Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Caserta, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Polizia di Stato - Commissariato di Maddaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, n. -OMISSIS-del 22.1.2024, così come oggetto di correzione materiale a mezzo dell’ordinanza collegiale n. 2011 del 26.3.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato, rispettivamente, il 3.2.2025 e il 4.2.2025, l’istante, procuratore antistatario del proprio assistito in un giudizio proposto innanzi al T.A.R. Campania – Napoli (R.G. n-OMISSIS-, agiva in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. a) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Caserta recante condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al procuratore ricorrente in qualità di antistatario (cfr. ordinanza collegiale n. 2011 del 26.3.2024 di correzione errore materiale).
Parte ricorrente esponeva che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato (cfr. attestazione in atti) ed è stato notificato all’amministrazione.
Parte ricorrente concludeva con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione ed irrogazione di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
Il Ministero si è costituiva in giudizio per resistere al ricorso proposto depositando in data 29.4.2025 il decreto di liquidazione emesso dalla Prefettura di Caserta con importo complessivo di € 3.042,00.
Con l’ultima memoria il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell’adempimento tardivo dell’amministrazione, ma insiste per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 20.5.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Deve prendersi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, visto che è stato comprovato l’adempimento dell’obbligazione di cui alla sentenza ottemperanda.
Ne discende che deve farsi applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale "la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell'Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale" (così Cons. Stato, sez. III, n. 5596/2022).
Ciò non esime il Collegio dallo statuire in ordine alle spese di lite, tenuto conto che "La cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali" (Cons. Stato, sez. VI, n. 3797/2020), spese che vanno poste a carico dell’amministrazione convenuta, in considerazione della soccombenza virtuale, e liquidate in dispositivo.
Non vi è luogo, invece, a provvedere sulla domanda di distrazione avanzata dal procuratore poiché il medesimo si è difeso in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.