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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2024, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Venera Condorelli giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4580/2022 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Dario
Di Stefano, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi
1 dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024, sulle conclusioni ivi precisate e senza assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.3.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Zafferana Etnea in data 17.11.1982, dal quale sono nati i figli Controparte_1
, il 22.09.1982 e , il 30.09.1985 Per_1 Per_2
Ha esposto il ricorrente di non essersi più riconciliato con la moglie a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito dal
Tribunale di Catania con sentenza n. 1161/2021 pubblicata in data 13.03.2021.
Ha quindi chiesto la conferma delle medesime condizioni previste nella sentenza di separazione, senza l'adozione di statuizioni di ordine economico, stante la rispettiva indipendenza dei coniugi e dei figli, i quali hanno costituito autonomi nuclei familiari.
Non si è costituita in giudizio , sebbene regolarmente evocata. Controparte_1
Tanto premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n.
55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione n. 1161/2021
emessa dal Tribunale di Catania e pubblicata in data 13.03.2021.
2 L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti
In ordine alle disposizioni di carattere economico, in assenza di domande e di prole minorenne su cui statuire, nessuna disposizione va resa.
In considerazione della prevalenza della domanda di status e della contumacia di parte resistente, vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Zafferana Etnea
tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Zafferana Etnea al n. 3, parte 1, anno
1982;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Zafferana Etnea di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Venera Condorelli giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4580/2022 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Dario
Di Stefano, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi
1 dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024, sulle conclusioni ivi precisate e senza assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.3.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Zafferana Etnea in data 17.11.1982, dal quale sono nati i figli Controparte_1
, il 22.09.1982 e , il 30.09.1985 Per_1 Per_2
Ha esposto il ricorrente di non essersi più riconciliato con la moglie a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito dal
Tribunale di Catania con sentenza n. 1161/2021 pubblicata in data 13.03.2021.
Ha quindi chiesto la conferma delle medesime condizioni previste nella sentenza di separazione, senza l'adozione di statuizioni di ordine economico, stante la rispettiva indipendenza dei coniugi e dei figli, i quali hanno costituito autonomi nuclei familiari.
Non si è costituita in giudizio , sebbene regolarmente evocata. Controparte_1
Tanto premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n.
55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione n. 1161/2021
emessa dal Tribunale di Catania e pubblicata in data 13.03.2021.
2 L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti
In ordine alle disposizioni di carattere economico, in assenza di domande e di prole minorenne su cui statuire, nessuna disposizione va resa.
In considerazione della prevalenza della domanda di status e della contumacia di parte resistente, vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Zafferana Etnea
tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Zafferana Etnea al n. 3, parte 1, anno
1982;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Zafferana Etnea di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
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