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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/07/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16172/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. LEVORI LUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31 agosto 2018 tra i signori Pt_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, a mezzo di rituale
[...] CP_1 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Confermare le condizioni tutte previste in separazione in ordine al minore , ivi compreso Persona_1
l'affido condiviso con residenza del minore presso l'abitazione paterna, la permanenza di con Persona_1 ciascun genitore secondo il modello bisettimanale attualmente in uso, l'alternanza delle festività infra-annuali, le pagina 1 di 3 vacanze estive di quindici giorni di cui almeno sette consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio, il mantenimento diretto di per il tempo che ciascun genitore trascorrerà con il figlio, le spese Persona_1 straordinarie ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore secondo il protocollo del Tribunale di Brescia.
- Avendo i coniugi definito in sede separativa ogni questione economica e/o reale dipendente dal rapporto di coniugio e/o comunque da ogni altro diverso titolo ad esso connesso e/o da esso indipendente, confermare il mantenimento autonomo di ciascuna delle parti in quanto entrambi occupati ed economicamente indipendenti.
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.12.2024, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio celebrato con in Brescia il 31.8.2018, da cui era nato il figlio CP_1
il 26.10.2020, premettendo che in data … i coniugi erano comparsi dinanzi al Persona_1
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto in data 13.4.2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 8.7.2025 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Meritano conferma i provvedimenti separativi omologati nel 2023, come richiesto dal ricorrente, a fronte della positiva attuazione riferita in udienza.
pagina 2 di 3 In ragione della natura necessaria del giudizio sullo status di divorzio, della mancata opposizione della convenuta e della collaborazione da quest'ultima prestata nell'interesse della famiglia confermata dal ricorrente, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Brescia in data 31/08/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune, anno 2018, n. 95 - parte II - serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) conferma le ulteriori condizioni di separazione contenute nel decreto di omologa del 13.4.2025;
5) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16172/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. LEVORI LUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31 agosto 2018 tra i signori Pt_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, a mezzo di rituale
[...] CP_1 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Confermare le condizioni tutte previste in separazione in ordine al minore , ivi compreso Persona_1
l'affido condiviso con residenza del minore presso l'abitazione paterna, la permanenza di con Persona_1 ciascun genitore secondo il modello bisettimanale attualmente in uso, l'alternanza delle festività infra-annuali, le pagina 1 di 3 vacanze estive di quindici giorni di cui almeno sette consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio, il mantenimento diretto di per il tempo che ciascun genitore trascorrerà con il figlio, le spese Persona_1 straordinarie ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore secondo il protocollo del Tribunale di Brescia.
- Avendo i coniugi definito in sede separativa ogni questione economica e/o reale dipendente dal rapporto di coniugio e/o comunque da ogni altro diverso titolo ad esso connesso e/o da esso indipendente, confermare il mantenimento autonomo di ciascuna delle parti in quanto entrambi occupati ed economicamente indipendenti.
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.12.2024, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio celebrato con in Brescia il 31.8.2018, da cui era nato il figlio CP_1
il 26.10.2020, premettendo che in data … i coniugi erano comparsi dinanzi al Persona_1
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto in data 13.4.2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 8.7.2025 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Meritano conferma i provvedimenti separativi omologati nel 2023, come richiesto dal ricorrente, a fronte della positiva attuazione riferita in udienza.
pagina 2 di 3 In ragione della natura necessaria del giudizio sullo status di divorzio, della mancata opposizione della convenuta e della collaborazione da quest'ultima prestata nell'interesse della famiglia confermata dal ricorrente, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Brescia in data 31/08/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune, anno 2018, n. 95 - parte II - serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) conferma le ulteriori condizioni di separazione contenute nel decreto di omologa del 13.4.2025;
5) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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