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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPYBELLA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10978/2023 promosso con ricorso depositato da
nata i 02/11/1953 a Nova Brescia/RS Brasile, carta d'identità nr. Parte 1
residente al seguente indirizzo Rua Sao Manoel, 904/401, Bairro Santa NumeroD_1, CPF C.F. 1
Cecilia, Porto Alegre/RS - Brasile;
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_2, CPF Parte_2 residente al seguente indirizzo Rua Eça de Queiroz, 967/301 a Porto Alegre/RS - Brasile;
C.F. 2
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_3, CPF Parte_3
residente al seguente indirizzo Rua Cel. Andre Belo, 489 / 303, Bairro Menino Deus, Porto C.F. 3
Alegre/RS - Brasile;
Parte_4 nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_4 CPF
C.F._4 residente al seguente indirizzo Rua Mariz e Barros, 62/303, Bairro Petropolis, Porto
Alegre/RS Brasile;
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_5, CPF Parte_5
residente al seguente indirizzo Rua Casemiro de Abreu, 784/501, Bairro Bela Vista, Porto C.F._5
Alegre/RS - Brasile;
Parte_6 nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_6 CPF
C.F._6 residente al seguente indirizzo Rua Cicero Ahrends, 255/12, Bairro Menino Deus, Porto
Alegre/RS - Brasile;
Parte_7 nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_7 CPF residente al seguente indirizzo Rua Sao Manoel, 904/401, Bairro Santa Cecilia, PortoC.F. 7
Alegre/RS-Brasile;
nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_8, CPF Parte_8 residente al seguente indirizzo Rua Cel. Andrè Belo, 489/303, Bairro Menino Deus, Porto C.F._8
Alegre/RS Brasile;
nato il [...] a [...]/RS Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_9, CPF Parte_9
C.F. 9 residente al seguente indirizzo Rua Mariz e Barros, 62/303, Bairro Petropolis, Porto
Alegre/RS Brasile nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_10, CPF Parte_10 residente al seguente indirizzo Rua Casemiro de Abreu, 784/501, Bairro Bela Vista, Porto C.F. 10
Alegre/RS Brasile;
-nata il [...] a [...]/SP Brasile, carta d'identità nr. Parte_11 residente al seguente indirizzo Rua Almirante Barroso, 134, Sao 'Numero_11, CPF C.F. 11
Cristovao, Lajeado/RS - Brasile;
-nato il [...] a [...]/MG Brasile, carta d'identità nr. Numero_12, CPF Parte_12
C.F. 12 residente al seguente indirizzo Rua Fabio Brito de Azambuja, 757 apto 402 a Lajeado/RS -
,
Brasile,
Parte_13 nato a [...]/RS - Brasile il 17/05/2019, CPF C.F. 13 residente al '
seguente indirizzo Rua Fabio Brito de Azambuja, 757 apto 402 a Lajeado/RS - Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e Parte_12 Persona_1 e nata il
17/02/1985 a Marques de Souza/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_13
nata il [...] a [...]/MG Brasile, carta d'identità nr. Numero_14, CPF Parte_14 residente al seguente indirizzo Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao, Lajeado/RS - Brasile, C.F. 14
nato a [...]/RS - Brasile il 17/09/2021, carta d'identità nr. Parte_15
Numero 15, CPF C.F. 15 residente al seguente indirizzo Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao,
Lajeado/RS Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la paria potestà Pt_14 nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr.
[...] e Persona_2
Numero 16, CPF C.F._16
Parte_16 nato a [...]/RS - Brasile il 03/02/2023, CPF C.F. 17 residente al
,
seguente indirizzo Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao, Lajeado/RS - Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la paria potestà Parte_14 Persona_2 nato il e
10/04/1987 a Caxias do Sul/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_16, CPF C.F. 16 ;
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_17 Parte_17 residente al seguente indirizzo Rua Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao, Lajeado/RS CPF C.F. 18
- Brasile;
rappresentati dall'Avvocato Gianfranco Di Lucchio del Foro di Lagonegro (PZ)
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 '
contumace resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano
Persona_3 nato il [...], in [...], nel Comune di EN GO (BL). Deducevano i ricorrenti che emigrava in Brasile, ove in data 4 giugno 1892 contraeva matrimonio con Persona 3
Persona 4 cittadina italiana;
da tale unione coniugale nasceva in Brasile, il 09/10/1902, Parte_18 la quale contraeva matrimonio con Parte_15 cittadino brasiliano e con il quale generava il figlio
Persona_6Persona_5 nato il [...]. Deducevano i ricorrenti che anche si sposava e aveva figli, proseguendo la discendenza, secondo la linea esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n.
2. Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo Persona_3 mai acquisito la cittadinanza brasiliana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Pt 18 e questa al figlio Persona_6 ma che la normativa all'epoca vigente prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che si maritava con uno straniero e negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
|| CP 1 resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»>". Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva,che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del
D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che "è cittadino il figlio di padre italiano"; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la
Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: "E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina" ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni
Unite, ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio" (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, il certificato di nascita di Persona_3 si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni. Risulta, inoltre, che Persona_3 non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come provato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione (doc. 3 bis), mantenendo quella di origine;
pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che
Persona_3 nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Pt_18 e questa il proprio figlio Persona_6 anche se nato prima del 1° gennaio 1948, il quale, a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri figli e discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al CP_1 che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Tanto premesso devono essere accolte le domande, dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti.Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del CP_1 e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
ordina al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10978/2023 promosso con ricorso depositato da
nata i 02/11/1953 a Nova Brescia/RS Brasile, carta d'identità nr. Parte 1
residente al seguente indirizzo Rua Sao Manoel, 904/401, Bairro Santa NumeroD_1, CPF C.F. 1
Cecilia, Porto Alegre/RS - Brasile;
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_2, CPF Parte_2 residente al seguente indirizzo Rua Eça de Queiroz, 967/301 a Porto Alegre/RS - Brasile;
C.F. 2
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_3, CPF Parte_3
residente al seguente indirizzo Rua Cel. Andre Belo, 489 / 303, Bairro Menino Deus, Porto C.F. 3
Alegre/RS - Brasile;
Parte_4 nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_4 CPF
C.F._4 residente al seguente indirizzo Rua Mariz e Barros, 62/303, Bairro Petropolis, Porto
Alegre/RS Brasile;
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_5, CPF Parte_5
residente al seguente indirizzo Rua Casemiro de Abreu, 784/501, Bairro Bela Vista, Porto C.F._5
Alegre/RS - Brasile;
Parte_6 nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_6 CPF
C.F._6 residente al seguente indirizzo Rua Cicero Ahrends, 255/12, Bairro Menino Deus, Porto
Alegre/RS - Brasile;
Parte_7 nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_7 CPF residente al seguente indirizzo Rua Sao Manoel, 904/401, Bairro Santa Cecilia, PortoC.F. 7
Alegre/RS-Brasile;
nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_8, CPF Parte_8 residente al seguente indirizzo Rua Cel. Andrè Belo, 489/303, Bairro Menino Deus, Porto C.F._8
Alegre/RS Brasile;
nato il [...] a [...]/RS Brasile, carta d'identità nr. NumeroD_9, CPF Parte_9
C.F. 9 residente al seguente indirizzo Rua Mariz e Barros, 62/303, Bairro Petropolis, Porto
Alegre/RS Brasile nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_10, CPF Parte_10 residente al seguente indirizzo Rua Casemiro de Abreu, 784/501, Bairro Bela Vista, Porto C.F. 10
Alegre/RS Brasile;
-nata il [...] a [...]/SP Brasile, carta d'identità nr. Parte_11 residente al seguente indirizzo Rua Almirante Barroso, 134, Sao 'Numero_11, CPF C.F. 11
Cristovao, Lajeado/RS - Brasile;
-nato il [...] a [...]/MG Brasile, carta d'identità nr. Numero_12, CPF Parte_12
C.F. 12 residente al seguente indirizzo Rua Fabio Brito de Azambuja, 757 apto 402 a Lajeado/RS -
,
Brasile,
Parte_13 nato a [...]/RS - Brasile il 17/05/2019, CPF C.F. 13 residente al '
seguente indirizzo Rua Fabio Brito de Azambuja, 757 apto 402 a Lajeado/RS - Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e Parte_12 Persona_1 e nata il
17/02/1985 a Marques de Souza/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_13
nata il [...] a [...]/MG Brasile, carta d'identità nr. Numero_14, CPF Parte_14 residente al seguente indirizzo Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao, Lajeado/RS - Brasile, C.F. 14
nato a [...]/RS - Brasile il 17/09/2021, carta d'identità nr. Parte_15
Numero 15, CPF C.F. 15 residente al seguente indirizzo Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao,
Lajeado/RS Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la paria potestà Pt_14 nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr.
[...] e Persona_2
Numero 16, CPF C.F._16
Parte_16 nato a [...]/RS - Brasile il 03/02/2023, CPF C.F. 17 residente al
,
seguente indirizzo Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao, Lajeado/RS - Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la paria potestà Parte_14 Persona_2 nato il e
10/04/1987 a Caxias do Sul/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_16, CPF C.F. 16 ;
nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. Numero_17 Parte_17 residente al seguente indirizzo Rua Almirante Barroso, 131, Sao Cristovao, Lajeado/RS CPF C.F. 18
- Brasile;
rappresentati dall'Avvocato Gianfranco Di Lucchio del Foro di Lagonegro (PZ)
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 '
contumace resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano
Persona_3 nato il [...], in [...], nel Comune di EN GO (BL). Deducevano i ricorrenti che emigrava in Brasile, ove in data 4 giugno 1892 contraeva matrimonio con Persona 3
Persona 4 cittadina italiana;
da tale unione coniugale nasceva in Brasile, il 09/10/1902, Parte_18 la quale contraeva matrimonio con Parte_15 cittadino brasiliano e con il quale generava il figlio
Persona_6Persona_5 nato il [...]. Deducevano i ricorrenti che anche si sposava e aveva figli, proseguendo la discendenza, secondo la linea esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n.
2. Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo Persona_3 mai acquisito la cittadinanza brasiliana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Pt 18 e questa al figlio Persona_6 ma che la normativa all'epoca vigente prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che si maritava con uno straniero e negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
|| CP 1 resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»>". Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva,che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del
D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che "è cittadino il figlio di padre italiano"; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la
Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: "E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina" ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni
Unite, ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio" (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, il certificato di nascita di Persona_3 si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni. Risulta, inoltre, che Persona_3 non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come provato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione (doc. 3 bis), mantenendo quella di origine;
pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che
Persona_3 nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Pt_18 e questa il proprio figlio Persona_6 anche se nato prima del 1° gennaio 1948, il quale, a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri figli e discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al CP_1 che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Tanto premesso devono essere accolte le domande, dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti.Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del CP_1 e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
ordina al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini