantificazione esatta del danno, protrattosi per un periodo così esteso (1998-2014), risulta estremamente complessa, le dinamiche del mercato pubblicitario radiofonico sono influenzate da una pluralità di fattori, e non è possibile isolare con esattezza matematica l'impatto esclusivo dell'interferenza. Le argomentazioni della convenuta circa le scelte editoriali e gestionali dell'attrice, pur non essendo idonee a escludere il nesso causale, possono aver concorso a determinare le performance dell'emittente. In un simile contesto, appare giustificato il ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., come peraltro ammesso dalla giurisprudenza in casi analoghi. Per determinare l'importo, questo Tribunale ritiene di dover considerare i seguenti parametri: il fatto che la condotta illecita si è protratta per circa 16 anni, un periodo eccezionalmente lungo;
la gravità della colpa posto che ha continuato nella sua condotta nonostante le CP_1 reiterate diffide, gli accertamenti ministeriali e i provvedimenti sanzionatori;
l'entità del pregiudizio in considerazione della significatività del calo degli ascolti documentato dai dati Audiradio è significativo (da 127.000 ascolti nel 1998 a una media ben inferiore nei 15 anni successivi) e, sul punto, le testimonianze confermano un danno diretto alla capacità di raccolta pubblicitaria, che costituisce la principale fonte di ricavo per un'emittente commerciale;
il danno emergente quale documentalmente provato nel costo di € 32.334,00 per far fronte ad una campagna pubblicitaria resasi necessaria per arginare il danno d'immagine. Tenuto conto di tutti questi elementi, e operando una valutazione necessariamente prudenziale che consideri anche la possibile incidenza di altri fattori sull'andamento commerciale dell'attrice, si stima equo liquidare il danno da lucro cessante (perdita di chance, sviamento di clientela, decremento di fatturato) in una somma complessiva di € 800.000,00. A tale importo deve essere aggiunto il danno emergente provato di € 32.334,00. Pertanto, accertata la responsabilità di per atti di concorrenza sleale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., la medesima va condannata al pagamento, in favore della
[...]
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 832.334,00. Parte_1 Gli importi liquidati a titolo di risarcimento costituiscono debito di valore. Pertanto, la somma complessiva di deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo (Cass. n. 13840 del 17/05/2024). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Applicato, Dr.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta in danno all'attrice Controparte_1 per le causali di cui in motivazione. Parte_1
Condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante, al pagamento, Controparte_1 in favore di in persona del legale rappresentante, della Parte_1 somma di € 832.334,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data della domanda alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo. Condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di in persona del legale rappresentante, Parte_1 che si liquidano in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario. Così deciso in data 26 novembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa